Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
17 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7611/ 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Federico Arena come da procura come in Parte 1
atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 999/ 2024 al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di invalidità civile o, in subordine,
dell'assegno;
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare viziate perché il consulente non aveva tenuto conto delle difficoltà persistenti del ricorrente nello svolgimento dei compiti quotidiani;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico del signor Pt 1 è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento alla corresponsione dei ratei relativi alla pensione di invalidità civile ex art. 1 legge n. 18 del 11.02.80 ovvero che venga riconosciuto invalido nella misura superiore al 74% con conseguente diritto a percepire l'assegno di invalidità e i relativi ratei maturati, considerate le sue condizioni salutari e, per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio a far data dalla domanda amministrativa".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 17 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1.Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile o, in subordine, il diritto all'assegno.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che: "Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che il sig. nato il 25-10-2000, visitato su domanda Parte 1
dell'8-6-2023, riconosciuto invalido civile nella misura del 46% in Commissione invalidi e in CTU
di ATP, In atto è affetto da "obesità ed esiti di correzione chirurgica ginocchio valgo post traumatico con deficit dell'estensione completa". Invalido nella misura percentuale del 55% (cinquantacinque per cento) a far data dalla domanda ".
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato: "Il sig. Parte 1 nato a [...]
il 25 .10.2000, rappr. e dall'Avv. Federico Arena difeso
- pec:
-con ricorso depositato al n. RG 999/2024 in data Email 1
30.01.2024 adiva il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, per ottenere, ex art. 445 bis cpc,
l'accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante alla corresponsione dei ratei relativi alla pensione di invalidità civile ex art. 1, legge n. 18 del
11.02.80 ovvero che venisse riconosciuto invalido nella misura superiore al 74% con conseguente diritto a percepire l'assegno di invalidità ed i relativi ratei maturati il tutto previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Amoroso assegnava al CTU, Dott.
l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio richiesta. Il CTU, Dott. Persona 1 Persona 1 in seno alla propria relazione, così concludeva: "il signor Parte 1 sia in atto affetto da un quadro patologico invalidante ma non tale da ottenere il diritto all'assegno d'invalidità". Contro tale determinazione inoltra ricorso i Opp. ad ATP con il quale chiede di vedere accertare che lo stato patologico del signor Pt 1 è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento alla corresponsione dei ratei relativi alla pensione di invalidità civile ex art. 1, legge n. 18 del 11.02.80 ovvero che venga riconosciuto invalido nella misura superiore al 74% con conseguente diritto a percepire l'assegno di invalidità, riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio a far data dalla domanda amministrativa. Giunto il periziato alla nostra osservazione, sulla base dei dati clinici e documentali precedentemente riportati possiamo affermare che lo stesso è affetto dal seguente complesso invalidante: obesità ed esiti di correzione chirurgica ginocchio valgo post traumatico con deficit dell'estensione completa
In riferimento alla valutazione delle singole patologie riscontrate e facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92) si rileva quanto segue.
Per quel che concerne l'obesità questa è valutabile, sec. cod. 7105 (OBESITA' - INDICE DI MASSA
CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40 - CON COMPLICANZEARTRO SICHE, 31-40), per un IMC pari a 41 nella fattispecie, nella misura del 40%
Per quanto riguarda il esiti di correzione chirurgica ginocchio valgo post traumatico con deficit dell'estensione completa questo può essere valutabile, applicando il criterio analogico previsto dal decreto, in riferimento al cod. 7204 (ANCHILO SI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40°,
55) nella misura del 25%.Applicando il calcolo riduzionistico si raggiunge la percentuale del 55%".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione e, peraltro, le risultanze della CTU non sono state contestate dalle parti.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che Parte 1 è invalido nella misura del 55% a far data dalla domanda amministrativa. spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 18/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso