TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Oggetto: Responsabilità professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 proposta da:
nato l'[...] a [...]; Parte_1
, nata il [...] a [...]; Controparte_1
, nata il [...] a [...]; Controparte_2
, nato il [...] a [...], rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Alessandra Campailla come da comparsa costitutiva di nuovo difensore;
ATTORI nei confronti di:
Controparte_3 in persona del legale rappresentate pro tempore, assistita e difesa giusta procura in atti dall'avv. Domenico Cantavenera;
Parte_2 nato il [...] a [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito;
CONVENUTI
E di:
Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa giusta procura in atti, dagli avv.ti Davide Oliva e Dario Zimmardi;
TERZA CHIAMATA
1
CP_5 con sede in Milano Via E. Toti n.4 (Piazza Conciliazione), in persona del legale rappresentante p.t. TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, nella qualità di eredi di Persona_1 deceduta a Licata il 13.03.2015, convenivano in giudizio in giudizio l ed il Controparte_6 dott. al fine richiedere il risarcimento dei danni patiti, ritenendo Parte_2
l'aggravamento della malattia e il decesso della conseguenza di errori terapeutici Per_1 riconducibili all'operato del sanitario e della struttura ospedaliera.
Piu nel dettaglio rappresentavano che il 19.12.2011 la si era sottoposta ad un Per_1 intervento di “tumorectomia supero-esterna mammella destra ed esportazione linfonodi ascellari omolaterali”; che in seguito all'intervento la si era recata a visita Per_1 senologica-oncologica presso il dott. dipendente dell , Parte_2 Controparte_6 il quale le avrebbe prescritto esclusivamente un trattamento radioterapico rivelatosi inadeguato, dal momento che, pochi mesi dopo, si verificava un aggravamento della malattia che culminava con il decesso.
Concludevano pertanto chiedendo al Tribunale di ritenere e dichiarare la responsabilità Cont dell e del dott. per il decesso della , con condanna degli Parte_2 Per_1 stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi alla de cuius, nonché al risarcimento dei danni subiti in proprio dai prossimi congiunti.
Si costituiva l che contestando le ragioni di parte attrice insisteva per il CP_6 rigetto della domanda. Si costituiva altresì chiedendo e ottenendo la Parte_2 chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice;
nel merito contestava le allegazioni avverse precisando di aver regolarmente prescritto cicli chemioterapici che tuttavia, non erano stati effettuati dalla . Per_1
, regolarmente citata in giudizio non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata CP_5 la contumacia all'udienza del 13 novembre 2019.
All'udienza del 7 ottobre 2020, dopo l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione con esito negativo, il Giudice autorizzava su istanza del convenuto anche Pt_2 la chiamata in causa di . Controparte_4
Quest'ultima si costituiva deducendo preliminarmente la decadenza del dott. dalla Pt_2 chiamata in garanzia per tardività; nel merito contestava l'operatività della polizza.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi mutato nuovamente il giudice, stante il trasferimento del precedente titolare ad altra sede giudiziaria, il procedimento veniva trattenuto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
2 ***
Brevi considerazioni in diritto
Così ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, è noto in punto di diritto che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi é stato ovvero che, pur esistendo, esso non é stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, è difatti di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. ; nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura
(sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti poiché a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, essendo sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore
(cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., n. 6756/01; Cass. Civ., n. 1516/07; Cass., Sez.
Un., n. 9556/2002).
I suddetti principi mantengono la loro valenza anche a seguito dell'entrata in vigore della L n. 24/16, recante norme in materia di “sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. legge “Gelli – Bianco”), il cui art. 7 comma 1 qualifica espressamente come “contrattuale” (e, dunque, assoggettata all'applicabilità delle disposizioni recate dagli artt. 1218 e 1228 c.c.) la responsabilità per i danni eventualmente cagionati a terzi ascrivibile in capo alla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata.
Le evidenze processuali
Dall'esame dell'atto di citazione emerge che gli attori allegano l'inadempimento dei Cont convenuti e, specificamente, del dr. - dipendente dell presso cui la si Pt_2 Per_1 recò per una visita senologica oncologica nel gennaio 2012, dopo l'intervento di tumorectomia
- che avrebbe suggerito alla paziente unicamente un ciclo radioterapico, rivelatosi inadeguato;
che detto errore terapeutico avrebbe condotto all'aggravamento della malattia e nel successivo decesso della (marzo 2015). Per_1
Hanno chiesto, pertanto, l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, sia iure proprio che iure successionis.
3 Il convenuto ha contestato tali assunti evidenziando di aver subito proposto alla Pt_2 paziente chemioterapia precauzionale;
che, tuttavia, la era ritornata a visita medica Per_1 nel luglio 2012 dopo avere eseguito solo radioterapia, peraltro quando erano già stati superati i tempi massimi previsti dalle linee guida per intraprendere la chemioterapia.
Le allegazioni di parte attrice non hanno trovato conferma alcuna non solo nel complessivo quadro istruttorio emerso ma neppure in esito alla consulenza tecnica d'ufficio affidata ad un collegio peritale composto da un medico legale e da un medico specialista in oncologia.
Partendo da tale ultimo approfondimento tecnico, il Collegio peritale ha evidenziato nella relazione depositata agli atti che la al momento del primo contatto con il dr. Per_1 Pt_2 presentava un quadro oncologico delle seguenti caratteristiche: T1: Tumore di dimensione massime di 2,00 cm;
N0: Assenza di metastasi linfonodali;
MX: Metastasi a distanza non accertabili;
era inquadrabile nello Stadio 1 dei Tumori della mammella.
La paziente presentava tutti i requisiti richiesti dalle Linee Guida AIOM 2011 (in vigore all'epoca dei fatti) per sottoporsi alla chemioterapia, in quanto tumore inquadrato come T1,
N0, MX, recettore per gli estrogeni 40% e del progesterone 5%, Ki67 50% ed HER B2 ++, dimensioni di 1,5 cm;
rientrava nello stadio T1 con indicazione al trattamento chemioterapico per l'espressione del Ki67 50%, HER B2 positivo e dimensione della neoformazione di 1,5 cm, quindi maggiore ad 1 cm. Dunque la paziente, dopo l'intervento di tumorectomia, avrebbe dovuto sottoporsi alla chemioterapia adiuvante.
“Tale trattamento chemioterapico, alla luce della documentazione versata in atti, risulta essere stato correttamente prescritto dal dott. in data 07/02/2012. Non sono note le Pt_2 motivazioni per le quali la paziente non seguì il trattamento chemioterapico prescrittole, presentandosi all'attenzione del predetto Oncologo solamente in data 30/06/2012 avendo eseguito solamente la radioterapia, terminata il 13/06/2012 presso l'ospedale di San
Cataldo.”
Corretta e adeguata è stata, dunque, la condotta del sanitario che ha avuto in cura la che agì in maniera conforme a quanto previsto dalle Linee Guida vigenti all'epoca Per_1 dei fatti e secondo le buone prassi clinico-assistenziali richieste dal caso concreto.
Va dato atto, a questo punto, che gli attori hanno contestato e disconosciuto la certificazione contenente la prescrizione di chemioterapia del 7.2.2012 deducendo che mai il avrebbe prescritto alla un ciclo di chemioterapia ma soltanto la radioterapia. Pt_2 Per_1
Evidenziano che mai la si recò a visita in quella data essendo stata precedente Per_1 visitata dal medico il 31.1.2012
Sul punto va, innanzitutto, evidenziato che gli attori non provano documentalmente neppure l'allegazione posta alla base dell'asserito inadempimento, non essendo stato versato in giudizio alcun certificato a firma del dr con la prescrizione di “radioterapia”; quindi Pt_2 non si evince documentalmente quale medico effettivamente prescrisse la radioterapia che la
4 , peraltro, eseguì presso un distretto sanitario diverso da quello di dove Per_1 CP_6 opera il dr. e, precisamente presso il Presidio Ospedaliero di San Cataldo (ASP di Pt_2
Caltanissetta).
Inoltre circa la valenza della certificazione con prescrizione di chemioterapia prodotta in Cont giudizio dal dr. redatta presso il Poliambulatorio di Licata, va richiamato il Pt_2 principio espresso dalla Suprema Corte sulla fede privilegiata del certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera che , come tale, fa piena prova sino a querela di falso - mai proposta dagli attori - circa la provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e degli altri fatti da questi compiuti ( Cassazione civile sez. III, 24/09/2015,
n.18868).
Ulteriormente, secondo i consueti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, avendo il medico dato prova del fatto estintivo e, dunque, dell'adempimento a mezzo della produzione della certificazione comprovante la regolare prescrizione alla paziente di Per_1
“chemioterapia adiuvante”, era nuovamente onere degli attori dimostrare gli ulteriori assunti in ordine alla circostanza che mai quel certificato sia stato portato a conoscenza o consegnato alla . Per_1
Tuttavia tanto non è stato, poiché gli attori si sono limitati a richiedere al Tribunale – peraltro tardivamente, solo dopo la trasmissione della bozza della relazione peritale – ordine di esibizione di registrazioni di eventuali accessi della o pagamenti di ticket presso Per_1 Cont l alla data del 7 febbraio 2012; prova che, invero, ben potevano procurarsi dopo la produzione di detto certificato da parte del convenuto (avvenuta con la memoria istruttoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), a mezzo di richiesta da formalizzare alla struttura sanitaria competente. L'ordine di esibizione richiesto al giudice ex art 210 c.p.c., difatti, non può essere strumentalizzato per colmare le lacune assertive e probatorie della parte qualora non sia dimostrato che la parte stessa si sia comunque attivata per reperire il documento presso il depositario senza avere riscontro alcuno.
Ancora, lacunose sono le allegazioni di parte attrice sul nesso causale tra l'asserito inadempimento del medico e l'aggravamento della patologia della e il successivo Per_1 decesso. Difatti in argomento va evidenziato che in tutte le ipotesi in cui venga in rilievo una condotta omissiva, la verifica da compiere sul nesso causale si concreta nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 3, 27 luglio 2021 n. 21530 e Cass. civ., ord. 30 giugno 2021 n.
18584).
Dunque, quand'anche si volesse sostenere, per ipotesi, che nessuna prescrizione di terapia chemioterapica venne portata a conoscenza della paziente, occorre verificare, in
5 ipotesi controfattuale, se l'omissione medica abbia determinato "più probabilmente che non" la perdita della possibilità di una vita più lunga della paziente e maggiori chances di sopravvivenza;
quindi verificare se, quand'anche la chemioterapia fosse stata correttamente prescritta ed eseguita, la terapia in questione avrebbe potuto evitare l'aggravamento delle condizioni della e scongiurare il decesso avvenuto nel 2015. Per_1
Gli attori al riguardo, come già osservato, si sono limitati a dedurre, genericamente,
l'inadempimento del professionista senza specificamente allegare l'esistenza di un nesso causale tra l'omissione terapeutica e l'aggravamento delle condizioni della;
nulla Per_1 viene specificamente dedotto sul probabile diverso esito della malattia o maggiori speranze di vita per l'ipotesi di esecuzione del percorso terapeutico ritenuto corretto;
nulla viene argomentato sul punto, facendo ricorso al criterio del “più probabile che non”, neppure nella perizia di parte allegata all'atto di citazione, sulla perdita della possibilità di arrestare la progressione della malattia per effetto della prescrizione di chemioterapia in luogo della radioterapia, evitando l'accertato peggioramento clinico che ha portato al decesso;
né viene allegato che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia stata consistente, apprezzabile e seria (al fine di distinguere, la concreta possibilità da una mera speranza).
E' difatti pacifico in giurisprudenza che ove il paziente deduca la violazione delle "leges artis" da parte del medico, ha comunque l'onere di provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica), non essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento del professionista.
Peraltro il collegio peritale, richiamato dal giudice con ordinanza di rimessione sul ruolo del
26 ottobre 2023 proprio al fine di approfondire se l'eventuale mancata prescrizione della chemioterapia abbia ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura della paziente si è espresso evidenziando che “alla luce della letteratura scientifica di materia, non esiste un chiaro consenso sui benefici della chemioterapia adiuvante per il cancro al seno allo stadio T1 (T1N0M0)”
Il Collegio peritale ha richiamato un recente studio scientifico (condotto da et Persona_2 al) sugli effetti della chemioterapia adiuvante sui pazienti con T1N0M0 rilevando che la chemioterapia adiuvante non è benefica e potrebbe addirittura essere dannosa per i pazienti con carcinoma mammario;
per il caso specifico della il Collegio Peritale non ritiene Per_1 che la mancata esecuzione della chemioterapia adiuvante abbia ridotto, con ragionevole probabilità, la speranza di vita della paziente.
Ne deriva quindi che, quand'anche fosse stata praticata la chemioterapia che gli attori assumono che non sia mai stata prescritta, non si sarebbe eliminato il rischio di anticipato decesso, data la permanenza di una area significativa di possibilità di esito infausto.
6 Per le ragioni sopra esposte, le domande risarcitorie formulate dalla parte attrice devono essere interamente respinte. Sono assorbite dal rigetto le ulteriori questioni inerenti la domanda in garanzia.
Alla luce del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico di parte attrice le spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate in dispositivo ai sensi DM
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (valore indeterminabile media complessità).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate nella particolarità della vicenda in esame e delle tematiche approfondite, riguardanti complessi aspetti in materia di causalità omissiva, per la compensazione della metà delle spese di lite.
Sono invece definitivamente poste a carico di parte attrice le spese relative alla consulenza redatta dai C.T.U. dott. e liquidate come da separato decreto. Persona_3 Persona_4
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sulla domanda degli attori
, , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , nei confronti di Controparte_2 Parte_1 [...]
, , e Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 nella contumacia di disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così CP_5 provvede:
RESPINGE le domande avanzate dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi di Per_1
nei confronti dei convenuti e , in persona del suo
[...] Parte_2 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore;
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dai convenuti e della terza chiamata, liquidate nella predetta misura in € 3500,00 per ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie I.V.A. e C.P.A come per legge, compensate per la restante metà;
PONE definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Spese irripetibili quanto alla terza chiamata contumace . CP_5
Così deciso in Agrigento, 7 febbraio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 proposta da:
nato l'[...] a [...]; Parte_1
, nata il [...] a [...]; Controparte_1
, nata il [...] a [...]; Controparte_2
, nato il [...] a [...], rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Alessandra Campailla come da comparsa costitutiva di nuovo difensore;
ATTORI nei confronti di:
Controparte_3 in persona del legale rappresentate pro tempore, assistita e difesa giusta procura in atti dall'avv. Domenico Cantavenera;
Parte_2 nato il [...] a [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito;
CONVENUTI
E di:
Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa giusta procura in atti, dagli avv.ti Davide Oliva e Dario Zimmardi;
TERZA CHIAMATA
1
CP_5 con sede in Milano Via E. Toti n.4 (Piazza Conciliazione), in persona del legale rappresentante p.t. TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, nella qualità di eredi di Persona_1 deceduta a Licata il 13.03.2015, convenivano in giudizio in giudizio l ed il Controparte_6 dott. al fine richiedere il risarcimento dei danni patiti, ritenendo Parte_2
l'aggravamento della malattia e il decesso della conseguenza di errori terapeutici Per_1 riconducibili all'operato del sanitario e della struttura ospedaliera.
Piu nel dettaglio rappresentavano che il 19.12.2011 la si era sottoposta ad un Per_1 intervento di “tumorectomia supero-esterna mammella destra ed esportazione linfonodi ascellari omolaterali”; che in seguito all'intervento la si era recata a visita Per_1 senologica-oncologica presso il dott. dipendente dell , Parte_2 Controparte_6 il quale le avrebbe prescritto esclusivamente un trattamento radioterapico rivelatosi inadeguato, dal momento che, pochi mesi dopo, si verificava un aggravamento della malattia che culminava con il decesso.
Concludevano pertanto chiedendo al Tribunale di ritenere e dichiarare la responsabilità Cont dell e del dott. per il decesso della , con condanna degli Parte_2 Per_1 stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi alla de cuius, nonché al risarcimento dei danni subiti in proprio dai prossimi congiunti.
Si costituiva l che contestando le ragioni di parte attrice insisteva per il CP_6 rigetto della domanda. Si costituiva altresì chiedendo e ottenendo la Parte_2 chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice;
nel merito contestava le allegazioni avverse precisando di aver regolarmente prescritto cicli chemioterapici che tuttavia, non erano stati effettuati dalla . Per_1
, regolarmente citata in giudizio non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata CP_5 la contumacia all'udienza del 13 novembre 2019.
All'udienza del 7 ottobre 2020, dopo l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione con esito negativo, il Giudice autorizzava su istanza del convenuto anche Pt_2 la chiamata in causa di . Controparte_4
Quest'ultima si costituiva deducendo preliminarmente la decadenza del dott. dalla Pt_2 chiamata in garanzia per tardività; nel merito contestava l'operatività della polizza.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi mutato nuovamente il giudice, stante il trasferimento del precedente titolare ad altra sede giudiziaria, il procedimento veniva trattenuto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
2 ***
Brevi considerazioni in diritto
Così ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, è noto in punto di diritto che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi é stato ovvero che, pur esistendo, esso non é stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, è difatti di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. ; nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura
(sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti poiché a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, essendo sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore
(cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., n. 6756/01; Cass. Civ., n. 1516/07; Cass., Sez.
Un., n. 9556/2002).
I suddetti principi mantengono la loro valenza anche a seguito dell'entrata in vigore della L n. 24/16, recante norme in materia di “sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. legge “Gelli – Bianco”), il cui art. 7 comma 1 qualifica espressamente come “contrattuale” (e, dunque, assoggettata all'applicabilità delle disposizioni recate dagli artt. 1218 e 1228 c.c.) la responsabilità per i danni eventualmente cagionati a terzi ascrivibile in capo alla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata.
Le evidenze processuali
Dall'esame dell'atto di citazione emerge che gli attori allegano l'inadempimento dei Cont convenuti e, specificamente, del dr. - dipendente dell presso cui la si Pt_2 Per_1 recò per una visita senologica oncologica nel gennaio 2012, dopo l'intervento di tumorectomia
- che avrebbe suggerito alla paziente unicamente un ciclo radioterapico, rivelatosi inadeguato;
che detto errore terapeutico avrebbe condotto all'aggravamento della malattia e nel successivo decesso della (marzo 2015). Per_1
Hanno chiesto, pertanto, l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, sia iure proprio che iure successionis.
3 Il convenuto ha contestato tali assunti evidenziando di aver subito proposto alla Pt_2 paziente chemioterapia precauzionale;
che, tuttavia, la era ritornata a visita medica Per_1 nel luglio 2012 dopo avere eseguito solo radioterapia, peraltro quando erano già stati superati i tempi massimi previsti dalle linee guida per intraprendere la chemioterapia.
Le allegazioni di parte attrice non hanno trovato conferma alcuna non solo nel complessivo quadro istruttorio emerso ma neppure in esito alla consulenza tecnica d'ufficio affidata ad un collegio peritale composto da un medico legale e da un medico specialista in oncologia.
Partendo da tale ultimo approfondimento tecnico, il Collegio peritale ha evidenziato nella relazione depositata agli atti che la al momento del primo contatto con il dr. Per_1 Pt_2 presentava un quadro oncologico delle seguenti caratteristiche: T1: Tumore di dimensione massime di 2,00 cm;
N0: Assenza di metastasi linfonodali;
MX: Metastasi a distanza non accertabili;
era inquadrabile nello Stadio 1 dei Tumori della mammella.
La paziente presentava tutti i requisiti richiesti dalle Linee Guida AIOM 2011 (in vigore all'epoca dei fatti) per sottoporsi alla chemioterapia, in quanto tumore inquadrato come T1,
N0, MX, recettore per gli estrogeni 40% e del progesterone 5%, Ki67 50% ed HER B2 ++, dimensioni di 1,5 cm;
rientrava nello stadio T1 con indicazione al trattamento chemioterapico per l'espressione del Ki67 50%, HER B2 positivo e dimensione della neoformazione di 1,5 cm, quindi maggiore ad 1 cm. Dunque la paziente, dopo l'intervento di tumorectomia, avrebbe dovuto sottoporsi alla chemioterapia adiuvante.
“Tale trattamento chemioterapico, alla luce della documentazione versata in atti, risulta essere stato correttamente prescritto dal dott. in data 07/02/2012. Non sono note le Pt_2 motivazioni per le quali la paziente non seguì il trattamento chemioterapico prescrittole, presentandosi all'attenzione del predetto Oncologo solamente in data 30/06/2012 avendo eseguito solamente la radioterapia, terminata il 13/06/2012 presso l'ospedale di San
Cataldo.”
Corretta e adeguata è stata, dunque, la condotta del sanitario che ha avuto in cura la che agì in maniera conforme a quanto previsto dalle Linee Guida vigenti all'epoca Per_1 dei fatti e secondo le buone prassi clinico-assistenziali richieste dal caso concreto.
Va dato atto, a questo punto, che gli attori hanno contestato e disconosciuto la certificazione contenente la prescrizione di chemioterapia del 7.2.2012 deducendo che mai il avrebbe prescritto alla un ciclo di chemioterapia ma soltanto la radioterapia. Pt_2 Per_1
Evidenziano che mai la si recò a visita in quella data essendo stata precedente Per_1 visitata dal medico il 31.1.2012
Sul punto va, innanzitutto, evidenziato che gli attori non provano documentalmente neppure l'allegazione posta alla base dell'asserito inadempimento, non essendo stato versato in giudizio alcun certificato a firma del dr con la prescrizione di “radioterapia”; quindi Pt_2 non si evince documentalmente quale medico effettivamente prescrisse la radioterapia che la
4 , peraltro, eseguì presso un distretto sanitario diverso da quello di dove Per_1 CP_6 opera il dr. e, precisamente presso il Presidio Ospedaliero di San Cataldo (ASP di Pt_2
Caltanissetta).
Inoltre circa la valenza della certificazione con prescrizione di chemioterapia prodotta in Cont giudizio dal dr. redatta presso il Poliambulatorio di Licata, va richiamato il Pt_2 principio espresso dalla Suprema Corte sulla fede privilegiata del certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera che , come tale, fa piena prova sino a querela di falso - mai proposta dagli attori - circa la provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e degli altri fatti da questi compiuti ( Cassazione civile sez. III, 24/09/2015,
n.18868).
Ulteriormente, secondo i consueti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, avendo il medico dato prova del fatto estintivo e, dunque, dell'adempimento a mezzo della produzione della certificazione comprovante la regolare prescrizione alla paziente di Per_1
“chemioterapia adiuvante”, era nuovamente onere degli attori dimostrare gli ulteriori assunti in ordine alla circostanza che mai quel certificato sia stato portato a conoscenza o consegnato alla . Per_1
Tuttavia tanto non è stato, poiché gli attori si sono limitati a richiedere al Tribunale – peraltro tardivamente, solo dopo la trasmissione della bozza della relazione peritale – ordine di esibizione di registrazioni di eventuali accessi della o pagamenti di ticket presso Per_1 Cont l alla data del 7 febbraio 2012; prova che, invero, ben potevano procurarsi dopo la produzione di detto certificato da parte del convenuto (avvenuta con la memoria istruttoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), a mezzo di richiesta da formalizzare alla struttura sanitaria competente. L'ordine di esibizione richiesto al giudice ex art 210 c.p.c., difatti, non può essere strumentalizzato per colmare le lacune assertive e probatorie della parte qualora non sia dimostrato che la parte stessa si sia comunque attivata per reperire il documento presso il depositario senza avere riscontro alcuno.
Ancora, lacunose sono le allegazioni di parte attrice sul nesso causale tra l'asserito inadempimento del medico e l'aggravamento della patologia della e il successivo Per_1 decesso. Difatti in argomento va evidenziato che in tutte le ipotesi in cui venga in rilievo una condotta omissiva, la verifica da compiere sul nesso causale si concreta nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 3, 27 luglio 2021 n. 21530 e Cass. civ., ord. 30 giugno 2021 n.
18584).
Dunque, quand'anche si volesse sostenere, per ipotesi, che nessuna prescrizione di terapia chemioterapica venne portata a conoscenza della paziente, occorre verificare, in
5 ipotesi controfattuale, se l'omissione medica abbia determinato "più probabilmente che non" la perdita della possibilità di una vita più lunga della paziente e maggiori chances di sopravvivenza;
quindi verificare se, quand'anche la chemioterapia fosse stata correttamente prescritta ed eseguita, la terapia in questione avrebbe potuto evitare l'aggravamento delle condizioni della e scongiurare il decesso avvenuto nel 2015. Per_1
Gli attori al riguardo, come già osservato, si sono limitati a dedurre, genericamente,
l'inadempimento del professionista senza specificamente allegare l'esistenza di un nesso causale tra l'omissione terapeutica e l'aggravamento delle condizioni della;
nulla Per_1 viene specificamente dedotto sul probabile diverso esito della malattia o maggiori speranze di vita per l'ipotesi di esecuzione del percorso terapeutico ritenuto corretto;
nulla viene argomentato sul punto, facendo ricorso al criterio del “più probabile che non”, neppure nella perizia di parte allegata all'atto di citazione, sulla perdita della possibilità di arrestare la progressione della malattia per effetto della prescrizione di chemioterapia in luogo della radioterapia, evitando l'accertato peggioramento clinico che ha portato al decesso;
né viene allegato che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia stata consistente, apprezzabile e seria (al fine di distinguere, la concreta possibilità da una mera speranza).
E' difatti pacifico in giurisprudenza che ove il paziente deduca la violazione delle "leges artis" da parte del medico, ha comunque l'onere di provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica), non essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento del professionista.
Peraltro il collegio peritale, richiamato dal giudice con ordinanza di rimessione sul ruolo del
26 ottobre 2023 proprio al fine di approfondire se l'eventuale mancata prescrizione della chemioterapia abbia ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura della paziente si è espresso evidenziando che “alla luce della letteratura scientifica di materia, non esiste un chiaro consenso sui benefici della chemioterapia adiuvante per il cancro al seno allo stadio T1 (T1N0M0)”
Il Collegio peritale ha richiamato un recente studio scientifico (condotto da et Persona_2 al) sugli effetti della chemioterapia adiuvante sui pazienti con T1N0M0 rilevando che la chemioterapia adiuvante non è benefica e potrebbe addirittura essere dannosa per i pazienti con carcinoma mammario;
per il caso specifico della il Collegio Peritale non ritiene Per_1 che la mancata esecuzione della chemioterapia adiuvante abbia ridotto, con ragionevole probabilità, la speranza di vita della paziente.
Ne deriva quindi che, quand'anche fosse stata praticata la chemioterapia che gli attori assumono che non sia mai stata prescritta, non si sarebbe eliminato il rischio di anticipato decesso, data la permanenza di una area significativa di possibilità di esito infausto.
6 Per le ragioni sopra esposte, le domande risarcitorie formulate dalla parte attrice devono essere interamente respinte. Sono assorbite dal rigetto le ulteriori questioni inerenti la domanda in garanzia.
Alla luce del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico di parte attrice le spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate in dispositivo ai sensi DM
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (valore indeterminabile media complessità).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate nella particolarità della vicenda in esame e delle tematiche approfondite, riguardanti complessi aspetti in materia di causalità omissiva, per la compensazione della metà delle spese di lite.
Sono invece definitivamente poste a carico di parte attrice le spese relative alla consulenza redatta dai C.T.U. dott. e liquidate come da separato decreto. Persona_3 Persona_4
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sulla domanda degli attori
, , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , nei confronti di Controparte_2 Parte_1 [...]
, , e Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 nella contumacia di disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così CP_5 provvede:
RESPINGE le domande avanzate dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi di Per_1
nei confronti dei convenuti e , in persona del suo
[...] Parte_2 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore;
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dai convenuti e della terza chiamata, liquidate nella predetta misura in € 3500,00 per ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie I.V.A. e C.P.A come per legge, compensate per la restante metà;
PONE definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Spese irripetibili quanto alla terza chiamata contumace . CP_5
Così deciso in Agrigento, 7 febbraio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
7