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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 99 dell'anno 2021, alla quale è stato riunito il procedimento R.G. 663/2019 posta in decisione con ordinanza del
03/12/2024 comunicata in pari data,
TRA
La società (già Parte_1 [...]
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. (cod. fis. ), elettivamente domiciliata in Palermo, P.IVA_1
Via Ruggero Settimo n. 74/h presso lo studio dell'Avv. Anna Realmuto che la rappresenta e difende per mandato in atti.
APPELLANTE
La ditta (cod. fis. ) in persona del titolare della ditta individuale Pt_2 P.IVA_2 CP_2
, nata a [...] il [...] (cod fis. ), già rappresentata e
[...] C.F._1
difesa dall' Avv. Marco Iraci e già elettivamente domiciliata in Messina Via La Farina n. 278
(studio dell'avvocato Massimiliano Pantano)
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE , nato a [...] il [...] (cod. fis. ) Controparte_3 C.F._2 già rappresentato e difeso dall' avv. Marco Iraci e già elettivamente domiciliato in Messina Via
La Farina n. 278 (studio dell'avvocato Massimiliano Pantano)
APPELLANTE ed APPELLATO
Avverso la sentenza n. 649/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 08/09/2020 nel procedimento R.G. 15259/2004.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28/07/2004 la società Controparte_4
citava in giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Barcellona Pozzo di Gotto la ditta . TE
L'attrice esponeva che nel mese di Giugno del 2000, , per conto della Controparte_3
di , commissionava la ideazione, la progettazione e l'analisi Pt_2 Controparte_2
dei costi per la realizzazione di una soluzione informatica (catalogo su CD-ROM) per la vendita di “tendine antimosca”, prodotto commerciato dalla stessa committente;
l , inoltre, in considerazione dell'attività della di distribuzione di CP_3 Pt_2
prodotti di aziende terze, chiedeva poi un ulteriore sviluppo del progetto iniziale, in modo da consentire la gestione di più cataloghi di prodotti e il funzionamento del sistema anche su apposito chiosco da collocare presso i rivenditori, come pure un software gestionale per la vendita.
Seguiva quindi una fase di continui contatti fra le parti, con l'attrice che eseguiva man mano la propria attività professionale ed il convenuto che riceveva via via l'attività fatta, chiedendo continue modifiche, integrazioni e nuove funzionalità, ma provvedendo complessivamente al pagamento soltanto di alcuni acconti. L'attrice forniva in maniera completa quanto realizzato, tanto da essere utilizzato dalla ditta anche in occasione di una fiera del settore a settembre del 2002, evento in occasione del quale la Pt_1
consegnava un server completo del software in fase finale di realizzazione, il quale pag. 2/10 veniva di volta in volta aggiornato tramite internet, fino alla versione definitiva del dicembre 2002.
Successivamente la società progettista inviava alla committente una e-mail datata
07/10/2002, contenente un resoconto riepilogativo delle attività completate e il prospetto aggiornato dei pagamenti ancora da effettuare, lamentandone anche il ritardo.
Nel dicembre del 2002 richiedeva garanzie che disciplinassero la fase Controparte_3
operativa del progetto e che tutelassero gli interessi di entrambe le parti e quindi veniva redatto un apposito contratto che tuttavia non era mai sottoscritto dalle parti.
Non essendoci da quel momento alcun concreto riscontro la società adiva vie giudiziarie e chiedeva accogliersi le seguenti domande: “1) Ritenere e dichiarare la responsabilità per inadempimento della predetta “ circa il mancato pagamento dei corrispettivi Pt_2 contrattuali in relazione all'opera richiesta e adempiuta dall'attrice, in violazione degli artt. 1175, 1375, 1218 C.C. 2) Ritenere e dichiarare l'esistenza di una società di fatto tra il sig. e la IG.ra , titolare apparente Controparte_6 Controparte_2
della ditta odierna convenuta, per le ragioni esposte in premessa;
3) Indi a che, Pt_2 ritenere e dichiarare responsabili, in solido tra loro e personalmente ai sensi dell'art.
