Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2026, n. 6165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6165 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
composta dagli ill.mi Sigg.ri magistrati:
AN NZ
Presidente
CA OT
Consigliere
IR OM
OB LE
RI LI
ha pronunciato la seguente
Consigliere Consigliere Rel. Consigliere
SENTENZA
Numero registro generale 3633/2025 Numero sezionale 4753/2025 Numero di raccolta generale 6165/2026 Data pubblicazione 17/03/2026
Oggetto:
MPEGO PUBBLICO - PATOLOGIE PSICHIN ACCERTAMENTI HESURE CAUTELARI DELLART S5-OCTES DEL OLGS. 165 De 2001 - OBBLIGATORITA
Ud. 19.11.2025 PU
sul ricorso N.R.G. 3633/2025 proposto da: AZIENDA UNITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUCA CEI, DORINO TAMAGNINI e SERENA SPIZZAMIGLIO;
contro
- ricorrente -
NE DR, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. MIRIAM BORRINI, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNO MARSILI;
- controricorrente
avverso la sentenza n. 219/2024 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 2.10.2024, R.G.N. 393/2022; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19.11.2025 dal
Consigliere OB LE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Luca Cei per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Firmato Da: AN NZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ca8090470db0014-Firmato Da: OB LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2017595/1d53864e
Oscuramento disposto
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1. L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest (di seguito, Azienda) ha applicato, nel periodo tra luglio e settembre 2019, nei confronti del proprio dipendente DR NE, soggetto fin dall'aprile 2019 ad amministrazione di sostegno e seguito dal Servizio di Salute Mentale, due sanzioni conservative per assenza ingiustificata ed abbandono del posto di lavoro. Nell'ottobre 2020 è stata poi avviata procedura disciplinare, culminata in licenziamento per giusta causa, sulla base della contestazione di avere il dipendente tenuto, nel settembre di quello stesso anno, un comportamento aggressivo e gravemente ingiurioso nei confronti del proprio superiore, poi seguito dalla distruzione di beni aziendali all'interno della stanza di un'altra collega, il tutto avvenuto in uno stato di evidente alterazione da eccessivo consumo di alcool. DR NE, in persona dell'amministratore di sostegno, ha impugnato tali sanzioni, ma la sua domanda è stata rigettata dal Tribunale di Massa. La sentenza è stata quindi sottoposta a gravame dal lavoratore e la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto correttamente irrogate le sanzioni conservative, mentre ha ritenuto illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e condannando l'Azienda al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, oltre ad interessi e versamento dei contributi previdenziali.
2. La Corte d'Appello riteneva che anche l'Azienda Sanitaria fosse tenuta ad applicare l'art. 55-octies del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di verifica dell'idoneità al servizio del lavoratore, in quanto le visite in tal senso costituiscono un indispensabile strumento di tutela della sicurezza nel luogo di lavoro, come sancito dall'art. 2087 c.c. e, a livello di fonti superiori, dall'art. 32 Cost. e dalla Direttiva n. 2000/78/CE, attuata in
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Italia con d.lgs. n. 216 del 2003 e ciò anche in una logica di uguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.). La Corte territoriale aggiungeva che, così come non si poteva pretendere da un invalido una prestazione performante quale quella normalmente richiesta al lavoratore in assenza di fragilità, non si potevano neanche trattare comportamenti del tipo di quelli contestati al NE come se fossero stati compiuti da un lavoratore senza problematiche psichiche. Dalla c.t.u. svolta era poi emerso che il NE, quanto meno dal 2019, era portatore di un grave disturbo di personalità caratterizzato da un funzionamento border, con instabilità dell'umore, incapacità a tollerare la frustrazione e l'abbandono, impulsività e discontrollo del comportamento sotto stress, quadro su cui si era innestato un disturbo da addiction, con abuso cronico di alcol. All'epoca dei fatti il NE viveva - aggiunge la Corte di merito - una fase di scompenso, innescatasi con il decesso del padre e gradualmente peggiorata, con frammentazione dell'io e alterazione della percezione della realtà, sicché lo stato di ubriachezza in cui lo stesso si era trovato al momento della commissione dei fatti doveva ritenersi non essere stato volontariamente procurato, trattandosi invece di una conseguenza del disturbo psichico. Su tali premesse, secondo la Corte d'Appello, l'Azienda non avrebbe dovuto, dopo i fatti del 2020, avviare l'azione disciplinare poi culminata nel licenziamento, «come se>> il lavoratore <<fosse stato del tutto capace di intendere e di volere», mentre era invece risultata l'esistenza di un vizio parziale di mente. Il datore di lavoro avrebbe invece dovuto sottoporre il dipendente alle verifiche di cui all'art. 55-octies cit., che avrebbero anche consentito la sospensione interinale dal lavoro, per disporsi quindi la risoluzione del rapporto non per ragioni di inadempimento, ma per motivi oggettivi, ovverosia per la permanente inidoneità del lavoratore.
