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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di PR
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1686/2024 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PRETELLI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(CF ), (CF CP_1 C.F._1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. MATTEO FORCONI C.F._2
CONVENUTI sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI come precisate all'udienza del 17/06/2025:
I procuratori delle parti hanno congiuntamente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto che il Tribunale adito volesse: Parte_1
- condannare ed in solido tra loro, al pagamento della CP_1 Controparte_2 somma di euro 4.500,00, quale residuo corrispettivo per i lavori svolti in appalto sull'immobile sito in Viareggio, Via Digione n. 24, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al saldo;
- condannare i medesimi convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 31.182,61, o della pagina 1 di 4 diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per il recesso esercitato dal contratto d'appalto, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al saldo;
- con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato con i convenuti, in data 22 luglio 2021, un contratto d'appalto per l'esecuzione di opere edilizie su un immobile di loro proprietà, per un importo complessivo di euro 300.000,00, suddiviso in euro 233.000,00 per la ristrutturazione dell'abitazione ed euro 67.000,00 per la demolizione e ricostruzione di una rimessa;
- che, a causa del mancato rilascio dei titoli edilizi, l'inizio dei lavori era stato posticipato e, con scrittura privata del 26 aprile 2022, le parti avevano ridefinito l'oggetto dell'appalto, eliminando le penali e rideterminando il corrispettivo in euro 283.042,66, oltre IVA;
- che i lavori erano stati avviati nel 2022 e proseguiti fino all'agosto 2023, quando i convenuti avevano unilateralmente interrotto il rapporto, affidando ad altra impresa il completamento delle opere;
- che, all'esito dei lavori eseguiti, era stato emesso stato di avanzamento lavori e relativa fattura per euro 15.979,50, di cui euro 6.500,00 erano stati versati dai convenuti, residuando un credito di euro 4.500,00;
- che, in ragione del recesso unilaterale dei committenti, spettava all'appaltatrice un'indennità ex art. 1671 c.c., da determinarsi in misura pari al 15% del valore delle opere non eseguite, quantificate in euro 207.884,08;
- che era stato esperito infruttuosamente il procedimento di negoziazione assistita.
Si sono costituiti in giudizio ed che hanno chiesto il rigetto della CP_1 Controparte_2 domanda attorea e formulato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per l'importo di euro 7.200,00 oltre IVA.
I convenuti hanno dedotto ed eccepito:
- che il contratto d'appalto era stato modificato con scrittura privata del 26 aprile 2022, circoscrivendo l'oggetto alle sole opere murarie relative all'abitazione, per un importo complessivo di euro 203.347,26, escludendo espressamente i lavori relativi alla rimessa e ad altri impianti;
- che le opere di riqualificazione energetica e impiantistiche erano state affidate a ditte terze, su richiesta della stessa che aveva dichiarato di non poter sostenere economicamente Parte_1
l'intero intervento;
- che i convenuti avevano corrisposto complessivamente euro 321.680,96, somma superiore al valore dell'appalto, come risultante dalle fatture e dai bonifici prodotti;
pagina 2 di 4 - che l'interruzione del rapporto era avvenuta a causa di gravi inadempimenti dell'appaltatrice, consistenti in ritardi, difetti esecutivi e danni arrecati all'immobile e a quello confinante;
- che, in ogni caso, l'attrice non aveva fornito prova del danno da mancato guadagno, né della sussistenza dei presupposti per l'indennizzo ex art. 1671 c.c.;
- di aver risentito un danno da quantificarsi in € 7.200 oltre IVA, avendo dovuto rivolgersi ad altre ditte per il completamento delle opere, sostenendo un “doppio costo”;
- che, in via subordinata, doveva applicarsi l'art. 1460 c.c., in quanto l'attrice non aveva adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., svolto in prima udienza l'interrogatorio libero delle parti, con separate ordinanza pronunciate il 5 febbraio 2025, è stata accolta l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. proposta da parte attrice, ingiungendo ai convenuti il pagamento immediato della somma di euro 4.500,00, oltre spese legali ed è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ex art.
5-quater d.lgs. 28/2010.
All'esito della procedura di mediazione, le parti hanno depositato verbale di accordo in data 30 aprile 2025, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 17/06/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. In adesione alla concorde richiesta delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Merita rammentare che i presupposti della dichiarazione della cessazione della materia del contendere
— statuizione di natura processuale conseguente al riscontro sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito — devono ravvisarsi nella rituale acquisizione o concorde ammissione di una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, (pur ove persista una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale – v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 2004, Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000).
Tali presupposti si ravvisano nel caso di specie, essendo stato depositato verbale di mediazione dell'Organismo di Conciliazione Forense di PR (procedimento 50/25) che dà atto dell'esito positivo della mediazione demandata, in data 17.4.25, unitamente all'accordo stipulato all'esito di tale procedimento, espressamente qualificato come “accordo transattivo […] generale e novativo”.
