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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. VI SC – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa AR LI – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 25 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2109 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita quella iscritta al n. 2153 del R.G.A.C. 2022,
TRA
, con gli Avv.ti Giovanni Nicola D'Amati e Claudia Parte_1
IN
Appellante principale (RG 2109/2022) e appellato principale (RG n. 2153/2022)
E
, con l'avv. Mattia Persiani Controparte_1
Appellata principale e incidentale (RG 2109/2022) e appellante principale (RG
2153/2022)
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 1084/2022 del
3.2.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva instaurato il 21.3.2011 un primo giudizio nei confronti Parte_1
della davanti al Tribunale di Roma deducendo di essere stato demansionato dal 2009 CP_1
Contr e ottenendo la condanna della ad adibirlo alle mansioni corrispondenti al livello di
1 funzionario F1 posseduto sin dal 2001 e il ristoro dei danni alla professionalità e alla salute;
questa Corte, con la sentenza n. 1443/2018, aveva confermato la sentenza.
Persistendo il demansionamento, il lavoratore aveva depositato un secondo ricorso, relativo al periodo marzo 2011 – aprile 2018, deducendo di essere stato lasciato inattivo fino al dicembre
2011 e poi destinatario di incarichi dequalificanti o estranei al proprio livello, relativi a trasmissioni radiofoniche di scarso rilievo e con contenuti eterodeterminati, con compromissione della propria integrità psicofisica, personalità morale e professionalità e dunque chiedendo di essere ristorato di ogni danno, da parametrarsi alla retribuzione percepita di euro 4.910,56 ovvero, per le voci non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
Queste le conclusioni di merito rassegnate in primo grado: “A) accertare e dichiarare che la società convenuta, a far tempo dal marzo 2011 si è resa inadempiente all'obbligo su di essa gravante, per legge e per contratto, e dal marzo 2015, per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. del 5-18.3.2015 n. 2374, di adibire il ricorrente alle mansioni proprie del livello funzionariale e di tutelare la sua personalità morale e integrità fisica;
B) condannare la società convenuta ad adibire il ricorrente alle mansioni di Funzionario spettantigli;
C) condannare la convenuta in favore del ricorrente al risarcimento dei seguenti danni da lui subiti a far tempo dal marzo 2011: 1 Nel tempo, “Twilight”, “WakeUp Revolution”, “Radio 2 in 1 Ora” e
“Musical Box” - danno professionale da dequalificazione e demansionamento nella misura di euro 4.910,56 mensili con effetto dal marzo 2011 e sino alla pronuncia dell'emananda sentenza, o nel diverso importo che sarà ritenuto secondo giustizia ed equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- danno non patrimoniale e morale per i titoli di cui al par. VI della parte in diritto del presente ricorso nella misura complessiva di euro 200.000,00 o nel diverso importo che sarà ritenuto secondo giustizia ed equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
D) condannare la società convenuta in favore del ricorrente, per i titoli di cui al paragrafo VII) della parte in diritto del presente ricorso, al risarcimento del danno biologico e morale in misura non inferiore a euro 100.000,00 o nel diverso importo che risulterà dovuto secondo giustizia od equità, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge.”.
Contr La si era costituita per eccepire l'inammissibilità delle domande quanto al periodo anteriore alla sentenza di primo grado di cui al precedente giudizio (marzo 2015); di avere sempre assegnato al ricorrente mansioni coerenti con la qualifica posseduta;
che era stato il ricorrente a rifiutare diversi incarichi ed inoltre ad assentarsi, legittimamente, per lunghi periodi, ciò che aveva reso necessario anche l'affiancamento da parte di altro personale;
che le trasmissioni in cui era stato impiegato il ricorrente erano di primaria importanza.
2 La causa era stata istruita con l'escussione di alcuni testimoni e con l'espletamento di CTU medicolegale.
All'esito, il ricorso è stato in parte accolto. Contr L'eccezione preliminare di bis in idem della era stata respinta, dal momento che il precedente giudizio aveva riguardato un periodo che non poteva eccedere il marzo 2011, data del deposito del precedente ricorso. Il Tribunale ha poi rilevato che l'istruttoria testimoniale, così come passata in rassegna nella pronuncia, aveva in effetti evidenziato la mancata attribuzione di funzioni riconducibili al livello di funzionario F1 (con necessità di ordinare l'adibizione a mansioni confacenti), ma anche che doveva escludersi l'intento persecutorio tipico del mobbing, così come la totale inattività, e doveva tenersi conto della verosimile difficoltà organizzativa dell'azienda in ragione del rilevante numero di assenze del ricorrente.
Accertata, pertanto, la violazione dei limiti dello ius variandi datoriale, ha individuato elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti in ordine alla sussistenza di un danno alla professionalità, ma non per i periodi di prolungata assenza del ricorrente, concorrenti, in senso diminutivo, alla quantificazione equitativa del danno, infine stimato nel 10% della retribuzione mensile lorda di euro 4244,19; ha invece escluso la ricorrenza di un danno esistenziale o di un danno morale;
e per il danno biologico, ha evidenziato che l'esperita CTU medicolegale aveva escluso aggravamenti rispetto alla situazione medica già accertata nel precedente giudizio.
Conclusivamente, il Tribunale di Roma ha statuito: “dichiara il diritto del ricorrente
[...]
ad essere adibito alle mansioni di inquadramento (Funzionario F1) ed Parte_1
Contr ordina alla i adibirlo alle corrispondenti mansioni di livello funzionariale;
condanna la
Contr
risarcire al ricorrente il danno professionale commisurato alla percentuale del 10% della retribuzione (424,42) per le mensilità effettivamente lavorate nel periodo, oltre interessi e Contr rivalutazione al saldo;
compensa per metà le spese di lite e condanna la lla refusione del residuo in favore del ricorrente, liquidato in complessivi euro 3.627,00, oltre oneri di legge.”.
Entrambe le parti hanno appellato la sentenza, con gravami poi riuniti;
la ha altresì CP_1
articolato appello incidentale nel giudizio instaurato dal lavoratore.
La causa in questo grado è stata istruita con il rinnovo della CTU medicolegale e all'esito, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Contr I primi due motivi di appello della anno esaminati con priorità dal momento che il loro eventuale accoglimento determinerebbe l'assorbimento in tutto o in parte delle doglianze del
3 lavoratore, essendo il primo diretto ad escludere dall'indagine i primi quattro anni di presunto demansionamento, ed il secondo a escludere che, nella specie, si sia appunto configurata una dequalificazione in danno del lavoratore.
I motivi sono entrambi infondati e la sentenza gravata merita conferma sui due punti controversi.
2.
Contr Ed invero, con il primo motivo la ricorda di avere eccepito l'inammissibilità delle domande dell' in relazione al periodo anteriore al mese di marzo 2015 in quanto Parte_1
coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 2374/2015, confermata da questa Corte con la sentenza n. 1443/2018, che aveva accertato il diritto all'inquadramento nel livello di funzionario F1, il demansionamento, il diritto al ristoro del danno alla professionalità “dalla data di instaurazione del presente giudizio sino al saldo”, nonché al ristoro del danno alla salute e morale “sino alla data della presente decisione, nonché, per il periodo successivo, sino al saldo”: ciò in quanto le ultime due voci erano state appunto ancorate
“al saldo” nel loro dies ad quem e dunque per il medesimo periodo quanto all'intervallo 2011
– 2015.
Il passaggio censurato della pronuncia oggi gravata è il seguente: “non si verifica alcuna duplicazione dei fatti sottesi alla odierna domanda atteso che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relative ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi essendo diversi i titoli (causae petendi) e regimi e i presupposti giudizi di fatto”.
Il motivo è infondato, come correttamente messo in luce dal Tribunale e, prima ancora, dalle difese del lavoratore. L'espressione “sino al saldo” riguarda il dies ad quem degli accessori del credito, ma la sentenza del Tribunale di Roma n. 2374/2015 era stata chiara ed esplicita nel determinare con esattezza il periodo oggetto di valutazione e decisione quale circoscritto fino alla data di deposito del primo ricorso (2011), osservando: “non può invece essere oggetto di esame il danno eventualmente subito dal ricorrente nel corso del presente giudizio in ragione del protrarsi del suo demansionamento”. Di tale inequivoca espressione non può darsi altra esegesi se non che il Tribunale, adito per la prima volta, si è limitato a valutare l'intervallo temporale fra il 2008 e il 2011 e non anche periodi successivi, con la conseguenza che non si
è verificato alcun bis in idem.
3.
Contr Nel secondo motivo del proprio appello, la ha, a sua volta, censurato la sentenza del
Tribunale di Roma in quanto:
4 - avrebbe erroneamente ritenuto che l'unica mansione necessariamente qualificante la posizione di funzionario F1 fosse la preposizione ad una unità organizzativa con gestione del personale, così riscontrando nella mancata preposizione il nucleo del demansionamento, mentre la declaratoria contrattuale non autorizza a desumere che non possano essere comunque affidati al funzionario F1 dei compiti di altro profilo;
- all'opposto, la disciplina collettiva prevede che le mansioni dei funzionari F1 possano essere, in alternativa, o la “preposizione ad unità organizzativa”, oppure la “preposizione ad attività altamente specialistiche” e non è stato provato, appunto, che le attività assegnate all' non fossero altamente specialistiche. Parte_1
Contr Nemmeno il secondo motivo dell'appello della fondato. Contr In primo luogo deve dirsi che ogni allegazione della el gravame – in ossequio alla ritenuta fondatezza del primo motivo - è circoscritta al periodo successivo al 2015 e dunque conferma una già evidenziata (dal Tribunale) carenza di allegazioni a confutazione delle tesi del lavoratore di cui al ricorso, tesi che si riferiscono anche al periodo 2011 – 2015.
Il demansionamento, poi, è stato efficacemente dimostrato nel primo grado di giudizio e non
Contr si concorda con l'affermazione della econdo la quale il Tribunale lo avrebbe accertato con esclusivo riferimento alla mancata preposizione dell' ad una unità Parte_1
organizzativa, molteplici essendo gli elementi istruttori considerati.
La declaratoria del livello rivestito dal lavoratore (al quale il Tribunale aveva già condannato Contr la d adibirlo, così confermandolo e evidenziando l'inottemperanza datoriale fra il 2009
e il 2011) è il seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori preposti ad unità organizzative definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla
Società”.
A seguire la ricostruzione della società appellante, sarebbe stato “preposto ad Parte_1
attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi”.
All'opposto, la prova documentale e testimoniale, bene valutata in primo grado sul punto, porta a concludere che il lavoratore sia stato assegnato ad attività di curatore e co-curatore sostanzialmente svuotate di contenuto, poiché riferite a trasmissioni che non richiedevano
5 certamente l'espressione delle sue “spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative”: poiché in esse il contenuto era deciso da altri, ripetitivo, con scarso budget e scarso interesse da parte dell'azienda. Tutti elementi valorizzati dal Tribunale, che non si è affatto limitato, come scrive la RAI, a rilevare che il ricorrente non coordinava altro personale. È, di
Contr contro, la onerata della prova, a non avere fornito idonei elementi probatori per ritenere che l'attività svolta dall' fosse “altamente specialistica e richiedente il possesso Parte_1 di metodologie”, l'opposto emergendo sia dalla documentazione (che dà contezza della adibizione prevalente ad attività meramente impiegatizie) e dalle deposizioni dei testimoni.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che quando il lavoratore deduce di essere demansionato sotto forma di parziale adempimento dell'obbligo datoriale di cui all'art. 2103 cc, il datore ha l'onere di provare il proprio esatto adempimento, ovvero di avere esercitato in modo legittimo i poteri datoriali in tema di ius variandi del contenuto delle mansioni (Cass. n. 4211/2016 e successive conformi).
Ed infatti, anche a voler assumere che la “cura” ed il “coordinamento” di una trasmissione radiofonica sia attività richiedente conoscenze e metodologie professionali complesse, i caratteri che in concreto ha assunto tale attività non si sono rivelati affatto congrui con questa assunzione: in particolare, l' non si è doluto di una eccessiva “conformazione” Parte_1
Contr da parte della dirigenza del suo apporto creativo, ideativo e contenutistico, bensì proprio del quasi totale azzeramento di tale apporto, in ciò consistendo il proprium dell'attività demansionante. Il demansionamento di una professionalità specialistica del tipo di cui si discute (l' fu in passato responsabile autore e curatore, fra le altre, delle Parte_1
produzioni di punta di Radio2 Hit Parade e Radio2 Milano in Concert), ben può essere illustrato dalla progressiva marginalità e irrilevanza (anche per la penalizzante collocazione oraria) delle trasmissioni di cui era chiamato ad occuparsi, aspetti a torto definiti “irrilevanti” dalla società.
Con tali specifiche allegazioni del ricorso, confortate dall'istruttoria e poste correttamente a base della decisione gravata, la società appellante non si è compiutamente confrontata.
Quanto al numero di assenze del ricorrente, secondo la RAI ostativo alla configurazione di un demansionamento, esso è ritenuto rilevante (dalla RAI medesima) in relazione ad un periodo, come si ripete, di molto inferiore a quello oggetto di giudizio;
mentre della illegittimità o irragionevolezza degli asseriti “reiterati rifiuti alla proficua utilizzazione” manca ogni prova.
4.
Con un primo motivo del proprio appello, contesta il passaggio Parte_1
Contr della sentenza che afferma che la on lo avesse mai lasciato totalmente inoperoso: ricorda l'appellante che invece il periodo descritto in ricorso come di totale inattività, fra il marzo e il
6 dicembre 2011, non è stato oggetto di contestazione da parte di che nemmeno ha CP_1 allegato di avere, in quel periodo, conferito incarichi all'allora ricorrente. Con altra parte del medesimo capitolo, sottolinea che tre dei testi escussi avevano confermato che, anche per il periodo successivo, gli incarichi affidati al lavoratore lo avevano lasciato in uno stato di parziale inattività.
