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Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4427 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 13/02/2023 sere oggetto di valutazione nei due gradi di merito. 10.1. Per il resto, la decisione d’appello è conforme alla giurisprudenza di sezione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 40221 del 15/12/2021, Rv. 663216 - 01) secondo la quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (secondo cui i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conse- guiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l'in- clusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito) si applica anche alle imprese che abbiano adottato il regime della contabilità semplificata. 11. Il settimo motivo, largamente riproduttivo delle censure che pre- cedono, prospetta in via subordinata, senza individuare il pertinente paradigma dell’art.360 comma 1 cod. proc. civ., l’illegittimità costitu- zionale «dell’art.32 comma 1 n.2 d.P.R. n.600/73 nella parte in cui detta una presunzione relativa secondo cui i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti e delle operazioni - i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7, ovvero rilevati a norma dell’art.33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’art.18, comma 3 lett. b) del d.lgs. n.594/95 - sono posti come ricavi a base delle rettifiche, se il contribuente non ne indica i benefi- ciari e sempreché non risultino dalle scritture contabili, con riferimento agli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata, la cui movimentazione finanziaria risulta coerente con i dati reddituali già in- dicati nelle dichiarazioni fiscali, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.» (cfr. pp.30 e 31 ricorso). 12. Il motivo, al di là della tecnica di formulazione, è manifestamente infondato. Il dato normativo non opera quindi distinzione alcuna tra contribuenti in regime di contabilità ordinaria e contribuenti in regime di contabilità semplificata e, dunque, che questa Corte ha più volte affermato che le presunzioni di cui all'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973, trovano applicazione generale, e pertanto vigono anche nei con- fronti delle imprese che abbiano adottato il regime della contabilità semplificata (Cass. Sez. 5 n. 2900 del 2019) senza mai dubitare della costituzionalità della previsione. 12.1. Di recente, la Sezione ha anche affermato (Cass. Sez. 5 - , Sen- tenza n. 28580 del 18/10/2021), che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla presunzione di im- putazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 all'imprenditore individuale, in quanto essa trova giu- stificazione nella produzione del reddito di impresa ex art. 55 T.U.I.R. da parte di un soggetto, come definito dall'art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) caratterizzata, a prescindere dalla sussistenza di un'autonoma organizzazione, dalla ne- cessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispetto al quale non è manifestamente arbitrario ipotizzare che i ver- samenti e i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari siano stati destinati all'esercizio di detta attività di impresa e siano detratti i costi, considerati in termini di reddito imponibile. 12.2. Del resto, è la stessa sentenza n. 228/2014 della Corte costitu- zionale che distingue la posizione del lavoratore autonomo e dell’im- prenditore ai fini dell’applicazione a questi ultimi del meccanismo pre- suntivo di cui all’art. 32 DR n. 600/73, evidenziando come detto mec- canismo sia congruente con il fisiologico andamento dell’attività im- prenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui inve- stimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi. Da ultimo il principio è stato ritenuto legittimo anche dalla sentenza della Corte costituzionale n.10/2023 con specifico riferimento al tema della contabilità semplificata. 13. L’ottavo motivo, a sua volta articolato in via subordinata, prospetta una violazione di legge ex art.360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., ed è incentrato sull’art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferimento all’art.53 Cost., in quanto alla contribuente non sono stati riconosciuti i costi indicati in dichiarazione. 14. Il mezzo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di in- fondatezza. In primo luogo il motivo nella sua articolazione è sostan- zialmente riproduttivo di una questione di merito, senza una reale spe- cifica aggressione al capo della sentenza di appello che ne ha deciso con censura della motivazione adottata dal giudice. 14.1. In secondo luogo, esso è anche manifestamente infondato. La giurisprudenza della Sezione (cfr. ad es. Cass. 28 novembre 2022 n.34996; Cass. 22 ottobre 2020 n. 23093) è infatti costante nell’affer- mare che, se è vero che in linea di principio un accertamento induttivo impone la considerazione di una quota forfettaria di costi deducibili, in presenza di un accertamento analitico-induttivo con ricorso ad indagini bancarie è il contribuente a dover soddisfare l’onere di indicare e pro- vare, anche con elementi presuntivi, l’esistenza di costi portati in de- duzione. 15. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma in data 26 gennaio 2023
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma in data 26 gennaio 2023