Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Alessandra De Tollis.
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Nesci.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Il IG. manterrà la propria residenza nella casa coniugale sita in Ladispoli (RM) Via dei CP_1
Ciclamini n° 13/B, di cui è conduttore e la IG.ra se ne allontanerà portando con sé i suoi effetti Pt_1 personale, entro la data di omologa del provvedimento di separazione;
- I coniugi sono economicamente indipendenti conseguentemente rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento;
Per_
- Per accordo espresso tra le parti, il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando CP_1 direttamente allo stesso, la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al provvedimento di omologa della separazione da parte del Tribunale, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- Per accordo espresso tra le parti, la sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio versando Pt_1 direttamente allo stesso, la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al provvedimento di omologa della separazione da parte del Tribunale, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- Entrambi i genitori, contribuiranno nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione, ricreative e sportive, come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, purché siano preventivamente concordate tra i genitori e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
- I coniugi, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra e hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile. Nulla per le spese Così deciso in Civitavecchia, 17.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone