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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.6354 \ 2018 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
, nato a [...], il [...] (codice Parte_1
fiscale: ) ivi residente in [...], CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Grosso, come da procura in atti C.F.
[...]
Via G. Carducci, 2 98040 Venetico (ME) tel e fax: C.F._2
090/9942149 – Cell. 331/2718959 pec: Email_1
Attore
CONTRO
società a socio unico soggetta ad attività di direzione Controparte_1
e coordinamento di con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, cod. CP_1 fisc. e part. IVA in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore - Amministratore Delegato, Dott. a ciò autorizzato Controparte_2
dal Consiglio di Amministrazione della società giusta delibera del 30.4.2019, elettivamente domiciliata in Messina nella Via San Filippo Bianchi n. 54 presso lo studio dell'Avv. Mario Intilisano (cod. fisc. ; pec C.F._3
fax n. 090/674488), e rappresentata Email_2
e difesa dall'Avv. Biagio Bruno del Foro di Palermo (cod. fisc.
; pec fax n. 091/334428), giusta C.F._4 Email_3
procura in calce al presente atto
Convenuta
Oggetto : inadempimento contrattuale- risarcimento del danno
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio e premesso che in data Controparte_1
19.05.2017, aveva ricevuto la fattura di Gas AL n. FE 17361000850696 di € 5.070,76 a conguaglio dei consumi effettuati presso la sua abitazione negli ultimi 10 anni;
che aveva sempre provveduto a pagare tutte le fatture precedenti senza che mai Gas AL avviasse alcuna comunicazione circa la necessità di provvedere al controllo dei contatori, al controllo dei consumi e/o senza che mai fosse palesata la necessità di accedere all'abitazione per prendere la lettura del contatore, al fine di evitare il distacco del contatore,
a chiedere il ricalcolo dei consumi rilevando che non esisteva enorme sproporzione tra i consumi stimati e quelli già pagati e che, trattandosi di un conguaglio così risalente nel tempo, gli importi calcolati erano sicuramente per la maggior parte prescritti. Non ottenendo giusto ristoro dei suoi diritti adiva questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della fattura con la quale veniva richiesto l'importo di euro 5.070,76 nonché il risarcimento dei danni subiti.
Costituitasi in Giudizio subentrata a Gas AL, Controparte_3
evidenziava in primis che non era stato possibile accedere all'abitazione del
Sig. nonostante i presunti numerosi tentativi effettuati, Parte_1
il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e l'improponibilità della domanda avendo soltanto la società venditrice CP_1
riportato i dati forniti dal distributore locale che è rete 2 Gas.
[...]
Evidenziava, inoltre, che il distributore locale era l'unico soggetto responsabile della rilevazione dei dati, medesimo distributore locale a fornire i dati alla società di vendita avente il solo il compito di emettere le fatture sulla base dei dati ricevuti. Parte attrice, invece, chiedeva di chiamare in causa la società di distribuzione 2iRete Gas e avviava la mediazione obbligatoria, cui partecipava anche quale convenuta del procedimento 2iRete Gas Spa, società di distribuzione. La mediazione si concludeva con esito negativo ma non veniva autorizzata la chiamata in causa di 2iRete Gas.
Ammessi i mezzi istruttori , disposta ed espletata ctu la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni.
Il presente giudizio perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 20 febbraio 2024, differita per i medesimi incombenti stante il carico di ruolo veniva da ultimo rinviata all'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art 281 quinquies concesso termine di gg 10 per il deposito delle memorie conclusive, udienza tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art
127 ter c.p.c..
La Suprema Corte con Ordinanza n. 1498 emessa il 21 gennaio 2025, è intervenuta affermando un principio di diritto che si appalesa granitico e definitivo: “nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato
Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1., a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore.
Nel caso di specie risulta che parte attrice abbia adempiuto a tale obbligo attivando la procedura di mediazione ,conclusasi con esito negativo.
L'attore chiede l'annullamento della fattura portante n. FE17361000850696 del 19/05/2017 di €. 5.070,76 rilevando la non dovutezza della somma richiesta a titolo di conguaglio per effettivi consumi.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, stante che tale rapporto viene contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Orbene, dalle risultanze istruttorie non è emerso che l'attore sia stato preventivamente informato circa la necessità di accedere alla sua abitazione per la lettura dei consumi e la verifica del contatore n. 6500993 a Lui intestato,non avendo fornito parte convenuta elementi probatori sufficientemente idonei diretti a suffragare l'assunto.
