Articolo 21 della Legge 11 novembre 1989, n. 371
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 dicembre 1989
Art. 21. (Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1988 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in lire 6.445.311.664.546.
2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1987 in lire 3.116.958.367.596 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 3.111.195.321.303.
3. I residui attivi al 31 dicembre 1988 ammontano complessivamente a lire 2.075.486.964.028, cosi' risultanti:


Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 1 dicembre 1989