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La Corte riteneva dunque legittime le sanzioni conservative, perché connesse a condotte che, al tempo, non denotavano oggettivamente un disturbo psichico, mentre era ritenuto illegittimo il successivo licenziamento disciplinare.
3. L'Azienda ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, resistiti da controricorso del NE. Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso per cassazione, come poi confermato con le conclusioni rese in udienza. Sono in atti memorie di ambo le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Firmato Da: AN NZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ca8090470db0014-Firmato Da: OB LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2017595/1d53864e
1. Con il primo motivo del ricorso l'Azienda adduce la violazione degli artt. 112 e 102 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) evidenziando come in corso di causa la competenza all'accertamento dell'incapacità totale e permanente allo svolgimento di ogni proficuo lavoro era stata trasferita dagli organi collegiali del Servizio Sanitario Nazionale all'INPS (art. 45, co.
3-ter, d.l. n. 73 2022, conv. con mod. in I. n. 122 del 2022). Secondo la ricorrente, il contraddittorio in causa avrebbe quindi dovuto essere esteso anche all'INPS, quale litisconsorte necessario, in quanto, in mancanza, l'Azienda era stata costretta, in esecuzione della sentenza poi impugnata, dapprima a reintegrare il lavoratore e solo successivamente a dare corso alla procedura presso l'INPS, che aveva in effetti accertato l'inidoneità del NE con provvedimento del 22.12.2024. Tra l'altro, la necessità di integrazione del contraddittorio era stata sostenuta anche in causa, senza che la Corte territoriale avesse poi in alcun modo riscontrato l'eccezione.
1.1 Il motivo non può trovare accoglimento.
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1.2 Va intanto premesso che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26913; Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154).
1.3 Nel merito, l'eccezione è comunque infondata. L'impugnativa del licenziamento concerne i soli rapporti tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Il fatto che vi siano possibili accertamenti cui sono deputate certe strutture di altra P.A. e i cui esiti potrebbero avere effetti sul rapporto di lavoro, sotto il profilo, qui, della sua estinzione per altra causa, non significa che tali diversi enti siano parti nella controversia tra il datore e il dipendente, perché non è nei loro confronti che la pronuncia giudiziale è destinata a fare stato, svolgendo essi una funzione puramente strumentale.
1.4 Non accoglibile è anche la prospettazione di cui alla memoria finale in ordine alla possibilità di opporre all'INPS l'accertamento sullo stato di salute del NE sotto il profilo della possibilità di un suo pensionamento. Quest'ultimo non è infatti oggetto di causa, se non in via del tutto indiretta come si dirà in prosieguo, il che certamente non giustifica un'irrituale estensione a terzi del contraddittorio rispetto ad un tema che rileva solo a fini argomentativi, ma su cui non si deve qui pronunciare.
2. Il secondo motivo adduce la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 112 (c.p.c.) e degli artt. 55-octies del d.lgs. n. 165 del 2001, 18 della legge n. 300 del 1970 e 42 del CCNL di comparto, sostenendo che, a fronte dell'accertamento in corso di causa della incapacità al lavoro del NE, la Corte d'Appello tra l'altro neanche pronunciatasi sulla corrispondente eccezione non avrebbe potuto disporre la reintegrazione del lavoratore, sussistendo una ragione di risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, sancita sia dall'art. 55-octies cit., sia dalla contrattazione collettiva.
