Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12668
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Sentenza 29 agosto 2003

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Le comunicazioni alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, relative al reddito professionale ( ai fini dell'irpef) e al volume complessivo di affari ( ai fini dell'iva), previste dall'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono obbligatorie per tutti i geometri iscritti al relativo albo professionale, ancorché essi non siano iscritti alla cassa, atteso che tali comunicazioni sono funzionali all'adempimento dell'obbligo contributivo che - sia pure in misura minore - grava anche sugli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla cassa, in quanto ciò che rileva è il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo albo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12668
    Data del deposito : 29 agosto 2003

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