Sentenza 18 maggio 1985
Massime • 1
Allorquando una parte del credito per risarcimento del danno da fatto illecito sia stata tempestivamente soddisfatta, la rivalutazione monetaria deve essere operata solo sull'importo residuo del risarcimento dovuto, non sussistendo, per la parte di debito già adempiuta, alcuna necessità di adeguare il ristoro pecuniario al mutato valore della moneta. ( Conf 4031/83, mass n 428980; ( Conf 5850/80, mass n 409664; ( contra 2660/80, mass n 406413).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/1985, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1985 |
Testo completo
Allorquando una parte del credito per risarcimento del danno da fatto illecito sia stata tempestivamente soddisfatta, la rivalutazione monetaria deve essere operata solo sull'importo residuo del risarcimento dovuto, non sussistendo, per la parte di debito già adempiuta, alcuna necessità di adeguare il ristoro pecuniario al mutato valore della moneta. ( Conf 4031/83, mass n 428980; ( Conf 5850/80, mass n 409664; ( contra 2660/80, mass n 406413).*