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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3833 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3833 2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto emesso in data 5.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in SOLARINO, VIA
MACHIAVELLI N. 58, presso lo studio dell'avv. PIZZO GIOVANNA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA
ARCHIMEDE N. 83, presso lo studio dell'avv. FARACI EMANUELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi al Pubblico Ministero in data
11.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 05/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 celebrato il giorno 28.4.2004;
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 28.4.2004 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione nascevano i figli il 29.3.2005 e il 16.6.2006. Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con verbale del 25.2.2010, omologato con decreto n. 104/2010, emesso da questo Tribunale in data 3.3.2010, depositato in data 5.3.2010, acquisita efficacia il
18.3.2010 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
La casa familiare di proprietà della SI.ra , con tutti gli arredi e le suppellettili, Parte_1
rimane assegna alla stessa con cui i figli convivono;
Poiché i figli e sono maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti il SI. Per_1 Per_3
si obbliga a versare alla SI.ra , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, l'importo di euro 400,00 mensile (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dalla SI.ra , oltre al contributo del 50% delle spese Pt_1
straordinarie per i figli espressamente di volta in volta concordate tra i genitori, intendendosi, a titolo esemplificativo, per spese straordinarie quelle inerenti lo sporto, l'istruzione, lo svago, la salute dei figli e, comunque, rimandandosi più in generale a quelle di cui all'elencazione del protocollo linee guida del Tribunale di Siracusa.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente a richiesta di assegno divorzile.
All'esito dell'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine (6 mesi), infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e pagina 2 di 3 irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli, maggiorenni e non economicamente indipendenti, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 28.4.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2004 (Anno 2004 – n. 4 – Parte II – Serie B); omologa le condizioni del divorzio inerenti al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3833 2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto emesso in data 5.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in SOLARINO, VIA
MACHIAVELLI N. 58, presso lo studio dell'avv. PIZZO GIOVANNA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA
ARCHIMEDE N. 83, presso lo studio dell'avv. FARACI EMANUELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi al Pubblico Ministero in data
11.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 05/10/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 celebrato il giorno 28.4.2004;
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 28.4.2004 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione nascevano i figli il 29.3.2005 e il 16.6.2006. Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con verbale del 25.2.2010, omologato con decreto n. 104/2010, emesso da questo Tribunale in data 3.3.2010, depositato in data 5.3.2010, acquisita efficacia il
18.3.2010 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
La casa familiare di proprietà della SI.ra , con tutti gli arredi e le suppellettili, Parte_1
rimane assegna alla stessa con cui i figli convivono;
Poiché i figli e sono maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti il SI. Per_1 Per_3
si obbliga a versare alla SI.ra , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, l'importo di euro 400,00 mensile (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dalla SI.ra , oltre al contributo del 50% delle spese Pt_1
straordinarie per i figli espressamente di volta in volta concordate tra i genitori, intendendosi, a titolo esemplificativo, per spese straordinarie quelle inerenti lo sporto, l'istruzione, lo svago, la salute dei figli e, comunque, rimandandosi più in generale a quelle di cui all'elencazione del protocollo linee guida del Tribunale di Siracusa.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente a richiesta di assegno divorzile.
All'esito dell'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine (6 mesi), infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e pagina 2 di 3 irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli, maggiorenni e non economicamente indipendenti, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 28.4.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
2004 (Anno 2004 – n. 4 – Parte II – Serie B); omologa le condizioni del divorzio inerenti al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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