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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 393 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
); C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F, Parte_3
); C.F._3
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_4
), C.F._4
elettivamente domiciliati in Caltanissetta, via Enrico De Nicola n.17, presso lo studio dell' avv. Ernesto Maria Brivido, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTI
E nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Tambè, giusto C.F._5
procura agli atti.
OPPOSTO
1
OGGETTO: opposizione a precetto (art.615, I comma c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 25 settembre
2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri , Parte_1 Pt_4
e proponevano opposizione a precetto ex art. 615, I comma Pt_2 Pt_3
c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 485 /2020 del Tribunale di Caltanissetta.
A sostegno dell'opposizione eccepivano la nullità degli atti di precetto per abuso del diritto, avendo il creditore notificato quattro distinti atti per l'intero importo dovuto;
in subordine, deducevano l'erronea quantificazione delle somme richieste, atteso che non aveva proceduto alla divisione della somma, CP_1
di cui alla predetta sentenza, fra i debitori, con conseguente quadruplicazione della stessa.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il creditore opposto contestando in toto l'opposizione.
In particolare, chiedeva: “”Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni necessaria declaratoria del caso così provvedere − Rigettare
l'opposizione avversa proposta, siccome inammissibile nulla e infondata per i motivi esposti in narrativa;
− Per l'effetto, nel merito accertare e dichiarare perfettamente validi e regolari il precetto e il pignoramento notificato, per come
esposto in parte motiva, in quanto redatti e notificati nel pieno rispetto delle norme del codice di rito e sostanziale;
In riconvenzionale − Accertare e dichiarare che gli attori hanno agito con abuso del diritto in spregio ai principi
contenuti nell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarli al risarcimento del danno
pari ad euro 3.000,00 o alla maggior e o minore somma ritenuta di giustizia;
Con
vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.””
2 Rigettata l'istanza di sospensione, la causa, istruita con prove documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
E' pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che CP_1
creditore di della somma di € 29.196,48, in forza della Parte_1
sentenza 429/2015 di questo Tribunale, incoava azione revocatoria ex art. 2901 cc per veder dichiarare inefficace l'atto di donazione fatto da quest'ultimo in favore dei figli , e Pt_4 Pt_2 Pt_3
Detto procedimento, svoltosi innanzi al Tribunale di Caltanissetta, si concludeva con la sentenza 485/2020 del 7/9 dicembre 2020, titolo esecutivo dell'atto di precetto opposto.
La predetta , in accoglimento della domanda del cosi statuiva: “” ……… 1) CP_1
Dichiara inefficace , ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di l'atto CP_1
di donazione ……………………………. 2 ) condanna i convenuti, in solido tra
loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite da questi sostenute, che
si liquidano in complessivi euro 5545,00 , di cui 545,00 per spese , oltre iva e cpa
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % come per legge””.
Indi, correttamente, il creditore provvedeva a notificare lo stesso atto di precetto a tutti i debitori in solido, , e per Parte_1 Pt_4 Pt_2 Pt_3
l'intera somma dovuta in forza della predetta sentenza, come consentito dalle norme che disciplinano la solidarietà passiva.
Nessun abuso di diritto né quadruplicazione di importi, pertanto, è ravvisabile nella fattispecie de qua.
E', infatti, ben noto che quando di tratta di obbligazione solidale passiva, così come definita dall'art. 1292 c.c., è consentito al creditore notificare un medesimo atto di precetto ad ognuno dei debitori solidali, intimando il pagamento dell'intero importo statuito e non, invece, una somma suddivisa pro quota, come
3 diversamente il creditore è obbligato a fare quando si tratta di una obbligazione pro quota o parziaria.
La ratio della solidarietà passiva sta appunto nell'esigenza di rendere più agevole e sicuro il conseguimento di un credito.
Rebus sic stantitus, l'opposizione va rigettata.
Cosi come va, d'altra parte, respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta ex art.96 c.p.c. dal Sig. CP_1
Invero, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno di natura extra processuale (non ricompreso, quindi, nella liquidazione delle spese di lite) in conseguenza del comportamento processuale della controparte nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza dell'infondatezza della propria tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass.
24645/07 - 21393/05 – 27383/05).
In mancanza di prova sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo nulla può essere liquidato, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. 11 aprile 2013
n.8913).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione.
4 - Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore del sig. CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.698,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Così deciso in Caltanissetta in data 11 febbraio 2025
Il Giudice
Elvira Gambino
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