Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
1389/2023 R.G.
TRIBUNALE di PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, nel procedimento promosso da
AVV. (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
In giudizio personalmente ex art.86 CPC parte ricorrente nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2
parte opposta
avente a oggetto: Prestazione d'opera intellettuale - compensi di avvocato, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
I. Il ricorrente premetteva di aver ricevuto incarico di patrocinare la sig.ra nella Controparte_1 controversia intentata contro l' presso il Tribunale di Patti, Sez. Lavoro, proc. n.2280/2018 R.G., CP_2 avente ad oggetto la richiesta di concessione dell'assegno sociale ex art.3 comma 6 L.335/95.
Precisava ancora che, a conclusione del procedimento civile, il Giudice adito pronunciava la sentenza n.734/2021, in totale accoglimento della domanda spiegata in giudizio, con la quale condannava la resistente a corrispondere alla ricorrente l'assegno sociale di cui alla L.335/95, con decorrenza CP_2 dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi legali ed al pagamento delle spese del giudizio, liquidandoli in complessivi euro 1.600,00 più accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Rilevava il ricorrente che l'importo liquidato in sentenza doveva intendersi solo parzialmente esaustivo per l'attività professionale prestata dallo stesso e che poteva, in applicazione della vigente tariffa professionale forense, determinarsi in una somma complessiva pari ad euro 7.866,12, dal quale andava detratto l'importo di euro 1.913,60 posta direttamente a carico dall' giusta condanna alle CP_2
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Orbene, è noto che il diritto al compenso per l'attività professionale prestata non viene meno per l'assenza del contratto in forma scritta. È chiaro in tal senso il principio di diritto statuito nella sentenza della Suprema Corte, Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 14/07/2016, dep.
23/11/2016), n.23893: “il contratto di prestazione d'opera intellettuale ha natura normalmente anche se non essenzialmente onerosa, al pari di ogni altra fattispecie di lavoro autonomo. Ne consegue che per esigere il pagamento il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre grava sul committente provare
l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione”.
Nella medesima sentenza, la Corte di Cassazione illustra le premesse del principio enucleato: “Una risalente ma chiara sentenza afferma che l'art. 2222 c.c., nel definire la nozione del contratto d'opera. espressamente contempla la obbligazione del corrispettivo a carico del committente, confermando in tal modo che il rapporto di lavoro autonomo, non diversamente da quello di lavoro subordinato, rientra nella categoria dei negozi di scambio, a prestazioni corrispettive. Nel sistema della legge la prestazione dell'opera o del servizio in via autonoma deve normalmente ritenersi a titolo oneroso, donde l'ulteriore conseguenza che la mancata preventiva determinazione del compenso non importa che questo non sia dovuto, dovendo, sia pure in via presuntiva ammettersene la esistenza, salvo la possibilità della prova contraria. Le parti, nello svolgimento della libera autonomia dispositiva, ben possono stabilire che la prestazione dell'opera avvenga senza corrispettivo, ma il rapporto così concluso a titolo gratuito esorbita dalla figura tipica del contratto di opera. Pertanto, in considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita. deve ritenersi che, in difetto di una chiara e precisa dimostrazione della concorde determinazione consensuale delle parti rivolta ad escludere la obbligazione corrispettiva del compenso, la eventuale contestazione al riguardo vada risoluta in favore del prestatore di opera. secondo i principi della utile versione o dell'indebito arricchimento del committente. attesa la irripetibilità del lavoro eseguito (Cass. n.
331/63).
Il quadro di riferimento che ne emerge segnala, in sintesi, che nei casi in cui la Corte è stata chiamata
a riconoscere cittadinanza alle prestazioni professionali gratuite, è risultata agevole
l'argomentazione basata sull'assenza di una presunzione legale, sia pur relativa. di onerosità. Ma la coeva assenza di presunzioni dell'un segno e di quello opposto non si presta ad essere ribadita oltre
e ad altri fini, perché a livello di teoria generale del negozio la causa non può essere neutra ma, necessariamente, o gratuita od onerosa.
Pag. 2 di 4 Ed allora occorre assicurare continuità all'orientamento che ravvisa la normale natura onerosa del contratto in parola, coerentemente alla causa di scambio che assiste tutte le fattispecie di lavoro autonomo, di cui la prestazione d'opera intellettuale è una species. Che poi l'onerosità non sia essenziale a tale tipologia di contratto, significa solo che se ne può ammettere anche una declinazione gratuita, senza che però tale affermazione reagisca sul riparto probatorio imponendo al professionista un onere ulteriore. Per esigere il pagamento, questi deve provare l'incarico e
l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare. È il committente, al contrario, che ha l'onere di provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione”.
Nel caso di specie, la sussistenza del mandato e quindi di un contratto di patrocinio tra le parti, sebbene non stipulato nella forma prevista dalla legge, deve ritenersi pienamente provata dalle seguenti circostanze, non contestate: dal conferimento della procura alle liti;
dallo svolgimento dell'attività difensiva da parte dell'Avv. nel corso di tutto il processo Parte_1
n. 2280/2018 R.G.
Dunque, è provata la fonte (contrattuale) dell'obbligazione in capo a . Controparte_1
II. Sull'ammontare del compenso.
Il ricorrente ha dimostrato l'attività svolta, allegando verbali e atti di causa (tra cui, ricorso introduttivo, note difensive autorizzate, note di trattazione scritta e note conclusive).
Tuttavia, non può essere riconosciuto interamente l'importo richiesto, pari a euro 7.866,12.
Invero, per la prestazione professionale de qua vanno applicati i parametri medi previsti dal DM
55/2014, come modificati dal DM37/2018 avuto riguardo all'epoca in cui l'opera si è conclusa.
I parametri medi in materia previdenziale per scaglione di valore prevedono (ratione temporis) un compenso di euro 5.135,00.
Il maggior importo richiesto non è giustificato, in assenza di apposita pattuizione, per non essere stata offerta specifica prova di una particolare complessità della prestazione eseguita.
III. Non può invece essere accolta la domanda di pagamento dell'attività, asseritamente espletata per il riconoscimento della pensione di reversibilità sempre innanzi al Tribunale di Patti, il cui mandato sarebbe stato revocato nel mese di ottobre 2021, in quanto non sono state offerte agli atti del giudizio documenti probatori relativi all'attività prestata;
in particolare, non vi è prova che il ricorso introduttivo sia stato depositato al fine di incardinare un procedimento civile del quale non viene neppure indicato il numero del procedimento ed oltre ad una generica procura alle liti priva di data.
IV. Sulle spese di lite di questo procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed in virtù del parziale accoglimento della domanda, si fa luogo a compensazione parziale nella misura del 50% e vengono liquidate come in dispositivo
Pag. 3 di 4 secondo i parametri minimi di cui al DM147/2022 per scaglione di valore (da euro 5.201,00 a 26.000), in considerazione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, anche in ragione del rito.
P.Q.M.
- ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'Avv. Parte_1
al pagamento del compenso professionale per l'attività prestata in favore della
[...] [...]
, per come in parte motiva specificato;
Controparte_1
- CONDANNA al pagamento in favore del ricorrente del compenso Controparte_1
professionale ritenuto congruo nella misura di euro 5.135,00, da decurtare dell'importo di euro
1.913,60 per come richiesto dallo stesso ricorrente in ricorso;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite del presente procedimento Controparte_1
in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge, da decurtarsi nella misura del 50%, in virtù del parziale accoglimento della domanda.
Così deciso, il 19 Febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta
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