Articolo 35 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 34Articolo 36
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15 marzo 1969
Art. 35.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969