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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/11/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3001/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3001/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio (cessazione degli effetti civili EL matrimonio) promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA UNITA' D'ITALIA n.3 a Udine, presso lo studio ELl'avv. FRANCESCA
RONCHESE, che lo rappresenta e difende in virtù di Email_1 procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO Parte_2 C.F._2
VERDI n.115 a Gorizia, presso lo studio ELl'avv. VALENTINA OLIVO,
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1 1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e ordinando agli Uffici Parte_2 Parte_1 di Stato Civile EL Comune di residenza di procedere alle relative annotazioni, autorizzando i coniugi a vivere separatamente.
2) Disporre l'affidamento condiviso ELla figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica ELla stessa presso l'abitazione familiare di via ELla Chiesa n. 19, sita in
RI EL FR (GO), che diverrà di proprietà esclusiva ELla signora come da accordi di Parte_2 cui al punto n. 8) EL presente ricorso.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse ELla figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni ELla stessa. Mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ciascuno durante il tempo di permanenza di presso di sé, con onere di tenersi Per_1 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ad essa (es: stato di salute, bisogni o necessità particolari, cambi di orario, ecc.).
3) Disporre che il signor rilascerà definitivamente l'immobile coniugale e troverà altra idonea Parte_1 soluzione abitativa, che permetta di ospitare adeguatamente entro tre mesi dal deposito EL presente Per_1 ricorso.
4) Disporre i seguenti tempi di permanenza di presso ciascun genitore. Per_1
Dopo il reperimento ELla nuova soluzione abitativa paterna starà con il sig. secondo le Per_1 Parte_1 seguenti linee guida, salvo diverso accordo tra i genitori di volta in volta condiviso:
Nei fine settimana:
A) settimana 1: nella giornata EL sabato o ELla domenica, scelta in base agli accordi tra le parti, con pernotto sino al giorno successivo ed accompagnamento a scuola (o al centro estivo o presso la casa materna nei periodi di sospensione scolastica);
B) settimana 2: dal sabato mattina alle ore 10.00 sino al lunedì mattina con accompagnamento di a scuola;
Per_1
C) settimana 3: resterà con la madre durante il weekend (sabato e domenica); Per_1
D) settimana 4: nella giornata EL sabato o ELla domenica, in base agli accordi tra le parti, con pernotto sino al giorno successivo ed accompagnamento a scuola (o al centro estivo o presso la casa materna nei periodi di sospensione scolastica).
Così di seguito a rotazione ogni quattro settimane.
Durante la settimana:
E) nelle settimane 1, 2 e 3 un pomeriggio infrasettimanale (martedì, salvo diverso accordo) il padre, al termine ELla scuola, ritirerà che pernotterà presso di lui e verrà riaccompagnata a scuola Per_1
2 il giorno successivo;
oltre a un secondo pomeriggio (giovedì, salvo diverso futuro accordo), con prelievo di al termine ELla scuola e con rientro presso la casa materna entro le ore 20.30; Per_1
F) nella settimana 4 oltre a quanto previsto al punto E), trascorrerà con il sig. Per_1 Parte_1 altresì il pernotto EL giovedì e verrà riaccompagnata a scuola l'indomani mattina;
G) Ogni mattina sarà accompagnata a scuola dal padre, come d'abitudine. Specificamente Per_1 la sig.ra uscendo di casa per recarsi a lavoro alle ore 7:20, accompagnerà a casa EL Pt_2 Per_1 padre con il quale farà colazione (o, in alternativa, il padre la preleverà dalla casa famigliare, in base ad accordi e necessità).
Nei periodi di prolungata sospensione scolastica:
- durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà in via esclusiva con entrambi i genitori due Per_1 settimane anche non consecutive, da concordarsi entro maggio di ogni anno;
- durante le festività di Pasqua e di Natale nonché a Carnevale, trascorrerà metà periodo Per_1 di sospensione scolastica con ciascun genitore, comunque alternando di anno in anno presso l'uno e l'altro le giornate di Natale e di Capodanno e le giornate di Pasqua e Pasquetta, sempre salvi diversi accordi tra le parti.
5) Il giorno EL compleanno di verrà trascorso con entrambi i genitori. Per_1
6) Darsi atto che i ricorrenti si impegnano affinché la bambina inizi a frequentare eventuali nuovi rispettivi compagni dei genitori dopo almeno un anno dalla stabilizzazione ELla nuova relazione e, in ogni caso, detti nuovi compagni non potranno intraprendere una convivenza presso le rispettive abitazioni dei genitori prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio ELla relazione e almeno un anno dall'inizio ELla frequentazione di con essi. Per_1
7) Quanto al mantenimento ELla figlia minore, disporsi come segue.
Il signor verserà in favore ELla signora , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 ordinario ELla figlia l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT. Le spese per il mantenimento straordinario rimarranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno;
per la loro individuazione e disciplina le parti si richiamano al Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Gorizia che, allegato al presente ricorso, ne costituisce parte integrante.
L'assegno unico universale INPS sarà percepito al 100% dalla signora quale genitore Parte_2 collocatario prevalente ELla figlia minore.
8) Rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi. - A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti darsi atto che i coniugi concordano quanto segue.
8.1) Quale elemento indispensabile ai fini ELla definizione ELla crisi coniugale, il signor
[...] si obbliga a trasferire alla signora che si obbliga a rilevarla, la quota di Parte_1 Parte_2 proprietà pari al 50% ELla casa coniugale sita in RI EL FR (GO), via ELla Chiesa n.
19, oltre alle sue pertinenze, tavolarmente iscritta nel suddetto Comune, sub P.T. WEB 313 DI
3 NA LI A 1 - CORPO TAVOLARE 1 p.c.n. 997/2 casa (da PT 191 et 1)
p.c.n. 998/3 cortile (da PT 191 et 1) e meglio individuata nella visura catastale sub doc. n. 4.
8.2) La sig.ra si impegna ad estinguere il mutuo ipotecario numero 00/76999795 Parte_2
CP_ in essere con la intestato a entrambi i coniugi, entro il corrente mese di luglio Controparte_2
2025 tramite la stipula di altro mutuo intestato a sé medesima, con piena liberazione EL signor da qualsiasi gravame. Il sig. si impegna a collaborare laddove necessario per Parte_1 Parte_1
l'apprestamento di ogni formalità necessaria all'operazione.
8.3) Quale ulteriore elemento indispensabile ai fini ELla definizione ELla crisi coniugale la signora si impegna a versare al signor l'importo complessivo di € 18.000,00 Parte_2 Parte_1 entro un mese dal deposito EL presente ricorso.
Il sig. si impegna nei rapporti interni a rimborsare alla sig.ra la metà ELla rata di Parte_1 Pt_2 rientro EL suddetto mutuo sino all'effettivo rilascio ELla casa coniugale.
8.4) Il trasferimento di proprietà immobiliare di cui al punto 8.1) sarà redatto da un notaio, scelto dalla signora entro e non oltre un mese dalla pronuncia ELla sentenza di separazione che Pt_2 sarà resa nel presente procedimento e tutti i relativi oneri e spese resteranno a carico ELla signora
. Parte_2
9) Darsi atto che nella casa coniugale resteranno ad abitare la signora e la figlia Parte_2 Per_1 mantenendo la disponibilità di tutti gli arredi che la compongono, ad eccezione di alcuni come concordato in separata sede. E che il sig. ritirerà dalla casa familiare tutti i propri beni personali (sci, biciclette, Parte_1 macchina fotografica, vespa, motosega, limone, libri, cassette degli attrezzi, ecc.) contestualmente al proprio trasloco.
10) Darsi atto che i coniugi dichiarano di non avere reciprocamente alcuna pretesa alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri;
e che, ad avvenuta esatta esecuzione degli impegni come sopra concordati, null'altro avranno a pretendere reciprocamente a nessun titolo, contrattuale o extracontrattuale, e per alcuna causa.
11) Darsi atto che i coniugi esprimono reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo EL passaporto per la minore e per sé medesimi.
12) I coniugi dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
13) Rimettersi la causa in istruttoria affinché venga fissata ulteriore udienza (cartolare) per la prosecuzione EL giudizio di divorzio, trascorso il termine minimo di mesi sei dall'udienza cartolare di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato il 22/07/2025, e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.07.2014
[...] nel comune di RI EL FR (atto trascritto nei registri di matrimonio EL Comune di
RI EL FR, al numero 2, parte 2, serie A, anno 2014 optando per il regime di
4 separazione dei beni) nel corso EL quale è nata la figlia , a Palmanova Persona_2 in data 29.03.2017, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza EL 10.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma ELle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione ELla odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di RI EL
FR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili con separata ordinanza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio EL 27.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3001/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio (cessazione degli effetti civili EL matrimonio) promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA UNITA' D'ITALIA n.3 a Udine, presso lo studio ELl'avv. FRANCESCA
RONCHESE, che lo rappresenta e difende in virtù di Email_1 procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO Parte_2 C.F._2
VERDI n.115 a Gorizia, presso lo studio ELl'avv. VALENTINA OLIVO,
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1 1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e ordinando agli Uffici Parte_2 Parte_1 di Stato Civile EL Comune di residenza di procedere alle relative annotazioni, autorizzando i coniugi a vivere separatamente.
2) Disporre l'affidamento condiviso ELla figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica ELla stessa presso l'abitazione familiare di via ELla Chiesa n. 19, sita in
RI EL FR (GO), che diverrà di proprietà esclusiva ELla signora come da accordi di Parte_2 cui al punto n. 8) EL presente ricorso.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse ELla figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni ELla stessa. Mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ciascuno durante il tempo di permanenza di presso di sé, con onere di tenersi Per_1 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ad essa (es: stato di salute, bisogni o necessità particolari, cambi di orario, ecc.).
3) Disporre che il signor rilascerà definitivamente l'immobile coniugale e troverà altra idonea Parte_1 soluzione abitativa, che permetta di ospitare adeguatamente entro tre mesi dal deposito EL presente Per_1 ricorso.
4) Disporre i seguenti tempi di permanenza di presso ciascun genitore. Per_1
Dopo il reperimento ELla nuova soluzione abitativa paterna starà con il sig. secondo le Per_1 Parte_1 seguenti linee guida, salvo diverso accordo tra i genitori di volta in volta condiviso:
Nei fine settimana:
A) settimana 1: nella giornata EL sabato o ELla domenica, scelta in base agli accordi tra le parti, con pernotto sino al giorno successivo ed accompagnamento a scuola (o al centro estivo o presso la casa materna nei periodi di sospensione scolastica);
B) settimana 2: dal sabato mattina alle ore 10.00 sino al lunedì mattina con accompagnamento di a scuola;
Per_1
C) settimana 3: resterà con la madre durante il weekend (sabato e domenica); Per_1
D) settimana 4: nella giornata EL sabato o ELla domenica, in base agli accordi tra le parti, con pernotto sino al giorno successivo ed accompagnamento a scuola (o al centro estivo o presso la casa materna nei periodi di sospensione scolastica).
Così di seguito a rotazione ogni quattro settimane.
Durante la settimana:
E) nelle settimane 1, 2 e 3 un pomeriggio infrasettimanale (martedì, salvo diverso accordo) il padre, al termine ELla scuola, ritirerà che pernotterà presso di lui e verrà riaccompagnata a scuola Per_1
2 il giorno successivo;
oltre a un secondo pomeriggio (giovedì, salvo diverso futuro accordo), con prelievo di al termine ELla scuola e con rientro presso la casa materna entro le ore 20.30; Per_1
F) nella settimana 4 oltre a quanto previsto al punto E), trascorrerà con il sig. Per_1 Parte_1 altresì il pernotto EL giovedì e verrà riaccompagnata a scuola l'indomani mattina;
G) Ogni mattina sarà accompagnata a scuola dal padre, come d'abitudine. Specificamente Per_1 la sig.ra uscendo di casa per recarsi a lavoro alle ore 7:20, accompagnerà a casa EL Pt_2 Per_1 padre con il quale farà colazione (o, in alternativa, il padre la preleverà dalla casa famigliare, in base ad accordi e necessità).
Nei periodi di prolungata sospensione scolastica:
- durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà in via esclusiva con entrambi i genitori due Per_1 settimane anche non consecutive, da concordarsi entro maggio di ogni anno;
- durante le festività di Pasqua e di Natale nonché a Carnevale, trascorrerà metà periodo Per_1 di sospensione scolastica con ciascun genitore, comunque alternando di anno in anno presso l'uno e l'altro le giornate di Natale e di Capodanno e le giornate di Pasqua e Pasquetta, sempre salvi diversi accordi tra le parti.
5) Il giorno EL compleanno di verrà trascorso con entrambi i genitori. Per_1
6) Darsi atto che i ricorrenti si impegnano affinché la bambina inizi a frequentare eventuali nuovi rispettivi compagni dei genitori dopo almeno un anno dalla stabilizzazione ELla nuova relazione e, in ogni caso, detti nuovi compagni non potranno intraprendere una convivenza presso le rispettive abitazioni dei genitori prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio ELla relazione e almeno un anno dall'inizio ELla frequentazione di con essi. Per_1
7) Quanto al mantenimento ELla figlia minore, disporsi come segue.
Il signor verserà in favore ELla signora , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 ordinario ELla figlia l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT. Le spese per il mantenimento straordinario rimarranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno;
per la loro individuazione e disciplina le parti si richiamano al Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Gorizia che, allegato al presente ricorso, ne costituisce parte integrante.
L'assegno unico universale INPS sarà percepito al 100% dalla signora quale genitore Parte_2 collocatario prevalente ELla figlia minore.
8) Rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi. - A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti darsi atto che i coniugi concordano quanto segue.
8.1) Quale elemento indispensabile ai fini ELla definizione ELla crisi coniugale, il signor
[...] si obbliga a trasferire alla signora che si obbliga a rilevarla, la quota di Parte_1 Parte_2 proprietà pari al 50% ELla casa coniugale sita in RI EL FR (GO), via ELla Chiesa n.
19, oltre alle sue pertinenze, tavolarmente iscritta nel suddetto Comune, sub P.T. WEB 313 DI
3 NA LI A 1 - CORPO TAVOLARE 1 p.c.n. 997/2 casa (da PT 191 et 1)
p.c.n. 998/3 cortile (da PT 191 et 1) e meglio individuata nella visura catastale sub doc. n. 4.
8.2) La sig.ra si impegna ad estinguere il mutuo ipotecario numero 00/76999795 Parte_2
CP_ in essere con la intestato a entrambi i coniugi, entro il corrente mese di luglio Controparte_2
2025 tramite la stipula di altro mutuo intestato a sé medesima, con piena liberazione EL signor da qualsiasi gravame. Il sig. si impegna a collaborare laddove necessario per Parte_1 Parte_1
l'apprestamento di ogni formalità necessaria all'operazione.
8.3) Quale ulteriore elemento indispensabile ai fini ELla definizione ELla crisi coniugale la signora si impegna a versare al signor l'importo complessivo di € 18.000,00 Parte_2 Parte_1 entro un mese dal deposito EL presente ricorso.
Il sig. si impegna nei rapporti interni a rimborsare alla sig.ra la metà ELla rata di Parte_1 Pt_2 rientro EL suddetto mutuo sino all'effettivo rilascio ELla casa coniugale.
8.4) Il trasferimento di proprietà immobiliare di cui al punto 8.1) sarà redatto da un notaio, scelto dalla signora entro e non oltre un mese dalla pronuncia ELla sentenza di separazione che Pt_2 sarà resa nel presente procedimento e tutti i relativi oneri e spese resteranno a carico ELla signora
. Parte_2
9) Darsi atto che nella casa coniugale resteranno ad abitare la signora e la figlia Parte_2 Per_1 mantenendo la disponibilità di tutti gli arredi che la compongono, ad eccezione di alcuni come concordato in separata sede. E che il sig. ritirerà dalla casa familiare tutti i propri beni personali (sci, biciclette, Parte_1 macchina fotografica, vespa, motosega, limone, libri, cassette degli attrezzi, ecc.) contestualmente al proprio trasloco.
10) Darsi atto che i coniugi dichiarano di non avere reciprocamente alcuna pretesa alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri;
e che, ad avvenuta esatta esecuzione degli impegni come sopra concordati, null'altro avranno a pretendere reciprocamente a nessun titolo, contrattuale o extracontrattuale, e per alcuna causa.
11) Darsi atto che i coniugi esprimono reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo EL passaporto per la minore e per sé medesimi.
12) I coniugi dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
13) Rimettersi la causa in istruttoria affinché venga fissata ulteriore udienza (cartolare) per la prosecuzione EL giudizio di divorzio, trascorso il termine minimo di mesi sei dall'udienza cartolare di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato il 22/07/2025, e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.07.2014
[...] nel comune di RI EL FR (atto trascritto nei registri di matrimonio EL Comune di
RI EL FR, al numero 2, parte 2, serie A, anno 2014 optando per il regime di
4 separazione dei beni) nel corso EL quale è nata la figlia , a Palmanova Persona_2 in data 29.03.2017, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza EL 10.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma ELle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione ELla odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di RI EL
FR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili con separata ordinanza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio EL 27.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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