TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/12/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI ER Presidente
ER ON CE relatrice
ET PA CE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4108/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/08/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PALVARINI LUCA
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PALVARINI
LUCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. accertare la sopravvenienza di circostanze nuove e rilevanti rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia della sentenza n. 122/17 Tribunale di Mantova
e che ha disposto lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
;
[...] 2. Disporre la modifica integrale delle condizioni di divorzio come stabilite nella sentenza n. 122/17 Tribunale di Mantova nei seguenti termini:
• la casa coniugale di proprietà dei genitori della sig.ra sita in Roverbella Parte_1 (MN), STR Boccalina 5/a rimane nella disponibilità dell'assegnataria sig.ra
[...]
mentre il Pt_1 sig. ha già stabilito la propria residenza in Porto Mantovano (MN), Via CP_1 Carlo
AL Dalla Chiesa, 5;
• i coniugi hanno l'obbligo reciproco di darsi tempestiva comunicazione in caso di trasferimento della residenza e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
• la figlia , maggiorenne e non ancora economicamente autosubiciente, vivrà a Per_1 settimane alterne e in maniera del tutto paritetica presso l'abitazione del padre e presso quella della madre e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
• per quanto concerne le spese ordinarie relative al mantenimento della figlia Per_1 queste saranno sostenute dai genitori in base al tempo trascorso da ciascuno di loro con quest'ultima, atteso che il collocamento della figlia è del tutto paritario;
• per quanto attiene alle spese straordinarie i genitori fanno riferimento al protocollo del
Tribunale di Mantova che di seguito si ritrascrive nelle sue porzioni rilevanti, in considerazione dell'età della figlia Persona_2 Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la prole per come di seguito specificato: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
⁃ tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
⁃ quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
⁃ quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indiberibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
⁃ tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
-acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
⁃ corredo scolastico di inizio anno;
⁃ spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
⁃ spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
⁃ spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due obre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
⁃ spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
⁃ spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio
2 diberenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00
(cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indiberibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche, per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
B); per l'acquisto di strumenti informatici
(fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione, anche a mezzo email, in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, anche a mezzo email, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
• spese integralmente suddivise in parti uguali tra i sigg.ri ed CP_1 [...]
…(omissis)…” Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a
3 modifica della sentenza di divorzio n.122/2017 pubblicata dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 11.12.2025
La CE relatrice
ER ON
Il Presidente
GI ER
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI ER Presidente
ER ON CE relatrice
ET PA CE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4108/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/08/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PALVARINI LUCA
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PALVARINI
LUCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. accertare la sopravvenienza di circostanze nuove e rilevanti rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia della sentenza n. 122/17 Tribunale di Mantova
e che ha disposto lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
;
[...] 2. Disporre la modifica integrale delle condizioni di divorzio come stabilite nella sentenza n. 122/17 Tribunale di Mantova nei seguenti termini:
• la casa coniugale di proprietà dei genitori della sig.ra sita in Roverbella Parte_1 (MN), STR Boccalina 5/a rimane nella disponibilità dell'assegnataria sig.ra
[...]
mentre il Pt_1 sig. ha già stabilito la propria residenza in Porto Mantovano (MN), Via CP_1 Carlo
AL Dalla Chiesa, 5;
• i coniugi hanno l'obbligo reciproco di darsi tempestiva comunicazione in caso di trasferimento della residenza e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
• la figlia , maggiorenne e non ancora economicamente autosubiciente, vivrà a Per_1 settimane alterne e in maniera del tutto paritetica presso l'abitazione del padre e presso quella della madre e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
• per quanto concerne le spese ordinarie relative al mantenimento della figlia Per_1 queste saranno sostenute dai genitori in base al tempo trascorso da ciascuno di loro con quest'ultima, atteso che il collocamento della figlia è del tutto paritario;
• per quanto attiene alle spese straordinarie i genitori fanno riferimento al protocollo del
Tribunale di Mantova che di seguito si ritrascrive nelle sue porzioni rilevanti, in considerazione dell'età della figlia Persona_2 Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la prole per come di seguito specificato: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
⁃ tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
⁃ quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
⁃ quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indiberibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
⁃ tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
-acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
⁃ corredo scolastico di inizio anno;
⁃ spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
⁃ spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
⁃ spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due obre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
⁃ spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
⁃ spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio
2 diberenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00
(cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indiberibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche, per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
B); per l'acquisto di strumenti informatici
(fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione, anche a mezzo email, in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, anche a mezzo email, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
• spese integralmente suddivise in parti uguali tra i sigg.ri ed CP_1 [...]
…(omissis)…” Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a
3 modifica della sentenza di divorzio n.122/2017 pubblicata dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 11.12.2025
La CE relatrice
ER ON
Il Presidente
GI ER
4