2297 C.C. i predetti e per l'inadempimento Controparte_6 Controparte_2
di quanto dovuto per le causali in premessa e specificatamente nella domanda di cui al superiore n.1; 4) Condannare i convenuti medesimi, in solido tra loro e personalmente, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice per inadempimento contrattuale da quantificarsi in € 316.485,62 come specificato nei doc. 27-28- 29-29 bis in produzione, recanti in dettaglio le voci di danno subito derivante dal facile deprezzamento di beni di natura telematica, da stabilirsi anche a mezzo di apposita
CTU”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 15259/2004 si costituiva la Pt_2 TE
che contestava le domande avverse chiedendone il rigetto e formulando, altresì le seguenti domande: 2) ritenere e dichiarare che l'opera commissionata non è stata realizzata per colpa della e per l'effetto nessun inadempimento grava sulla Parte_1
3) ritenere e dichiarare che l'opera realizzata sino ad oggi è inutilizzabile e non Pt_2
conforme a quella commissionata dalla 4) ritenere e dichiarare che la Pt_2 Parte_1 si è resa responsabile dell'inadempimento nell'esecuzione dell'opera commissionata;
pag. 3/10 5) ritenere e dichiarare che la non si è resa responsabile di alcun inadempimento Pt_2
nei confronti della in ordine al mancato pagamento dei corrispettivi Parte_1
contrattuali; 6) ritenere e dichiarare che non esiste alcuna società di fatto fra i sigg.
e;
7) rigettare la richiesta di risarcimento Controparte_6 Controparte_2
del danno in quanto la sig.ra n.q. non si è resa responsabile di Controparte_2
alcun inadempimento”
Si costituiva successivamente anche con le medesime eccezioni e Controparte_3
deduzioni della convenuta Pt_2
Veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti, tuttavia non espletato, e venivano escussi i testi indicati da parte attrice;
con ordinanza del 10/03/2012 il Giudice rigettava la richiesta di CTU formulata dalla società attrice in quanto tardiva.
Dopo una serie di rinvii, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e quindi decisa con sentenza del 08/09/2020 con la quale il Tribunale ha così deciso: “Dichiara la contumacia di . Rigetta le domande di parte attrice. Compensa Controparte_6 interamente le spese di giudizio tra le parti”
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'esistenza di società di fatto fra i convenuti come pure non provata la domanda sul quantum;
ha poi ritenuto di compensare le spese di lite in quanto l'attrice aveva provato l'an della domanda.
Avverso la suddetta sentenza la Società ha Parte_1
proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita la
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta TE
appello incidentale;
avverso la sentenza ha proposto appello anche Controparte_3
instaurando giudizio R.G. 663/2021.
La Corte disponeva la riunione del procedimento R.G. 663/2021 al presente giudizio
R.G. 99/2021.
La causa era inizialmente posta in decisione ma con ordinanza del 22/04/2024, preso atto della dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo per incompatibilità professionale e cancellazione dall'albo degli avvocati depositata in atti dall'Avv Marco
Iraci, e ritenuto che la cancellazione del difensore dall'albo professionale, se avvenuta prima della chiusura della discussione, comporta l'interruzione ope legis del processo pag. 4/10 (per tutte cfr. Cass III sez civile sent. 1355/12), la Corte dichiarava ai sensi dell'art. 301
c.p.c. l'interruzione del procedimento.
La causa era quindi riassunta dall'appellante Parte_3
con ricorso del 11/06/2024 notificato il 01/07/2024, unitamente a decreto di
[...]
fissazione udienza del 28/11/2024, all'appellata ed appellante incidentale CP_2 quale titolare della ditta ed all'appellante
[...] TE
, i quali però non provvedevano a costituirsi nuovamente in giudizio Controparte_3
con altro difensore.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
03/12/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Vengono all'esame della Corte i due distinti motivi di impugnazione con i quali l'appellante chiede la riforma della sentenza di Parte_1
prime cure e che, stante la stretta connessione fa gli stessi, possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante impugna innanzi tutto la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda volta al riconoscimento di un possibile rapporto sociale occulto tra la titolare della ditta " " ed il padre;
in TE Controparte_3
particolare contesta quanto affermato dal Tribunale che per escludere tale riconoscimento, ha ritenuto che le prove raggiunte in giudizio non hanno consentito di qualificare come societario il rapporto esistente, mancando quegli elementi che per la giurisprudenza rappresentano indici rivelatori inequivocabili quali i pagamenti di debiti sociali, fidejussioni, avalli o rilascio di cambiali con ipoteca.
L'appellante, inoltre, contesta il capo della sentenza ove il Giudice ha rigettato la domanda di condanna per inadempimento e risarcimento del danno in quanto non sarebbe stata fornita la prova del quantum;
sul punto rileva l'assenza di esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo il
Giudice di prime cure omesso di analizzare le risultanze istruttorie costituite della copiosa documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali, dalle quali emergono fatti determinanti riguardanti la conclusione del contratto di commissione del software e del pag. 5/10 sorgere dell'obbligazione di pagamento. L'appellante ritiene quindi che il Tribunale ha errato nell'affermare che la società non abbia offerto la prova sul quantum che, invece, è stato oggetto di positiva prova sia testimoniale che documentale con evidente violazione dell'art. 2697 cod.civ..
L'appello è fondato.
Va innanzi tutto rilevato che la domanda attorea è stata ampiamente dimostrata nella sua fondatezza sia sotto l'aspetto dell'an con riferimento alla prestazione effettuata, aspetto che non può ritenersi oggetto di contestazione, essendo peraltro acclarato dal Giudice di prime cure che proprio in ragione dell'esistenza di tale presupposto ha poi ritenuto di disporre la compensazione delle spese del giudizio, come pure per quanto concerne il quantum ed il ruolo avuto dai convenuti nella vicenda.
Come sostenuto dall'appellante la documentazione prodotta in giudizio dimostra in maniera incontrovertibile come tutte le fasi del rapporto instauratosi tra le parti vedono quale figura principale ed unica di riferimento per la committenza. Controparte_3
Il teste ascoltata all'udienza del 12/04/2011, collaboratrice della Testimone_1
società, conferma nel dettaglio le varie prestazioni rese dalla società, i continui rapporti informativi, le modifiche ed integrazioni, confermando tutte le domande costituenti l'articolato di prova e facendo rifermento sempre e solo al sig. , cioè a CP_3
, come unico interlocutore che nell'intera vicenda ha sempre e solo Controparte_3
intrattenuto tutti i rapporti con la società occupandosi e preoccupandosi in prima ed unica persona di ogni attività.
Alla successiva udienza del 13/12/2011 il teste conferma tutte le Testimone_2
circostanze addotte dalla società, precisando di essere stato lui stesso ad occuparsi di diverse attività riguardanti l'incarico conferito come pure il teste Testimone_3
socio della Olomedia, conferma la circostanza dell'attività prestata in favore della Pt_2 facendo anch'egli riferimento al solo IG. con il quale ha avuto contatti per la CP_3
redazione e sviluppo del progetto tecnico.
Con riferimento al ruolo prestato da , la Corte, contrariamente a Controparte_3
quanto affermato dal Tribunale, ritiene sussistenti i presupposti per qualificare nei suoi confronti i presupposti della figura di socio occulto tale da qualificare una vera e propria società di fatto con la figlia . Controparte_2
pag. 6/10 Sul punto la recente Cassazione sent. n. 40797 del 22/09/2022 nell'affrontare il tema della qualificazione di un soggetto come socio occulto o amministratore di fatto di una società, richiamando anche la sua giurisprudenza in materia di amministrazione di fatto, ribadisce la necessità della “ricorrenza di indici sintomatici dell'esercizio continuativo e non occasionale di funzioni riservate alla competenza tipica degli amministratori di diritto (cfr. tra tante, Sez. V, n. 27264 del 10/07/2020), e, soprattutto, del godimento dell'autonomia decisionale”; non a caso già nel 2007 con la sentenza n. 6299 la
Suprema Corte aveva ritenuto indicativi della presenza di un socio occulto le azioni
“che per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, fossero da ritenere ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività d'impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi social”
In conseguenza di ciò, quello che rileva in ogni caso, sia nei rapporti interni tra i soci sia nei rapporti con i terzi, è l'effettiva esistenza della società, perché la società di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società, essendo sufficiente che la società esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti.
In effetti la partecipazione e l'azione di , unico formale committente Controparte_3 ed unico soggetto ad interessarsi dell'intero progetto e curarne ogni aspetto in tutto il suo intero percorso, rientra nei suddetti parametri e quindi, in forza dei principi sopra richiamati, va riconosciuta l'esistenza di società di fatto e quindi la qualifica di socio occulto di che di conseguenza ritenuto e dichiarato tenuto in solido Controparte_3
rispetto alle obbligazioni assunte nella fattispecie per cui è causa.
Per quanto riguarda il quantum della domanda, l'appellante ha prodotto in atti giustificativi per oneri spettanti e spese sostenute nel corso di due anni e mezzo per la realizzazione del software, ammontanti ad Euro 113.239,99 di cui è riuscita a recuperare soltanto Euro 43.745,69 attraverso il pagamento di alcuni acconti che riconosce di avere ricevuto mediante il pagamento delle fatture nn. 86/2000 per Euro 13.014,71, 97/2000 per Euro 12.075,7952, 68/2001 per Euro 6.507,35, 01/2002 per Euro 4.338,24, 93/2002 per Euro 1.200,00, n. 92/2002 per Euro 3.600,00, nn. 82/2002 e 115/2002 per Euro
pag. 7/10 1.440,00 e 116/2002 per Euro 1.569,60; dalla documentazione in atti risulta ancora il mancato pagamento di complessivi Euro 69.949,30 per il quali, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risulta esservi certezza documentale grazie alla documentazione in atti per l'attività prestata, come confermata dai testi, non risultando di contro alcuna contestazione in ordine a possibili vizi o difetti dell'opera e tanto meno alcuna eccezione di inadempimento nemmeno parziale, mai proposta da parte debitrice che sul quantum formula une mera contestazione generica senza alcuna specifica precisazione.
Va quindi accolta la domanda di pagamento del suddetto importo di Euro 69.949,30 a titolo di risarcimento per quanto spettante a titolo di danno emergente da porre a carico, in solido fra essi, di quale titolare della ditta individuale e di Controparte_2 Pt_2
, da ritenere entrambi soci di fatto in società di persone e quindi con Controparte_3
responsabilità personale illimitata;
su detta somma, da considerare debito di valuta, spettano solo gli interessi legali da calcolare a partire dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado e sino al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di lucro cessante, comunque riproposta anche in sede di gravame, per come quantificato in primo grado o in quella maggiore o minore somma eventualmente da riconoscere da questa Corte;
l'appellante deduce che il proseguimento del rapporto di collaborazione fra le parti avrebbe comportato un consistente utile economico per la società nella successiva gestione e manutenzione del software e comunque dell'intero progetto, ma tale circostanza è puramente affermata senza che di essa l'appellante abbia mai fornito qualche elemento di prova a supporto, rimanendo quindi la domanda meramente generica e non provata.
Viene adesso all'esame della Corte l'appello incidentale di il quale Controparte_3
lamenta il fatto di essere stato erroneamente indicato come contumace nel giudizio di primo grado e chiede revocarsi tale dichiarazione di contumacia;
la domanda è fondata e va accolta, essendovi stata infatti regolare costituzione nel giudizio di primo grado, ma va comunque rigettata l'ulteriore domanda di rifusione delle spese dei due gradi di giudizio stante la soccombenza rispetto alla domanda di controparte.
Va infine rigettato l'appello incidentale della con il quale è TE
stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la pag. 8/10 compensazione delle spese di lite e per l'effetto la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite;
la domanda è infondata in conseguenza della totale soccombenza di essa appellata ed appellante incidentale, nell'intero giudizio.
Spese e compensi del giudizio, pertanto, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante incidentale per la condanna al TE
versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per la proposizione della sua domanda incidentale nel procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società sull'appello di Parte_1 Controparte_6
e sull'appello incidentale della , avverso la sentenza n. 649/2020 TE
emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 08/09/2020 nel procedimento R.G.
15259/2004, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'esistenza di società di fatto fra quale titolare della ditta individuale ed Controparte_2 Pt_2 CP_3
e dichiara quest'ultimo socio occulto rispetto alla suddetta società;
[...]
2) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza condanna ed al pagamento, in solido fra essi, in favore della Controparte_3 Controparte_2
società della somma di Euro 69.949,30, oltre interessi Parte_1
come in motivazione;
pag. 9/10 3) Accoglie l'appello di e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza Controparte_3 revoca la dichiarazione di sua contumacia nel giudizio di primo grado;
4) Rigetta ogni ulteriore domanda e rigetta l'appello incidentale avanzato dalla
[...]
; TE
5) Condanna ed , in solido fra essi, al rimborso in favore Controparte_3 Controparte_2
della società di spese e compensi del giudizio che liquida Parte_1
per il primo grado in Euro 360,00 per spese ed Euro 7.000,00 per compensi e per il presente grado in Euro 810,00 per spese ed Euro 5.000,00 per compensi;
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
6) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante incidentale al versamento in TE
favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per la proposizione della sua domanda incidentale nel procedimento.
Messina, camera di consiglio del 04/03/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 10/10