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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2716 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Grassani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie minori restano affidate in modo condiviso a entrambi i genitori e continueranno a vivere ed avranno la residenza presso la casa già coniugale con la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le minori in relazione alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni delle figlie.
1 Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, secondo il seguente calendario:
▪ ogni mercoledì, dall'uscita di scuola al giovedì sera dopo cena, e a weekend alternati dal sabato pomeriggio fino al riaccompagnamento dalla madre la domenica sera rientrando per cena;
▪ a partire dal mese di settembre del corrente anno, nella settimana in cui il weekend è di pertinenza materna, le figlie resteranno con il padre anche il giovedì, con accompagnamento delle bambine a scuola da parte del padre il venerdì mattina;
▪ a Natale le figlie trascorreranno la sera della vigilia e il pranzo del 25 con un genitore;
dal pomeriggio del giorno di Natale a Santo Stefano con l'altro genitore.
Trascorreranno il 31 dicembre e il 1 gennaio con il genitore con il quale non hanno trascorso la vigilia di Natale e il 25.
Se il padre avrà altri giorni liberi si concorderanno ulteriori giorni di permanenza con lui durante le vacanze invernali.
Il primo fine settimana successivo alle vacanze sarà trascorso con il genitore che non ha visto le bambine nell'ultima tranche delle vacanze.
▪ Vacanze di Carnevale: dato l'impegno lavorativo di entrambi i genitori, durante i tre giorni di sospensione scolastica si manterrà il regolare calendario settimanale.
▪ Vacanze di Pasqua: Il genitore che non ha trascorso con le figlie la Vigilia e il giorno di
Natale l'anno precedente avrà per sé la Vigilia e il giorno di Pasqua;
▪ TI (25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre…) : il criterio è di seguire il regolare calendario dei turni di responsabilità affidato ad ognuno.
Ferie
3) Ogni genitore potrà disporre di 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno (i genitori dovranno in prossimità della vacanza fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno le figlie). Il primo fine settimana successivo alla vacanza con un genitore spetterà all'altro.
Ricorrenze speciali
4) Compleanni dei genitori, Festa della Mamma e del Papà: le bambine potranno passare la giornata con il genitore festeggiato anche se non è il suo turno di responsabilità e senza alterare l'alternanza calendarizzata. Se si tratta di un giorno scolastico il tempo con il genitore
2 festeggiato inizierà dopo la scuola con il rientro dopo la cena.
▪ Compleanno delle figlie: la bambina trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, festeggiandolo separatamente (mattina+pranzo con uno, pomeriggio+cena con l'altro). Se si tratta di un giorno scolastico, il genitore che non dovrebbe avere con sé la figlia andrà a prenderla al termine della scuola passando il pomeriggio con lei e riaccompagnandola dall'altro genitore per l'ora di cena.
5) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie, versando alla madre l'importo mensile di €
1.000.00= per ciascuna figlia.
I genitori provvederanno a farsi carico delle spese straordinarie di e nella Per_1 Per_2 misura del 50% cadauno secondo il protocollo del Tribunale che le parti dichiarano di conoscere.
6) La casa coniugale di Schio, di proprietà della madre della sig.ra , viene assegnata CP_2 alla signora con il relativo arredo, dandosi atto che il sig. si è già trasferito CP_2 CP_1 altrove, portando con sé i propri effetti personali.
7) L'automobile Audi Q3 targata GR460BZ rimane in proprietà ed uso al sign. che né CP_1 pagherà le residue rate.
L'automobile Audi A3 targata GP745YW, rimane in proprietà ed uso alla sig.ra , che CP_2 né pagherà le residue rate.
8) Le parti danno atto di essere entrambe autonome e autosufficienti economicamente e rinunciano pertanto a richieste di mantenimento reciproco.
A definizione dei loro rapporti patrimoniali, le parti concordano che la sig.ra cederà CP_2 senza corrispettivo ma senza spirito di liberalità, la sua quota di proprietà sul fondo così identificato:
In Comune di Santorso Foglio: 4, mappali: 362, 361, 360 (piccola porzione) al sig. CP_1
Il sig. a definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, verserà, entro
[...] CP_1 il 30/06/2026, la somma di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) alla sig.ra . Resta CP_2 inteso che, ferma la data del 30/06/2026 sopra indicata, in caso di vendita di un immobile di proprietà del sign. in Sardegna, lo stesso provvederà senza indugio a versare l'importo CP_1 di € 150.000,00 concordato alla signora . CP_2
Il tutto a definizione dei rapporti patrimoniali, intercorsi tra i coniugi, senza corrispettivo e senza spirito di liberalità.
3 Il conto corrente cointestato alle parti, presso Cassa Rurale Altogarda Rovereto filiale di Schio, verrà estinto e l'importo residuo verrà accreditato su un conto esclusivo della sig.ra . CP_2
Gli investimenti in titoli, azioni, fondi, piani di accumulo sottoscritti dalla coppia verranno trasferiti a nome esclusivo della sig.ra . CP_2
Il sig. si impegna nel più breve tempo possibile a liberare la sig.ra da ogni CP_1 CP_2 vincolo e garanzia con la Banca mutuante, relativamente all'immobile in Santorso. In ogni caso il sig. manleverà la signora di ogni spesa o danno che la stessa sarà tenuta a CP_1 CP_2 affrontare per la mancanza dei 150.000,00 € per la presenza della sua garanzia personale.
In ogni caso le parti dichiarano che si atterranno agli accordi raggiunti in sede di mediazione familiare.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Ozieri (SS) in data 23.06.2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
4 -sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio (VI), in favore di , quale genitore convivente con le figlie minori;
Controparte_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
, uniti in matrimonio in Ozieri (SS) in data 23.06.2012 con atto trascritto al n.
[...]
13, parte II, serie A, anno 2012, ufficio 1, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ozieri (SS) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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