Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPYBELLA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 10672/2023 promosso con ricorso depositato il 25.07.2023
da
Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. C.F._1
Parte_2 nato in [...] il [...], C.F. C.F. 2
Parte_3 nato in [...] il [...], C.F. C.F. 3
nata in [...] il [...], C.F. C.F._4 minore rappresentata in Parte_4 giudizio dal genitore esercente la patria potestà Parte_3
,minore rappresentata in RS_1 nata in [...] il [...], C.F. C.F._5 giudizio dal genitore esercente la patria potestà RS_2
[...] nato in [...] il [...], C.F. C.F._6
Parte_5 nata in [...] il [...], C.F. C.F. 7 minore rappresentata in giudizio dal '
genitore esercente la patria potestà Controparte_1
C.F._8 minore rappresentato in giudizio
[...] nato in [...] il [...], C.F. dal genitore esercente la patria potestà RS_3
[...] nata in [...] il [...], C.F. C.F. 9
Controparte_2 nata in [...] il [...], C.F. C.F. 10
Parte_6 nata in [...] il [...], C.F. C.F. 11
Controparte_3 nato in [...] il [...], C.F. C.F. 12
Parte_7 nato in [...] il [...], C.F. C.F. 13
tutti rappresentati dall'avv. Riccardo De Simone e dall'avv. Francesco Nardocci del Foro di Roma
ricorrenti contro
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di NA nato a [...] il [...] cittadino italiano. I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che NA contraeva matrimonio, in Italia nel 1873 con [...]
RS 5 e che, successivamente alle nozze, i coniugi si trasferivano in Brasile, ove 1/02/1897, nasceva il figlio ER il quale a sua volta si sposava e aveva figli proseguendo nella linea di discendenza indicata nel ricorso. Esplicitata la linea di discendenza deducevano i ricorrenti che RS 4 decedeva in Brasile senza acquisire la cittadinanza brasiliana, ma mantenendo quella italiana, che ha così trasmesso, iure sanguinis, ai propri discendenti;
precisavano, inoltre, di avere adito il Tribunale a causa della situazione di paralisi in cui versano tutti i in Brasile, che prevedono liste di attesa di almeno Parte_8 dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza.
|| CP_4 resistente non si è costituito e va dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»". || comma n. 37 della cit. Legge prevede che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che "è cittadino il figlio di padre italiano", a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: "E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina" ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett.
a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Ne consegue, che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente.
NA che si ritiene possaSul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di sostituire la "certificazione" di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i "regnicoli" a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia - nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 186
6 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che NA abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo ancora residente in
Italia nel 1873, anno del matrimonio.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n. 30. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 3, che l'avo in questione è deceduto in Brasile, senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
ne consegue, in applicazione della citata normativa in materia, che l'avo ha trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis ai discendenti, anche se detti discendenti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al CP_4 che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Sul punto si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il
15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli Pt 8 presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la "naturalizzazione" automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente Per_7 per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, come peraltro hanno provato di avere fatto senza avere ottenuto alcun appuntamento per iniziare il procedimento. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i Parte 9 talia in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Alla luce della normativa citata e della documentazione in atti, deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del Controparte_4 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del Controparte_4 e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo RS 4 cittadino italiano. Ordina al Controparte_4 e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 26 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini