Sentenza 3 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/10/2018, n. 24132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24132 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2018 |
Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7295-2016 proposto da: TA AN CI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA
195, presso lo studio dell'avvocato GI VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA FORMILAN e VITTORIO ANGIOLINI;
- ricorrente -
contro 2 Z q PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI
25; - con troricorrente - nonchè
contro
PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA, STELLA GIUSEPPINA, ARTUSO RN IO, GN GI, GRANDI ROBERTO MARIO ANTONIO, LA ROCCA ANTONIO, SOLDA' GIULIANO, CAPOZZA SABINO LUIGI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 619/2015 della CORTE DEI CONTI II^ SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, depositata il 17/09/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere MAGDA CRISTIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Sergio Vacirca.
FATTI DI CAUSA
1. La Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei Conti, in riforma della sentenza di primo grado emessa dalla sezione regionale della Lombardia ed appellata dalla Procura regionale, ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno erariale proposta dall'appellante nei confronti di numerosi dirigenti ed amministratori del Comune di Bovisio Masciago, fra i quali, per ciò che nella presente sede ancora interessa, il Direttore Generale dott.ssa Anna CI AE, che è stata condannata a pagare all'ente locale la somma complessiva C 25.411,86. Il giudice d'appello ha ritenuto AE responsabile di aver corrisposto indebite maggiorazioni retributive all' architetto Patricio Edoardo Enriquez Loor, cittadino ecuadoregno, sia per averlo assunto con contratto di lavoro a tempo 3 21. pieno e con effetti retroattivi - in contrasto con quanto stabilito nella delibere di giunta comunale che prevedevano l'assunzione del professionista per 24 ore settimanali, con retribuzione commisurata al ridotto orario di lavoro - sia per avergli attribuito qualifica dirigenziale nonostante non fosse cittadino italiano, in violazione del divieto posto dalla legge. Il giudice d'appello ha fondato la propria decisione, quanto al primo profilo, sul rilievo, ritenuto assorbente, che ai sensi dell'art. 110 TUEL e 13, 3 0 co., del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, la determinazione del trattamento economico dei dirigenti è di competenza della Giunta e non del Direttore generale, il quale non può agire senza autorizzazione per modificare la delibera assunta dall'organo esecutivo, ancorché ritenuta non corretta;
_quanto al secondo, sulla considerazione che l'illegittimità del provvedimento, allorché derivi dalla violazione di norme che disciplinano limiti o modalità del regolare esercizio dei poteri di spesa e di gestione delle risorse pubbliche, cessa di essere elemento solo sintomatico di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, per divenirne elemento costitutivo, rendendo automaticamente dannosa per l'erario la relativa spesa.. 2. La sentenza, depositata il 17.9.2015, è stata impugnata da Anna CI AE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la Procura Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso Anna CI AE, denunciando violazione degli artt. 103, 111 Cost., 13 e 71 R.d. n. 1214/1934, 1 I. n. 20/1994 e 362 c.p.c., sostiene che la decisione del giudice contabile è viziata da eccesso di potere giurisdizionale. Deduce al riguardo che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità dei pubblici funzionari si basa sul presupposto che sussistano danni arrecati all'erario, che devono essere accertati tenendo conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione, ed assume che la sentenza impugnata l'ha condannata al risarcimento senza verificare l'effettiva 4 29. ricorrenza del danno, ritenuto erroneamente un' automatica conseguenza della affermata illegittimità degli atti da lei adottati. In quest'ipotesi, secondo la ricorrente, non sarebbe ravvisabile un semplice errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione di norme di diritto, quanto, piuttosto, un esercizio del potere giurisdizionale in assenza dei presupposti previsti dalla legge e quindi in assenza di giurisdizione.
2. Il motivo è inammissibile. Il giudice di primo grado, decidendo la controversia nel merito, ha perciò stesso affermato la propria giurisdizione, con statuizione implicita che non è stata impugnata da AE in via d'appello incidentale: sulla competenza giurisdizionale del giudice contabile a decidere della sussistenza, o meno, di un danno erariale derivato dall'adozione da parte della ricorrente di atti amministrativi illegittimi, si è dunque formato il giudicato interno (cfr. da ultimo, fra moltissime, Cass. S.U. nn. 10265/2018, 10438/018, 28503/017). La questione di giurisdizione, d'altro canto, non può sorgere secondo l'esito della lite, imputandosi solo al giudice di secondo grado, e non anche a quello di prima istanza, di aver ecceduto i limiti del proprio potere giurisdizionale (cfr. Cass. S.U. n. 10265/018 cit.). Ciò premesso, è sufficiente ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata. La sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti, facendo discendere il danno dalla mera assunzione di atti illegittimi, senza accertarne l'effettiva sussistenza, non ha ecceduto i limiti della propria giurisdizione interna, avendo svolto un'attività interpretativa, della normativa e dei principi di diritto applicabili, pienamente rientrante nell'ambito del proprio potere giurisdizionale, mentre le censure sollevate dalla ricorrente prospettano eventuali, meri errores in iudicando, sui quali non è consentita alcuna verifica 5 q da parte di queste SS.UU. in sede di ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (Cass. S.U. n. 1409/2018).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue una pronuncia sulle spese, dal momento che la Procura Generale presso la Corte dei Conti è parte solo formale del procedimento e che le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Roma, 30 gennaio 2018 Il