Articolo 4 della Legge 14 novembre 1981, n. 645
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 novembre 1981
Art. 4.
L' articolo 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari".
Il decreto di cui al precedente comma e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 17 novembre 1981
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