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Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame (art. 360 n. 5 c.p.c.) della circostanza in ordine all'assenza di una manifestazione di disturbi gravi, evidenti e reiterati. Erano infatti da considerare passati in giudicato gli accertamenti del Tribunale in ordine all'assenza di comportamenti atti ad innescare l'obbligo dell'Azienda di provvedere all'avvio a visita di inidoneità al lavoro in luogo di disporre il procedimento disciplinare. Il quarto motivo assume la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 12 delle c.d. preleggi, in relazione agli artt. 1, co. 2, 55-octies, co. 1, seconda parte, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 3 d.p.r. n. 171 del 2011 e dell'art. 42 del CCNL di comparto del 2018, sostenendo che erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto di applicare il menzionato d.p.r., nonostante le Aziende Sanitarie non rientrassero nel novero degli enti cui si riferiva quella normativa, che riguardava le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici. In ogni caso, il d.p.r. n. 171 del 2011 prevedeva una mera facoltà di ricorso alle corrispondenti procedure e non un obbligo in tal senso e tanto meno un obbligo di provvedere, che non poteva essere desunto neanche dall'art. 55-octies cit., senza contare che era sempre mancato l'assenso del NE a presentarsi a visita, tanto che, anche quando era stata disposta c.t.u., la Corte d'Appello aveva dovuto ordinare al lavoratore di comparire presso il perito, cosa che egli aveva fatto presentandosi di nuovo completamente ubriaco. Con il quinto motivo l'Azienda denuncia la violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la norma limita ad un massimo di ventiquattro mensilità il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, mentre la Corte territoriale ha attribuito tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione. Il sesto motivo adduce la violazione sempre dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, evidenziando come dagli
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stessi accertamenti svolti dal c.t.u. in corso di causa era emerso che il ricorrente presentava all'epoca dei fatti solo un vizio parziale di mente, che quindi non gli aveva impedito di comprendere il senso ed il disvalore dei propri comportamenti. Il settimo motivo, ancora rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostiene infine la nullità della c.t.u. per violazione degli artt. 115 e 161 c.p.c., nonché dell'art. 5 della legge n. 247 del 2017 in tema di linee guida e buone prassi. Il motivo è sviluppato sostenendo che al c.t.u. era stata demandata l'indagine su circostanze mai dedotte dal ricorrente a fondamento della propria domanda e, comunque, che le conclusioni assunte in sede peritale non erano giustificate, in quanto al NE mai era stata diagnosticata, prima della c.t.u., una patologia psichiatrica, tutto derivando da un quadro di intossicazione alcolica, mentre le valutazioni del perito d'ufficio non potevano essere condivise, basandosi esse anche sull'uso di un neurolettico off label e quindi su una malpratice medica e non su fondamenti scientifici e rispettosi della disciplina di cui all'art. 5 della legge n. 24 del 2017 in tema di buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida del settore.
3. I motivi appena esposti, per la loro contiguità giuridica, possono essere esaminati congiuntamente, secondo l'ordine logico delle questioni.
4. Va intanto premessa la ricostruzione del significato da attribuire alla pronuncia impugnata. Essa si fonda sul rilievo, inserito in un contesto più ampio, ma chiaramente evincibile dalle ragioni del decidere, per cui il licenziamento aveva fatto seguito ad un «comportamento di evidente squilibrio mentale del sig. NE, la cui incapacità di intendere e di volere, quanto meno parziale, doveva essere riconosciuta dal datore di lavoro», per concluderne che non era da ritenere corretta la scelta dell'Azienda di <<applicare al proprio dipendente la massima sanzione espulsiva come se fosse stato del
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tutto capace di intendere e di volere», quando era emerso poi dalla c.t.u. che effettivamente, al momento del fatto, egli era in condizioni di vizio parziale di mente. Tale valutazione attiene evidentemente al piano della proporzionalità della sanzione espulsiva e, come tale, essa non risulta neanche censurata nei motivi di ricorso. Nel sesto motivo si evidenzia solo che il vizio parziale di mente, come in effetti si desume dall'art. 89 c.p.c., non è tale da escludere la responsabilità e la capacità di comprendere il disvalore dei propri comportamenti. Tuttavia, la Corte territoriale non ha negato ciò, limitandosi a ritenere che le circostanze del fatto non giustificassero la «massima sanzione espulsiva» e tale ratio decidendi, oltre a concernere un apprezzamento di merito, in sé non è oggetto dei motivi, se non per quanto riguarda l'accertamento in fatto di quelle condizioni di salute. A quest'ultimo proposito, non ha però buon gioco il settimo motivo, perché chiaramente finalizzato, attraverso la critica alla c.t.u., ad una rilettura dei dati istruttori, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505) e non potendosi neanche apprezzare la rilevanza e decisività della questione sull'uso del farmaco neurolettico. Infatti, a parte la menzione di tale passaggio della c.t.u. e la citazione espressa delle conclusioni del perito, manca, in violazione del principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., una completa trascrizione dei ragionamenti sulla cui base l'elaborato e in base ad esso evidentemente la sentenza - è pervenuto a quelle conclusioni complessive. Così come superato risulta il terzo motivo, anche per quanto in esso addotto in tema di asserito giudicato su alcuni passaggi della pronunce del Tribunale, perché a fondare il licenziamento non sta la piena
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consapevolezza pregressa dello stato di salute del ricorrente, su cui la censura nella prima parte si concentra, quanto la verifica delle condizioni in cui versava il NE al momento dei fatti che hanno poi portato al licenziamento, tutto questo in effetti giustamente valutato anche in ragione della incontestata e seppur generica conoscenza del datore rispetto al fatto che quel dipendente aveva seri problemi sul piano psichico.
5. Va poi esaminato il restante ragionamento svolto dalla Corte di merito in ordine alla possibilità di disporre quanto necessario a risolvere il rapporto per ragioni oggettive di inidoneità al lavoro.
6. Su quest'ultimo piano, le valutazioni della Corte d'Appello non possono che essere in sé condivise e solo ulteriormente precisate sul piano giuridico. La possibile esistenza di una patologia psichiatrica è in effetti fonte di pericolo sia per l'interessato, sia per i colleghi di lavoro e ciò anche a voler trascurare il tema dei contatti con il pubblico, qui non emerso in punto di fatto inevitabilmente comporta la doverosità delle verifiche sul piano sanitario e delle misure, anche di sospensione immediata della prestazione, che ad esse si riconnettono. Non è in proposito condivisibile quanto sostenuto con il quarto motivo, in ordine alla non applicabilità del d.p.r. 171 del 2011. Quel d.p.r., effettivamente, sul piano testuale e della norma (art. 55- octies, co. 1, del d.lgs. n. 165 del 2001) sulla cui base esso è stato emanato, non riguarda direttamente le Aziende sanitarie. Infatti, l'art 55-octies, cit., fa riferimento all'amministrazione statale ed agli enti pubblici non economici, tipologie cui non appartengono le Aziende Sanitarie (Cass. 13 dicembre 2024, n. 32357; Cass. 30 ottobre 2014, n. 23059), per quanto esse siano poi soggette alla disciplina di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 per esplicita previsione di legge (art. 1, co. 2, del
medesimo d.lgs. n. 165 del 2001).
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Tuttavia, quel d.p.r. è ampiamente richiamato dall'art. 42 del CCNL di comparto che a propria volta (comma 6) regola la facoltà anche di sospensione del lavoratore in presenza di pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza - e dunque i principi in esso contenuti trovano applicazione quanto meno per relationem, Pertanto, quanto sostenuto nel quarto motivo sul tema non può essere condiviso, oltre che risultare giuridicamente ininfluente per quanto si va subito a dire. Infatti, in ogni caso, l'adozione di misure cautelative e lo svolgimento degli accertamenti sanitari sono aspetti talmente riconnessi ai poteri-doveri datoriali, secondo il disposto dell'art. 2087 c.c., e della normativa prevenzionistica (art. 15 d. lgs. n. 81 del 2008), da doversi ritenere non solo legittimo, ma doveroso che il datore ponga in essere quanto necessario per ovviare ad un rischio per le condizioni di lavoro, che possa derivare dallo stato di salute di uno dei dipendenti. È quindi evidente che l'insieme delle facoltà poi contemplate anche dal d.p.r. non può essere ritenuto estraneo alla questione. Tali considerazioni consentono dunque di ritenere in difformità da quanto ritenuto in altra parte del quarto motivo che le misure prevenzionistiche di sospensione dal servizio e gli accertamenti sanitari congrui rispetto al caso di specie connotino la posizione datoriale in senso di un vero e proprio obbligo di procedere in tal senso, con effetti economici per il dipendente, in caso di sospensione, di regola da riportare al regime proprio della malattia, come si evince dall'art. 42 del CCNL di comparto e dall'art. 6., co. 7, del d.p.r. 171 del 2011 cit. Il fatto che l'art. 55-octies cit. si esprima in senso apparentemente facoltizzante rispetto alla cessazione del rapporto per inidoneità del lavoratore alle mansioni e che analogamente sia per il d.p.r. e per l'art. 42 del CCNL sopra menzionati, anche quanto alla facoltà di sospendere la
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prestazione, non esclude che quelle previsioni, una volta che si manifestino situazioni di pericolo per il lavoratore ed i suoi colleghi e per l'ambiente di lavoro, virano in corrispondenti obblighi del datore, destinato altrimenti a divenire responsabile in proprio delle conseguenze lesive che possono derivare dall'inerzia che sia in ipotesi in tali evenienze serbata. Ciò esclude anche la fondatezza dei ragionamenti contenuti nella seconda parte del terzo motivo, in ordine ad una portata meramente facoltizzante dell'art. 42 del CCNL sul tema. Ma deve anche ritenersi che sia infondata la denuncia di cui al settimo motivo in ordine all'asserita esorbitanza della pronuncia d'appello rispetto ai fatti dedotti a fondamento originario del contendere. Tutto il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, anche in base alla c.t.u., ha il senso di fornire spiegazione a quali avrebbero dovuto essere i comportamenti datoriali, in luogo dell'azione disciplinare, in esito ai fatti più gravi verificatisi nel settembre 2020, senza con ciò esorbitare dall'oggetto del contendere, che è sempre rimasto quello dell'illegittimità della sanzione disciplinare stessa e che, come detto, è la ratio decidendi assorbente su cui la Corte territoriale ha basato la propria decisione.
7. Ciò doverosamente chiarito, va quindi ripreso il ragionamento sul piano delle conseguenze dell'annullamento della sanzione disciplinare. Vanno evidenziati intanto i dati fattuali. Il licenziamento disciplinare è stato disposto nel marzo 2021. La c.t.u. in appello, nel cui contesto è stato accertato lo stato di inidoneità permanente al lavoro, si è svolta nel 2024 e poi subito dopo la sentenza, nel dicembre 2024, analogo accertamento è stato svolto in sede INPS.
7.1 Questa S.C. ha già affermato che l'avvenuto accertamento delle condizioni di sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento dell'attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della I. n. 335 del 1995 è causa ipso iure di risoluzione del rapporto di
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lavoro per impossibilità sopravvenuta, senza licenziamento.
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necessità anche di
Si è anzi altresì rimarcando come proprio dall'inabilità accertata ai sensi della legge n. 335/1995, art. 2, comma 12, consegue, per i lavoratori pubblici in regime privatizzato, il diritto al corrispondente trattamento pensionistico (Cass. 12 aprile 2021, n. 9556). Detto altrimenti, l'accertamento compiuto secondo le <<competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio» (art. 2, co. 12, cit. ultimo periodo) fa da cerniera tra il lavoro e la pensione ed è come tale momento palesemente ineludibile secondo il sistema disegnato dal legislatore ed al fine di assicurare continuità tra le due situazioni. L'avvenuto accertamento di quelle condizioni in corso di causa, intercorrendo solo tra le parti del processo, non ha la stessa valenza, del che per certi versi è consapevole la stessa Azienda, come si evince dalle difese svolte in memoria e sopra riportate rispondendo al primo motivo. Non è quindi condivisibile l'assunto per cui tale accertamento giudiziale avrebbe impedito la pronuncia di reintegra per il fatto che vi era inidoneità alle mansioni, in quanto la situazione, coinvolgendo in un'unitarietà normativa il rapporto di lavoro ed il diritto a pensione, postula l'osservanza piena dei passaggi propri del combinarsi di quelle regole di tutela del lavoratore. La reintegrazione è dunque da intendere come pronuncia di ricostituzione del rapporto, che evidentemente non impediva di assumere ex post ed anche immediatamente, tutte le misure di cui si è detto - non a caso in concreto attuate subito dopo la pronuncia della Corte d'Appello, come si evince dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 18) - al fine di far constare la cessazione per altra causa del rapporto. Ciò, dunque, esclude la fondatezza del secondo motivo del ricorso per cassazione, ove è affrontato tale tema.
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8. Resta, peraltro, da esaminare il quinto motivo, con cui l'Azienda denuncia la violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la norma limita ad un massimo di ventiquattro mensilità il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo nell'ambito del pubblico impiego privatizzato.
8.1. Il motivo è fondato.
L'art. 63, co. 2, seconda parte, del d. lgs. n. 165 del 2001, prevede in effetti che «il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali».
8.2 Sul piano del ristoro patrimoniale, non vi è dubbio che la norma limiti il risarcimento entro i ventiquattro mesi di retribuzione, mentre, come si è detto, la Corte territoriale, nell'ottobre 2024, ha attribuito tutte le retribuzioni dal licenziamento (che è del marzo 2021) alla reintegrazione, pronunciata per la prima volta nella stessa sentenza, violando quindi sicuramente quel massimo. La sentenza va dunque sul punto cassata, riconducendosi la condanna - attraverso decisione nel merito entro i limiti di legge.
8.3 Sul dovuto vanno riconosciuti gli accessori, con effetto, trattandosi di indennità risarcitoria calcolata "a forfait", dalla data della pronuncia giudiziale sull'illegittimità del licenziamento, qui da ravvisare nella sentenza di appello, che in parte qua resta meramente confermata (v. per un caso analogo, Cass. 12 marzo 2018, n. 5953).
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 3633/2025 Numero sezionale 4753/2025 Numero di raccolta generale 6165/2026 Data pubblicazione 17/03/2026
Tali accessori sono peraltro dovuti, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, nel maggiore importo tra interessi e rivalutazione, senza quindi un loro cumulo.
8.4 Quanto ai contributi, la norma fa invece riferimento a quel medesimo "periodo" che, leggendo il testo nella parte che precede tale inciso, è quello che va «dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione» e dunque la sentenza va sul punto confermata e resta dunque ferma la condanna in essa disposta al versamento dei contributi previdenziali per quell'intero periodo.
9. Il ricorso va quindi accolto, limitatamente al quinto motivo e ciò comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e la decisione nel merito nei termini appena detti. 10. L'accoglimento soltanto parziale dell'originaria domanda e la novità e complessità delle questioni oggetto del contendere giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo. 11. Va altresì espresso il seguente principio: «In ragione della tutela della salute nei luoghi di lavoro, in presenza di comportamenti del lavoratore significativi rispetto all'esistenza in capo al medesimo di condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato o degli altri dipendenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta e non meramente facoltizzata a dare corso agli accertamenti sanitari sulla persona dell'interessato ai sensi dell'art. 55- octies del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, oltre ad adottare le misure cautelari del caso, tra cui l'eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle corrispondenti verifiche e con trattamento economico secondo il regime della malattia, così come a far conseguentemente cessare il rapporto per ragioni oggettive, in caso di accertata permanente e totale inidoneità psicofisica».
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 3633/2025 Numero sezionale 4753/2025 Numero di raccolta generale 6165/2026 Data pubblicazione 17/03/2026
12. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003, si dispone in caso di diffusione della presente ordinanza che siano omesse le generalità e i dati
identificativi di DR NE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso per cassazione e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo in parte qua nel merito, condanna l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest al pagamento in favore di DR NE dell'indennità risarcitoria in misura di ventiquattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data della sentenza di appello al saldo, fermo il resto. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003, si dispone in caso di diffusione della presente ordinanza che siano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti indicati in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Roberto Bellè
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La Presidente Adriana Doronzo
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