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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 861/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. CROSATO MAURO Parte_1
Contro
con l'avv. SAVONA EUGENIA Controparte_1
Oggi 26/03/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona e l'avv. Michela Franchi in sost. avv. Mauro Crosato e la ricorrente personalmente interrogata la ricorrente si conferma al contenuto del ricorso che conferma CP_2
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze
, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Franchi rileva come l'ente non abbia provato i presupposti della ripetizione che chiede in quanto fa riferimento al doc. AP70 che pero' non produce e svolge un accertamento tardivo atteso che ai sensi dell'art. 13 l. 412/91 l'ente avrebbe dovuto svolgere l'accertamento entro l'anno successivo mentre di fatto lo ha svolto tre anni dopo .
L'avv. Tonghini contesta quanto sopra riportandosi alle argomentazioni di cui alla memoria di costituzione
I procuratori della parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di conIGlio
Terminata la camera di conIGlio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - Procedimento Nr. RG 861/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 26.3.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 19.11.2024 da
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Crosato Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difesa e rappresentata dall'avv. Eugenia Savona CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Accertata l'assenza di ogni comportamento in malafede tenuto dalla IG.ra e la puntuale Pt_1 denuncia all'Amministrazione finanziaria dei redditi dalla stessa percepiti per il periodo 2021 -2024, dichiarare l'irripetibilità della somma complessiva di € 12.424,81, versata negli anni 2021 – 2024 corrisposta dall' a titolo di pensione di invalidità civile, Controparte_3 oggetto di specifica richiesta comunicata in data 14.10.2024, disapplicando i provvedimenti amministrativi di diniego formulati dall'Amministrazione.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
Per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto. Spese ed onorari di causa rifusi.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 2 - Con ricorso depositato in data 19.11.2024 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Il procuratore della ricorrente esponeva: che a seguito dell'insorgenza di un carcinoma particolarmente aggressivo, la IG.ra è stata Pt_1 inserita in un protocollo di cura, tuttora in corso, che richiede la somministrazione di potenti farmaci citotossici a cicli di tre settimane e a causa della terapia cui è sottoposta ed agli effetti collaterali della stessa, ed è stata , e risulta anche attualmente, gravemente menomata nello svolgimento della normale attività lavorativa;
che per questo motivo, nel maggio del 2021 presentava domanda di pensione, che, a seguito dell'accertamento di invalidità grave (art. 3, comma 3, l. 104/1992) veniva accolta con decorrenza giugno dello stesso anno;
che tuttavia, il reddito della IG.ra , risultava superiore al massimo previsto dalla legge per Pt_1
l'ottenimento del beneficio attribuito dall' e allo stesso modo, per gli anni 2022 e 2023, CP_1 nonostante la ridotta capacità lavorativa, il reddito dichiarato risultava superiore al massimo previsto dalla normativa;
che solo nel luglio 2024, tuttavia, l' , a seguito di una richiesta dell'odierna ricorrente, accertava CP_3 il superamento del limite reddituale previsto dalla legge , nell'ottobre successivo, veniva comunicata la sospensione del trattamento pensionistico e richiesta la restituzione dell'intero importo corrisposto a partire da giugno 2021 (€ 12.424,8) senza tenere conto che la IG.ra , puntualmente, ogni anno, Pt_1 aveva presentato regolari dichiarazioni dei redditi, attestando l'effettivo reddito percepito nell'anno , ottemperando, in questo modo, agli obblighi di comunicazione delle propria situazione, incidente sul trattamento pensionistico in godimento;
che l' ha respinto il ricorso al Comitato Provinciale. CP_1
Tanto premesso contestava il provvedimento con cui l' ha richiesto la restituzione della pensione CP_1 di invalidità percepita dalla ricorrente deducendo, con ampie e articolate argomentazioni giuridiche , che sono ripetibili solo le somme eventualmente erogate dall' a partire dal mese di settembre CP_3
2024, data nella quale è stato validamente adottato un provvedimento di revoca del beneficio riconosciuto alla IG.ra . Pt_1
Invocava precedenti giurisprudenziali nonché la circolare n. 195 del 30.11.2015 dello stesso CP_1 che conferma quanto già stabilito dalla normativa di rango legislativo.
Sottolineava che era quindi possibile, per l'Istituto, ed onere che la legge pone espressamente a capo dello stesso, accertare tempestivamente e revocare, ove non dovuto, il trattamento goduto dalla IG.ra
, sulla base dei dati reddituali correttamente comunicati e che il rilevante importo ora richiesto Pt_1 alla ricorrente si è cumulato solo grazie al mancato esercizio dei poteri di controllo e gestione riservati all' , che ora, in assenza di ogni dolo da parte della beneficiaria, non potrà chiederne la CP_1 restituzione.
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
In punto di fatto il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava che con modello AP70 del
13.06.2021 la IG.ra ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente, per il 2021, di € 10.000,00 Pt_1 che sommato ai 3.206,00 euro derivanti dall'assegno ordinario di invalidità di cui la ricorrente era titolare, rispettava il limite di reddito di € 16982,49 annui, previsto nel 2021 per il diritto alla pensione da invalido civile totale;
che dagli accertamenti effettuati mediante l'incrocio dei dati con gli archivi di agenzia delle entrate, è emerso che il reddito da lavoro dipendente del 2021 è stato non di Euro
10.000, ma di € 15180,00 e sommando tale ultimo importo all'assegno ordinario di invalidità, risultava
- 3 - superato il limite reddituale di € 16982,49, con conseguente perdita del diritto alla prestazione e che i dati di Agenzia Entrate relativi ai redditi dichiarati con il modello 730, non sono nella immediata CP_ disponibilità dell' nel caso di specie la verifica per il 2021 è stata effettuata il 29.06.2024
Evidenziava che la comunicazione di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione costituisce un preciso onere del titolare della prestazione stessa;
che la ricorrente avrebbe dovuto segnalare i redditi effettivi percepiti negli anni dal 2021 in poi, incidenti sul diritto alla pensione, con contestuale domanda di ricostituzione reddituale della prestazione e che è innegabile che la IG.ra fosse a conoscenza del reale importo dei redditi percepito nel 2021 (importo superiore a quello Pt_1 CP_ artatamente dichiarato all' , per aver presentato il Modello 730.
In punto di diritto rilevava che nella fattispecie in esame occorre far riferimento all'art. 2033 c.c., anziché all'art. 13, L. 412/91 e chiedeva , con articolate argomentazioni , il rigetto del ricorso .
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva preliminarmente che l' non ha fornito il benchè minimino elemento probatorio a CP_1 sostegno dell'assunto secondo il quale la ricorrente avrebbe comunicato falsamente un reddito inferiore rispetto a quello percepito nel 2021
Il modello AP70 cui fa menzione l' non è stato prodotto e in ogni caso esso non avrebbe potuto CP_1 far riferimento all' anno 2021 essendo stato allegato alla domanda presentata nel giugno 2021 allorchè la ricorrente non poteva sapere quali redditi avrebbe prodotto in quell'anno ed ha verosimilmente allegato un'autodichiarazione relativa alla situazione reddituale dell'anno precedente. Tanto premesso , e' incontestato che la ricorrente abbia percepito in modo indebito la somma di euro
12.424,81 per aver superato il limite reddituale per beneficiare della pensione di invalidità negli anni
2021,2022 e 2023 .
In materia di indebito assistenziale non esiste una norma specifica che disciplina chiaramente e incontrovertibilmente la ripetizione dell'indebito nel caso di concessione del beneficio in assenza dei requisiti reddituali in quanto l'articolo 13 della Legge nr. 412/1991 riguarda il solo indebito previdenziale.
Non resta quindi che appellarsi alla giurisprudenza di legittimità e di merito
La Cassazione pare consolidarsi ( sentenze n. 28771 del 09/11/2018, n. 13223 del 30/06/2020 e n.
5606/23 ) nell'affermazione del principio secondo il quale , in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
E' opportuno richiamare - perchè estremamente chiarificatrice - la pronuncia della Suprema Corte n
13223 del 2020, la quale, chiamata a pronunciarsi in un caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale in cui il giudice del merito aveva fatto applicazione dell'art 13 della legge CP_ 412/91 mentre l' sosteneva l'applicabilità dell'art 2033 c.c., ha così statuito: “Ed infatti se è vero CP_ che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art 13
- 4 - L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art 2033 cc ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, CP_3 per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n
1446/2008, est Picone, v. pure n 11921/2015) che 'nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a ingenerare affidamento' Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n 264/2004 e n 448/2000 – che non sussiste un'eIGenza costituzionale che imponga per
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche 'in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile'. Al riguardo la Corte Cost ha pure evidenziato che il canone dell'art 38 Cost appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali eIGenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost n 39 del 1993; n 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (sez L, sentenza n 26306 del 15.110.2019) che 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed eIGenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato'. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., n. 28771 del 09.11.2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
'L'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente IGnificativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui: in tema di ripetibilità delle
- 5 - prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della
IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui 'il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia
(..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431). Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n
1446/2008 (est ; e che anche le Sez Unite di questa Corte (sentenza n 10454 del 21.5.2015) Per_1 hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela”.
Orbene, con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la
Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019
e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto
a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , CP_1 Controparte_4
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che: - il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti CP_1 previdenziali. Questo non IGnifica però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte
n.31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato
- 6 - dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente IGnificativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1 quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili
d'ufficio dall in via telematica. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti CP_1 reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce
o ha l'onere di conoscere. CP_ Ciò premesso e calando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che l' non ha dedotto, né provato, alcun comportamento doloso o colposo della ricorrente .
Nulla ha omesso di segnalare all' la pensionata che già non fosse ( o potesse essere ) a conoscenza CP_1 dell' previdenziale posto che è pacifico in atti che ella ha sempre provveduto a dichiarare a norma CP_5 di legge la propria situazione reddituale . Non è contestato infatti che la ricorrente ha sempre regolarmente presentato il 730 (cfr. doc. 2 ,3 e 4 di parte ricorrente) e non sussistono ulteriori redditi prodotti, incidenti ed influenti sulle prestazioni non inserite in dichiarazione dei redditi
Nulla piu' vi è da aggiungere se non che le spese di lite , liquidate come da dispositivo ,seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara l'irripetibilità della somma di € 12.424,81, versata negli anni 2021 – 2024 a Parte_1 da a titolo di pensione di invalidità civile;
CP_1 condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1.864,00 , oltre rimb. forf. , IVA e CPA di legge
Cosi' deciso in Mantova , il 26.3.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. CROSATO MAURO Parte_1
Contro
con l'avv. SAVONA EUGENIA Controparte_1
Oggi 26/03/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona e l'avv. Michela Franchi in sost. avv. Mauro Crosato e la ricorrente personalmente interrogata la ricorrente si conferma al contenuto del ricorso che conferma CP_2
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze
, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Franchi rileva come l'ente non abbia provato i presupposti della ripetizione che chiede in quanto fa riferimento al doc. AP70 che pero' non produce e svolge un accertamento tardivo atteso che ai sensi dell'art. 13 l. 412/91 l'ente avrebbe dovuto svolgere l'accertamento entro l'anno successivo mentre di fatto lo ha svolto tre anni dopo .
L'avv. Tonghini contesta quanto sopra riportandosi alle argomentazioni di cui alla memoria di costituzione
I procuratori della parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di conIGlio
Terminata la camera di conIGlio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - Procedimento Nr. RG 861/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 26.3.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 19.11.2024 da
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Crosato Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difesa e rappresentata dall'avv. Eugenia Savona CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Accertata l'assenza di ogni comportamento in malafede tenuto dalla IG.ra e la puntuale Pt_1 denuncia all'Amministrazione finanziaria dei redditi dalla stessa percepiti per il periodo 2021 -2024, dichiarare l'irripetibilità della somma complessiva di € 12.424,81, versata negli anni 2021 – 2024 corrisposta dall' a titolo di pensione di invalidità civile, Controparte_3 oggetto di specifica richiesta comunicata in data 14.10.2024, disapplicando i provvedimenti amministrativi di diniego formulati dall'Amministrazione.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
Per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto. Spese ed onorari di causa rifusi.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 2 - Con ricorso depositato in data 19.11.2024 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Il procuratore della ricorrente esponeva: che a seguito dell'insorgenza di un carcinoma particolarmente aggressivo, la IG.ra è stata Pt_1 inserita in un protocollo di cura, tuttora in corso, che richiede la somministrazione di potenti farmaci citotossici a cicli di tre settimane e a causa della terapia cui è sottoposta ed agli effetti collaterali della stessa, ed è stata , e risulta anche attualmente, gravemente menomata nello svolgimento della normale attività lavorativa;
che per questo motivo, nel maggio del 2021 presentava domanda di pensione, che, a seguito dell'accertamento di invalidità grave (art. 3, comma 3, l. 104/1992) veniva accolta con decorrenza giugno dello stesso anno;
che tuttavia, il reddito della IG.ra , risultava superiore al massimo previsto dalla legge per Pt_1
l'ottenimento del beneficio attribuito dall' e allo stesso modo, per gli anni 2022 e 2023, CP_1 nonostante la ridotta capacità lavorativa, il reddito dichiarato risultava superiore al massimo previsto dalla normativa;
che solo nel luglio 2024, tuttavia, l' , a seguito di una richiesta dell'odierna ricorrente, accertava CP_3 il superamento del limite reddituale previsto dalla legge , nell'ottobre successivo, veniva comunicata la sospensione del trattamento pensionistico e richiesta la restituzione dell'intero importo corrisposto a partire da giugno 2021 (€ 12.424,8) senza tenere conto che la IG.ra , puntualmente, ogni anno, Pt_1 aveva presentato regolari dichiarazioni dei redditi, attestando l'effettivo reddito percepito nell'anno , ottemperando, in questo modo, agli obblighi di comunicazione delle propria situazione, incidente sul trattamento pensionistico in godimento;
che l' ha respinto il ricorso al Comitato Provinciale. CP_1
Tanto premesso contestava il provvedimento con cui l' ha richiesto la restituzione della pensione CP_1 di invalidità percepita dalla ricorrente deducendo, con ampie e articolate argomentazioni giuridiche , che sono ripetibili solo le somme eventualmente erogate dall' a partire dal mese di settembre CP_3
2024, data nella quale è stato validamente adottato un provvedimento di revoca del beneficio riconosciuto alla IG.ra . Pt_1
Invocava precedenti giurisprudenziali nonché la circolare n. 195 del 30.11.2015 dello stesso CP_1 che conferma quanto già stabilito dalla normativa di rango legislativo.
Sottolineava che era quindi possibile, per l'Istituto, ed onere che la legge pone espressamente a capo dello stesso, accertare tempestivamente e revocare, ove non dovuto, il trattamento goduto dalla IG.ra
, sulla base dei dati reddituali correttamente comunicati e che il rilevante importo ora richiesto Pt_1 alla ricorrente si è cumulato solo grazie al mancato esercizio dei poteri di controllo e gestione riservati all' , che ora, in assenza di ogni dolo da parte della beneficiaria, non potrà chiederne la CP_1 restituzione.
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
In punto di fatto il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava che con modello AP70 del
13.06.2021 la IG.ra ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente, per il 2021, di € 10.000,00 Pt_1 che sommato ai 3.206,00 euro derivanti dall'assegno ordinario di invalidità di cui la ricorrente era titolare, rispettava il limite di reddito di € 16982,49 annui, previsto nel 2021 per il diritto alla pensione da invalido civile totale;
che dagli accertamenti effettuati mediante l'incrocio dei dati con gli archivi di agenzia delle entrate, è emerso che il reddito da lavoro dipendente del 2021 è stato non di Euro
10.000, ma di € 15180,00 e sommando tale ultimo importo all'assegno ordinario di invalidità, risultava
- 3 - superato il limite reddituale di € 16982,49, con conseguente perdita del diritto alla prestazione e che i dati di Agenzia Entrate relativi ai redditi dichiarati con il modello 730, non sono nella immediata CP_ disponibilità dell' nel caso di specie la verifica per il 2021 è stata effettuata il 29.06.2024
Evidenziava che la comunicazione di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione costituisce un preciso onere del titolare della prestazione stessa;
che la ricorrente avrebbe dovuto segnalare i redditi effettivi percepiti negli anni dal 2021 in poi, incidenti sul diritto alla pensione, con contestuale domanda di ricostituzione reddituale della prestazione e che è innegabile che la IG.ra fosse a conoscenza del reale importo dei redditi percepito nel 2021 (importo superiore a quello Pt_1 CP_ artatamente dichiarato all' , per aver presentato il Modello 730.
In punto di diritto rilevava che nella fattispecie in esame occorre far riferimento all'art. 2033 c.c., anziché all'art. 13, L. 412/91 e chiedeva , con articolate argomentazioni , il rigetto del ricorso .
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva preliminarmente che l' non ha fornito il benchè minimino elemento probatorio a CP_1 sostegno dell'assunto secondo il quale la ricorrente avrebbe comunicato falsamente un reddito inferiore rispetto a quello percepito nel 2021
Il modello AP70 cui fa menzione l' non è stato prodotto e in ogni caso esso non avrebbe potuto CP_1 far riferimento all' anno 2021 essendo stato allegato alla domanda presentata nel giugno 2021 allorchè la ricorrente non poteva sapere quali redditi avrebbe prodotto in quell'anno ed ha verosimilmente allegato un'autodichiarazione relativa alla situazione reddituale dell'anno precedente. Tanto premesso , e' incontestato che la ricorrente abbia percepito in modo indebito la somma di euro
12.424,81 per aver superato il limite reddituale per beneficiare della pensione di invalidità negli anni
2021,2022 e 2023 .
In materia di indebito assistenziale non esiste una norma specifica che disciplina chiaramente e incontrovertibilmente la ripetizione dell'indebito nel caso di concessione del beneficio in assenza dei requisiti reddituali in quanto l'articolo 13 della Legge nr. 412/1991 riguarda il solo indebito previdenziale.
Non resta quindi che appellarsi alla giurisprudenza di legittimità e di merito
La Cassazione pare consolidarsi ( sentenze n. 28771 del 09/11/2018, n. 13223 del 30/06/2020 e n.
5606/23 ) nell'affermazione del principio secondo il quale , in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
E' opportuno richiamare - perchè estremamente chiarificatrice - la pronuncia della Suprema Corte n
13223 del 2020, la quale, chiamata a pronunciarsi in un caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale in cui il giudice del merito aveva fatto applicazione dell'art 13 della legge CP_ 412/91 mentre l' sosteneva l'applicabilità dell'art 2033 c.c., ha così statuito: “Ed infatti se è vero CP_ che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art 13
- 4 - L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art 2033 cc ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, CP_3 per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n
1446/2008, est Picone, v. pure n 11921/2015) che 'nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a ingenerare affidamento' Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n 264/2004 e n 448/2000 – che non sussiste un'eIGenza costituzionale che imponga per
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche 'in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile'. Al riguardo la Corte Cost ha pure evidenziato che il canone dell'art 38 Cost appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali eIGenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost n 39 del 1993; n 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (sez L, sentenza n 26306 del 15.110.2019) che 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed eIGenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato'. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., n. 28771 del 09.11.2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che
'L'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente IGnificativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui: in tema di ripetibilità delle
- 5 - prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della
IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui 'il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia
(..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431). Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n
1446/2008 (est ; e che anche le Sez Unite di questa Corte (sentenza n 10454 del 21.5.2015) Per_1 hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela”.
Orbene, con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la
Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019
e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto
a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , CP_1 Controparte_4
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che: - il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti CP_1 previdenziali. Questo non IGnifica però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte
n.31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato
- 6 - dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente IGnificativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al CP_1 quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili
d'ufficio dall in via telematica. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti CP_1 reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce
o ha l'onere di conoscere. CP_ Ciò premesso e calando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che l' non ha dedotto, né provato, alcun comportamento doloso o colposo della ricorrente .
Nulla ha omesso di segnalare all' la pensionata che già non fosse ( o potesse essere ) a conoscenza CP_1 dell' previdenziale posto che è pacifico in atti che ella ha sempre provveduto a dichiarare a norma CP_5 di legge la propria situazione reddituale . Non è contestato infatti che la ricorrente ha sempre regolarmente presentato il 730 (cfr. doc. 2 ,3 e 4 di parte ricorrente) e non sussistono ulteriori redditi prodotti, incidenti ed influenti sulle prestazioni non inserite in dichiarazione dei redditi
Nulla piu' vi è da aggiungere se non che le spese di lite , liquidate come da dispositivo ,seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara l'irripetibilità della somma di € 12.424,81, versata negli anni 2021 – 2024 a Parte_1 da a titolo di pensione di invalidità civile;
CP_1 condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 1.864,00 , oltre rimb. forf. , IVA e CPA di legge
Cosi' deciso in Mantova , il 26.3.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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