Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 368/2020 cui sono riuniti i giudizi nr. 369/2020, 841/2020,
843/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difeso dall'Avv. MANNINO CATERINA , come da procura in atti. opponente, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. DUCA DANIELA FRANCESCA come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. adivano il Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. per proporre opposizione al precetto notificato il 14.02.2020 con il quale è stato intimato il pagamento di € 2.256,52 per canoni di locazione non pagati e chiedeva l'accoglimento delle seguente conclusioni:
-Preliminarmente sospendere e/o annullare l'efficacia del precetto notificato il 14/02/20 per le motivazioni di cui in narrativa, infatti l'odierno opposto pur essendo stati raggiunti degli accordi li ha
-Condannare l'odierno opposto alla restituzione della cauzione versata all'atto della stipula del contratto di locazione e/o detrarla dalla somma quanto da Ella dovuta.
Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.
Si costituiva l'opposto il quale oltre a contestare le domande avverse Controparte_1
e chiederne il rigetto proponeva domanda riconvenzionale e così concludeva:
1). Preliminarmente, ritenere e dichiarare che la questione introdotta con l'atto di citazione in opposizione al precetto notificato il 24 febbraio 2020 è soggetta al rito locatizio ex art. 447 bis e ss. c.p.c.
e, conseguentemente, disporre il mutamento del rito, con fissazione del termine per l'integrazione degli atti.
2). Sempre in via preliminare, accertare la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 615, comma 1,
c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per tutte le causali esposte in narrativa.
3). Nel merito, dichiarare inammissibili, improcedibili e/o rigettare, perché infondate, tutte le domande ed eccezioni formulate con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del presente giudizio.
4). Per l'effetto, previa conferma dell'atto di precetto opposto, notificato il 14 febbraio 2020, condannare al pagamento della somma di euro 2.256,52, oltre agli interessi legali dalla data fissata Parte_1
per il pagamento al soddisfo.
5). Accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna parte opposta e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che i danni all'immobile concesso in locazione ad ammontano ad euro Parte_1
1.500,00 (i.v.a. esclusa) o a quell'altra diversa somma che l'On.le Tribunale riterrà equa e di giustizia.
6). Condannare al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. Parte_1
7). Ritenere e dichiarare la violazione, da parte dell'opponente, delle regole di correttezza e buona fede sia nell'esecuzione del contratto di locazione che nelle successive fasi dell'intimazione di sfratto e delle trattative post ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa.
In corso di causa veniva disposta la riunione al presente giudizio di quelli portanti nr. 369/20, 841/20 e 843/20 che contenevano le medesime domande sopra indicate.
Depositate le note ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza di discussione.
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Le domande di parte ricorrente sono inammissibili ed improcedibili e non trovano accoglimento.
A fondamento della opposizione a precetto sono stati rappresentati fatti e circostanze accaduti durante la formazione del titolo.
Come previsto da costante giurisprudenza della Suprema Corte: “Le relative statuizioni non sono pertanto sindacabili in sede di giudizio di opposizione a precetto, nel quale possono essere presi in considerazione esclusivamente i fatti modificativi ed estintivi del diritto consacrato nel titolo, che siano sopravvenuti alla formazione del medesimo (Cass. N. 22402 del 5/09/2008). Infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. Cass. N. 2742 del 23/03/1999.
Ed ancora: “In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso. (Cass. N. 26089 del 30/11/2005)
Per altro verso, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (Cass. N. 12911 del
24/07/2012)
In buona sostanza, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo passato in giudicato, come nel caso di specie, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione. Cass. N. 24752 del 7/10/2008.
Per i medesimi motivi non trova accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta che ha chiesto la condanna per i danni riscontrati
Si rigetta infine la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria spiegata dal resistente perché genericamente formulata e sprovvista di prova.
La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiede non solo la totale soccombenza e la mala fede o colpa grave, ma anche la prova della concreta ed effettiva sussistenza del danno in conseguenza della condotta processuale della stessa parte, posto che la liquidazione dei danni, anche se effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova dell'an e del quantum debeatur.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalla parte in quanto ultronee.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore, della natura e complessità modesta della controversia, del numero delle parti, dell'importanza e complessità delle questioni trattate e, atteso che i motivi di opposizione sono stati rigettati.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. n. 368 2020 cui sono riuniti i giudizi nr. 369/2020, 841/2020, 843/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2
-rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal resistente , liquidate in €. 1.661,40 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 26/05/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola