Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
Le comunicazioni alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, relative al reddito professionale ( ai fini dell'irpef) e al volume complessivo di affari ( ai fini dell'iva), previste dall'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono obbligatorie per tutti i geometri iscritti al relativo albo professionale, ancorché essi non siano iscritti alla cassa, atteso che tali comunicazioni sono funzionali all'adempimento dell'obbligo contributivo che - sia pure in misura minore - grava anche sugli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla cassa, in quanto ciò che rileva è il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo albo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12668 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICCONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IU SI, TR EN, TR IE, NO RL, ZI IO IS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2064/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/01/00 - R.G.N. 31850/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato GULLOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 13 dicembre 1991, che aveva accolto le domande proposte, contro la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, da IM IO e dagli altri attuali intimati - tutti geometri iscritti all'albo professionale, ma non alla Cassa - per ottenere declaratoria che non erano tenuti alle comunicazioni obbligatorie alla Cassa (ai sensi dell'art. 17 legge 20 ottobre 1982, n. 773) - dell'ammontare del reddito professionale, ai fini dell'IRPEF, e del volume complessivo di affari, ai fini dell'IVA - e non erano, conseguentemente, soggetti alla sanzione - comminata, contestualmente, per l'omissione della comunicazione - condannando la Cassa a restituire quanto indebitamente percepito per tale titolo.
Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- è ben vero che "la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia" (ai sensi dell'art. 17, 1^ comma, legge 20 ottobre 1982, n. 773);
- tuttavia "se ne desume che i geometri iscritti all'albo (ma non alla Cassa), che non sono titolari di alcuna partita IVA per non esservi tenuti, esulano dall'area dei destinatali del precetto imponente la comunicazione de qua";
- ne' è dovuta la dichiarazione negativa, trattandosi di soggetti che non hanno ne' un reddito professionale, ai fini dell'IRPEF, ne' un volume di affari, ai fini dell'IVA;
- peraltro l'iscrizione all'albo professionale consente alla Cassa di accertare - nonostante l'omessa comunicazione - se debbano essere titolari di partita IVA e, come tali, obbligati alla comunicazione. Avverso la sentenza d'appello, la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. Gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.17 legge 20 ottobre 1982, n. 773) - la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti censura la sentenza impugnata per avere negato l'obbligo degli attuali intimati - tutti geometri iscritti all'albo professionale, ma non alla Cassa - di consegnare o inviare alla Cassa stessa le comunicazioni obbligatorie (ai sensi dell'art. 17 legge 20 ottobre 1982, n. 773, cit.) - dell'ammontare del reddito professionale, ai fini dell'IRPEF, e del volume complessivo di affari, ai fini dell'IVA - sebbene tale obbligo sia imposto a "tutti" i geometri, iscritti all'albo professionale, allo scopo (ratio) di soddisfare la "inderogabile necessità della Cassa di conoscere l'entità dei redditi dichiarati dagli iscritti all'albo", essendo tale conoscenza "fondamentale per la determinazione del tipo di contributo da corrispondere, oltre che per la determinazione dell'importo della pensione".
Con il secondo motivo - denunciando vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) - la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato l'obbligo degli attuali intimati di consegnare o inviare alla Cassa le comunicazioni obbligatorie (ai sensi dell'art. 17 legge 20 ottobre 1982, n. 773, cit.) - imposto a tutti i geometri in dipendenza dell'iscrizione all'albo professionale - sulla base del rilievo, affatto ininfluente, dell'assenza di un reddito professionale e dell'obbligo conseguente della partita IVA.
Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale della soluzione prospettata dalla stessa Cassa - in quanto impone le stesse comunicazioni obbligatorie e commina la medesima sanzione a soggetti con obblighi contributivi e diritti pensionistici affatto diversi tra loro - in quanto "il discrimine tra iscritti di solidarietà ed iscritti alla Cassa non è dato dalla produzione o meno di reddito professionale, ma dall'essere sottoposto o meno all'altra forma di previdenza obbligatoria".
2.Invero le comunicazioni obbligatorie alla Cassa - del reddito professionale (dichiarato ai fini dell'IRPEF) e del volume complessivo di affari (dichiarato ai fini dell'IVA) - sono imposte (ari 17, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri) - "anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative" - a tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri, ancorché non siano iscritti alla Cassa (art.1O, 3^ comma, della stessa legge, che richiama espressamente l'articolo 17).
Le comunicazioni stesse sono funzionali, infatti, all'adempimento dell'obbligo contributivo (vedi Cass. n. 5231 del 1996), che - sia pure in misura minore (di cui all'ari 10, 3^ comma, legge 773/82, cit.) - grava anche sugli "iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa".
Lo stesso obbligo contributivo e quello connesso di comunicazione - a carico, appunto, degli "iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa" - non si pongono, poi, in contrasto con la costituzione (vedi Corte cost, ordinanza n. 813 del 14 luglio 1988), in quanto, nel quadro solidaristico, può assumere rilievo il "solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso all'iscrizione al relativo albo". Nè rileva - contrariamente all'avviso espresso dalla sentenza impugnata - la circostanza che l'iscritto all'albo professionale dei geometri non disponga ne' di un reddito professionale, ai fini dell'IRPEF, ne' di un volume di affari, ai fini dell'IVA, ne' sia titolare di partita IVA, in quanto le comunicazioni obbligatorie alla Cassa sono imposte - per quanto si è detto - "anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative".
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 384, 1^ comma, c.p.c.).
Sulla base del principio di diritto enunciato, infatti, la causa può essere decisa nel merito - senza che siano all'uopo necessari accertamenti di fatto ulteriori - rigettando le domande proposte da IM IO e dagli altri attuali intimati contro la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi (art. 92 c.p.c.) per compensare tra le parti le spese dell'intero processo (art. 385, 2^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da IM IO e dagli altri attuali intimati contro la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003