2. Le spese di lite debbono compensarsi integralmente tra le parti.
pagina 3 di 4 Invero, ancorché nella nota congiunta del 30.4.25 le parti non abbiano fatto riferimento al regime delle spese di lite, non può farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, essendosi le parti accordate (par. 7 dell'accordo) per l'abbandono della lite “a spese compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di PR definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in PR il giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di PR
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1686/2024 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PRETELLI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(CF ), (CF CP_1 C.F._1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. MATTEO FORCONI C.F._2
CONVENUTI sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI come precisate all'udienza del 17/06/2025:
I procuratori delle parti hanno congiuntamente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto che il Tribunale adito volesse: Parte_1
- condannare ed in solido tra loro, al pagamento della CP_1 Controparte_2 somma di euro 4.500,00, quale residuo corrispettivo per i lavori svolti in appalto sull'immobile sito in Viareggio, Via Digione n. 24, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al saldo;
- condannare i medesimi convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 31.182,61, o della pagina 1 di 4 diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per il recesso esercitato dal contratto d'appalto, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al saldo;
- con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato con i convenuti, in data 22 luglio 2021, un contratto d'appalto per l'esecuzione di opere edilizie su un immobile di loro proprietà, per un importo complessivo di euro 300.000,00, suddiviso in euro 233.000,00 per la ristrutturazione dell'abitazione ed euro 67.000,00 per la demolizione e ricostruzione di una rimessa;
- che, a causa del mancato rilascio dei titoli edilizi, l'inizio dei lavori era stato posticipato e, con scrittura privata del 26 aprile 2022, le parti avevano ridefinito l'oggetto dell'appalto, eliminando le penali e rideterminando il corrispettivo in euro 283.042,66, oltre IVA;
- che i lavori erano stati avviati nel 2022 e proseguiti fino all'agosto 2023, quando i convenuti avevano unilateralmente interrotto il rapporto, affidando ad altra impresa il completamento delle opere;
- che, all'esito dei lavori eseguiti, era stato emesso stato di avanzamento lavori e relativa fattura per euro 15.979,50, di cui euro 6.500,00 erano stati versati dai convenuti, residuando un credito di euro 4.500,00;
- che, in ragione del recesso unilaterale dei committenti, spettava all'appaltatrice un'indennità ex art. 1671 c.c., da determinarsi in misura pari al 15% del valore delle opere non eseguite, quantificate in euro 207.884,08;
- che era stato esperito infruttuosamente il procedimento di negoziazione assistita.
Si sono costituiti in giudizio ed che hanno chiesto il rigetto della CP_1 Controparte_2 domanda attorea e formulato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per l'importo di euro 7.200,00 oltre IVA.
I convenuti hanno dedotto ed eccepito:
- che il contratto d'appalto era stato modificato con scrittura privata del 26 aprile 2022, circoscrivendo l'oggetto alle sole opere murarie relative all'abitazione, per un importo complessivo di euro 203.347,26, escludendo espressamente i lavori relativi alla rimessa e ad altri impianti;
- che le opere di riqualificazione energetica e impiantistiche erano state affidate a ditte terze, su richiesta della stessa che aveva dichiarato di non poter sostenere economicamente Parte_1
l'intero intervento;
- che i convenuti avevano corrisposto complessivamente euro 321.680,96, somma superiore al valore dell'appalto, come risultante dalle fatture e dai bonifici prodotti;
pagina 2 di 4 - che l'interruzione del rapporto era avvenuta a causa di gravi inadempimenti dell'appaltatrice, consistenti in ritardi, difetti esecutivi e danni arrecati all'immobile e a quello confinante;
- che, in ogni caso, l'attrice non aveva fornito prova del danno da mancato guadagno, né della sussistenza dei presupposti per l'indennizzo ex art. 1671 c.c.;
- di aver risentito un danno da quantificarsi in € 7.200 oltre IVA, avendo dovuto rivolgersi ad altre ditte per il completamento delle opere, sostenendo un “doppio costo”;
- che, in via subordinata, doveva applicarsi l'art. 1460 c.c., in quanto l'attrice non aveva adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., svolto in prima udienza l'interrogatorio libero delle parti, con separate ordinanza pronunciate il 5 febbraio 2025, è stata accolta l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. proposta da parte attrice, ingiungendo ai convenuti il pagamento immediato della somma di euro 4.500,00, oltre spese legali ed è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ex art.
5-quater d.lgs. 28/2010.
All'esito della procedura di mediazione, le parti hanno depositato verbale di accordo in data 30 aprile 2025, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 17/06/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. In adesione alla concorde richiesta delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Merita rammentare che i presupposti della dichiarazione della cessazione della materia del contendere
— statuizione di natura processuale conseguente al riscontro sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito — devono ravvisarsi nella rituale acquisizione o concorde ammissione di una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, (pur ove persista una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale – v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 2004, Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000).
Tali presupposti si ravvisano nel caso di specie, essendo stato depositato verbale di mediazione dell'Organismo di Conciliazione Forense di PR (procedimento 50/25) che dà atto dell'esito positivo della mediazione demandata, in data 17.4.25, unitamente all'accordo stipulato all'esito di tale procedimento, espressamente qualificato come “accordo transattivo […] generale e novativo”.
2. Le spese di lite debbono compensarsi integralmente tra le parti.
pagina 3 di 4 Invero, ancorché nella nota congiunta del 30.4.25 le parti non abbiano fatto riferimento al regime delle spese di lite, non può farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, essendosi le parti accordate (par. 7 dell'accordo) per l'abbandono della lite “a spese compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di PR definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in PR il giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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