Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/1985, n. 3059
CASS
Sentenza 18 maggio 1985

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Allorquando una parte del credito per risarcimento del danno da fatto illecito sia stata tempestivamente soddisfatta, la rivalutazione monetaria deve essere operata solo sull'importo residuo del risarcimento dovuto, non sussistendo, per la parte di debito già adempiuta, alcuna necessità di adeguare il ristoro pecuniario al mutato valore della moneta. ( Conf 4031/83, mass n 428980; ( Conf 5850/80, mass n 409664; ( contra 2660/80, mass n 406413).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/1985, n. 3059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3059
    Data del deposito : 18 maggio 1985

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