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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Mirko BURATTI Presidente rel. dott. Claudia BONOMI Giudice dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/12/2024, assunto in decisione in data 21.01.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Villasanta (MB), Via Don G. Galli n.2, rappresentato e difeso dall'Avvocato ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Ennio n. 25, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Sciarrino
Lucia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Emilio Morosini n. 21, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta, nel termine fissato ex art.127-ter c.p.c. per il giorno 21/01/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi signora e signor Parte_1 Parte_2
[...]
• ordinare al Comune di Villasanta (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e trasmettere per le ulteriori annotazioni al Comune di residenza;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) la casa familiare sita a Villasanta (MB), in via Don G. Galli n. 2 sarà assegnata alla signora
[...]
che la abiterà con la figlia, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Pt_1
RI;
2) i coniugi, di comune accordo, dal 31 ottobre 2024 hanno cessato di coabitare nella casa familiare;
3) il signor in accordo con la signora ha lasciato la casa Parte_2 Parte_1
familiare, per andare a vivere temporaneamente a Bernareggio, in attesa di trovare altra soluzione abitativa e trasferire la propria residenza;
4) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario della figlia RI, la somma di euro 400,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, mediante bonifico fisso mensile su iban IT 63D02
00820 400000106648865, Unicredit, intestato alla signora Parte_1
5) le spese extra assegno relative alla figlia sono suddivise al 50% tra i coniugi e seguiranno quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I sig.ri e danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere Pt_1 Pt_2 regolamentato i propri reciproci rapporti economici e di non avere più nulla a pretendere rispettivamente l'una dall'altro, tranne che per l'esecuzione di quanto qui concordato e per la comproprietà della casa familiare, nonché il consumo utenze per quanto nelle future bollette e la tari sino al 31 ottobre 2024, da suddividersi al 50%.
7) Le deduzioni fiscali per la figlia a carico spetteranno nella misura del 50 % a ciascun genitore;
8) l'assegno unico INPS per la figlia rimarrà a favore della madre signora Parte_1
9) riguardo ai mobili presenti nella casa coniugale, il signor prenderà per sé stesso i propri Pt_2
effetti personali, ovvero il computer, lo stereo, il quadro di la vetrinetta, i bicchieri, i libri, vari Per_1
oggetti in cantina, le biciclette, le macchine fotografiche e altri oggetti, in accordo con la Signora
Pt_1
Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 5.07.2004 Parte_1 Parte_2
a Calco;
- Dall'unione è nata RI, oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 21.01.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia RI e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 04/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Calco in data 05/07/2004 (Atto n. 26, Parte II, Serie
[...]
A del registro degli atti di matrimonio del Comune Calco, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere
all'ufficiale di stato civile del Comune di CALCO, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15 maggio 2025
Il Presidente est.
Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Mirko BURATTI Presidente rel. dott. Claudia BONOMI Giudice dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/12/2024, assunto in decisione in data 21.01.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Villasanta (MB), Via Don G. Galli n.2, rappresentato e difeso dall'Avvocato ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Ennio n. 25, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Sciarrino
Lucia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Emilio Morosini n. 21, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta, nel termine fissato ex art.127-ter c.p.c. per il giorno 21/01/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi signora e signor Parte_1 Parte_2
[...]
• ordinare al Comune di Villasanta (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e trasmettere per le ulteriori annotazioni al Comune di residenza;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) la casa familiare sita a Villasanta (MB), in via Don G. Galli n. 2 sarà assegnata alla signora
[...]
che la abiterà con la figlia, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Pt_1
RI;
2) i coniugi, di comune accordo, dal 31 ottobre 2024 hanno cessato di coabitare nella casa familiare;
3) il signor in accordo con la signora ha lasciato la casa Parte_2 Parte_1
familiare, per andare a vivere temporaneamente a Bernareggio, in attesa di trovare altra soluzione abitativa e trasferire la propria residenza;
4) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario della figlia RI, la somma di euro 400,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, mediante bonifico fisso mensile su iban IT 63D02
00820 400000106648865, Unicredit, intestato alla signora Parte_1
5) le spese extra assegno relative alla figlia sono suddivise al 50% tra i coniugi e seguiranno quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I sig.ri e danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere Pt_1 Pt_2 regolamentato i propri reciproci rapporti economici e di non avere più nulla a pretendere rispettivamente l'una dall'altro, tranne che per l'esecuzione di quanto qui concordato e per la comproprietà della casa familiare, nonché il consumo utenze per quanto nelle future bollette e la tari sino al 31 ottobre 2024, da suddividersi al 50%.
7) Le deduzioni fiscali per la figlia a carico spetteranno nella misura del 50 % a ciascun genitore;
8) l'assegno unico INPS per la figlia rimarrà a favore della madre signora Parte_1
9) riguardo ai mobili presenti nella casa coniugale, il signor prenderà per sé stesso i propri Pt_2
effetti personali, ovvero il computer, lo stereo, il quadro di la vetrinetta, i bicchieri, i libri, vari Per_1
oggetti in cantina, le biciclette, le macchine fotografiche e altri oggetti, in accordo con la Signora
Pt_1
Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 5.07.2004 Parte_1 Parte_2
a Calco;
- Dall'unione è nata RI, oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 21.01.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia RI e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 04/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Calco in data 05/07/2004 (Atto n. 26, Parte II, Serie
[...]
A del registro degli atti di matrimonio del Comune Calco, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere
all'ufficiale di stato civile del Comune di CALCO, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15 maggio 2025
Il Presidente est.
Mirko Buratti