TAR Roma, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 8709
TAR
Decreto cautelare 3 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 1 agosto 2023
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della normativa UE e nazionale, eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    Il Tribunale accoglie il ricorso, disapplicando la norma primaria nazionale in quanto contraria al diritto dell'Unione Europea, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dei precedenti del Consiglio di Stato e dello stesso TAR. Si ritiene che le proroghe unilaterali delle concessioni, con contestuale aumento del canone, non siano conformi alla Direttiva 2014/23/UE, in quanto modifiche non consentite senza una nuova procedura di gara. Pertanto, il provvedimento dell'Agenzia, che applica tale norma, viene annullato. L'Amministrazione dovrà rideterminare un'indennità che tenga conto dell'utilità effettiva per il concessionario e dei sacrifici imposti, rispettando i principi europei.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    L'annullamento del provvedimento principale comporta di riflesso l'annullamento degli atti presupposti, in quanto privi di fondamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 8709
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8709
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo