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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 4030/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] – Cintra, Argentina, C.F: residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Rivadavia 382, Cintra-Uniòn Provincia di Còrdoba Argentina, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] a Persona_1
Manhattan, New York, AT TI d'IC, C.F: residente in [...], Cintra- CodiceFiscale_2
Uniòn Provincia di Còrdoba Argentina, rappresentato e difeso dell'avvocato Federica Simonelli del Foro della
Spezia, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale della stessa: Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“DICHIARARE lo status civitatis di cittadini/e italiani/e iure sanguinis dei sigg.ri nato il Parte_1
18/02/1971 a Còrdoba – Cintra, Argentina, residente in [...], Cintra-Uniòn Provincia di Còrdoba Argentina, e della figlia minore nata il [...] a [...], New York ,AT TI Persona_1
d'IC, residente in [...], Cintra-Uniòn Provincia di Còrdoba Argentina, e, per l'effetto -
DICHIARARE che e la figlia minore sono cittadini italiani;
- ORDINARE al Parte_1 Per_1 resistente e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese di lite, compensi professionali”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , in proprio e per conto della Parte_1 figlia minore conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare Persona_1 Controparte_1 il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendente di Sig. Persona_2
(o ), nato a [...], Torino (TO) il 06/03/1873 (doc. 1) ed emigrato in Argentina senza mai Persona_3
rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. doc. in atti n 3), deceduto in data 14.7.1951 (cfr. doc. in atti n. 2)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 12.04.2024.
All'udienza del 16.04.2025, il legale insisteva sulle domande e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice si riservava.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento alla minore ricorrente nata il [...], il Tribunale ritiene che la Persona_1 rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, va osservato che il ricorrente deduceva che:
- L'AV (o ), in data contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_2 Persona_3
a Scalenghe Torino (TO) (cfr. doc. in atti n. 4) e dall'unione nasceva Controparte_2 PE
, nato il [...] (cfr. doc in atti n. 5);
[...] - L'AV (o ) decedeva in Argentina il 14.7.1951 (cfr. doc. in Persona_2 Persona_3
atti n. 2);
- Il figlio del predetto, , in data 21.03.1942, contraeva matrimonio con la cittadina Persona_4 argentina (cfr. doc. in atti n 7) e decedeva in data 14.07.1969 (cfr. Parte_2
doc. in atti n. 6)
- Dall'unione coniugale di e nasceva Persona_4 Parte_2 [...]
, nato in [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_5
- , in data il 21/06/1962 contraeva con la sig.ra Persona_5 Parte_3
cfr. doc. in atti n. 9);
[...]
- Dall'unione coniugale dei predetti nasceva , nato in [...] il [...] Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 10), odierno ricorrente;
- , in data 13.08.1999 contraeva matrimonio con la cittadina argentina OL Parte_1
RO (doc. 11)
- Dalla successiva unione di con la sig.ra nasceva Parte_1 Controparte_3 [...]
il 06/05/2007 a Manhattan, New York, AT TI d'IC (doc. 12 e 13 – Certificato Persona_1
di nascita e apostilla) , nata il [...] negli AT TI d'IC (doc. 12), Persona_1 odierna ricorrente minorenne.
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (o Persona_2 [...]
)non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3), l'ha Per_3
pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio (cfr. doc. in atti n. 5); e da questo a Persona_4
tutti i suoi discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti.
- i ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009); - il ricorrente deduce in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il Parte_4
a Còrdoba-Argentina nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis poiché le autorità
[...] consolari permettono un numero limitato di appuntamenti, che sono di gran lunga inferiori alle richieste di riconoscimento. Dal punto di vista pratico, diventa quasi impossibile prenotare un appuntamento, anche per anni con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig. Parte_5
cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Argentina dopo l'unificazione del Regno
d'Italia ed in epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. ttadino italiano, nato il 2 Parte_5 maggio 1864, nel Comune di NG (TO) (cfr. doc. in atti n. 2) non è stato naturalizzato cittadino argentino
(cfr. doc. in atti n. 5) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio fr. doc. Persona_6
6) e da questo tutti i suoi discendenti, compresa l'odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6,7,8).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_1
ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dal a Còrdoba- Parte_4
Argentina, con conseguente ed assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità Consolare, delle istanze presentate (cfr. pag. 3 e 4 del ricorso). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato il Parte_1
18/02/1971, Argentina, C.F: in proprio ed in qualità di esercente la C.F._3 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] a Persona_1
Manhattan, New York, AT TI d'IC, C.F: il diritto al riconoscimento della CodiceFiscale_2
cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 4030/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] – Cintra, Argentina, C.F: residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Rivadavia 382, Cintra-Uniòn Provincia di Còrdoba Argentina, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] a Persona_1
Manhattan, New York, AT TI d'IC, C.F: residente in [...], Cintra- CodiceFiscale_2
Uniòn Provincia di Còrdoba Argentina, rappresentato e difeso dell'avvocato Federica Simonelli del Foro della
Spezia, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale della stessa: Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“DICHIARARE lo status civitatis di cittadini/e italiani/e iure sanguinis dei sigg.ri nato il Parte_1
18/02/1971 a Còrdoba – Cintra, Argentina, residente in [...], Cintra-Uniòn Provincia di Còrdoba Argentina, e della figlia minore nata il [...] a [...], New York ,AT TI Persona_1
d'IC, residente in [...], Cintra-Uniòn Provincia di Còrdoba Argentina, e, per l'effetto -
DICHIARARE che e la figlia minore sono cittadini italiani;
- ORDINARE al Parte_1 Per_1 resistente e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese di lite, compensi professionali”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , in proprio e per conto della Parte_1 figlia minore conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare Persona_1 Controparte_1 il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendente di Sig. Persona_2
(o ), nato a [...], Torino (TO) il 06/03/1873 (doc. 1) ed emigrato in Argentina senza mai Persona_3
rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. doc. in atti n 3), deceduto in data 14.7.1951 (cfr. doc. in atti n. 2)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 12.04.2024.
All'udienza del 16.04.2025, il legale insisteva sulle domande e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice si riservava.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento alla minore ricorrente nata il [...], il Tribunale ritiene che la Persona_1 rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, va osservato che il ricorrente deduceva che:
- L'AV (o ), in data contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_2 Persona_3
a Scalenghe Torino (TO) (cfr. doc. in atti n. 4) e dall'unione nasceva Controparte_2 PE
, nato il [...] (cfr. doc in atti n. 5);
[...] - L'AV (o ) decedeva in Argentina il 14.7.1951 (cfr. doc. in Persona_2 Persona_3
atti n. 2);
- Il figlio del predetto, , in data 21.03.1942, contraeva matrimonio con la cittadina Persona_4 argentina (cfr. doc. in atti n 7) e decedeva in data 14.07.1969 (cfr. Parte_2
doc. in atti n. 6)
- Dall'unione coniugale di e nasceva Persona_4 Parte_2 [...]
, nato in [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_5
- , in data il 21/06/1962 contraeva con la sig.ra Persona_5 Parte_3
cfr. doc. in atti n. 9);
[...]
- Dall'unione coniugale dei predetti nasceva , nato in [...] il [...] Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 10), odierno ricorrente;
- , in data 13.08.1999 contraeva matrimonio con la cittadina argentina OL Parte_1
RO (doc. 11)
- Dalla successiva unione di con la sig.ra nasceva Parte_1 Controparte_3 [...]
il 06/05/2007 a Manhattan, New York, AT TI d'IC (doc. 12 e 13 – Certificato Persona_1
di nascita e apostilla) , nata il [...] negli AT TI d'IC (doc. 12), Persona_1 odierna ricorrente minorenne.
L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (o Persona_2 [...]
)non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3), l'ha Per_3
pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio (cfr. doc. in atti n. 5); e da questo a Persona_4
tutti i suoi discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti.
- i ricorrenti, pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009); - il ricorrente deduce in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versa il Parte_4
a Còrdoba-Argentina nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis poiché le autorità
[...] consolari permettono un numero limitato di appuntamenti, che sono di gran lunga inferiori alle richieste di riconoscimento. Dal punto di vista pratico, diventa quasi impossibile prenotare un appuntamento, anche per anni con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig. Parte_5
cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Argentina dopo l'unificazione del Regno
d'Italia ed in epoca pre-costituzionale.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. ttadino italiano, nato il 2 Parte_5 maggio 1864, nel Comune di NG (TO) (cfr. doc. in atti n. 2) non è stato naturalizzato cittadino argentino
(cfr. doc. in atti n. 5) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio fr. doc. Persona_6
6) e da questo tutti i suoi discendenti, compresa l'odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6,7,8).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_1
ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dal a Còrdoba- Parte_4
Argentina, con conseguente ed assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità Consolare, delle istanze presentate (cfr. pag. 3 e 4 del ricorso). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato il Parte_1
18/02/1971, Argentina, C.F: in proprio ed in qualità di esercente la C.F._3 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il [...] a Persona_1
Manhattan, New York, AT TI d'IC, C.F: il diritto al riconoscimento della CodiceFiscale_2
cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno