Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 6129 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. Gambino Sergio e Francesca Crescimanno)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
(Avv. Laura Furcas e Controparte_1 Il Cancelliere Marina Olla )
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 18/04/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.06.2022, parte ricorrente, in quiescenza a far data dal
01.08.2018. conveniva in giudizio l chiedendo, previo accertamento del CP_2
servizio utile ai fini del trattamento di fine servizio, il riconoscimento del diritto a vedersi corrispondere la differenza “tra quanto già percepito a titolo di TFS e quanto
ancora spettante, per un totale di € 79.669,52 o quell'altro importo maggiore o minore
ritenuto sussistente anche in esito ad espletanda ctu” e per l'effetto condannare l al pagamento del quantum così Controparte_1
determinato, oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite.
CP_
L regolarmente citata si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto del ricorso e “in subordine, previa verifica e definizione delle pratiche di riscatto e ricongiunzione, dichiarare il diritto alla riliquidazione nella misura che verrà accertata in corso di causa, compensate per quanto di ragione”.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'audizione ex art. 421 c.p.c del
CP_ funzionario delegato dal responsabile del sevizio Pensioni fondi alternativi all'AGO. Dalle dichiarazioni del funzionario emergeva tra l'altro che “…l'Istruttoria del
Part TFS è avvenuta sulla base della certificazione contenuta nel modello 350 P inviato dall' in data 1.04.2021 dal quale si evince che i servizi utili ai fini del tfs siano quelli dal
9.12.1993 al 31.07.2018 e che il di-pendente non aveva presentato domanda di riscatto.
Part Questa attestazione vincola l che non avrebbe potuto liquidare peridi diversi. L ha CP_1
anche inviato il certificato di servizi attestante che il periodo lavorativo facendolo decorre dal
9.12.1993”
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Successivamente all'udienza del 25.10.2024 il procuratore di parte ricorrente
CP_ rappresentava che l “ha comunicato con pec del 24.10.2024 (che si riserva di
depositare) di accogliere la richiesta di riliquidazione del TFS valorizzando anche il
servizio prestato dal sig. presso il ministero della difesa oltre che la pratica di Pt_1
riscatto TFS “. La causa veniva quindi rinviata per la definizione in via amministrativa. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , il ricorrente nelle note concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere
CP_ stante che l aveva provveduto ad accogliere la domanda in via amministrativa di richiesta di riliquidazione del TFS, comprensiva dei periodi di servizio presso il
Ministero della Difesa e dei riscatti TFS, come da comunicazione del 16.01.2025
deposita in atti. Il procuratore di parte ricorrente insisteva nella vittoria delle spese
CP_ di lite stante il principio della soccombenza virtuale. L concludeva, nelle note di trattazione scritta chiedendo dichinarsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio poiché quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto in via amministrativa nel corso del giudizio.
Le spese di lite, liquidate tenuto dell'attività difensiva svolta, vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta nelle more del giudizio.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, il 29/04/2025.
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro