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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2992/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2992/2023 R.G. promossa da
P. VA , con sede in Torino, Parte_1 P.VA_1
Via Vaninetti n. 26/A, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Corleone come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Re Umberto n. 56
- attrice opponente - contro
P. VA e C.F. , con sede in Reggio CP_1 P.VA_2
Emilia, Via Nobel n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Colli come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 2
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
vendita di cose mobili.
1 di 18 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Adito Tribunale,
- previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
– in via preliminare, rigettare, per le ragioni indicate, l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1040/2023 del 05/06/2023 – RG 2303/2023 – essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c.;
- in via principale revocare e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1040/2023 del 05/06/2023, R.G. n.
2303/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
01/06/2023, per i motivi di cui alla superiore parte espositiva, e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla sia dovuto dall'odierna opponente alla società
[...]
per le Parte_2 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;
- nel merito, in via riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita e condannare
[...]
Parte_2 alla restituzione delle somme versate in
[...] conseguenza della difettosità delle macchine oggetto del contratto e per avere occultato l'assoluta mancanza di valide certificazioni CE di conformità, di validi certificati di Organismo Notificato Europeo, delle istruzioni prescritte dalla direttiva macchine e per l'assenza delle caratteristiche tecniche prescritte dalle norme europee armonizzate e applicabili: UNI EN 1493:2023.02 (Sollevatore per veicoli) e UNI EN
ISO 10200:2010.11 (Sicurezza del macchinario);
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare che nulla sia dovuto dall'odierna opponente alla società Controparte_2
18
[...]
Parte_2 per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e condannare CP_1 al pagamento di € 6.503,98 in favore di , in Parte_1 considerazione delle risultanze peritali.
- conseguentemente rigettare ogni domanda proposta dall'opposta.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre un rinnovo della consulenza tecnica volta ad accertare:
• i difetti di funzionamento e sicurezza dei ponti sollevatori oggetto di causa e riscontrati dalla consulenza di parte dell'Ingegner
[...]
Per_1
• la non conformità dei beni alle norme cogenti di legge di tipo internazionale o europeo (pag. 15 perizia doc. 09 opposizione)
• la non conformità allo stato dell'arte dei beni
• il difetto di validità della certificazione e documentazione consegnata da relativa ai ponti sollevatori Parte_1
• l'illegittima commercializzazione da parte di dei ponteggi CP_1
(pag. 8 perizia doc. 09 opposizione).
Per PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE
➢ accertare la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1490
c.c. per decorso del termine e conseguentemente dichiarare
l'intervenuta prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita esperita da nei Parte_1 confronti di CP_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
➢ concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3 di 18 ➢ autorizzare l'opposto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio)
[...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescello (RE),
Via Peppone Don Camillo n. 11 (P.VA ), e per P.VA_3
l'effetto
➢ differire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
➢ in ogni caso respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IN SUBORDINE
➢ nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi in ogni caso al pagamento Parte_1 della somma di € 38.436,02, portata dalle fatture n. 1170 del
28.12.2018 e n. 2233 del 29.04.2019 o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
➢ nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Controparte_3 tenuto a manlevare CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
1040/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 5 giugno
2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la CP_1 somma di € 38.436,02, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di pagamento del prezzo per la vendita di ponti elevatori per veicoli.
4 di 18 A sostegno dell'opposizione, eccepiva Parte_1
l'inadempimento della controparte per averle venduto beni gravemente viziati e privi delle prescritte certificazioni di sicurezza e perciò in gran parte inutilizzati ed inutilizzabili in quanto non idonei all'uso, comportando rischi di danneggiamento alle autovetture ed all'incolumità del personale addetto a tali macchinari.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di compravendita con condanna dell'opposta alla restituzione delle somme pagate.
2. Costituita con comparsa depositata in data 12 ottobre 2023,
eccepita la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. CP_1
1490 c.c. e la prescrizione dell'azione di risoluzione, e formulata istanza di chiamata in causa di Controparte_3 produttrice di tre dei ponti sollevatori oggetto della compravendita intercorsa tra le parti, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 14 ottobre 2023, previo rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo, veniva differita la data della prima udienza.
Con ordinanza in data 23 febbraio 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in data 22 febbraio 2024, veniva concessa la parziale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, fino alla concorrenza dell'importo di €
19.276,00 per sorte capitale, e veniva, altresì, disposta C.T.U., nominando all'uopo l'ing. Persona_2
Depositata la relazione peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 1° luglio 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
5 di 18 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata, nei limiti di cui appresso.
Per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate.
acquistava da sette ponti Pt_1 Parte_1 CP_1 sollevatori per veicoli ed un impianto gas di scarico.
La venditrice emetteva, quindi, le seguenti fatture: CP_1
− fattura n. 1171 del 28 dicembre 2018 di € 22.692,00, regolarmente pagata dall'acquirente, per la vendita di tre ponti sollevatori del produttore italiano Controparte_3
− fattura n. 1170 del 28 dicembre 2018 di € 68.320,00 per la vendita di quattro ponti sollevatori “LarioLift” del produttore cinese
AI DE NC Controparte_4
− fattura n. 2233 del 29 aprile 2019 di € 19.276,00 per la fornitura di un impianto gas di scarico.
A seguito di malfunzionamenti di alcuni ponti sollevatori, nel marzo 2022 le parti raggiungevano un accordo che prevedeva la sostituzione gratuita dei tre ponti non funzionanti (poi effettivamente avvenuta), la risoluzione delle problematiche relative agli altri quattro ponti “LarioLift” per i quali erano già stati posti in essere degli interventi riparativi, l'estensione di tre anni della garanzia (dallo scambio della corrispondenza non è ben chiaro se tale garanzia convenzionale riguardasse solo i tre nuovi ponti sostituiti oppure anche gli altri quattro ponti), il riconoscimento di un indennizzo di €
15.000,00 a favore di e, dunque, il pagamento da Parte_1 parte di quest'ultima della somma finale di € 38.436,02, al netto di acconti ed indennizzo (cfr. doc. 7 dell'opponente).
muovendo da tale accordo, ha chiesto ed ottenuto CP_1 decreto ingiuntivo per l'importo di € 38.436,00, che è il risultato del seguente conteggio:
€ 68.320,00 di cui alla fattura n. 1170/2018
6 di 18 - € 34.159,98 quale pagamento in acconto su detta fattura
- € 15.000,00 quale indennizzo
+ € 19.276,00 di cui alla fattura n. 2233/2019
- € 38.436,00 quale somma ingiunta.
1.1. Preliminarmente, va ribadito il provvedimento, già emesso col decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 14 ottobre 2023, di non autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio Controparte_3 necessario ex art. 102 c.p.c. e trattandosi, quindi, di pronuncia dal contenuto assolutamente discrezionale (Cass. 17218/2004 e Cass.
18508/2006).
Non verrà perciò esaminata la domanda di manleva proposta in via subordinata dall'opposta nei confronti di
[...]
Controparte_3
1.2. Tanto premesso, deve rilevarsi, innanzitutto, come sia senz'altro dovuta la somma di € 19.276,00 di cui alla fattura n.
2233/2019 emessa per la fornitura dell'aspiratore di fumi di gas di scarico ed azionata in via monitoria, non essendo stata oggetto di alcuna contestazione (né nell'ambito del succitato accordo transattivo né nella presente sede giudiziale) da parte della società opponente, che si è difatti limitata ad eccepire vizi/difetti/difformità dei ponti sollevatori.
1.3. La controversia, pertanto, riguarda esclusivamente i ponti sollevatori.
L'acquirente convenuta in giudizio per il Parte_1 pagamento del corrispettivo dei beni venduti, ha lamentato malfunzionamenti di tutti i ponti, anche di quelli sostituiti in forza del succitato accordo transattivo (e già integralmente pagati), deducendo che tali ponti elevatori, oltre ad essere privi di valide certificazioni di conformità e quindi non commerciabili, non si abbassavano parallelamente ed in prossimità di terra, a fine discesa, risultando molto spesso la parte destra o sinistra del ponte più alta e disallineata
7 di 18 rispetto a quella sinistra o destra, con conseguente pericolo di danneggiamento e ribaltamento dei veicoli nonché di infortunio per i propri dipendenti.
1.3.1. Le eccezioni di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi, sollevate tempestivamente dall'opposta, sono infondate.
Con riguardo ai tre ponti sostituiti (cfr. Cass. 8109/2015, Cass.
2631/2007, Cass. 3755/1979, secondo cui la sostituzione della merce asseritamente difettosa con altra, accettata, costituisce novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c., facendosi luogo ad una nuova obbligazione con un oggetto differente), si osserva che (i) la loro installazione è avvenuta nella prima settimana di settembre 2022
e che, a seguito di interventi di ripristino di malfunzionamenti effettuati dalla produttrice in data 7, 8 e 9 ottobre 2022 (cfr. pagina 7 della comparsa costitutiva), l'odierna opponente, con e-mail in data
11 ottobre 2022, ha tempestivamente effettuato una nuova denuncia di vizi (cfr. doc. 8 dell'opposta); (ii) l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta è stata proposta da con citazione Parte_1 notificata in data 14 luglio 2023, e dunque entro l'anno dalla consegna ex art. 1495, comma 3, c.c.
Con riguardo, invece, ai quattro ponti non sostituiti, deve rilevarsi che con l'accordo intercorso tra le parti nel marzo 2022 ha espressamente riconosciuto l'esistenza di CP_1 problematiche di funzionamento, sicché il diritto alla garanzia per vizi non è soggetto né alla decadenza di cui all'art. 1495 c.c., né alla prescrizione breve ivi prevista (Cass. 16766/2019, Cass. 747/2011,
Cass. 7301/2010, Cass. 15758/2001, Cass. 8294/2000, Cass.
6089/2000, Cass. 5226/1998; cfr. anche Cass. 5434/1996, secondo cui un riconoscimento successivo del diritto può valere come rinunzia alla prescrizione già maturata).
Peraltro, giova evidenziare che all'infondatezza di tali eccezioni si giungerebbe anche nel caso in cui le vendite in esame fossero qualificate, per le ragioni meglio nel prosieguo enunciate, come aliud
8 di 18 pro alio, che, come noto, dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. (Cass.
26897/2023 e Cass. 28069/2021).
1.3.2. convenuta per l'adempimento, ha Parte_1 sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., al fine di ottenere il rigetto della pretesa creditoria avversaria, ed ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione contrattuale.
A riguardo, giova premettere che gli artt. 1490 e 1492 c.c. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 c.c., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455
c.c. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito
(Cass. 21949/2013, Cass. 914/1986).
Il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore – si fonda sul dato obiettivo della esistenza dei vizi.
Tuttavia, la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto
9 di 18 adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass.
23345/2009, Cass. 9517/2002, Cass. 7228/1997), essendo meritevole di tutela l'interesse dell'acquirente a non eseguire la prestazione in assenza della controprestazione e a non trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto all'alienante (Cass. 8102/2015).
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: cfr. Cass. 18587/2024 e Cass. 2154/2021), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass. 20719/2023,
Cass. 23759/2016); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass.
36295/2023, Cass. 2154/2021, Cass. 2720/2009, Cass. 16822/2003,
Cass. 8880/2000).
È fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale.
Anzitutto, deve osservarsi che dall'insieme delle difese dell'opponente, come ulteriormente precisate e sviluppate nella prima memoria integrativa (laddove si legge come «le contestazioni da parte dell'opponente in ordine ai vizi/difetti dei beni forniti dall'avversaria [...] abbiano riguardato tutti i macchinari [...]», «i malfunzionamenti e gravi difetti abbiano interessato tutta la fornitura
[...]», «la richiesta di risoluzione [...] si riferisca in modo uniforme
10 di 18 all'intera operazione contrattuale avente ad oggetto la vendita dei 7 ponti sollevatori»), è chiaramente desumibile la sua volontà di addivenire alla caducazione delle vendite di tutti e sette i ponti sollevatori, e ciò indipendentemente dall'avere essa sostenuto – in mancanza, invero, di idonei elementi probatori a supporto – l'unicità della fornitura dei ponti sollevatori e quindi neppure esattamente individuato il contratto oggetto della domanda di risoluzione.
Va, poi, ulteriormente osservato che, nonostante CP_1 abbia azionato in via monitoria soltanto la fattura n. 1170/2018 emessa per la vendita dei ponti “LarioLift”, non vi è alcun dubbio che potesse proporre domanda riconvenzionale di Pt_1 Parte_1 risoluzione della vendita anche degli altri tre ponti, trattandosi della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio dall'opposta, la cui richiesta di pagamento poggia esplicitamente sull'accordo transattivo nel quale era compresa, appunto, anche la fornitura dei ponti “LV8”.
Né dall'utilizzo dei ponti da parte dell'opponente può desumersi l'abdicazione al diritto di far valere il vizio da inidoneità della cosa all'uso cui è destinata ex art. 1490 c.c., con conseguente preclusione della risoluzione.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la risoluzione è impedita dalla trasformazione, dall'alienazione o dal perimento per caso fortuito o forza maggiore del bene venduto ex art. 1492, ultimo comma, c.c. nonché dal suo uso, anche prolungato, da parte del compratore, ove da tale uso possa desumersi una tacita rinunzia, da parte del compratore medesimo, all'azione redibitoria, dovendo, peraltro, siffatta rinunzia essere esclusa quando si tratti di un uso normale della cosa, fatto però a titolo precario e secondo la destinazione di questa, al solo scopo di ridurre il danno subito (Cass.
14665/2008, Cass. 12382/2006, Cass. 489/2001, Cass. 15104/2000,
Cass. 1212/1993, Cass. 2891/1984, Cass. 5221/1983, Cass.
111/1982, Cass. 1759/1980, Cass. 3362/1976, Cass. 2786/1972).
11 di 18 Nel caso di specie, infatti, è vero che pur Parte_1 cosciente dei vizi, ha continuato ad utilizzare quotidianamente – ed ormai da diversi anni – i ponti conformemente alla loro destinazione, ma ciò è avvenuto non solo in attesa della definizione del giudizio (si noti, sotto il profilo cronologico e della continuità degli eventi, che anche dopo l'accordo transattivo del marzo 2022 e la consegna dei nuovi ponti in sostituzione nel settembre 2022, sono proseguite le denunce di vizi, gli interventi di riparazione e lo scambio di corrispondenza tra le parti fino a quando l'opponente, con e-email del proprio legale in data 13 aprile 2023, ha ritirato un'offerta transattiva, «preferendo dirimere la controversia in giudizio», attendendo a quel punto di essere raggiunta in data 5 giugno 2023 dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'opposta e formulando quindi la domanda di risoluzione con citazione notificata in data 14 luglio
2023), ma l'utilizzo è anche avvenuto con cautele, per evitare lesioni fisiche agli operatori e danni alle autovetture in riparazione, e con una qualche incidenza sullo svolgimento dell'attività d'impresa.
Tanto chiarito, i ponti sollevatori per cui è causa sono sette: quattro ponti sollevatori “LarioLift” del produttore cinese
[...]
, con nome commerciale “ Controparte_5 CP_6
l” (mod. QJY-J-45 matr. 18K04, 18K05, 18K06) e “
[...] CP_7
(mod. matr. 18K01); tre ponti sollevatori “LV8” del C.F._1 produttore italiano con nome Controparte_3 commerciale “ K36” (mod. K35 matr. 036-238, 036-239, 036- CP_8
240).
Orbene, escluse le problematiche che sono state accertate pur non essendo state lamentate né tempestivamente dedotte dall'opponente (ossia, gli strisciamenti laterali in fase di rientro negli alloggiamenti a incasso nel pavimento, che, peraltro, non inficiano la funzionalità dell'impianto di sollevamento;
la perdita d'olio da parte delle centraline idrauliche, la cui origine è rimasta ignota e che, in ogni caso, non preclude l'utilizzabilità dell'impianto; la saldatura dei
12 di 18 perni in prossimità delle “forbici” per evitarne lo sfilamento, che si presenta solo come rimedio antiestetico e grossolano), il C.T.U. ha riscontrato effettivamente i vizi di funzionamento e le carenze documentali lamentate da Parte_1
Si richiama, sul punto, anche in considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice «non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse» (Cass. 4352/2019 e Cass. 7364/2012).
In primo luogo, tutti i ponti presentano problematiche di disallineamento delle due piattaforme mobili, con conseguente rischio di caduta del mezzo sollevato: nei ponti “LarioLift” non funzionano le fotocellule atte a verificare il disallineamento, e, nonostante tale grave anomalia del sistema di controllo, l'impianto è comunque funzionante;
nei ponti “LV8”, invece, la scarsa rigidezza della struttura dei macchinari (dovuta alla mancata considerazione delle deformazioni sotto carico in fase di progettazione e, probabilmente, ad una realizzazione in economia dei materiali) produce, sotto carichi sbilanciati, flessioni che portano al disallineamento con blocco dell'impianto da parte dei sensori di sicurezza e conseguente necessità di operare sul quadro comandi con una chiave per bypassare le sicurezze, riabbassando il sollevatore e ripetendo l'operazione con una diversa distribuzione del peso.
Con riguardo, in particolare, al mancato funzionamento delle fotocellule dei ponti “LarioLift”, è appena il caso di osservare che non vi è alcuna prova che esse siano state manomesse, come ipotizzato dall'opposta-venditrice, la quale avrebbe dovuto dimostrare che tale vizio del bene compravenduto non fosse a sé imputabile in quanto inesistente al momento della consegna.
Inoltre, nei ponti “LarioLift” i sensori ottici di fine corsa, che bloccano l'impianto poco prima che raggiunga terra così da obbligare
13 di 18 l'operatore ad una ulteriore verifica ed azionamento prima di concludere l'abbassamento, non sono correttamente tarati, con conseguente rischio di schiacciamento per i piedi dell'operatore.
Tali vizi riscontrati dal C.T.U. debbono ritenersi estremamente gravi, perché incidono sull'utilizzabilità dei beni, che risultano così non idonei all'uso cui sono destinati.
Tutti i ponti, infatti, presentano problematiche di sicurezza che, seppure di per sé non preclusive di un utilizzo in termini assoluti, ne rendono però sicuramente pericoloso l'uso, sicché detti macchinari non possono essere utilizzati, indipendentemente dal fatto che
[...] se ne sia finora servita assumendosi la responsabilità di Parte_1 farli utilizzare ai propri operatori.
Si tratta di vizi di funzionamento che incidono notevolmente sull'esecuzione dell'attività in sicurezza degli operatori, dovendo a riguardo osservarsi come proprio la loro imprevedibilità, riscontrata nel corso delle operazioni peritali (cfr. pagina 40 della C.T.U.:
«durante le prove effettuate presso in occasione del Parte_1 sopralluogo effettuato dalla commissione peritale, si sono verificati effettivamente i vizi di funzionamento elencati e già citati sopra [...] ma sono avvenuti in modo casuale e sporadicamente, con una frequenza difficilmente stimabile e ovviabili in alcuni casi nell'arco di pochi secondi, nei casi più complessi hanno comportato
l'abbassamento e una nuova azione di sollevamento del veicolo, con un tempo stimato sempre nell'arco di qualche decina di secondo li rende ancor più pericolosi a nulla rilevando che si possano verificare in modo causale e sporadico»), ne pregiudichi ancor più l'utilizzo che
– giova ribadirlo – deve essere effettuato in assoluta sicurezza, indipendentemente dalle concrete modalità finora tenute dall'acquirente.
Infine, sussistono anche delle carenze documentali sulla base delle prescrizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17 maggio
2006 (c.d. Direttiva macchine II, entrata in vigore nell'Unione
14 di 18 Europea il 29 dicembre 2009 e recepita dall'Italia con il d.lgs.
17/2010), atteso che, quanto ai ponti “LarioLift”, manca la manualistica in lingua italiana e, quanto ai ponti “LV8”, manca la nuova certificazione a seguito dell'intervento di manutenzione straordinaria da parte di nel Controparte_3
2022.
Se è vero che tale documentazione può essere fornita unicamente dal produttore, e cioè dall'unico soggetto indicato dalla direttiva che possa essere in grado di emettere una certificazione
“credibile”, e che non vi è alcuna norma che consenta di ritenere che un simile obbligo incomba sul venditore (nella specie, , il CP_1 quale, proprio per l'attività svolta, non può garantire alcunché in ordine alla conformità del bene alle direttive CE;
è altrettanto vero, però, che l'odierna opposta non si è attivata con il produttore e non ha procurato all'acquirente la documentazione mancante (ossia, la nuova certificazione dei macchinari e l'adeguamento della manualistica in lingua italiana, il cui costo è stato stimato dal C.T.U. nella considerevole somma di € 12.000,00), in assenza della quale è preclusa l'utilizzazione delle macchine, ancor prima della loro commercializzazione.
L'art. 3, comma 1, d.lgs. 17/2010, prevede che, «Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili».
L'art. 70, comma 1, d.lgs. 81/2008, stabilisce che «Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni
15 di 18 legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto».
In definitiva, poiché i sette ponti venduti da non CP_1 possono essere utilizzati in condizioni di sicurezza per i lavoratori e, pertanto, risultano affetti da gravi vizi, va dichiarata la risoluzione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto tali macchinari.
Peraltro, l'esito decisorio non sarebbe diverso se la vendita in contestazione venisse qualificata come aliud pro alio, configurabile, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel caso – come quello di specie – di consegna di un bene che presentando difformità nelle sue componenti rispetto alle previsioni della Direttiva macchine, si riveli funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass. 5199/2025,
n. 5199).
Ne consegue il rigetto de plano della domanda di di CP_1 condanna al pagamento della somma di € 19.160,00 (€ 38.436,00 - €
19.276,00) e la revoca del decreto ingiuntivo.
1.3.3. ha diritto ad ottenere il prezzo Parte_1 versato, atteso che alla risoluzione contrattuale, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, consegue l'insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall'eventuale sua inadempienza), dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta.
L'opponente non ha espressamente quantificato tali somme che, tuttavia, non solo sono desumibili dagli atti e dai documenti di causa, ma è stata la stessa opposta, in assenza di contestazione della controparte, a quantificare in € 22.692,00 in relazione ai ponti sollevatori “LV8” ed in € 34.159,98 in relazione ai ponti sollevatori
“LarioLift”.
Ne consegue che va condannata a restituire la CP_1 somma complessiva di € 56.851,98.
1.3.4. Resta assorbita la domanda riconvenzionale subordinata con cui l'opponente, in caso di mancato accoglimento della domanda
16 di 18 principale di risoluzione e restituzione del prezzo, ha chiesto – per la prima volta nelle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. – la condanna dell'opposta al pagamento della somma di €
6.503,98 in conseguenza della riduzione del valore della fornitura, riconosciuta dal C.T.U. in misura pari al 20%, nonché dei costi per ottenere le certificazioni mancanti e le traduzioni dei manuali, stimati dal C.T.U. in misura pari ad € 12.000,00.
2. Stante l'esito del giudizio, che ha visto l'opposta vittoriosa per la somma di € 19.276,00 ma soccombente in relazione alla domanda di risoluzione ed a quella restitutoria di € 56.851,98, le spese di lite vanno compensate per 1/3, dovendo la restante frazione delle spese (pari a 2/3) essere posta a carico di CP_1 prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione al valore della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
L'opponente ha diritto alla rifusione della somma di € 4.866,66 per compensi (pari a 2/3 di € 7.300,00) ed al rimborso di € 190,66 per spese vive (pari a 2/3 di € 259,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, debbono essere definitivamente poste a carico di parte opposta, soccombente sulle domande in relazione alle quali sono stati svolti gli accertamenti peritali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1040/2023 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato;
17 di 18
2. condanna a pagare a la Parte_1 CP_1 somma di € 19.276,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 2233/2019 fino al saldo;
3. dichiara la risoluzione dei contratti di vendita aventi ad oggetto i sette ponti sollevatori per cui è causa;
4. condanna a restituire a la CP_1 Parte_1 somma di € 56.851,98;
5. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna a rifondere a i restanti 2/3, CP_1 Parte_1 che liquida in € 190,66 per esborsi ed € 4.866,66 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed VA (se dovuta) come per legge;
6. pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Così deciso in Reggio Emilia il 4 luglio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2992/2023 R.G. promossa da
P. VA , con sede in Torino, Parte_1 P.VA_1
Via Vaninetti n. 26/A, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Corleone come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Re Umberto n. 56
- attrice opponente - contro
P. VA e C.F. , con sede in Reggio CP_1 P.VA_2
Emilia, Via Nobel n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Colli come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 2
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
vendita di cose mobili.
1 di 18 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Adito Tribunale,
- previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
– in via preliminare, rigettare, per le ragioni indicate, l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1040/2023 del 05/06/2023 – RG 2303/2023 – essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c.;
- in via principale revocare e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1040/2023 del 05/06/2023, R.G. n.
2303/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
01/06/2023, per i motivi di cui alla superiore parte espositiva, e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla sia dovuto dall'odierna opponente alla società
[...]
per le Parte_2 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;
- nel merito, in via riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita e condannare
[...]
Parte_2 alla restituzione delle somme versate in
[...] conseguenza della difettosità delle macchine oggetto del contratto e per avere occultato l'assoluta mancanza di valide certificazioni CE di conformità, di validi certificati di Organismo Notificato Europeo, delle istruzioni prescritte dalla direttiva macchine e per l'assenza delle caratteristiche tecniche prescritte dalle norme europee armonizzate e applicabili: UNI EN 1493:2023.02 (Sollevatore per veicoli) e UNI EN
ISO 10200:2010.11 (Sicurezza del macchinario);
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare che nulla sia dovuto dall'odierna opponente alla società Controparte_2
18
[...]
Parte_2 per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e condannare CP_1 al pagamento di € 6.503,98 in favore di , in Parte_1 considerazione delle risultanze peritali.
- conseguentemente rigettare ogni domanda proposta dall'opposta.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre un rinnovo della consulenza tecnica volta ad accertare:
• i difetti di funzionamento e sicurezza dei ponti sollevatori oggetto di causa e riscontrati dalla consulenza di parte dell'Ingegner
[...]
Per_1
• la non conformità dei beni alle norme cogenti di legge di tipo internazionale o europeo (pag. 15 perizia doc. 09 opposizione)
• la non conformità allo stato dell'arte dei beni
• il difetto di validità della certificazione e documentazione consegnata da relativa ai ponti sollevatori Parte_1
• l'illegittima commercializzazione da parte di dei ponteggi CP_1
(pag. 8 perizia doc. 09 opposizione).
Per PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE
➢ accertare la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1490
c.c. per decorso del termine e conseguentemente dichiarare
l'intervenuta prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita esperita da nei Parte_1 confronti di CP_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
➢ concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3 di 18 ➢ autorizzare l'opposto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio)
[...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescello (RE),
Via Peppone Don Camillo n. 11 (P.VA ), e per P.VA_3
l'effetto
➢ differire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
➢ in ogni caso respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IN SUBORDINE
➢ nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi in ogni caso al pagamento Parte_1 della somma di € 38.436,02, portata dalle fatture n. 1170 del
28.12.2018 e n. 2233 del 29.04.2019 o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
➢ nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Controparte_3 tenuto a manlevare CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
1040/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 5 giugno
2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la CP_1 somma di € 38.436,02, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di pagamento del prezzo per la vendita di ponti elevatori per veicoli.
4 di 18 A sostegno dell'opposizione, eccepiva Parte_1
l'inadempimento della controparte per averle venduto beni gravemente viziati e privi delle prescritte certificazioni di sicurezza e perciò in gran parte inutilizzati ed inutilizzabili in quanto non idonei all'uso, comportando rischi di danneggiamento alle autovetture ed all'incolumità del personale addetto a tali macchinari.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di compravendita con condanna dell'opposta alla restituzione delle somme pagate.
2. Costituita con comparsa depositata in data 12 ottobre 2023,
eccepita la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. CP_1
1490 c.c. e la prescrizione dell'azione di risoluzione, e formulata istanza di chiamata in causa di Controparte_3 produttrice di tre dei ponti sollevatori oggetto della compravendita intercorsa tra le parti, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 14 ottobre 2023, previo rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo, veniva differita la data della prima udienza.
Con ordinanza in data 23 febbraio 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in data 22 febbraio 2024, veniva concessa la parziale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, fino alla concorrenza dell'importo di €
19.276,00 per sorte capitale, e veniva, altresì, disposta C.T.U., nominando all'uopo l'ing. Persona_2
Depositata la relazione peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 1° luglio 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
5 di 18 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata, nei limiti di cui appresso.
Per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate.
acquistava da sette ponti Pt_1 Parte_1 CP_1 sollevatori per veicoli ed un impianto gas di scarico.
La venditrice emetteva, quindi, le seguenti fatture: CP_1
− fattura n. 1171 del 28 dicembre 2018 di € 22.692,00, regolarmente pagata dall'acquirente, per la vendita di tre ponti sollevatori del produttore italiano Controparte_3
− fattura n. 1170 del 28 dicembre 2018 di € 68.320,00 per la vendita di quattro ponti sollevatori “LarioLift” del produttore cinese
AI DE NC Controparte_4
− fattura n. 2233 del 29 aprile 2019 di € 19.276,00 per la fornitura di un impianto gas di scarico.
A seguito di malfunzionamenti di alcuni ponti sollevatori, nel marzo 2022 le parti raggiungevano un accordo che prevedeva la sostituzione gratuita dei tre ponti non funzionanti (poi effettivamente avvenuta), la risoluzione delle problematiche relative agli altri quattro ponti “LarioLift” per i quali erano già stati posti in essere degli interventi riparativi, l'estensione di tre anni della garanzia (dallo scambio della corrispondenza non è ben chiaro se tale garanzia convenzionale riguardasse solo i tre nuovi ponti sostituiti oppure anche gli altri quattro ponti), il riconoscimento di un indennizzo di €
15.000,00 a favore di e, dunque, il pagamento da Parte_1 parte di quest'ultima della somma finale di € 38.436,02, al netto di acconti ed indennizzo (cfr. doc. 7 dell'opponente).
muovendo da tale accordo, ha chiesto ed ottenuto CP_1 decreto ingiuntivo per l'importo di € 38.436,00, che è il risultato del seguente conteggio:
€ 68.320,00 di cui alla fattura n. 1170/2018
6 di 18 - € 34.159,98 quale pagamento in acconto su detta fattura
- € 15.000,00 quale indennizzo
+ € 19.276,00 di cui alla fattura n. 2233/2019
- € 38.436,00 quale somma ingiunta.
1.1. Preliminarmente, va ribadito il provvedimento, già emesso col decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 14 ottobre 2023, di non autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio Controparte_3 necessario ex art. 102 c.p.c. e trattandosi, quindi, di pronuncia dal contenuto assolutamente discrezionale (Cass. 17218/2004 e Cass.
18508/2006).
Non verrà perciò esaminata la domanda di manleva proposta in via subordinata dall'opposta nei confronti di
[...]
Controparte_3
1.2. Tanto premesso, deve rilevarsi, innanzitutto, come sia senz'altro dovuta la somma di € 19.276,00 di cui alla fattura n.
2233/2019 emessa per la fornitura dell'aspiratore di fumi di gas di scarico ed azionata in via monitoria, non essendo stata oggetto di alcuna contestazione (né nell'ambito del succitato accordo transattivo né nella presente sede giudiziale) da parte della società opponente, che si è difatti limitata ad eccepire vizi/difetti/difformità dei ponti sollevatori.
1.3. La controversia, pertanto, riguarda esclusivamente i ponti sollevatori.
L'acquirente convenuta in giudizio per il Parte_1 pagamento del corrispettivo dei beni venduti, ha lamentato malfunzionamenti di tutti i ponti, anche di quelli sostituiti in forza del succitato accordo transattivo (e già integralmente pagati), deducendo che tali ponti elevatori, oltre ad essere privi di valide certificazioni di conformità e quindi non commerciabili, non si abbassavano parallelamente ed in prossimità di terra, a fine discesa, risultando molto spesso la parte destra o sinistra del ponte più alta e disallineata
7 di 18 rispetto a quella sinistra o destra, con conseguente pericolo di danneggiamento e ribaltamento dei veicoli nonché di infortunio per i propri dipendenti.
1.3.1. Le eccezioni di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi, sollevate tempestivamente dall'opposta, sono infondate.
Con riguardo ai tre ponti sostituiti (cfr. Cass. 8109/2015, Cass.
2631/2007, Cass. 3755/1979, secondo cui la sostituzione della merce asseritamente difettosa con altra, accettata, costituisce novazione dell'obbligazione originaria ex art. 1230 c.c., facendosi luogo ad una nuova obbligazione con un oggetto differente), si osserva che (i) la loro installazione è avvenuta nella prima settimana di settembre 2022
e che, a seguito di interventi di ripristino di malfunzionamenti effettuati dalla produttrice in data 7, 8 e 9 ottobre 2022 (cfr. pagina 7 della comparsa costitutiva), l'odierna opponente, con e-mail in data
11 ottobre 2022, ha tempestivamente effettuato una nuova denuncia di vizi (cfr. doc. 8 dell'opposta); (ii) l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta è stata proposta da con citazione Parte_1 notificata in data 14 luglio 2023, e dunque entro l'anno dalla consegna ex art. 1495, comma 3, c.c.
Con riguardo, invece, ai quattro ponti non sostituiti, deve rilevarsi che con l'accordo intercorso tra le parti nel marzo 2022 ha espressamente riconosciuto l'esistenza di CP_1 problematiche di funzionamento, sicché il diritto alla garanzia per vizi non è soggetto né alla decadenza di cui all'art. 1495 c.c., né alla prescrizione breve ivi prevista (Cass. 16766/2019, Cass. 747/2011,
Cass. 7301/2010, Cass. 15758/2001, Cass. 8294/2000, Cass.
6089/2000, Cass. 5226/1998; cfr. anche Cass. 5434/1996, secondo cui un riconoscimento successivo del diritto può valere come rinunzia alla prescrizione già maturata).
Peraltro, giova evidenziare che all'infondatezza di tali eccezioni si giungerebbe anche nel caso in cui le vendite in esame fossero qualificate, per le ragioni meglio nel prosieguo enunciate, come aliud
8 di 18 pro alio, che, come noto, dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. (Cass.
26897/2023 e Cass. 28069/2021).
1.3.2. convenuta per l'adempimento, ha Parte_1 sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., al fine di ottenere il rigetto della pretesa creditoria avversaria, ed ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione contrattuale.
A riguardo, giova premettere che gli artt. 1490 e 1492 c.c. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 c.c., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455
c.c. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito
(Cass. 21949/2013, Cass. 914/1986).
Il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore – si fonda sul dato obiettivo della esistenza dei vizi.
Tuttavia, la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto
9 di 18 adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass.
23345/2009, Cass. 9517/2002, Cass. 7228/1997), essendo meritevole di tutela l'interesse dell'acquirente a non eseguire la prestazione in assenza della controprestazione e a non trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto all'alienante (Cass. 8102/2015).
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: cfr. Cass. 18587/2024 e Cass. 2154/2021), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass. 20719/2023,
Cass. 23759/2016); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass.
36295/2023, Cass. 2154/2021, Cass. 2720/2009, Cass. 16822/2003,
Cass. 8880/2000).
È fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale.
Anzitutto, deve osservarsi che dall'insieme delle difese dell'opponente, come ulteriormente precisate e sviluppate nella prima memoria integrativa (laddove si legge come «le contestazioni da parte dell'opponente in ordine ai vizi/difetti dei beni forniti dall'avversaria [...] abbiano riguardato tutti i macchinari [...]», «i malfunzionamenti e gravi difetti abbiano interessato tutta la fornitura
[...]», «la richiesta di risoluzione [...] si riferisca in modo uniforme
10 di 18 all'intera operazione contrattuale avente ad oggetto la vendita dei 7 ponti sollevatori»), è chiaramente desumibile la sua volontà di addivenire alla caducazione delle vendite di tutti e sette i ponti sollevatori, e ciò indipendentemente dall'avere essa sostenuto – in mancanza, invero, di idonei elementi probatori a supporto – l'unicità della fornitura dei ponti sollevatori e quindi neppure esattamente individuato il contratto oggetto della domanda di risoluzione.
Va, poi, ulteriormente osservato che, nonostante CP_1 abbia azionato in via monitoria soltanto la fattura n. 1170/2018 emessa per la vendita dei ponti “LarioLift”, non vi è alcun dubbio che potesse proporre domanda riconvenzionale di Pt_1 Parte_1 risoluzione della vendita anche degli altri tre ponti, trattandosi della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio dall'opposta, la cui richiesta di pagamento poggia esplicitamente sull'accordo transattivo nel quale era compresa, appunto, anche la fornitura dei ponti “LV8”.
Né dall'utilizzo dei ponti da parte dell'opponente può desumersi l'abdicazione al diritto di far valere il vizio da inidoneità della cosa all'uso cui è destinata ex art. 1490 c.c., con conseguente preclusione della risoluzione.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la risoluzione è impedita dalla trasformazione, dall'alienazione o dal perimento per caso fortuito o forza maggiore del bene venduto ex art. 1492, ultimo comma, c.c. nonché dal suo uso, anche prolungato, da parte del compratore, ove da tale uso possa desumersi una tacita rinunzia, da parte del compratore medesimo, all'azione redibitoria, dovendo, peraltro, siffatta rinunzia essere esclusa quando si tratti di un uso normale della cosa, fatto però a titolo precario e secondo la destinazione di questa, al solo scopo di ridurre il danno subito (Cass.
14665/2008, Cass. 12382/2006, Cass. 489/2001, Cass. 15104/2000,
Cass. 1212/1993, Cass. 2891/1984, Cass. 5221/1983, Cass.
111/1982, Cass. 1759/1980, Cass. 3362/1976, Cass. 2786/1972).
11 di 18 Nel caso di specie, infatti, è vero che pur Parte_1 cosciente dei vizi, ha continuato ad utilizzare quotidianamente – ed ormai da diversi anni – i ponti conformemente alla loro destinazione, ma ciò è avvenuto non solo in attesa della definizione del giudizio (si noti, sotto il profilo cronologico e della continuità degli eventi, che anche dopo l'accordo transattivo del marzo 2022 e la consegna dei nuovi ponti in sostituzione nel settembre 2022, sono proseguite le denunce di vizi, gli interventi di riparazione e lo scambio di corrispondenza tra le parti fino a quando l'opponente, con e-email del proprio legale in data 13 aprile 2023, ha ritirato un'offerta transattiva, «preferendo dirimere la controversia in giudizio», attendendo a quel punto di essere raggiunta in data 5 giugno 2023 dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'opposta e formulando quindi la domanda di risoluzione con citazione notificata in data 14 luglio
2023), ma l'utilizzo è anche avvenuto con cautele, per evitare lesioni fisiche agli operatori e danni alle autovetture in riparazione, e con una qualche incidenza sullo svolgimento dell'attività d'impresa.
Tanto chiarito, i ponti sollevatori per cui è causa sono sette: quattro ponti sollevatori “LarioLift” del produttore cinese
[...]
, con nome commerciale “ Controparte_5 CP_6
l” (mod. QJY-J-45 matr. 18K04, 18K05, 18K06) e “
[...] CP_7
(mod. matr. 18K01); tre ponti sollevatori “LV8” del C.F._1 produttore italiano con nome Controparte_3 commerciale “ K36” (mod. K35 matr. 036-238, 036-239, 036- CP_8
240).
Orbene, escluse le problematiche che sono state accertate pur non essendo state lamentate né tempestivamente dedotte dall'opponente (ossia, gli strisciamenti laterali in fase di rientro negli alloggiamenti a incasso nel pavimento, che, peraltro, non inficiano la funzionalità dell'impianto di sollevamento;
la perdita d'olio da parte delle centraline idrauliche, la cui origine è rimasta ignota e che, in ogni caso, non preclude l'utilizzabilità dell'impianto; la saldatura dei
12 di 18 perni in prossimità delle “forbici” per evitarne lo sfilamento, che si presenta solo come rimedio antiestetico e grossolano), il C.T.U. ha riscontrato effettivamente i vizi di funzionamento e le carenze documentali lamentate da Parte_1
Si richiama, sul punto, anche in considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice «non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse» (Cass. 4352/2019 e Cass. 7364/2012).
In primo luogo, tutti i ponti presentano problematiche di disallineamento delle due piattaforme mobili, con conseguente rischio di caduta del mezzo sollevato: nei ponti “LarioLift” non funzionano le fotocellule atte a verificare il disallineamento, e, nonostante tale grave anomalia del sistema di controllo, l'impianto è comunque funzionante;
nei ponti “LV8”, invece, la scarsa rigidezza della struttura dei macchinari (dovuta alla mancata considerazione delle deformazioni sotto carico in fase di progettazione e, probabilmente, ad una realizzazione in economia dei materiali) produce, sotto carichi sbilanciati, flessioni che portano al disallineamento con blocco dell'impianto da parte dei sensori di sicurezza e conseguente necessità di operare sul quadro comandi con una chiave per bypassare le sicurezze, riabbassando il sollevatore e ripetendo l'operazione con una diversa distribuzione del peso.
Con riguardo, in particolare, al mancato funzionamento delle fotocellule dei ponti “LarioLift”, è appena il caso di osservare che non vi è alcuna prova che esse siano state manomesse, come ipotizzato dall'opposta-venditrice, la quale avrebbe dovuto dimostrare che tale vizio del bene compravenduto non fosse a sé imputabile in quanto inesistente al momento della consegna.
Inoltre, nei ponti “LarioLift” i sensori ottici di fine corsa, che bloccano l'impianto poco prima che raggiunga terra così da obbligare
13 di 18 l'operatore ad una ulteriore verifica ed azionamento prima di concludere l'abbassamento, non sono correttamente tarati, con conseguente rischio di schiacciamento per i piedi dell'operatore.
Tali vizi riscontrati dal C.T.U. debbono ritenersi estremamente gravi, perché incidono sull'utilizzabilità dei beni, che risultano così non idonei all'uso cui sono destinati.
Tutti i ponti, infatti, presentano problematiche di sicurezza che, seppure di per sé non preclusive di un utilizzo in termini assoluti, ne rendono però sicuramente pericoloso l'uso, sicché detti macchinari non possono essere utilizzati, indipendentemente dal fatto che
[...] se ne sia finora servita assumendosi la responsabilità di Parte_1 farli utilizzare ai propri operatori.
Si tratta di vizi di funzionamento che incidono notevolmente sull'esecuzione dell'attività in sicurezza degli operatori, dovendo a riguardo osservarsi come proprio la loro imprevedibilità, riscontrata nel corso delle operazioni peritali (cfr. pagina 40 della C.T.U.:
«durante le prove effettuate presso in occasione del Parte_1 sopralluogo effettuato dalla commissione peritale, si sono verificati effettivamente i vizi di funzionamento elencati e già citati sopra [...] ma sono avvenuti in modo casuale e sporadicamente, con una frequenza difficilmente stimabile e ovviabili in alcuni casi nell'arco di pochi secondi, nei casi più complessi hanno comportato
l'abbassamento e una nuova azione di sollevamento del veicolo, con un tempo stimato sempre nell'arco di qualche decina di secondo li rende ancor più pericolosi a nulla rilevando che si possano verificare in modo causale e sporadico»), ne pregiudichi ancor più l'utilizzo che
– giova ribadirlo – deve essere effettuato in assoluta sicurezza, indipendentemente dalle concrete modalità finora tenute dall'acquirente.
Infine, sussistono anche delle carenze documentali sulla base delle prescrizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17 maggio
2006 (c.d. Direttiva macchine II, entrata in vigore nell'Unione
14 di 18 Europea il 29 dicembre 2009 e recepita dall'Italia con il d.lgs.
17/2010), atteso che, quanto ai ponti “LarioLift”, manca la manualistica in lingua italiana e, quanto ai ponti “LV8”, manca la nuova certificazione a seguito dell'intervento di manutenzione straordinaria da parte di nel Controparte_3
2022.
Se è vero che tale documentazione può essere fornita unicamente dal produttore, e cioè dall'unico soggetto indicato dalla direttiva che possa essere in grado di emettere una certificazione
“credibile”, e che non vi è alcuna norma che consenta di ritenere che un simile obbligo incomba sul venditore (nella specie, , il CP_1 quale, proprio per l'attività svolta, non può garantire alcunché in ordine alla conformità del bene alle direttive CE;
è altrettanto vero, però, che l'odierna opposta non si è attivata con il produttore e non ha procurato all'acquirente la documentazione mancante (ossia, la nuova certificazione dei macchinari e l'adeguamento della manualistica in lingua italiana, il cui costo è stato stimato dal C.T.U. nella considerevole somma di € 12.000,00), in assenza della quale è preclusa l'utilizzazione delle macchine, ancor prima della loro commercializzazione.
L'art. 3, comma 1, d.lgs. 17/2010, prevede che, «Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili».
L'art. 70, comma 1, d.lgs. 81/2008, stabilisce che «Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni
15 di 18 legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto».
In definitiva, poiché i sette ponti venduti da non CP_1 possono essere utilizzati in condizioni di sicurezza per i lavoratori e, pertanto, risultano affetti da gravi vizi, va dichiarata la risoluzione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto tali macchinari.
Peraltro, l'esito decisorio non sarebbe diverso se la vendita in contestazione venisse qualificata come aliud pro alio, configurabile, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel caso – come quello di specie – di consegna di un bene che presentando difformità nelle sue componenti rispetto alle previsioni della Direttiva macchine, si riveli funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass. 5199/2025,
n. 5199).
Ne consegue il rigetto de plano della domanda di di CP_1 condanna al pagamento della somma di € 19.160,00 (€ 38.436,00 - €
19.276,00) e la revoca del decreto ingiuntivo.
1.3.3. ha diritto ad ottenere il prezzo Parte_1 versato, atteso che alla risoluzione contrattuale, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, consegue l'insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall'eventuale sua inadempienza), dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta.
L'opponente non ha espressamente quantificato tali somme che, tuttavia, non solo sono desumibili dagli atti e dai documenti di causa, ma è stata la stessa opposta, in assenza di contestazione della controparte, a quantificare in € 22.692,00 in relazione ai ponti sollevatori “LV8” ed in € 34.159,98 in relazione ai ponti sollevatori
“LarioLift”.
Ne consegue che va condannata a restituire la CP_1 somma complessiva di € 56.851,98.
1.3.4. Resta assorbita la domanda riconvenzionale subordinata con cui l'opponente, in caso di mancato accoglimento della domanda
16 di 18 principale di risoluzione e restituzione del prezzo, ha chiesto – per la prima volta nelle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. – la condanna dell'opposta al pagamento della somma di €
6.503,98 in conseguenza della riduzione del valore della fornitura, riconosciuta dal C.T.U. in misura pari al 20%, nonché dei costi per ottenere le certificazioni mancanti e le traduzioni dei manuali, stimati dal C.T.U. in misura pari ad € 12.000,00.
2. Stante l'esito del giudizio, che ha visto l'opposta vittoriosa per la somma di € 19.276,00 ma soccombente in relazione alla domanda di risoluzione ed a quella restitutoria di € 56.851,98, le spese di lite vanno compensate per 1/3, dovendo la restante frazione delle spese (pari a 2/3) essere posta a carico di CP_1 prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione al valore della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
L'opponente ha diritto alla rifusione della somma di € 4.866,66 per compensi (pari a 2/3 di € 7.300,00) ed al rimborso di € 190,66 per spese vive (pari a 2/3 di € 259,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, debbono essere definitivamente poste a carico di parte opposta, soccombente sulle domande in relazione alle quali sono stati svolti gli accertamenti peritali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1040/2023 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato;
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2. condanna a pagare a la Parte_1 CP_1 somma di € 19.276,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 2233/2019 fino al saldo;
3. dichiara la risoluzione dei contratti di vendita aventi ad oggetto i sette ponti sollevatori per cui è causa;
4. condanna a restituire a la CP_1 Parte_1 somma di € 56.851,98;
5. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna a rifondere a i restanti 2/3, CP_1 Parte_1 che liquida in € 190,66 per esborsi ed € 4.866,66 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed VA (se dovuta) come per legge;
6. pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Così deciso in Reggio Emilia il 4 luglio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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