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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035150529000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2986/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L'ADE insiste sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna un'intimazione di pagamento per € 89.286,00, notificata il 17 gennaio 2025, sostenendo la nullità per prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), poiché non vi sarebbero stati atti interruttivi dopo la cartella originaria.
Chiede l'annullamento dell'intimazione.
ADER non risulta costituita in giudizio.
Controdeduzioni dell'Ufficio
Eccezione preliminare di inammissibilità: il ricorso è stato depositato tardivamente presso la Corte (notificato il 30/01/2025, depositato il 02/04/2025), oltre il termine perentorio di 30 giorni ex art. 22, comma 1, D.Lgs.
546/92. Per Giurisprudenza consolidata il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio.
Nel merito: la prescrizione è infondata perché vi sono stati atti interruttivi (intimazione 2014, comunicazione
2023, sospensione COVID).
Conclusioni: chiede la declaratoria di inammissibilità e, in subordine. il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 2962024903515029000, notificata il 17 gennaio 2025, deducendo la nullità per intervenuta prescrizione decennale. L'Ufficio resistente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito presso la segreteria della
Corte oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs.
546/1992.
Dall'esame degli atti risulta che il ricorso è stato notificato all'Ufficio in data 30 gennaio 2025 e depositato presso la Corte in data 2 aprile 2025, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma citata.
Tale inosservanza comporta, secondo consolidata giurisprudenza, l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 22, comma 2, D.Lgs. 546/1992).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese seguiono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo nella misura di € 2.000,00. Nulla per le spese nei confronti di ADER. Palermo 2.12.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035150529000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2986/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L'ADE insiste sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna un'intimazione di pagamento per € 89.286,00, notificata il 17 gennaio 2025, sostenendo la nullità per prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), poiché non vi sarebbero stati atti interruttivi dopo la cartella originaria.
Chiede l'annullamento dell'intimazione.
ADER non risulta costituita in giudizio.
Controdeduzioni dell'Ufficio
Eccezione preliminare di inammissibilità: il ricorso è stato depositato tardivamente presso la Corte (notificato il 30/01/2025, depositato il 02/04/2025), oltre il termine perentorio di 30 giorni ex art. 22, comma 1, D.Lgs.
546/92. Per Giurisprudenza consolidata il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio.
Nel merito: la prescrizione è infondata perché vi sono stati atti interruttivi (intimazione 2014, comunicazione
2023, sospensione COVID).
Conclusioni: chiede la declaratoria di inammissibilità e, in subordine. il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 2962024903515029000, notificata il 17 gennaio 2025, deducendo la nullità per intervenuta prescrizione decennale. L'Ufficio resistente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito presso la segreteria della
Corte oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs.
546/1992.
Dall'esame degli atti risulta che il ricorso è stato notificato all'Ufficio in data 30 gennaio 2025 e depositato presso la Corte in data 2 aprile 2025, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma citata.
Tale inosservanza comporta, secondo consolidata giurisprudenza, l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 22, comma 2, D.Lgs. 546/1992).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese seguiono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo nella misura di € 2.000,00. Nulla per le spese nei confronti di ADER. Palermo 2.12.25 IL PRESIDENTE