Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 126 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Bargoni, elettivamente domiciliata in Fermo (FM), v.le della Carriera, n. 24, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ) - contumace;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili
Conclusioni delle parti
Il procuratore della parte ricorrente concludeva come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di vivere ininterrottamente separata dal coniuge fin dal 01.07.2022, in forza di sentenza non definitiva di separazione n. 411/2022, pronunciata dall'intestato Tribunale, passata in giudicato, successivamente alla quale era stata, poi, pronunciata la sentenza definitiva n. 824/2023, in data 27.10.2023 e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, pertanto richiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: pronunciare lo scioglimento del matrimonio e degli effetti civili fra i coniugi ai patti e condizioni come di seguito indicate:
1) I Signori e vivranno separati nel rispetto degli obblighi di legge, Parte_1 Controparte_1 con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo in ogni momento e luogo una condotta civile, dignitosa e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna.
2) La Sig. ha già rilasciato la casa coniugale sopra descritta e dichiara di aver già Parte_1 asportato i propri effetti personali rimasti in essa casa coniugale ed ha trasferito la propria residenza.
3) La figlia di maggiore età interdetta con sentenza pronunciata in data 14/12/2007 e la Per_1 nomina del tutore nella persona della Madre rende superfluo ogni provvedimento qualsiasi Parte_1 provvedimento in punto di affidamento della prole”.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 24.04.2025 il Giudice istruttore, dichiarata la contumacia di CP_1 dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata
[...] comparizione personale della parte resistente, ha omesso l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c..
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni e il Giudice istruttore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
2 Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Rileva il Collegio, infatti, che, in base alla documentazione prodotta, i coniugi risultano separati legalmente in virtù di sentenza non definitiva n. 411/2022 cui è seguita la sentenza n.
824/2023, pronunciate dall'intestato Tribunale.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
La richiesta della parte ricorrente sostanzialmente limitata alla pronuncia sullo status e la contumacia della parte resistente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 126/2025, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Fermo (FM), in data 22.09.1985; Parte_1 CP_1
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Fermo, numero 98, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1985;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 06.06.2025
Il Presidente Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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