Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Fabbris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto -OMISSIS-, non costituitio in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Istituto -OMISSIS-, senza numero di protocollo del 2.04.2022, successivamente comunicato ad oggetto “comunicazione esito verifica dati contenuti nella domanda per GPS e GDI aa ss 2020/2021 e 2021/2022 - OM 60/2020 Professoressa […]”;
- del provvedimento dell'Istituto -OMISSIS-, senza numero di protocollo del 2.04.2022, successivamente comunicato, ad oggetto: "segnalazione ex art. 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000";
- nonché di tutti gli atti connessi per presupposizione e consequenzialità anche non noti al ricorrente, ivi compreso, il provvedimento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari – Direzione Generale Ufficio Regionale Scolastico, consegnato a mani dell'interessata in data 7.05.2022 ad oggetto: “contestazione addebiti ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. IC RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente a tempo determinato presso -OMISSIS- di Venezia, ha proposto ricorso per l’annullamento: (i) della comunicazione del 2 aprile 2022 con cui l’Istituto ha reso noto l’esito della verifica dei dati dichiarati nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle Graduatorie di Istituto (GI) per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022; (ii) della coeva segnalazione ex artt. 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; nonché (iii) della nota dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari della Direzione Generale dell’U.S.R. Veneto, consegnata in data 7 maggio 2022, recante contestazione di addebiti ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare.
2. Espone la ricorrente che l’Istituto scolastico ha ritenuto non valutabili, ai fini del punteggio GPS, i servizi prestati presso -OMISSIS- (scuola privata non paritaria), rideterminando il punteggio e inoltrando segnalazione all’U.S.R. Veneto e alla Procura della Repubblica per asserite falsità dichiarative; sulla scorta di tale segnalazione, l’Amministrazione ha avviato procedimento disciplinare configurando le dichiarazioni rese come falsità documentali o dichiarative in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero della progressione di carriera. La ricorrente contesta tali conclusioni, sostenendo che i servizi sono effettivi e già vagliati in precedenti procedure, e che la questione concerne semmai la sola “valutabilità” dei titoli ai fini del punteggio.
3. All’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025 il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sollevato e discusso con le parti la questione di giurisdizione, trattenendo, quindi, la causa in decisione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Va, infatti, osservato che gli atti impugnati attengono alla verifica dei dati dichiarati per l’inserimento e la permanenza nelle graduatorie utilizzate per il conferimento di supplenze (GPS/GI) e, dunque, alla gestione di segmenti del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, privi di natura concorsuale in senso proprio.
Tali determinazioni sono assunte dall’Amministrazione scolastica con i poteri del datore di lavoro ex art. 5, comma 2, d.lgs n. 165/2001. Ne discende, per il combinato disposto con l’art. 63, comma 1, del medesimo decreto, la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di posizione sostanziale di diritto soggettivo inerente alla gestione del rapporto e non di procedura concorsuale rientrante nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 c.p.a.
5. In tale prospettiva, anche l’atto di avvio del procedimento disciplinare rientra a pieno titolo nell’alveo del lavoro pubblico “privatizzato” e, come tale, è parimenti soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs n. 165/2001, restando ferma la facoltà del giudice del lavoro di disapplicare, ove occorra, eventuali atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi.
Detto esito è coerente con il principio generale, più volte ribadito, per cui il processo di privatizzazione del pubblico impiego ha trasferito al giudice del lavoro il contenzioso relativo alla costituzione, gestione e cessazione dei rapporti alle dipendenze delle P.A., ancorché vengano in rilievo atti amministrativi presupposti (Cons. Stato, sez. II, 3 giugno 2025, n. 4809, che conferma T.A.R. Lazio, Latina, sez. I ,n. 837/2024). In termini conformi le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito, sin da Cass., S.U., 17 novembre 2008, n. 27305, che il discrimine temporale e funzionale del riparto va individuato in relazione al momento e alla natura dell’atto che incide sul rapporto, non potendo l’eventuale esercizio dell’autotutela o la presenza di atti amministrativi “a monte” mutare la natura privatistica dell’atto di gestione, né sottrarlo alla giurisdizione ordinaria. Da tempo, il medesimo indirizzo è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 9 marzo 2012, n. 2343), che riconduce alla giurisdizione del giudice del lavoro le controversie aventi ad oggetto le violazioni disciplinari ascritte al personale contrattualizzato.
6. Ne consegue che il presente ricorso, volto a censurare atti di gestione delle graduatorie ai fini del conferimento di supplenze e l’avvio del procedimento disciplinare, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la relativa cognizione devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro avanti al quale la causa può eventualmente essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e alla modalità di definizione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO Di IO, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IC RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC RD | TO Di IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.