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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12175 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 25817/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 25817.23 R.G.,
e vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
tici (NA) alla via della Libertà n. 336, C.F.: , rappresenta- C.F._1
ta e difesa dall'avv. Vincenzo De Rosa (C.F.: ), del foro C.F._2
di Napoli, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, su foglio separato ed allegato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Carlo de Cesare n. 64, il quale si dichiara disponibile, ai sensi dell'art. 136
c.p.c., a ricevere le comunicazioni a mezzo telefax al seguente numero:
081.19566904 ovvero alla propria casella di posta elettronica certificata al se-
guente indirizzo: Email_1
- Opponente
CONTRO
1
corrente in Napoli, Controparte_1
Via Ponte di Tappia n. 47, P.I. e C.F. , in persona P.IVA_1 P.IVA_1
dell'amministratore giudiziario e liquidatore Dott.ssa , rappre- Controparte_2
sentata, difesa ed assistita dall'Avv. Michela Bina del Foro di Bologna, C.F.
, PEC: in virtù C.F._3 Email_2
di procura (doc. 1) agli atti del procedimento monitorio R.g. 19210/2023 (decreto ingiuntivo n. 5989/2023 del 12/10/2023) e domiciliata presso e nello Studio della medesima in Bologna, Via Marsili n. 17 (fax: 051/0362494;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come segue all'udienza del 28.11.25.
E' presente per la parte opponente, sig.ra , in so- Parte_1
stituzione dell'avv. Vincenzo De Rosa, l'avv. Dario Barca, il quale si riporta all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo de quo, alle note di udienza a trattazione scritta, ai verbali di causa, a tutti i documenti prodotti, non-
ché alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica già depositate nel fa-
scicolo telematico, chiedendo l'integrale accoglimento della presente opposizio-
ne, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al difen-
sore costituito dichiaratosi anticipatario.
Impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso prodotto, de-
dotto ed eccepito, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto e comunque non provato. Chiede che la causa venga riservata in decisione.
2
E' altresì presente per la e per de- Controparte_1
lega dell'avvocato Michela Bina l'avvocato Tommaso Maria Pezone il quale si riporta a tutto quanto esposto, dedotto e documentato nei propri scritti difensivi,
ed insiste per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e strumentale, chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Impugna e contesta tutto quanto ex adver-
so dedotto prodotto ed eccepito perchè infondato in fatto ed in diritto. Sul punto fà presente a codesto giudicante che in data 17.11.2025 il Tribunale di Napoli -
G.I. dott.ssa Falco ha pronunciato in analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sentenza di rigetto dell'opposizione che si aggiunge ad altre sentenze emesse da codesto Tribunale in analoghi giudizi di opposizione favorevoli alla
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 5989/2023 (R.G. n. 19210/2023)
emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in data 11.10.2023, pubblica-
to il 12.10.2023 e notificato in data 25.10.2023, con il quale è stato ingiunto alla sig.ra di pagare alla ricorrente, Parte_1 [...]
, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del me- Parte_2
desimo decreto, la somma di € 18.651,10 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi legali e spese di lite.
L'opponente – nel chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-in via preliminare, negare l'eventuale richiesta di concessione della prov-
visoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
3
- accertare la legittimità del pagamento così come eseguito dalla debitrice,
attestato con il rilascio della formale quietanza liberatoria;
- per l'effetto, accogliere la presente opposizione dichiarando inesistente il credito vantato dalla società opposta;
- in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiunti-
vo n.5989/2023 (R.G. n. 19210/2023) emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione
Civile, in data 11.10.2023, pubblicato il 12.10.2023 e notificato in data
25.10.2023, in quanto errato ed infondato, in fatto ed in diritto e non provato per tutti i motivi dettagliatamente suesposti – allegava in fatto e diritto quanto segue.
In data 20.09.2012, la sig.ra sottoscriveva con la Parte_1
società in persona del legale rapp.te p.t., il contratto Parte_3
di finanziamento, per la somma di € 25.000,00, finalizzato all'acquisto di un box auto, contratto di prestito personale n. 20/PP/2012, , da restituire mediante n. 120
rate mensili di € 300,00 cadauna, decorrenti dal 31.10.2012 e fino 30.09.2022,
per un totale complessivo di € 36.000,00.
Sin dalla stipula del contratto de quo - provvedeva, a mezzo RID (Rappor-
to interbancario diretto), al regolare pagamento delle rate mensili pattuite. Verso
la fine dell'anno 2015, la sig.ra veniva contattata dai responsabili della Pt_1
società opposta, sig.ri e , i quali le riferivano Parte_4 Parte_5
che se avesse estinto anticipatamente il suo debito entro il mese di novembre
stipula del contratto in questione, avrebbe dovuto versare un'ulteriore somma mensile per l'estinzione anticipata e definitiva della sua posizione debitoria.
Sicché le parti si accordavano in tal senso e la sig.ra dal mese di Pt_1
gennaio 2016 e fino a quello di luglio 2016, corrispondeva, pro manibus, al sig.
, nella sua riconosciuta e dichiarata qualità di legale rapp.te p.t. Parte_4
della società opposta, le ulteriori rate mensili di € 900,00 ciascuna.
Successivamente, ossia dal mese di agosto 2016 e sino a quello di novem-
bre 2016, l'esponente versava, sempre pro manibus, al sig. , Parte_5
quale legale rapp.te p.t. della società le ulteriori rate Parte_3
mensili residue (€ 900,00 da agosto a ottobre 2016 ed € 1.000,00 a novembre
2016).
In data 30.11.2016, la società in persona del Parte_3
legale rapp.te p.t., sig. , preso atto dell'esatto adempimento po- Parte_5
sto in essere dalla sig.ra e, in particolare, dell'integrale Parte_1
pagamento di tutti gli importi dalla medesima dovuti, emetteva formale quietanza liberatoria .
Solo nel mese di novembre 2021 ovvero cinque anni dopo l'estinzione del debito de quo, la società , per il tramite Controparte_1
dell'avv. Michela Bina, notificava all'esponente un atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora, con il quale, in forza del contratto di finanziamento de quo,
la invitava al pagamento, a titolo di credito per sorte capitale, della somma di €
4.800,00.
L'odierna opponente, pertanto, preso atto del contenuto di tale missiva,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 25.11.2021, informava il citato difensore di aver già estinto il finanziamento in questione e che, pertanto,
5
alcun importo era dovuto alla per la medesima causale. Controparte_1
Alla medesima missiva veniva allegata copia della formale quietanza liberatoria firmata dal legale rapp.te p.t. della società opposta.
Successivamente, la società opposta, ignorando il contenuto e gli effetti della citata quietanza, in data 06.12.2021 notificava alla sig.ra un altro Pt_1
atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora ad integrazione e rettifica, con il quale precisava di averle già sollecitato il pagamento di € 4.800,00 a titolo di rate insolute, comprensive della sorte capitale ed della sorte interessi, e che il de-
bito residuo da costei maturato era di € 18.651,10 per capitale residuo e a scade-
re.
Sul presupposto di aver già adempiuto quanto di spettanza, chiedeva la re-
voca del decreto opposto.
Si costituiva parte opposta, la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Deduceva che :
In data 15 dicembre 2016 venne disposto il sequestro preventivo della al-
lora fino ad un ammontare di circa 13 milioni di euro da Parte_3
parte della Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Napoli, atteso che secondo gli inquirenti cinque amministratori avrebbero emesso abusivamente po-
lizze fideiussorie ad imprese ed istituzioni pubbliche per la partecipazione a gare d'appalto e beneficiari di finanziamenti;
tra gli indagati risulta il Sig. Parte_6
; secondo quanto emerso dalle indagini, il medesimo avrebbe offerto alla
[...]
clientela condizioni sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato riuscendo ad imporsi sulla concorrenza. I profitti illeciti sarebbero stati riciclati attraverso l'erogazione di prestiti da parte di ”, che avrebbe ope- Parte_3
6
rato abusivamente, a familiari e/o conoscenti dello stesso , che li Parte_4
avrebbe reimpiegati per aumentare il capitale della stessa . Pt_3
A seguito della suddetta vicenda giudiziaria, è Parte_3
stata posta in scioglimento e liquidazione con cambio di denominazione in Fin-
doro Finanziaria Srl in Liquidazione.
Ciò premesso, la signora solo in questa sede ha sollevato conte- Pt_1
stazioni sulla sussistenza del credito. Ed infatti la medesima, a seguito della rice-
zione della diffida di pagamento già nel corso del 2018, per il tramite del proprio
Avv. Piantedosi, dichiarava di non essere a conoscenza di alcuna posizione debi-
toria nei confronti di . Nonostante ricevesse tutta la documentazione a Pt_3
supporto del credito, ella non riscontrò in modo alcuno la missiva sopra citata.
Controparte, infatti, sostiene di aver onorato il proprio debito, estinguendolo an-
ticipatamente e, senza alcun giustificativo produrre, afferma che la quietanza li-
beratoria agli atti sarebbe idonea a comprovare quanto asserito.
Prima del presente giudizio è intercorsa corrispondenza sia da parte dell'amministrazione giudiziaria che della scrivente difesa, volta ad ottenere dal debitore indicazioni specifiche sulle modalità dell'asserito adempimento, nonchè copia della documentazione atta a dimostrare i pa-
gamenti effettuati. Diversamente da quanto ex adverso affermato, non si è mai ri-
cevuto, liberatoria a parte, alcun dettaglio e/o informazione circa tempistiche ed importi dell'estinzione del debito.
La quietanza liberatoria depositata avrebbe comunque solo valore indizia-
rio liberamente valutabile dal giudice. (Cass. 21258/2014, Cass. 24690/2017,
7
Cass. 38975/2021).
La è stata sottoposta ad amministrazione giudizia- Parte_3
ria a seguito del sequestro preventivo reso dal Tribunale di Napoli il 30.9.2016 ed eseguito il 15.12.2016, con conseguente nomina dell'amministratore giudiziario disposta con provvedimento del 7.3.2017; l'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. (cui si applicano, stante l'espresso ri-
chiamo, gli artt. 35 e ss. d.lgs.159/2011), pertanto, è subentrato nella gestione e nell'amministrazione dell'impresa colpita dal sequestro penale, con la conse-
guenza che egli deve necessariamente considerarsi terzo rispetto alla scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della e rilasciata alla Parte_3
Pt_1
Pertanto, la quietanza liberatoria in esame non può avere, nei confronti dell'amministrazione giudiziaria, parte processuale opposta del presente giudizio,
natura di confessione stragiudiziale, ma semmai quella di documento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.
In ogni caso, l'efficacia probatoria di confessione stragiudiziale attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa nel caso in cui la medesima indichi tanto l'obbligazione, quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito
(Cass. civ. ordinanza n. 23459 del 26/08/2021).
Ora, la quietanza agli atti è priva dei benché minimi requisiti per essere considerata anche solo come prova del pagamento. Ed infatti, la medesima:
- si limita ad affermare la presunta estinzione del debito nei confronti della senza però precisare in alcun modo né l'importo del prestito, né Pt_1
8
l'importo del debito residuo, né tanto meno l'an ed il quantum dei presunti pa-
gamenti effettuati e neppure le relative date;
- è priva di data certa e, come tale, non è opponibile all'amministrazione giudiziaria, essendo priva di qualsivoglia elemento, quale ad esempio il timbro postale, idoneo a fornire la data certa del documento su cui è apposto;
- non sussiste allo stato alcuna prova dei versamenti eseguiti, nonostante il rilevante ammontare, né vi è traccia degli stessi nella contabilità di . An- Pt_3
zi, dalla scheda contabile allegata agli atti si evince, con ogni evidenza, quali sia-
no le rate versate ed a quanto ammonti l'insoluto.
La debitrice, in maniera del tutto generica e poco chiara, asserisce che
“verso la fine” del mese di dicembre 2015 sarebbe stata contattata dai signori
[...]
e , i quali l'avrebbero informata che se avesse Parte_6 Parte_7
estinto il debito entro il novembre 2016 (dunque, ben 6 anni prima rispetto alla naturale scadenza del prestito), avrebbe dovuto restituire solo il capitale residuo,
con azzeramento degli interessi.
Accettata tale proposta, ella afferma di aver versato per sei mesi, ovvero dal gennaio 2016 al novembre 2016 rate mensili per € 900,00 l'una.
Tale affermazione è oltremodo inverosimile e, soprattutto, non supportata da alcuna prova.
Nella contabilità di , infatti, non si rinviene alcun pagamento ulte- Pt_3
riore rispetto a quelli indicati nella scheda contabile agli atti, in quanto contropar-
te si limita ad affermare di aver onorato il debito all'atto del rilascio della quie-
tanza (30/11/2016), senza però alcuna ricevuta di versamento produrre. Anzi,
siccome sostiene di aver sempre provveduto ai pagamenti a mezzo RID bancaria,
9
risulta alquanto strano che abbia cambiato metodo nei versamenti, in assenza pe-
raltro di qualsiasi rimodulazione del prestito.
Al di là dei forti dubbi che inevitabilmente sorgono in merito alla scelta delle modalità dei presunti pagamenti, stante che le precedenti rate erano state versate mediante accredito sul conto della creditrice, anche nell'ipotesi in cui tale affermazione si volesse prendere per vera, certamente il debitore avrebbe richie-
sto, all'atto della dazione delle somme, le relative ricevute a comprova. Vicever-
sa, appare alquanto bizzarro, se non improbabile, che un soggetto abbastanza ac-
corto da ricevere la quietanza liberatoria all'estinzione, non sia altrettanto avve-
duto nel pretendere pezze giustificative degli asseriti pagamenti in contanti che di volta in volta assume essere stati eseguiti.
Deduceva inoltre che l'intera vicenda relativa alla società Parte_8
volge una moltitudine di terzi, nei confronti dei quali l'amministrazione giudizia-
ria ha verificato essere stati concessi finanziamenti, dagli aspetti e dai contorni oscuri e per i quali si sta procedendo nelle opportune sedi giudiziarie, nei con-
fronti dei quali, emergendo dai documenti l'evidente stato di inadempimento, ha agito al fine di ottenere il saldo delle somme mai restituite. Con alcuni soggetti,
che hanno richiesto prestiti nel medesimo periodo e, comunque, quando il signor o il signor erano legali rappresentanti, sono in corso transa- Parte_4 Pt_5
zioni e/o piani di rientro, mentre con altri pendono giudizi di opposizione – defa-
tigatori - a decreto ingiuntivo presso i Tribunali competenti.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto.
10
Nel corso del giudizio, il giudice d'ufficio con ordinanza del 10.7.24, invi-
tava le parti a dedurre circa la vessatorietà delle clausole contrattuali con onere dell'opposta di specificare l'ammontare richiesto in termini di capitale ed interes-
si.
Parte opposta offriva un chiarimento con nota del 28.10.24, mentre parte opponente non effettuava alcuna dichiarazione circa la vessatorietà delle clauso-
le e la volontà di avvalersi del vizio di nullità delle stesse.
All'udienza del 14.1.25, veniva escusso il teste . Parte_5
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 28.11.25.
Con esito negativo il procedimento di mediazione.
L'inammissibilità della prova testimoniale.
Nel rimeditare sull'ordinanza che ha ammesso la prova testimoniale, ordi-
nanza del 15.11.24, deve ritenersi fondata l'eccezione d'inammissibilità dei capi articolati dall'opponente, come formulata e richiamata dall'opposta, atteso che la prova è volta ad accertare la sussistenza di un patto successivo al contratto inter-
corso tra le parti in data 20.09.2012, contratto di mutuo soggetto alla forma scrit-
ta ad substantiam come tale non oggetto di prova testimoniale.
I capi articolati dall'opponente sono infatti tesi a dimostrare che nel corso del rapporto di mutuo, le parti modificavano le condizioni prevedendone di nuo-
ve in relazione all'estinzione anticipata nel senso di restituire da una certa data a seguire, solo il capitale con pagamenti rateizzati diversi da quelli originariamente convenuti. Infatti all'art. 7 del contratto, la clausola intestata “rimborso anticipa-
to” prevedeva il pagamento ai fini dell'estinzione anticipata in un'unica soluzio-
11
ne, con l'aggiunta di un indennizzo pari all'1% del capitale residuo.
Ciò premesso, l'art. 2725 c.c. secondo comma, prescrive il divieto della prova testimoniale per i contratti sottoposti alla forma scritta a pena di nullità,
quale quello di cui è causa ex art. 117 tub.
Quindi, neppure il capo n. 6 – ammesso con la predetta ordinanza del
17.11.24, - articolato in sede di II memoria istruttoria dall'opponente e dal se-
guente tenore “vero è che in data 30.11.2016 la società Parte_3
in persona del legale rapp.te p.t., sig. , dopo tutti i paga-
[...] Parte_5
menti effettuati dalla sig.ra rilasciava a costei una quietanza liberatoria Pt_1
avente ad oggetto il finanziamento n.20/PP/2012”, poteva essere ammesso.
Ciò perché tale capo, presuppone l'intervenuto accordo estintivo e modifi-
cativo delle condizioni contrattuali, la cui prova, come detto non è ammissibile.
Tale fatto storico è intrinsecamente connesso con la premessa allegata dall'opponente cioè appunto il sopravvenuti accordo modificativo. Ne consegue che non se ne terrà conto delle dichiarazioni del teste escusso.
Non potrà quindi ritenersi provato il fatto estintivo allegato, ovvero l'aver provveduto all'estinzione anticipata del mutuo atteso che:
1) il documento “quietanza liberatoria del 30.11.2016 ” depositato dall'opponente unitamente alla citazione in opposizione (doc. 3) proviene da un soggetto terzo rispetto il liquidatore giudiziario parte processuale (la dichiarazio-
ne appare provenire da chi alla data del novembre 2016 ricopriva la carica di presidente del cda della ) come tale apprezzabile liberamente dal Parte_3
giudice;
2) risulta incontestato che già in data 30.09.16 era stato disposto il se-
questro preventivo reso dal Tribunale di Napoli del patrimonio della società;
12
3) alla prima lettera di diffida dell'amministrazione giudiziaria, come da allegazione incontestata dell'opposta, nessuna dichiarazione nel senso dell'intervenuto pagamento risulta comunicata ad opera dell'opponente;
4) non risulta riconducibile a data certa la quietanza depositata;
5) sarebbe stata in modo inverosimile - quantomeno rispetto le ordina-
rie modalità di pagamento sino a quel momento prescelte dalle parti (ovvero mo-
dulo RID) – frutto di pagamenti pro manibus, e quindi oggetto di nuove modali-
tà adempitive di cui non vi è traccia di accordi in tal senso;
6) nonostante diversi pagamenti sopravvenuti alla luce dei nuovi e presunti accordi estintivi pagamenti prodromici alla presunta estinzione comples-
siva del settembre 2016, manca in atti la quietanza di essi.
La pretesa azionata.
Risulta in atti che il contratto di finanziamento, obbligava l'opponente a restituire mediante n. 120 rate mensili di € 300,00 cadauna - decorrenti dal
31.10.2012 e fino 30.09.2022 - un totale complessivo di € 36.000,00.
Dalla missiva del 21.2.2018 ad opera dell'amministrazione giudiziaria,
risulta che venivano pagate n. 49 rate a titolo di capitale (a quella data erano sca-
dute rate per euro 4500,00 risultate impagate ) con rimanenti n. 71 per un impor-
to di euro 21300,00.
L'opposta, con ricorso per decreto ingiuntivo nel settembre 2023, ha chie-
sto la minor somma di euro 18651,10, somma rientrante nei limiti del capitale ancora dovuto, data la scadenza definitiva del mutuo, con ultima rata al 30.09.22.
Accertato che l'opponente non ha inteso avvalersi della disciplina in te-
ma di clausole vessatorie (l'opposta richiede un interesse moratorio che consta di
13
una maggiorazione di oltre il 7% del tasso corrispettivo, decisamente superiore alla media del periodo di stipulazione del contratto, settembre 2012, pari al 2,1 %
come da DM del 26.6.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) il quantum richiesto va quindi confermato.
In conclusione, l'opposizione è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere confermato con condanna alle spese dell'opponente in favore dell'opposta, spese liquidate ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta del-
le spese di lite che liquida in € 5000,00, per compensi , oltre IVA e CPA se dovu-
ti e rimborso di spese generali e di mediazione, se sostenute e come per legge.
Napoli, 22.12.25
Il Giudice
GO AG
14
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 la stessa avrebbe potuto beneficiare dell'azzeramento degli interessi matu-
rati e maturandi e della possibilità, quindi, di versare la sola sorta capitale resi-
dua. Più esattamente, l'esponente, oltre alla rata mensile concordata in sede di
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 25817.23 R.G.,
e vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
tici (NA) alla via della Libertà n. 336, C.F.: , rappresenta- C.F._1
ta e difesa dall'avv. Vincenzo De Rosa (C.F.: ), del foro C.F._2
di Napoli, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, su foglio separato ed allegato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Carlo de Cesare n. 64, il quale si dichiara disponibile, ai sensi dell'art. 136
c.p.c., a ricevere le comunicazioni a mezzo telefax al seguente numero:
081.19566904 ovvero alla propria casella di posta elettronica certificata al se-
guente indirizzo: Email_1
- Opponente
CONTRO
1
corrente in Napoli, Controparte_1
Via Ponte di Tappia n. 47, P.I. e C.F. , in persona P.IVA_1 P.IVA_1
dell'amministratore giudiziario e liquidatore Dott.ssa , rappre- Controparte_2
sentata, difesa ed assistita dall'Avv. Michela Bina del Foro di Bologna, C.F.
, PEC: in virtù C.F._3 Email_2
di procura (doc. 1) agli atti del procedimento monitorio R.g. 19210/2023 (decreto ingiuntivo n. 5989/2023 del 12/10/2023) e domiciliata presso e nello Studio della medesima in Bologna, Via Marsili n. 17 (fax: 051/0362494;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come segue all'udienza del 28.11.25.
E' presente per la parte opponente, sig.ra , in so- Parte_1
stituzione dell'avv. Vincenzo De Rosa, l'avv. Dario Barca, il quale si riporta all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo de quo, alle note di udienza a trattazione scritta, ai verbali di causa, a tutti i documenti prodotti, non-
ché alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica già depositate nel fa-
scicolo telematico, chiedendo l'integrale accoglimento della presente opposizio-
ne, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al difen-
sore costituito dichiaratosi anticipatario.
Impugna e contesta estensivamente tutto quanto ex adverso prodotto, de-
dotto ed eccepito, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto e comunque non provato. Chiede che la causa venga riservata in decisione.
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E' altresì presente per la e per de- Controparte_1
lega dell'avvocato Michela Bina l'avvocato Tommaso Maria Pezone il quale si riporta a tutto quanto esposto, dedotto e documentato nei propri scritti difensivi,
ed insiste per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e strumentale, chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Impugna e contesta tutto quanto ex adver-
so dedotto prodotto ed eccepito perchè infondato in fatto ed in diritto. Sul punto fà presente a codesto giudicante che in data 17.11.2025 il Tribunale di Napoli -
G.I. dott.ssa Falco ha pronunciato in analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sentenza di rigetto dell'opposizione che si aggiunge ad altre sentenze emesse da codesto Tribunale in analoghi giudizi di opposizione favorevoli alla
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 5989/2023 (R.G. n. 19210/2023)
emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in data 11.10.2023, pubblica-
to il 12.10.2023 e notificato in data 25.10.2023, con il quale è stato ingiunto alla sig.ra di pagare alla ricorrente, Parte_1 [...]
, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del me- Parte_2
desimo decreto, la somma di € 18.651,10 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi legali e spese di lite.
L'opponente – nel chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-in via preliminare, negare l'eventuale richiesta di concessione della prov-
visoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
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- accertare la legittimità del pagamento così come eseguito dalla debitrice,
attestato con il rilascio della formale quietanza liberatoria;
- per l'effetto, accogliere la presente opposizione dichiarando inesistente il credito vantato dalla società opposta;
- in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiunti-
vo n.5989/2023 (R.G. n. 19210/2023) emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione
Civile, in data 11.10.2023, pubblicato il 12.10.2023 e notificato in data
25.10.2023, in quanto errato ed infondato, in fatto ed in diritto e non provato per tutti i motivi dettagliatamente suesposti – allegava in fatto e diritto quanto segue.
In data 20.09.2012, la sig.ra sottoscriveva con la Parte_1
società in persona del legale rapp.te p.t., il contratto Parte_3
di finanziamento, per la somma di € 25.000,00, finalizzato all'acquisto di un box auto, contratto di prestito personale n. 20/PP/2012, , da restituire mediante n. 120
rate mensili di € 300,00 cadauna, decorrenti dal 31.10.2012 e fino 30.09.2022,
per un totale complessivo di € 36.000,00.
Sin dalla stipula del contratto de quo - provvedeva, a mezzo RID (Rappor-
to interbancario diretto), al regolare pagamento delle rate mensili pattuite. Verso
la fine dell'anno 2015, la sig.ra veniva contattata dai responsabili della Pt_1
società opposta, sig.ri e , i quali le riferivano Parte_4 Parte_5
che se avesse estinto anticipatamente il suo debito entro il mese di novembre
stipula del contratto in questione, avrebbe dovuto versare un'ulteriore somma mensile per l'estinzione anticipata e definitiva della sua posizione debitoria.
Sicché le parti si accordavano in tal senso e la sig.ra dal mese di Pt_1
gennaio 2016 e fino a quello di luglio 2016, corrispondeva, pro manibus, al sig.
, nella sua riconosciuta e dichiarata qualità di legale rapp.te p.t. Parte_4
della società opposta, le ulteriori rate mensili di € 900,00 ciascuna.
Successivamente, ossia dal mese di agosto 2016 e sino a quello di novem-
bre 2016, l'esponente versava, sempre pro manibus, al sig. , Parte_5
quale legale rapp.te p.t. della società le ulteriori rate Parte_3
mensili residue (€ 900,00 da agosto a ottobre 2016 ed € 1.000,00 a novembre
2016).
In data 30.11.2016, la società in persona del Parte_3
legale rapp.te p.t., sig. , preso atto dell'esatto adempimento po- Parte_5
sto in essere dalla sig.ra e, in particolare, dell'integrale Parte_1
pagamento di tutti gli importi dalla medesima dovuti, emetteva formale quietanza liberatoria .
Solo nel mese di novembre 2021 ovvero cinque anni dopo l'estinzione del debito de quo, la società , per il tramite Controparte_1
dell'avv. Michela Bina, notificava all'esponente un atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora, con il quale, in forza del contratto di finanziamento de quo,
la invitava al pagamento, a titolo di credito per sorte capitale, della somma di €
4.800,00.
L'odierna opponente, pertanto, preso atto del contenuto di tale missiva,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 25.11.2021, informava il citato difensore di aver già estinto il finanziamento in questione e che, pertanto,
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alcun importo era dovuto alla per la medesima causale. Controparte_1
Alla medesima missiva veniva allegata copia della formale quietanza liberatoria firmata dal legale rapp.te p.t. della società opposta.
Successivamente, la società opposta, ignorando il contenuto e gli effetti della citata quietanza, in data 06.12.2021 notificava alla sig.ra un altro Pt_1
atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora ad integrazione e rettifica, con il quale precisava di averle già sollecitato il pagamento di € 4.800,00 a titolo di rate insolute, comprensive della sorte capitale ed della sorte interessi, e che il de-
bito residuo da costei maturato era di € 18.651,10 per capitale residuo e a scade-
re.
Sul presupposto di aver già adempiuto quanto di spettanza, chiedeva la re-
voca del decreto opposto.
Si costituiva parte opposta, la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Deduceva che :
In data 15 dicembre 2016 venne disposto il sequestro preventivo della al-
lora fino ad un ammontare di circa 13 milioni di euro da Parte_3
parte della Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Napoli, atteso che secondo gli inquirenti cinque amministratori avrebbero emesso abusivamente po-
lizze fideiussorie ad imprese ed istituzioni pubbliche per la partecipazione a gare d'appalto e beneficiari di finanziamenti;
tra gli indagati risulta il Sig. Parte_6
; secondo quanto emerso dalle indagini, il medesimo avrebbe offerto alla
[...]
clientela condizioni sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato riuscendo ad imporsi sulla concorrenza. I profitti illeciti sarebbero stati riciclati attraverso l'erogazione di prestiti da parte di ”, che avrebbe ope- Parte_3
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rato abusivamente, a familiari e/o conoscenti dello stesso , che li Parte_4
avrebbe reimpiegati per aumentare il capitale della stessa . Pt_3
A seguito della suddetta vicenda giudiziaria, è Parte_3
stata posta in scioglimento e liquidazione con cambio di denominazione in Fin-
doro Finanziaria Srl in Liquidazione.
Ciò premesso, la signora solo in questa sede ha sollevato conte- Pt_1
stazioni sulla sussistenza del credito. Ed infatti la medesima, a seguito della rice-
zione della diffida di pagamento già nel corso del 2018, per il tramite del proprio
Avv. Piantedosi, dichiarava di non essere a conoscenza di alcuna posizione debi-
toria nei confronti di . Nonostante ricevesse tutta la documentazione a Pt_3
supporto del credito, ella non riscontrò in modo alcuno la missiva sopra citata.
Controparte, infatti, sostiene di aver onorato il proprio debito, estinguendolo an-
ticipatamente e, senza alcun giustificativo produrre, afferma che la quietanza li-
beratoria agli atti sarebbe idonea a comprovare quanto asserito.
Prima del presente giudizio è intercorsa corrispondenza sia da parte dell'amministrazione giudiziaria che della scrivente difesa, volta ad ottenere dal debitore indicazioni specifiche sulle modalità dell'asserito adempimento, nonchè copia della documentazione atta a dimostrare i pa-
gamenti effettuati. Diversamente da quanto ex adverso affermato, non si è mai ri-
cevuto, liberatoria a parte, alcun dettaglio e/o informazione circa tempistiche ed importi dell'estinzione del debito.
La quietanza liberatoria depositata avrebbe comunque solo valore indizia-
rio liberamente valutabile dal giudice. (Cass. 21258/2014, Cass. 24690/2017,
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Cass. 38975/2021).
La è stata sottoposta ad amministrazione giudizia- Parte_3
ria a seguito del sequestro preventivo reso dal Tribunale di Napoli il 30.9.2016 ed eseguito il 15.12.2016, con conseguente nomina dell'amministratore giudiziario disposta con provvedimento del 7.3.2017; l'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. (cui si applicano, stante l'espresso ri-
chiamo, gli artt. 35 e ss. d.lgs.159/2011), pertanto, è subentrato nella gestione e nell'amministrazione dell'impresa colpita dal sequestro penale, con la conse-
guenza che egli deve necessariamente considerarsi terzo rispetto alla scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della e rilasciata alla Parte_3
Pt_1
Pertanto, la quietanza liberatoria in esame non può avere, nei confronti dell'amministrazione giudiziaria, parte processuale opposta del presente giudizio,
natura di confessione stragiudiziale, ma semmai quella di documento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.
In ogni caso, l'efficacia probatoria di confessione stragiudiziale attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa nel caso in cui la medesima indichi tanto l'obbligazione, quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito
(Cass. civ. ordinanza n. 23459 del 26/08/2021).
Ora, la quietanza agli atti è priva dei benché minimi requisiti per essere considerata anche solo come prova del pagamento. Ed infatti, la medesima:
- si limita ad affermare la presunta estinzione del debito nei confronti della senza però precisare in alcun modo né l'importo del prestito, né Pt_1
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l'importo del debito residuo, né tanto meno l'an ed il quantum dei presunti pa-
gamenti effettuati e neppure le relative date;
- è priva di data certa e, come tale, non è opponibile all'amministrazione giudiziaria, essendo priva di qualsivoglia elemento, quale ad esempio il timbro postale, idoneo a fornire la data certa del documento su cui è apposto;
- non sussiste allo stato alcuna prova dei versamenti eseguiti, nonostante il rilevante ammontare, né vi è traccia degli stessi nella contabilità di . An- Pt_3
zi, dalla scheda contabile allegata agli atti si evince, con ogni evidenza, quali sia-
no le rate versate ed a quanto ammonti l'insoluto.
La debitrice, in maniera del tutto generica e poco chiara, asserisce che
“verso la fine” del mese di dicembre 2015 sarebbe stata contattata dai signori
[...]
e , i quali l'avrebbero informata che se avesse Parte_6 Parte_7
estinto il debito entro il novembre 2016 (dunque, ben 6 anni prima rispetto alla naturale scadenza del prestito), avrebbe dovuto restituire solo il capitale residuo,
con azzeramento degli interessi.
Accettata tale proposta, ella afferma di aver versato per sei mesi, ovvero dal gennaio 2016 al novembre 2016 rate mensili per € 900,00 l'una.
Tale affermazione è oltremodo inverosimile e, soprattutto, non supportata da alcuna prova.
Nella contabilità di , infatti, non si rinviene alcun pagamento ulte- Pt_3
riore rispetto a quelli indicati nella scheda contabile agli atti, in quanto contropar-
te si limita ad affermare di aver onorato il debito all'atto del rilascio della quie-
tanza (30/11/2016), senza però alcuna ricevuta di versamento produrre. Anzi,
siccome sostiene di aver sempre provveduto ai pagamenti a mezzo RID bancaria,
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risulta alquanto strano che abbia cambiato metodo nei versamenti, in assenza pe-
raltro di qualsiasi rimodulazione del prestito.
Al di là dei forti dubbi che inevitabilmente sorgono in merito alla scelta delle modalità dei presunti pagamenti, stante che le precedenti rate erano state versate mediante accredito sul conto della creditrice, anche nell'ipotesi in cui tale affermazione si volesse prendere per vera, certamente il debitore avrebbe richie-
sto, all'atto della dazione delle somme, le relative ricevute a comprova. Vicever-
sa, appare alquanto bizzarro, se non improbabile, che un soggetto abbastanza ac-
corto da ricevere la quietanza liberatoria all'estinzione, non sia altrettanto avve-
duto nel pretendere pezze giustificative degli asseriti pagamenti in contanti che di volta in volta assume essere stati eseguiti.
Deduceva inoltre che l'intera vicenda relativa alla società Parte_8
volge una moltitudine di terzi, nei confronti dei quali l'amministrazione giudizia-
ria ha verificato essere stati concessi finanziamenti, dagli aspetti e dai contorni oscuri e per i quali si sta procedendo nelle opportune sedi giudiziarie, nei con-
fronti dei quali, emergendo dai documenti l'evidente stato di inadempimento, ha agito al fine di ottenere il saldo delle somme mai restituite. Con alcuni soggetti,
che hanno richiesto prestiti nel medesimo periodo e, comunque, quando il signor o il signor erano legali rappresentanti, sono in corso transa- Parte_4 Pt_5
zioni e/o piani di rientro, mentre con altri pendono giudizi di opposizione – defa-
tigatori - a decreto ingiuntivo presso i Tribunali competenti.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto.
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Nel corso del giudizio, il giudice d'ufficio con ordinanza del 10.7.24, invi-
tava le parti a dedurre circa la vessatorietà delle clausole contrattuali con onere dell'opposta di specificare l'ammontare richiesto in termini di capitale ed interes-
si.
Parte opposta offriva un chiarimento con nota del 28.10.24, mentre parte opponente non effettuava alcuna dichiarazione circa la vessatorietà delle clauso-
le e la volontà di avvalersi del vizio di nullità delle stesse.
All'udienza del 14.1.25, veniva escusso il teste . Parte_5
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 28.11.25.
Con esito negativo il procedimento di mediazione.
L'inammissibilità della prova testimoniale.
Nel rimeditare sull'ordinanza che ha ammesso la prova testimoniale, ordi-
nanza del 15.11.24, deve ritenersi fondata l'eccezione d'inammissibilità dei capi articolati dall'opponente, come formulata e richiamata dall'opposta, atteso che la prova è volta ad accertare la sussistenza di un patto successivo al contratto inter-
corso tra le parti in data 20.09.2012, contratto di mutuo soggetto alla forma scrit-
ta ad substantiam come tale non oggetto di prova testimoniale.
I capi articolati dall'opponente sono infatti tesi a dimostrare che nel corso del rapporto di mutuo, le parti modificavano le condizioni prevedendone di nuo-
ve in relazione all'estinzione anticipata nel senso di restituire da una certa data a seguire, solo il capitale con pagamenti rateizzati diversi da quelli originariamente convenuti. Infatti all'art. 7 del contratto, la clausola intestata “rimborso anticipa-
to” prevedeva il pagamento ai fini dell'estinzione anticipata in un'unica soluzio-
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ne, con l'aggiunta di un indennizzo pari all'1% del capitale residuo.
Ciò premesso, l'art. 2725 c.c. secondo comma, prescrive il divieto della prova testimoniale per i contratti sottoposti alla forma scritta a pena di nullità,
quale quello di cui è causa ex art. 117 tub.
Quindi, neppure il capo n. 6 – ammesso con la predetta ordinanza del
17.11.24, - articolato in sede di II memoria istruttoria dall'opponente e dal se-
guente tenore “vero è che in data 30.11.2016 la società Parte_3
in persona del legale rapp.te p.t., sig. , dopo tutti i paga-
[...] Parte_5
menti effettuati dalla sig.ra rilasciava a costei una quietanza liberatoria Pt_1
avente ad oggetto il finanziamento n.20/PP/2012”, poteva essere ammesso.
Ciò perché tale capo, presuppone l'intervenuto accordo estintivo e modifi-
cativo delle condizioni contrattuali, la cui prova, come detto non è ammissibile.
Tale fatto storico è intrinsecamente connesso con la premessa allegata dall'opponente cioè appunto il sopravvenuti accordo modificativo. Ne consegue che non se ne terrà conto delle dichiarazioni del teste escusso.
Non potrà quindi ritenersi provato il fatto estintivo allegato, ovvero l'aver provveduto all'estinzione anticipata del mutuo atteso che:
1) il documento “quietanza liberatoria del 30.11.2016 ” depositato dall'opponente unitamente alla citazione in opposizione (doc. 3) proviene da un soggetto terzo rispetto il liquidatore giudiziario parte processuale (la dichiarazio-
ne appare provenire da chi alla data del novembre 2016 ricopriva la carica di presidente del cda della ) come tale apprezzabile liberamente dal Parte_3
giudice;
2) risulta incontestato che già in data 30.09.16 era stato disposto il se-
questro preventivo reso dal Tribunale di Napoli del patrimonio della società;
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3) alla prima lettera di diffida dell'amministrazione giudiziaria, come da allegazione incontestata dell'opposta, nessuna dichiarazione nel senso dell'intervenuto pagamento risulta comunicata ad opera dell'opponente;
4) non risulta riconducibile a data certa la quietanza depositata;
5) sarebbe stata in modo inverosimile - quantomeno rispetto le ordina-
rie modalità di pagamento sino a quel momento prescelte dalle parti (ovvero mo-
dulo RID) – frutto di pagamenti pro manibus, e quindi oggetto di nuove modali-
tà adempitive di cui non vi è traccia di accordi in tal senso;
6) nonostante diversi pagamenti sopravvenuti alla luce dei nuovi e presunti accordi estintivi pagamenti prodromici alla presunta estinzione comples-
siva del settembre 2016, manca in atti la quietanza di essi.
La pretesa azionata.
Risulta in atti che il contratto di finanziamento, obbligava l'opponente a restituire mediante n. 120 rate mensili di € 300,00 cadauna - decorrenti dal
31.10.2012 e fino 30.09.2022 - un totale complessivo di € 36.000,00.
Dalla missiva del 21.2.2018 ad opera dell'amministrazione giudiziaria,
risulta che venivano pagate n. 49 rate a titolo di capitale (a quella data erano sca-
dute rate per euro 4500,00 risultate impagate ) con rimanenti n. 71 per un impor-
to di euro 21300,00.
L'opposta, con ricorso per decreto ingiuntivo nel settembre 2023, ha chie-
sto la minor somma di euro 18651,10, somma rientrante nei limiti del capitale ancora dovuto, data la scadenza definitiva del mutuo, con ultima rata al 30.09.22.
Accertato che l'opponente non ha inteso avvalersi della disciplina in te-
ma di clausole vessatorie (l'opposta richiede un interesse moratorio che consta di
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una maggiorazione di oltre il 7% del tasso corrispettivo, decisamente superiore alla media del periodo di stipulazione del contratto, settembre 2012, pari al 2,1 %
come da DM del 26.6.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) il quantum richiesto va quindi confermato.
In conclusione, l'opposizione è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere confermato con condanna alle spese dell'opponente in favore dell'opposta, spese liquidate ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta del-
le spese di lite che liquida in € 5000,00, per compensi , oltre IVA e CPA se dovu-
ti e rimborso di spese generali e di mediazione, se sostenute e come per legge.
Napoli, 22.12.25
Il Giudice
GO AG
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 la stessa avrebbe potuto beneficiare dell'azzeramento degli interessi matu-
rati e maturandi e della possibilità, quindi, di versare la sola sorta capitale resi-
dua. Più esattamente, l'esponente, oltre alla rata mensile concordata in sede di
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