Tuttavia dalla documentazione versata in atti dalla convenuta è emerso che il misuratore associato al PDR n. 00460000109454, è risultato
“inaccessibile” stante l'assenza del cliente, ciò giustificherebbe l'emissione di fatture a conguaglio.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì che subito dopo aver ricevuto la fattura, con nota del 13.10.2017 l'attore ha richiesto la rateizzazione del debito ,accettata da Gas AL s.p.a. (oggi Controparte_1
con nota del 19.10.2017 , interrompendo la prescrizione .
[...]
Giova a tal uopo evidenziare che tale istanza di rateizzazione così come affermato dai giudici di legittimità costituisce di per se atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art 2944 c.c. ,costituendo la predetta richiesta il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (sul punto Civile Ord. Sez. 5
Num. 3414 Anno 2024) anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà
(Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904)
Ciò posto al fine di verificare la correttezza della fatturazione emessa in acconto salvo conguaglio , con consumi stimati sulla base del consumo registrato durante l'ultimo anno termico e dei profili previsti annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e sistema idrico, si è ritenuto opportuno disporre CTU, affinchè il consulente verificasse, sulla base della documentazione in atti, la corrispondenza tra i dati sui consumi fatturati riportati nelle bollette emesse da relativi alla utenza Controparte_1
intestata a e i dati sui consumi come indicati Parte_1
dal Distributore locale;
quantificasse altresì , sulla base della documentazione in atti, la somma effettivamente dovuta dall'attore con riferimento al POD intestato allo stesso nel periodo di somministrazione sulla base dei consumi attestati dal Distributore.
Il nominato consulente , di avere conteggiato, somme Per_1
effettivamente dovute, al netto degli importi già corrisposti per il periodo a cui si riferiva la fattura n. FE17361000850696 del 19/05/2017 ha concluso riferendo che i consumi di cui all'utenza intestata al Signor
[...]
, contraddistinta con il codice PDR 00460000109454, Parte_1
relativi al periodo compreso tra il 29/09/2006 e il 18/05/2017, come rilevati dal distributore, detratti i consumi stimati già fatturati, corrispondono all'ammontare dei quantitativi addebitati da con la Controparte_1
fattura n. FE17361000850696 emessa il 29/05/2017 .
La domanda attorea va pertanto rigettata ,le spese processuali così come quelle di ctu liquidate in corso di causa seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta la domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/05/2019 nei
[...]
confronti di società a socio unico soggetta ad Controparte_1
attività di direzione e coordinamento di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.278,00 per compensi oltre iva cpa e spese generali.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.6354 \ 2018 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
, nato a [...], il [...] (codice Parte_1
fiscale: ) ivi residente in [...], CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Grosso, come da procura in atti C.F.
[...]
Via G. Carducci, 2 98040 Venetico (ME) tel e fax: C.F._2
090/9942149 – Cell. 331/2718959 pec: Email_1
Attore
CONTRO
società a socio unico soggetta ad attività di direzione Controparte_1
e coordinamento di con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, cod. CP_1 fisc. e part. IVA in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore - Amministratore Delegato, Dott. a ciò autorizzato Controparte_2
dal Consiglio di Amministrazione della società giusta delibera del 30.4.2019, elettivamente domiciliata in Messina nella Via San Filippo Bianchi n. 54 presso lo studio dell'Avv. Mario Intilisano (cod. fisc. ; pec C.F._3
fax n. 090/674488), e rappresentata Email_2
e difesa dall'Avv. Biagio Bruno del Foro di Palermo (cod. fisc.
; pec fax n. 091/334428), giusta C.F._4 Email_3
procura in calce al presente atto
Convenuta
Oggetto : inadempimento contrattuale- risarcimento del danno
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio e premesso che in data Controparte_1
19.05.2017, aveva ricevuto la fattura di Gas AL n. FE 17361000850696 di € 5.070,76 a conguaglio dei consumi effettuati presso la sua abitazione negli ultimi 10 anni;
che aveva sempre provveduto a pagare tutte le fatture precedenti senza che mai Gas AL avviasse alcuna comunicazione circa la necessità di provvedere al controllo dei contatori, al controllo dei consumi e/o senza che mai fosse palesata la necessità di accedere all'abitazione per prendere la lettura del contatore, al fine di evitare il distacco del contatore,
a chiedere il ricalcolo dei consumi rilevando che non esisteva enorme sproporzione tra i consumi stimati e quelli già pagati e che, trattandosi di un conguaglio così risalente nel tempo, gli importi calcolati erano sicuramente per la maggior parte prescritti. Non ottenendo giusto ristoro dei suoi diritti adiva questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della fattura con la quale veniva richiesto l'importo di euro 5.070,76 nonché il risarcimento dei danni subiti.
Costituitasi in Giudizio subentrata a Gas AL, Controparte_3
evidenziava in primis che non era stato possibile accedere all'abitazione del
Sig. nonostante i presunti numerosi tentativi effettuati, Parte_1
il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e l'improponibilità della domanda avendo soltanto la società venditrice CP_1
riportato i dati forniti dal distributore locale che è rete 2 Gas.
[...]
Evidenziava, inoltre, che il distributore locale era l'unico soggetto responsabile della rilevazione dei dati, medesimo distributore locale a fornire i dati alla società di vendita avente il solo il compito di emettere le fatture sulla base dei dati ricevuti. Parte attrice, invece, chiedeva di chiamare in causa la società di distribuzione 2iRete Gas e avviava la mediazione obbligatoria, cui partecipava anche quale convenuta del procedimento 2iRete Gas Spa, società di distribuzione. La mediazione si concludeva con esito negativo ma non veniva autorizzata la chiamata in causa di 2iRete Gas.
Ammessi i mezzi istruttori , disposta ed espletata ctu la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni.
Il presente giudizio perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 20 febbraio 2024, differita per i medesimi incombenti stante il carico di ruolo veniva da ultimo rinviata all'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art 281 quinquies concesso termine di gg 10 per il deposito delle memorie conclusive, udienza tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art
127 ter c.p.c..
La Suprema Corte con Ordinanza n. 1498 emessa il 21 gennaio 2025, è intervenuta affermando un principio di diritto che si appalesa granitico e definitivo: “nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato
Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1., a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore.
Nel caso di specie risulta che parte attrice abbia adempiuto a tale obbligo attivando la procedura di mediazione ,conclusasi con esito negativo.
L'attore chiede l'annullamento della fattura portante n. FE17361000850696 del 19/05/2017 di €. 5.070,76 rilevando la non dovutezza della somma richiesta a titolo di conguaglio per effettivi consumi.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, stante che tale rapporto viene contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Orbene, dalle risultanze istruttorie non è emerso che l'attore sia stato preventivamente informato circa la necessità di accedere alla sua abitazione per la lettura dei consumi e la verifica del contatore n. 6500993 a Lui intestato,non avendo fornito parte convenuta elementi probatori sufficientemente idonei diretti a suffragare l'assunto.
Tuttavia dalla documentazione versata in atti dalla convenuta è emerso che il misuratore associato al PDR n. 00460000109454, è risultato
“inaccessibile” stante l'assenza del cliente, ciò giustificherebbe l'emissione di fatture a conguaglio.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì che subito dopo aver ricevuto la fattura, con nota del 13.10.2017 l'attore ha richiesto la rateizzazione del debito ,accettata da Gas AL s.p.a. (oggi Controparte_1
con nota del 19.10.2017 , interrompendo la prescrizione .
[...]
Giova a tal uopo evidenziare che tale istanza di rateizzazione così come affermato dai giudici di legittimità costituisce di per se atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art 2944 c.c. ,costituendo la predetta richiesta il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (sul punto Civile Ord. Sez. 5
Num. 3414 Anno 2024) anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà
(Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904)
Ciò posto al fine di verificare la correttezza della fatturazione emessa in acconto salvo conguaglio , con consumi stimati sulla base del consumo registrato durante l'ultimo anno termico e dei profili previsti annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e sistema idrico, si è ritenuto opportuno disporre CTU, affinchè il consulente verificasse, sulla base della documentazione in atti, la corrispondenza tra i dati sui consumi fatturati riportati nelle bollette emesse da relativi alla utenza Controparte_1
intestata a e i dati sui consumi come indicati Parte_1
dal Distributore locale;
quantificasse altresì , sulla base della documentazione in atti, la somma effettivamente dovuta dall'attore con riferimento al POD intestato allo stesso nel periodo di somministrazione sulla base dei consumi attestati dal Distributore.
Il nominato consulente , di avere conteggiato, somme Per_1
effettivamente dovute, al netto degli importi già corrisposti per il periodo a cui si riferiva la fattura n. FE17361000850696 del 19/05/2017 ha concluso riferendo che i consumi di cui all'utenza intestata al Signor
[...]
, contraddistinta con il codice PDR 00460000109454, Parte_1
relativi al periodo compreso tra il 29/09/2006 e il 18/05/2017, come rilevati dal distributore, detratti i consumi stimati già fatturati, corrispondono all'ammontare dei quantitativi addebitati da con la Controparte_1
fattura n. FE17361000850696 emessa il 29/05/2017 .
La domanda attorea va pertanto rigettata ,le spese processuali così come quelle di ctu liquidate in corso di causa seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta la domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/05/2019 nei
[...]
confronti di società a socio unico soggetta ad Controparte_1
attività di direzione e coordinamento di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.278,00 per compensi oltre iva cpa e spese generali.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò