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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8391/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 068FDIE, data di Parte_1 C.F._1 nascita 03/03/1994, Paese di provenienza: MAROCCO), parte rappresentata e difesa dall'avv. LAFRATTA DANIELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 12/08/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 27/07/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata per manifesta infondatezza la domanda di protezione
[...]
Pag. 1 di 13 internazionale. Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 11/09/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
05/03/2025 all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 04/06/2024 l'istante ha dichiarato di essere nato a Harbil, in [...], ove ha vissuto sino al 2019 insieme alla sua famiglia, composta da padre, tre sorelle e un fratello. Ha raccontato di aver frequentato la scuola per otto anni, nonostante numerose difficoltà legate essenzialmente alla distanza dell'istituto rispetto al suo villaggio. Ha precisato di appartenere all'etnia e di essere Per_1 musulmano.
In merito alle ragioni che l'hanno spinto ad abbandonare il Marocco, ha spiegato di essere partito a causa delle pesanti condizioni sociali ed economiche in cui si vive nel suo villaggio.
Ha chiarito che ad gli abitanti sono costretti alla povertà estrema in quanto le case Pt_2 sono prevalentemente costruite in argilla e sono prive di impianto idrico e fognario. Nel corso dell'intervista ha ripetuto più volte che la situazione di degrado sarebbe quasi imposta dallo Stato, che si disinteressa volutamente dei diritti degli abitanti poiché appartenenti all'etnia , fino al punto di sedare con la violenza i timidi tentativi di protesta. Si è Per_1 detto insoddisfatto della propria vita in Marocco e per tale ragione nel 2019 aveva deciso di abbandonare il Paese trasferendosi in Turchia per poi, dopo qualche anno, imbarcarsi per l'Italia.
Ha concluso dichiarando di temere il rimpatrio poiché crede di non riuscire a condurre una vita dignitosa nel suo Paese d'origine.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario,
Pag. 2 di 13 il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
02/07/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente ritenendola manifestamente infonda e rilevando che “in base alle dichiarazioni acquisite in sede di audizione personale e agli altri elementi prodotti a sostegno della domanda non sussistono fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il richiedente correrebbe il rischio effettivo di subire un danno grave”. La
Commissione ha inoltre evidenziato che “il richiedente proviene dal Marocco, vale a CP_1 dire da uno dei Paese di origine inseriti nella lista dei Paese di origine sicuri ex art. 2 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 individuati con d.m. 17 marzo 2023”.
Pag. 3 di 13 Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs.
251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese5.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza
(o dove domicilia, se apolide); d) il fatto che la persona, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato6, o perché non prevista dalla legislazione 5 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che e cosi fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi e percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 4 di 13 dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e non in grado di proteggere il richiedente.
Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili.
Dalle dichiarazioni rese durante l'intervista amministrativa è emersa una vicenda personale che, seppur verosimile, appare estremamente generica e, pertanto, non in grado di integrare il requisito di fondato timore richiesto per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente ha spiegato di aver abbandonato il Paese d'origine e, nello specifico, il villaggio natio, a causa dell'estrema povertà e della assenza di servizi primari riconosciuti ai civili, condizioni che sarebbero volute dall'autorità locale, prima fautrice di atti di discriminazione nei confronti degli appartenenti all'etnia . Sennonché richiesti maggiori dettagli in Per_1 merito alle attività concretamente poste in essere, il richiedente ha risposto in maniera superficiale, limitandosi a ribadire che ai cittadini di on sarebbero riconosciuti diritti Pt_2
e che qualsiasi loro atto di protesta da loro verrebbe represso con violenza da parte dell'autorità locale (“abbiamo fatto anche manifestazioni per avere lavori migliori, il risultato è sempre lo stesso, la polizia ci ha picchiato, mentre noi cerchiamo il meglio per la nostra vita”). Dichiarazioni così generiche, anche prive di addentellati spazio-temporali, non sono da sole sufficienti a fondare il timore di persecuzione rappresentato dal ricorrente. Del resto, tali affermazioni non trovano alcun riscontro esterno considerato soprattutto che le ultime notizie circa il
Paese d'origine del ricorrente attestano che, a seguito di un terremoto di magnitudo 6.9 verificatosi in provincia di Marrakech nel settembre 2023, sia il governo, sia l'Ue7 avrebbero stanziato dei fondi per la ricostruzione delle aree maggiormente colpite (tra cui quella del richiedente). Sebbene i lavori di ricostruzione non siano ancora ultimati8, parte di tali fondi sono già stati erogati alle famiglie degli sfollati e tanto smentisce l'accusa che il ricorrente ha voluto rivolgere allo Stato di mancanza di forme di assistenza e sostegno.
Può dunque concludersi che il richiedente, già evasivo nella descrizione dei fatti, ha offerto una ricostruzione del proprio vissuto che non appare attendibile e ha riportato in ricorso una versione non convincente sul piano della corretta e completa allegazione dei fatti, tanto
Pag. 5 di 13 che al medesimo non può riconoscersi il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 comma 5, D.lgs. 251/2007 ss.mm.9.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente nemmeno la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs.
251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state nemmeno prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»10.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento, invece, alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”11.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel 9 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 6 di 13 senso illustrato dalla Corte di Giustizia12 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
In particolare, gli unici focolai di violenza registrati nel paese riguardano il territorio del
RA Occidentale. Il conflitto, ha le sue origini nella rivendicazione della regione da parte di Marocco, Mauritania e ( Controparte_3 Controparte_4
e del ) Quest'ultimo, che rivendicava l'indipendenza della regione, ha
[...] CP_5 lanciato una lotta armata contro la Spagna nel 1973.
Attualmente il Regno del Marocco occupa ancora i due terzi del RA occidentale, mentre la restante porzione del territorio è amministrata dal Fronte Polisario. Il 14 novembre 2020, il Polisario ha dichiarato la fine del cessate il fuoco e la ripresa delle ostilità con il Marocco13
e nel periodo che va dal 1.1.2021 al 30.8.2022 in Marocco si sono registrati 5 scontri armati che hanno causato 12 vittime.
Di tali scontri 2 si sono verificati nel territorio di Laâyoune-Sakia El Hamra tra il
[...]
contro le forze militari marocchine e hanno causato 5 vittime, un altro scontro è Pt_3 stato registrato nella regione di Guelmim-Oued Noun e ha causato 3 vittime, mentre gli altri 2 hanno avuto luogo nella regione di Souss-Massa. Questi ultimi hanno causato 4 vittime e hanno visto rispettivamente protagonisti il Fronte Polisario contro le forze militari marocchine, e i pastori contro i pastori Tinghir. Pt_4
Il 29 ottobre 2021, la Missione di pace delle Nazioni Unite MINURSO è stata prolungata per un altro anno14. Inoltre, viene segnalato che, negli ultimi mesi del 2021, sono stati registrati alcuni incidenti legati alla sicurezza nel RA Occidentale15. 12 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 13 Time for International Re-engagement in TE RA | Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/middle- east-north-africa/north-africa/western-sahara/b82-time-international-re-engagement-western-sahara. 14 in: World Politics Review (Author), published by ICG – International Crisis Group: Getting Tes_1 Tes_2 Diplomacy Back on Track in TE RA , 5 November 2021 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara/getting-diplomacy-back-track- western-sahara. 15 ACLED, Regional Overview – Africa (30 ottobre-5 novembre 2021), 11 novembre 2021, https://acleddata.com/2021/11/11/regional-overview-africa-30-october-5-november-2021/ ACLED, Regional Overview – Africa (13-19 novembre 2021), 25 novembre 2021, https://reliefweb.int/report/burkina-faso/acled- regional-overview-africa-13-19-november-2021 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 22 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnote s-kw47-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2. ACLED, Regional Overview – Africa (16-22 ottobre 2021),
27 ottobre 2021, https://acleddata.com/2021/10/27/regional-overview-africa16-22-october-2021/ ; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 29 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnote s-kw48-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
Pag. 7 di 13 Per quanto riguarda la minaccia terroristica, l'attività jihadista in Marocco consiste in piccole cellule indipendenti con pochi membri, organizzate attorno a individui carismatici che probabilmente attingeranno al ritorno dei combattenti jihadisti dall'Iraq e dalla Siria16. Il paese ha continuato a far fronte a sporadiche minacce, soprattutto da parte di piccole cellule terroristiche indipendenti e non sono stati segnalati incidenti terroristici nel 202117. Secondo quanto riportato in un report del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 3 febbraio
2022, le autorità marocchine restano preoccupate per la natura imprevedibile della minaccia dell'ISIL e di nonostante i successi antiterroristici che sono riusciti a reprimere Per_2
l'attività18.
Con riferimento all'impatto della violenza sulla popolazione civile, nel 2022, ACLED ha registrato 46 eventi violenti (17 esplosioni e 29 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di 30 persone19. Nel 2023 si registrano 33 eventi violenti (di cui 2 battaglie, 16 esplosioni e 15 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di 36 persone20. Nel 2024, ACLED ha riportato 25 eventi rilevanti sotto il profilo securitario
(di cui 24 esplosioni e un episodio di violenza nei confronti dei civili) che hanno causato il decesso di 41 persone21.
Alla luce delle informazioni ottenute seppur si riscontri nel paese una situazione di forte instabilità politica, non si ritiene esistente in Marocco una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs.
251/2007 e né che sussista il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità. Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
Pag. 8 di 13 L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Anzitutto è doveroso precisare che la copia del modello C3 prodotta in atti è sprovvista di data, sicché non è possibile conoscere il momento preciso in cui il ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione internazionale. Il dato non è ricavabile nemmeno dal ricorso o dal resto della documentazione prodotta in giudizio.
Pertanto, poiché con l'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023 in data 11/03/2023, poi modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro) è stata modificata la disciplina della protezione speciale, non conoscendo la data di presentazione della domanda in sede amministrativa, non è possibile accertare se al caso di specie debba o meno applicarsi la novella normativa.
Ad ogni modo, poiché la parte potrebbe comunque subire una compromissione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale va vagliata tenendo conto della tutela del diritto fondamentale tutelato ai sensi dell'art. 7 Carte dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle
Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario22.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”23. Dunque, nel caso di specie, occorre verificare se sussistono i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
Pag. 9 di 13 (Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”24, il ricorrente ha prodotto:
- Un Modello Unilav emesso dall'azienda agricola “Cosmo_bio di Fazzeni Giovanna” per il periodo decorrente dal 13/06/2024 al 31/12/2024 con relativa busta paga del mese di giugno 2024 pari a euro 304,80;
- Un Modello Unilav emesso da “Frigotec s.r.l.s.” per il periodo decorrente dal
04/07/2024 al 04/08/2024 e successiva proroga al 31/12/2025 con relative buste paga per i mesi da luglio a novembre 2024 di ammontare complessivo pari a euro
4.470,59
- Un Modello Unilav emesso da “Bianco Giovanni” per il periodo decorrente dal
23/05/2024 al 30/06/2024;
- Un Modello Unilav emesso dall'azienda agricola “F.lli Brindisi s.s.” per il periodo decorrente dal 16/05/2024 al 30/06/2024;
- Due buste paga di febbraio e marzo 2024 di ammontare complessivo pari a euro
1.210,00.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti25, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato
Pag. 10 di 13 il 19/10/2021 – ha subito intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante che prosegue in via continuativa e costante e che gli ha consentito, nello stesso arco temporale, di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 31/12/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana26, lo svolgimento di attività volontariato27, i legami sociali e familiari28; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute29.
Sul punto, il ricorrente ha depositato:
Pag. 11 di 13 - domanda di iscrizione al corso di lingua italiana L2 per l'anno 2024/2025 presso il
CPIA di Teramo.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato30.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio di legge già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del CP_1
03/09/2024 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del
27/11/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Pag. 12 di 13 Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 7 Marocco: gli aiuti umanitari iniziali dell'UE in risposta al terremoto - Commissione europea 8 Il nuovo umanitario | I sopravvissuti al terremoto in Marocco lottano con una lenta ricostruzione 10 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 11 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 16 Crisis 24, Morocco Country Report, consultabile al sito: https://crisis24.garda.com/country-reports/morocco. 17 USDOS – Dipartimento di Stato USA : Country Report on Terrorism 2021 https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/morocco 18 UN Security Council: Letter dated 3 February 2022 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council [S/2022/83], 3 February 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2067786/S_2022_83_E.pdf. 19 ACLED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians
01.01.2022-31.12.2022), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 20 ACLED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2023-31.12.2023), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 21 ACLED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2024-31.12.2024), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 22 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 23 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 24 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 25 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 26 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 27 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 28 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 29 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 30 Cass. S.U. 24413/2021.
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 068FDIE, data di Parte_1 C.F._1 nascita 03/03/1994, Paese di provenienza: MAROCCO), parte rappresentata e difesa dall'avv. LAFRATTA DANIELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 12/08/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 27/07/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata per manifesta infondatezza la domanda di protezione
[...]
Pag. 1 di 13 internazionale. Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 11/09/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
05/03/2025 all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 04/06/2024 l'istante ha dichiarato di essere nato a Harbil, in [...], ove ha vissuto sino al 2019 insieme alla sua famiglia, composta da padre, tre sorelle e un fratello. Ha raccontato di aver frequentato la scuola per otto anni, nonostante numerose difficoltà legate essenzialmente alla distanza dell'istituto rispetto al suo villaggio. Ha precisato di appartenere all'etnia e di essere Per_1 musulmano.
In merito alle ragioni che l'hanno spinto ad abbandonare il Marocco, ha spiegato di essere partito a causa delle pesanti condizioni sociali ed economiche in cui si vive nel suo villaggio.
Ha chiarito che ad gli abitanti sono costretti alla povertà estrema in quanto le case Pt_2 sono prevalentemente costruite in argilla e sono prive di impianto idrico e fognario. Nel corso dell'intervista ha ripetuto più volte che la situazione di degrado sarebbe quasi imposta dallo Stato, che si disinteressa volutamente dei diritti degli abitanti poiché appartenenti all'etnia , fino al punto di sedare con la violenza i timidi tentativi di protesta. Si è Per_1 detto insoddisfatto della propria vita in Marocco e per tale ragione nel 2019 aveva deciso di abbandonare il Paese trasferendosi in Turchia per poi, dopo qualche anno, imbarcarsi per l'Italia.
Ha concluso dichiarando di temere il rimpatrio poiché crede di non riuscire a condurre una vita dignitosa nel suo Paese d'origine.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario,
Pag. 2 di 13 il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
02/07/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente ritenendola manifestamente infonda e rilevando che “in base alle dichiarazioni acquisite in sede di audizione personale e agli altri elementi prodotti a sostegno della domanda non sussistono fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il richiedente correrebbe il rischio effettivo di subire un danno grave”. La
Commissione ha inoltre evidenziato che “il richiedente proviene dal Marocco, vale a CP_1 dire da uno dei Paese di origine inseriti nella lista dei Paese di origine sicuri ex art. 2 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 individuati con d.m. 17 marzo 2023”.
Pag. 3 di 13 Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs.
251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese5.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza
(o dove domicilia, se apolide); d) il fatto che la persona, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato6, o perché non prevista dalla legislazione 5 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che e cosi fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi e percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 4 di 13 dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e non in grado di proteggere il richiedente.
Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili.
Dalle dichiarazioni rese durante l'intervista amministrativa è emersa una vicenda personale che, seppur verosimile, appare estremamente generica e, pertanto, non in grado di integrare il requisito di fondato timore richiesto per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente ha spiegato di aver abbandonato il Paese d'origine e, nello specifico, il villaggio natio, a causa dell'estrema povertà e della assenza di servizi primari riconosciuti ai civili, condizioni che sarebbero volute dall'autorità locale, prima fautrice di atti di discriminazione nei confronti degli appartenenti all'etnia . Sennonché richiesti maggiori dettagli in Per_1 merito alle attività concretamente poste in essere, il richiedente ha risposto in maniera superficiale, limitandosi a ribadire che ai cittadini di on sarebbero riconosciuti diritti Pt_2
e che qualsiasi loro atto di protesta da loro verrebbe represso con violenza da parte dell'autorità locale (“abbiamo fatto anche manifestazioni per avere lavori migliori, il risultato è sempre lo stesso, la polizia ci ha picchiato, mentre noi cerchiamo il meglio per la nostra vita”). Dichiarazioni così generiche, anche prive di addentellati spazio-temporali, non sono da sole sufficienti a fondare il timore di persecuzione rappresentato dal ricorrente. Del resto, tali affermazioni non trovano alcun riscontro esterno considerato soprattutto che le ultime notizie circa il
Paese d'origine del ricorrente attestano che, a seguito di un terremoto di magnitudo 6.9 verificatosi in provincia di Marrakech nel settembre 2023, sia il governo, sia l'Ue7 avrebbero stanziato dei fondi per la ricostruzione delle aree maggiormente colpite (tra cui quella del richiedente). Sebbene i lavori di ricostruzione non siano ancora ultimati8, parte di tali fondi sono già stati erogati alle famiglie degli sfollati e tanto smentisce l'accusa che il ricorrente ha voluto rivolgere allo Stato di mancanza di forme di assistenza e sostegno.
Può dunque concludersi che il richiedente, già evasivo nella descrizione dei fatti, ha offerto una ricostruzione del proprio vissuto che non appare attendibile e ha riportato in ricorso una versione non convincente sul piano della corretta e completa allegazione dei fatti, tanto
Pag. 5 di 13 che al medesimo non può riconoscersi il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 comma 5, D.lgs. 251/2007 ss.mm.9.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente nemmeno la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs.
251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state nemmeno prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»10.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento, invece, alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”11.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel 9 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 6 di 13 senso illustrato dalla Corte di Giustizia12 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
In particolare, gli unici focolai di violenza registrati nel paese riguardano il territorio del
RA Occidentale. Il conflitto, ha le sue origini nella rivendicazione della regione da parte di Marocco, Mauritania e ( Controparte_3 Controparte_4
e del ) Quest'ultimo, che rivendicava l'indipendenza della regione, ha
[...] CP_5 lanciato una lotta armata contro la Spagna nel 1973.
Attualmente il Regno del Marocco occupa ancora i due terzi del RA occidentale, mentre la restante porzione del territorio è amministrata dal Fronte Polisario. Il 14 novembre 2020, il Polisario ha dichiarato la fine del cessate il fuoco e la ripresa delle ostilità con il Marocco13
e nel periodo che va dal 1.1.2021 al 30.8.2022 in Marocco si sono registrati 5 scontri armati che hanno causato 12 vittime.
Di tali scontri 2 si sono verificati nel territorio di Laâyoune-Sakia El Hamra tra il
[...]
contro le forze militari marocchine e hanno causato 5 vittime, un altro scontro è Pt_3 stato registrato nella regione di Guelmim-Oued Noun e ha causato 3 vittime, mentre gli altri 2 hanno avuto luogo nella regione di Souss-Massa. Questi ultimi hanno causato 4 vittime e hanno visto rispettivamente protagonisti il Fronte Polisario contro le forze militari marocchine, e i pastori contro i pastori Tinghir. Pt_4
Il 29 ottobre 2021, la Missione di pace delle Nazioni Unite MINURSO è stata prolungata per un altro anno14. Inoltre, viene segnalato che, negli ultimi mesi del 2021, sono stati registrati alcuni incidenti legati alla sicurezza nel RA Occidentale15. 12 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 13 Time for International Re-engagement in TE RA | Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/middle- east-north-africa/north-africa/western-sahara/b82-time-international-re-engagement-western-sahara. 14 in: World Politics Review (Author), published by ICG – International Crisis Group: Getting Tes_1 Tes_2 Diplomacy Back on Track in TE RA , 5 November 2021 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara/getting-diplomacy-back-track- western-sahara. 15 ACLED, Regional Overview – Africa (30 ottobre-5 novembre 2021), 11 novembre 2021, https://acleddata.com/2021/11/11/regional-overview-africa-30-october-5-november-2021/ ACLED, Regional Overview – Africa (13-19 novembre 2021), 25 novembre 2021, https://reliefweb.int/report/burkina-faso/acled- regional-overview-africa-13-19-november-2021 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 22 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnote s-kw47-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2. ACLED, Regional Overview – Africa (16-22 ottobre 2021),
27 ottobre 2021, https://acleddata.com/2021/10/27/regional-overview-africa16-22-october-2021/ ; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 29 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnote s-kw48-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
Pag. 7 di 13 Per quanto riguarda la minaccia terroristica, l'attività jihadista in Marocco consiste in piccole cellule indipendenti con pochi membri, organizzate attorno a individui carismatici che probabilmente attingeranno al ritorno dei combattenti jihadisti dall'Iraq e dalla Siria16. Il paese ha continuato a far fronte a sporadiche minacce, soprattutto da parte di piccole cellule terroristiche indipendenti e non sono stati segnalati incidenti terroristici nel 202117. Secondo quanto riportato in un report del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 3 febbraio
2022, le autorità marocchine restano preoccupate per la natura imprevedibile della minaccia dell'ISIL e di nonostante i successi antiterroristici che sono riusciti a reprimere Per_2
l'attività18.
Con riferimento all'impatto della violenza sulla popolazione civile, nel 2022, ACLED ha registrato 46 eventi violenti (17 esplosioni e 29 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di 30 persone19. Nel 2023 si registrano 33 eventi violenti (di cui 2 battaglie, 16 esplosioni e 15 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di 36 persone20. Nel 2024, ACLED ha riportato 25 eventi rilevanti sotto il profilo securitario
(di cui 24 esplosioni e un episodio di violenza nei confronti dei civili) che hanno causato il decesso di 41 persone21.
Alla luce delle informazioni ottenute seppur si riscontri nel paese una situazione di forte instabilità politica, non si ritiene esistente in Marocco una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs.
251/2007 e né che sussista il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità. Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
Pag. 8 di 13 L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Anzitutto è doveroso precisare che la copia del modello C3 prodotta in atti è sprovvista di data, sicché non è possibile conoscere il momento preciso in cui il ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione internazionale. Il dato non è ricavabile nemmeno dal ricorso o dal resto della documentazione prodotta in giudizio.
Pertanto, poiché con l'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023 in data 11/03/2023, poi modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro) è stata modificata la disciplina della protezione speciale, non conoscendo la data di presentazione della domanda in sede amministrativa, non è possibile accertare se al caso di specie debba o meno applicarsi la novella normativa.
Ad ogni modo, poiché la parte potrebbe comunque subire una compromissione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale va vagliata tenendo conto della tutela del diritto fondamentale tutelato ai sensi dell'art. 7 Carte dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle
Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario22.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”23. Dunque, nel caso di specie, occorre verificare se sussistono i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
Pag. 9 di 13 (Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”24, il ricorrente ha prodotto:
- Un Modello Unilav emesso dall'azienda agricola “Cosmo_bio di Fazzeni Giovanna” per il periodo decorrente dal 13/06/2024 al 31/12/2024 con relativa busta paga del mese di giugno 2024 pari a euro 304,80;
- Un Modello Unilav emesso da “Frigotec s.r.l.s.” per il periodo decorrente dal
04/07/2024 al 04/08/2024 e successiva proroga al 31/12/2025 con relative buste paga per i mesi da luglio a novembre 2024 di ammontare complessivo pari a euro
4.470,59
- Un Modello Unilav emesso da “Bianco Giovanni” per il periodo decorrente dal
23/05/2024 al 30/06/2024;
- Un Modello Unilav emesso dall'azienda agricola “F.lli Brindisi s.s.” per il periodo decorrente dal 16/05/2024 al 30/06/2024;
- Due buste paga di febbraio e marzo 2024 di ammontare complessivo pari a euro
1.210,00.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti25, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato
Pag. 10 di 13 il 19/10/2021 – ha subito intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante che prosegue in via continuativa e costante e che gli ha consentito, nello stesso arco temporale, di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 31/12/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana26, lo svolgimento di attività volontariato27, i legami sociali e familiari28; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute29.
Sul punto, il ricorrente ha depositato:
Pag. 11 di 13 - domanda di iscrizione al corso di lingua italiana L2 per l'anno 2024/2025 presso il
CPIA di Teramo.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato30.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio di legge già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con delibera del CP_1
03/09/2024 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del
27/11/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Pag. 12 di 13 Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 7 Marocco: gli aiuti umanitari iniziali dell'UE in risposta al terremoto - Commissione europea 8 Il nuovo umanitario | I sopravvissuti al terremoto in Marocco lottano con una lenta ricostruzione 10 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 11 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 16 Crisis 24, Morocco Country Report, consultabile al sito: https://crisis24.garda.com/country-reports/morocco. 17 USDOS – Dipartimento di Stato USA : Country Report on Terrorism 2021 https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/morocco 18 UN Security Council: Letter dated 3 February 2022 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council [S/2022/83], 3 February 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2067786/S_2022_83_E.pdf. 19 ACLED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians
01.01.2022-31.12.2022), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 20 ACLED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2023-31.12.2023), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 21 ACLED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2024-31.12.2024), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 22 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 23 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 24 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 25 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 26 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 27 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 28 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 29 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 30 Cass. S.U. 24413/2021.