Il motivo è fondato, anche sulla scorta delle difese della società che nemmeno in questo grado ha contrastato l'allegazione in base alla quale fra il marzo ed il dicembre 2011 il ricorrente era rimasto totalmente inattivo;
mentre l'allegazione in merito alla successiva solo parziale utilizzazione dell' non è stata efficacemente contrastata nell'appello RG Parte_1
2153/2022 ed è stata idoneamente supportata dalla prova testimoniale.
4.1.
Contr Occorre premettere che la vverso la sentenza qui all'esame ha proposto sia un appello principale (poi riunito) e sia, successivamente, un appello incidentale rispetto a quello proposto dal lavoratore. Tale ultimo appello incidentale, nella misura (non piccola) in cui diverge
Contr dall'appello principale della stessa ad esempio, in relazione alla ivi richiesta esclusione dal calcolo del risarcimento delle mensilità aggiuntive e del premio di produzione), deve dichiararsi inammissibile.
Ciò in quanto, rispetto alla conoscenza legale della sentenza che emerge dalla decisione di impugnarla già nel 2022, da ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima
(cfr. fra le tante, Cass. n. 2478/2016), l'appello incidentale del 2023 è certamente tardivo.
Infatti (cfr. Cassazione n.20248/2023) l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata: eventualità che qui non ricorre, essendo l'appello iscritto al RG 2153/2022 perfettamente idoneo a contestare nel merito i passaggi ivi gravati della sentenza. Ne segue che non può tenersi conto del contenuto dell'appello Contr incidentale della ella parte in cui si discosti dall'appello principale della stessa società, proposto in precedenza.
7 4.2.
Tornando al merito del giudizio di appello, dal compendio istruttorio raccolto:
- Non consta che fra il marzo ed il dicembre 2011 al lavoratore sia stata assegnata alcuna attività, contrariamente a quanto si legge nella sentenza gravata, poiché il primo incarico
Contr di cui parla la relativo alla trasmissione Twilight del dicembre 2011;
- La liquidazione del danno alla professionalità subito non ha tenuto conto di tale circostanza e nemmeno del fatto che, come pure risulta incontrovertibilmente, anche successivamente l' fu impiegato solo per una parte della propria giornata Parte_1
lavorativa e dunque demansionato non solo qualitativamente, per come si dirà, ma anche quantitativamente:
o : “sia io che lui avevamo poco da fare…veniva fatta una riunione Per_1 Tes_1 all'anno solo all'inizio dell'anno”;
o TE NO: “non c'è tanto altro da fare”;
o TE “era una macchina che andava da sola”. Tes_2
Sotto questo profilo la liquidazione del danno alla professionalità limitata, in via equitativa, nella sentenza al 10% della retribuzione percepita, appare poco congrua.
5.
Con un secondo motivo di appello, la richiesta del lavoratore di aumentare la liquidazione del danno subito alla professionalità viene supportata da un diverso ed ulteriore ordine argomentativo, relativo alla gravità qualitativa del demansionamento, da ritenersi relativo ad almeno tre livelli di inquadramento, considerato che:
- da responsabile della produzione il ricorrente era stato demansionato a curatore di programma, attività di contenuto professionale inferiore;
- in alcuni periodi, poi, egli era stato incaricato come “co-curatore”, qualifica, evidentemente, ancora più sminuente e peraltro nemmeno prevista;
- durante il periodo per cui è causa gli erano state affidate trasmissioni in onda di notte e all'alba, di scarso interesse per l'azienda e in cui l'apporto del ricorrente era quasi nullo;
- vi erano invece trasmissioni musicali cui ben facilmente il ricorrente avrebbe potuto dedicarsi, avendolo in passato proficuamente fatto, e che, invece, sono stati affidati ad altro personale e si richiama al riguardo l'episodio dell'aprile 2014 riguardante la nuova edizione del programma Hit Parade di cui il lavoratore, totalmente escluso, rivendicava la paternità e l'avere fortemente contribuito al successo;
- erano stati oggetto di conferma testimoniale e/o documentale: l'episodio del 28.4.2015 in cui responsabile della trasmissione Wake Up Revolution, aveva Parte_2
8 chiesto aggressivamente al ricorrente cosa ci stesse a fare;
il sistematico rifiuto dei vertici alle proposte di questi;
il divieto degli stessi al ricorrente di menzionare nelle trasmissioni il proprio libro;
l'esclusione dell' dalla mailing list del Parte_1
canale; la mancanza di direttive sui contenuti concreti degli incarichi e sulla stessa identità del suo responsabile
- l'elusione, dal marzo 2015, all'ordine giudiziale di cui al precedente giudizio.
Con un terzo e connesso motivo di appello dell le medesime circostanze Parte_1
vengono poste a base del rinnovo della richiesta di riconoscere la dequalificazione subita anche in termini di mobbing, con impugnativa, in particolare, dei seguenti passaggi motivazionali della sentenza gravata: “(la condotta datoriale) pur rivelatasi violativa della norma di cui all'art. 2013 C.c., non risulta connotata da un intento persecutorio ma verosimilmente dovuta alle mutazioni organizzative ed ai conseguenti riflessi sulla gestione del personale”….“a riguardo va considerata anche la verosimile difficoltà dell'azienda, considerato il rilevante numero di assenze di cui il ricorrente nel periodo ha usufruito, di apportare una organizzazione del lavoro in modo proficuo e soprattutto costante”.
Ad avviso dell'appellante, risulta illogico correlare l'assenza del mobbing alle legittime assenze del ricorrente senza considerare che, quando era presente, egli era sistematicamente vessato ed emarginato.
Con un quarto ed ancora connesso motivo, l'appellante lavoratore chiede di rivalutare in aumento la liquidazione equitativa del pregiudizio subito giungendo a quantificare il risarcimento nel 100% e non nel mero 10% della retribuzione percepita.
Contr Al riguardo dei tre motivi la a obiettato, nel proprio appello e in generale nelle proprie difese avverso il gravame del lavoratore, da un lato che, come si è detto, dal compendio istruttorio complessivamente vagliato non sia emerso alcun demansionamento;
dall'altro lato, che l' sin dal ricorso ha omesso di allegare compiutamente i pregiudizi subiti;
Parte_1
ed in particolare, che egli non può lamentare lesioni di chance alla carriera.
Ai motivi di doglianza del lavoratore concernenti il quantum debeatur del danno alla
Contr professionalità corrisponde il terzo motivo dell'appello della che all'opposto titola
“inesistenza di un danno risarcibile”: in tesi:
- la sentenza ritiene che esso sia stato dimostrato per mezzo di presunzioni, ma il ricorrente non ne aveva allegato l'esistenza, limitandosi ad affermare che il danno sarebbe conseguenza automatica del demansionamento;
- l'esistenza di un danno professionale è indicata nella sentenza come “verosimile”, ma ciò accenna ad una potenzialità lesiva non dimostrata e nemmeno allegata, anche perché la
9 Contr veva contrapposto un collegamento causale alternativo del danno sofferto con le numerose assenze per malattia dell' Parte_1
- l'affermazione di poter quantificare equitativamente il danno risarcibile in quanto non dimostrabile “nel suo preciso ammontare” è apodittica.
6. Contr I tre motivi dell'appello dell' e il terzo motivo dell'appello della ossono Parte_1
esaminarsi congiuntamente in quanto connessi: i motivi di gravame del lavoratore sono fondati per quanto di ragione, essendo insufficiente il risarcimento accordato.
Effettivamente, la liquidazione operata in primo grado e pari al 10% della retribuzione percepita non rispecchia adeguatamente:
- il primo periodo di quasi un anno in cui non è contestato che il lavoratore sia stato tenuto nella totale inattività, foriera di gravi danni per una professionalità quale quella rivestita;
- la gravità del demansionamento subito;
- il fatto che quantomeno dal 2015 tale demansionamento si sia protratto nonostante l'ordine giudiziale, rimasto quindi inevaso.
In merito alla gravità, per qualità e quantità, della dequalificazione, i testi, tutti colleghi tuttora Contr alle dipendenze della si sono espressi in prevalenza a favore della tesi del lavoratore:
- : come si è già ricordato a proposito del primo motivo dell'appello dell'allora Tes_1 ricorrente, ha riferito che Wake Up Revolution e Radio2 in un'ora erano programmi molto semplici, nei quali “sia io che lui avevamo poco da fare, in quanto il programma non aveva nessuna vera complessità, veniva fatta una riunione all'anno solo all'inizio dell'anno”; che nessun programma ha più di un curatore, tranne i più complessi;
che co- curatore e coordinatore (ruoli ai quali l' è stato nel tempo assegnato, Parte_1 rispettivamente nelle trasmissioni Radio2 in un'ora e Musical box) sembrerebbero essere figure organizzative sconosciute nella struttura aziendale;
ha confermato lo sgradevole e descritto episodio del 28.4.2015;
- NO: ha confermato la scarsa consistenza, anche in termini di personale addetto, delle trasmissioni alle quali collaborava il ricorrente;
- pure non conosceva la figura del “coordinatore”; ha confermato che la trasmissione Tes_2
Radio2 in un'ora “andava da sé, era una macchina che andava da sola”.
Le prove precostituite comprovano, poi, che il lavoratore non aveva accesso alla documentazione pertinente;
che non gli venivano illustrati i contenuti concreti degli incarichi;
appare anche significativo che il lavoratore sia stato affiancato al che ha un livello Tes_1
sensibilmente inferiore (programmista regista di livello 3).
10 Ritiene questa Corte che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo sul pregiudizio sofferto fossero sufficientemente dettagliate e specifiche per consentire al giudicante di effettuarne il riscontro probatorio. Il ricorso alle presunzioni fa parte di questa attività di sussunzione dei fatti dimostrati nella valutazione di sussistenza del fondamento della pretesa e non abbisogna di particolari formule sacramentali da parte del ricorrente, bensì vi può fare riferimento il giudice d'ufficio e senza alcuna preclusione, trattandosi di accertare, nei limiti delle allegazioni e delle richieste di prova, l'oggettiva verità dei fatti, senza che nella specie possa imputarsi al
Tribunale di avere violato la corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Giova richiamare sul punto alcuni dei principi giurisprudenziali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di demansionamento e danno risarcibile, non sempre con orientamenti uniformi, che tuttavia possono sintetizzarsi nel principio di diritto enunciato dalla SS.UU. con sentenza n. 6572/2006: “in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed ulteriore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ.
a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
A tale stregua, con esclusivo riferimento al danno professionale (come meglio si dirà) non può imputarsi alcun difetto allegativo al contenuto del ricorso introduttivo e, alla luce delle prove
11 raccolte, le presunzioni consentono di superare l'affermazione che il contegno datoriale abbia avuto una mera potenzialità lesiva, in relazione alle previe responsabilità e prerogative del lavoratore, alle sue legittime aspettative non solo nell'accrescimento delle capacità e competenze professionali, ma anche della conservazione di quelle già acquisite, e considerata altresì la peculiarità del settore lavorativo come quello radiofonico, interessato da rapidi mutamenti e dal rilievo che occupano in esso i fattori reputazionali e di espressione di creatività, si reputa ragionevole parametrare il danno nella misura del 40% della retribuzione percepita fra il marzo 2011 e il marzo 2018 compreso, con l'esclusione (come meglio si dirà) delle mensilità non lavorate, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla pronuncia al saldo, corrispondente al periodo di inattività oggetto di causa.
Contr Con riguardo al terzo motivo dell'appello è poi infondata la difesa secondo cui non vi sarebbero stati i presupposti per una liquidazione equitativa del danno, in quanto sarebbe immotivata ed apodittica l'affermazione della sua non liquidabilità “nel preciso ammontare”: ritiene il Collegio, all'opposto, che sia apodittica e non corredata di sufficienti specificazioni ed allegazioni l'affermazione che tale danno, una volta dimostrato anche presuntivamente, a non solo (cfr. il compendio istruttorio già esaminato), sia invece quantificabile direttamente e senza ricorso all'equità. La liquidazione equitativa del danno alla professionalità può avvenire,
e normalmente in sede giurisdizionale avviene, mediante riconoscimento una percentuale della retribuzione lorda percepita dal lavoratore: percentuale che, come accennato, facendo un corretto utilizzo dei criteri equitativi e sulla scorta degli elementi di cui sopra (considerazione di un periodo di totale inattività, gravità del demansionamento, elusione dell'ordine giudiziale), deve aumentarsi sino al 40% della retribuzione percepita.
7.
Nulla, invece, deve riconoscersi a titolo di mobbing, come richiesto con il terzo motivo di appello dell' Si deve, sul punto, concordare con le conclusioni raggiunte dal Parte_1
Tribunale, tenuto conto che, come meglio si dirà, la CTU medicolegale non ha accertato la sussistenza di un aggravamento delle condizioni di salute dell'odierno appellante con specifico riguardo alla situazione del rapporto di lavoro nel periodo 2011 – 2018.
Invero, l'affermazione dell'appellante secondo la quale il mobbing è stato ritenuto insussistente solo perché è stato ritenuto in qualche modo “giustificato” dalle lunghe assenze del lavoratore e dalle correlate difficoltà organizzative non coglie nel segno.
Le assenze del lavoratore sono state oggetto di valutazione da parte del Tribunale in quanto concorrenti “in senso diminutivo, alla quantificazione equitativa del danno”: una valutazione rispetto alla quale, nel presente riesame della fattispecie nel suo complesso, ritiene la Corte di
12 dover far prevalere i tre elementi di gravità sopra indicati, sempre ai fini di un corretto esercizio dell'equità nella determinazione del risarcimento dovuto.
Invece, quanto al mobbing, il Tribunale ha ritenuto che “la condotta della parte datoriale, pur rivelatasi violativa della norma di cui all'art. 2103 c.c., non risulta connotata da un intento persecutorio ma verosimilmente dovuta alle mutazioni organizzative ed ai conseguenti riflessi sulla gestione del personale. A riguardo, va considerata anche la verosimile difficoltà dell'azienda, considerato il rilevante numero di assenze di cui il ricorrente nel periodo ha usufruito, di apportare una organizzazione del lavoro in modo proficuo e soprattutto costante”.
Il motivo di appello non si confronta efficacemente con la prima parte della motivazione e cioè con la ritenuta assenza di elementi che depongano per un intento persecutorio. Sul punto,
Contr l'appellante si limita a ribadire che di tali difficoltà provocate dalle assenza la on ha dato prova;
e a richiamare gli episodi più rappresentativi dell'avvenuto svilimento della professionalità del lavoratore (come il rifiuto di promuovere il suo libro) per sostenere, in sintesi, che l'azienda “non poteva non avere” l'obiettivo di annichilirlo e perseguitarlo. La conclusione è tautologica e non trova concorde il Collegio, il quale ricorda che la finalità vessatoria specifica di escludere la vittima dal gruppo (cfr. Cass. n. 18927/2012), quale elemento soggettivo unificante tutti i comportamenti lesivi, è proprio il cuore della fattispecie del mobbing e ciò che la distingue dal mero demansionamento: finalità che va dunque allegata e dimostrata specificamente, ciò che non è stato fatto: nessuno dei testi ha rappresentato l'esistenza di una persecuzione ai danni dell'allora ricorrente né la documentazione si mostra conclusiva in tal senso.
8.
Con un quarto motivo di appello si contesta che il ricorrente non abbia compiutamente allegato la perdita di chance, si valuta come insufficiente la liquidazione equitativa del danno alla professionalità pari al 10% della retribuzione e si censura l'esclusione dei periodi non lavorati
(ciò che verrà approfondito a proposito del sesto motivo di appello).
Dell'insufficienza della liquidazione equitativa si è già detto, essendo maggiormente adeguata, alla luce di tutti gli elementi emersi, una liquidazione nella maggiore percentuale del 40%.
Quanto, specificamente, alla perdita di chance, essa deve ritenersi compresa nella generica nozione di “danno alla professionalità”, in quanto il ricorrente non ha, effettivamente, articolato nel ricorso alcuna specifica perdita di circostanziate occasioni professionali (come una selezione interna alla quale egli non abbia potuto partecipare in ragione del contenuto modesto della prestazione assegnatagli).
13 Come è noto la Suprema Corte (cfr. n. 3824/2024) richiede per la liquidazione del danno da perdita di chance la commisurazione in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo;
tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza. Nel caso di specie, fermo restando il carattere violativo dell'art. 2103 c.c. del contegno aziendale (fonte di danno alla professionalità risarcibile), non è stato dedotto dall'appellante alcun elemento specificamente volto a dimostrare la sussistenza, in capo ad esso, dei requisiti che avrebbero concorso a determinare, con un elevato grado di probabilità, un diverso sviluppo della carriera in termini di promozioni o di aumenti stipendiali.
9.
Con un successivo motivo di appello, l' contesta il parametro assunto per la Parte_1 liquidazione del danno alla professionalità, vale a dire l'importo della retribuzione percepita, che sarebbe pari ad euro 4.910,56 e non già a euro 4.244,19, dovendo all'uopo considerarsi le mensilità aggiuntive.
Orbene, la cifra individuata dal Tribunale è diversa da quella (euro 4.217,00) che risulterebbe dalla sottrazione delle mensilità aggiuntive ai conteggi allegati al ricorso introduttivo e Contr corrisponde, invece, al mensile lordo come individuato dalla difesa della n una specifica eccezione sul quantum debeatur.
Tale importo corrisponde, infatti, alla retribuzione lorda annua di € 50.930.38 percepita dal sig. alla data di inizio del dedotto demansionamento (2011) - comprensiva di Parte_1
Cont premio e di 13ma e 14ma mensilità - divisa per 12 (doc. n. 19 della memoria di primo grado), mentre l'importo proposto in ricorso si riferiva alla retribuzione percepita dal ricorrente nel 2018 ed era comprensiva anche degli elementi variabili.
Dovendo individuare l'importo corretto, sempre in via equitativa, ritiene la Corte che non possa che farsi riferimento alla retribuzione nell'importo percepito tempo per tempo durante il periodo in cui si è protratto il demansionamento: come si vedrà, dovendosi confermare l'esclusione delle mensilità non lavorate.
Va precisato che il calcolo delle relative somme richiede, per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti (ed in particolare le buste paga) sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta (Cass. n. 3204/2006).
10.
Con un ulteriore motivo di appello l' si duole di non essersi visto risarcire il Parte_1
danno alla professionalità patito per i periodi di legittima assenza evidenziando, oltre
14 all'assenza di idonea motivazione, che vi sarebbe una divergenza fra la motivazione della pronuncia e il dispositivo, che sembrerebbe escludere, ai fini risarcitori, ogni mensilità non lavorata incluse quelle trascorse in ferie.
Tale ultima asserita contraddizione è insussistente. Interpretando il dispositivo, con il suo richiamo alle “mensilità effettivamente lavorate”, insieme alla motivazione, emerge chiaramente che il Tribunale ha inteso escludere dal risarcimento solo il periodo trascorso nelle
“prolungate assenze” che “seppure incontestabilmente legittime, possono aver inciso nell'organizzazione delle attività aziendali e, comunque, possono concorrere, in senso diminutivo, alla quantificazione equitativa del danno, consentendo di escludere i relativi periodi dalla quantificazione”: è chiaro pertanto che l'esclusione non riguarda ferie e festività, ma soltanto le assenze prolungate per malattia ed infortunio che hanno caratterizzato lo specifico rapporto. Correttamente, peraltro, le assenze per malattia non sono state assimilate a quelle per ferie, permessi, aspettative per la semplice, ma determinante, ragione che queste ultime comportano una sospensione fisiologica del rapporto di lavoro e, essendo prevedibili, non incidono sull'organizzazione delle attività aziendali.
Vanno ovviamente sottratti i mesi interamente non lavorati e non anche le porzioni di mesi, sul punto non potendosi contraddire il dispositivo (“mensilità non lavorate”).
Sostiene, poi, l'appellante che il Tribunale non abbia motivato in ordine all'incidenza delle dette assenze sull'organizzazione aziendale e non ne spiega l'esclusione ai fini risarcitori, dato che anche al rientro in servizio il demansionamento è proseguito.
Il motivo è infondato poiché non si coglie la ragione per cui il danno alla professionalità (lo si ripete, equitativamente determinato) dovrebbe essere risarcito assumendo a parametro anche un periodo di 440 giorni complessivi nei quali la prestazione non è stata, sia pure legittimamente, resa e non per motivi riconducibili al datore di lavoro o al demansionamento subito, ciò che non è stato nemmeno allegato.
11.
Con un settimo motivo di appello, il lavoratore torna a richiedere il ristoro del danno inferto dall'azienda alla propria salute, a suo dire ingiustamente misconosciuto dal Tribunale sulla scorta di una CTU medicolegale che non ha rilevato un peggioramento del quadro clinico rispetto alla compromissione dell'integrità psicofisica dell' dovuta al Parte_1
precedente periodo in cui fu demansionato (compromissione risarcita in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 2374/2015):mentre invece, sostiene l'appellante, avrebbe dovuto essere rilevata la cronicizzazione del disturbo, in sé comportante il suo peggioramento, ed inoltre la CTU esperita sarebbe, sotto molteplici profili, viziata.
15 Il punto controverso è stato ulteriormente approfondito disponendo in questo grado una nuova
CTU medicolegale, la quale, immune da vizi logici, preceduta da approfondita visita del periziando, ha così concluso: “1. Dalle risultanze della documentazione in atti, dei dati anamnestici e di quanto clinicamente obiettivato in sede di accertamento peritale, si ritiene che il sig. sia affetto da “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Parte_1
Umore Depresso Misti”, (309.28 - F43.23) tipo cronico senza menzione di complicanze”. Tale patologia, insorta nel 2009, ormai cronicizzata, è stata trattata con terapia psicofarmacologica e psicoterapia, e allo stato solo con terapia farmacologica discontinua. Dal 2014 non si rileva aggravamento del quadro psicopatologico osservato e valutato nel giudizio di primo grado dal
Dr. Non sussiste quindi un maggior danno dal 2014. 2. Sussiste nesso di CP_2
causa/concausa efficiente tra il demansionamento subito e il disturbo psichico in diagnosi. 3.
In assenza di certificazioni che rilevino astensioni dal lavoro per malattia e di altre certificazioni medico-specialistiche che rilevino una patologia psichica di sufficiente entità non sussistono ipotesi medico-legalmente utili ai fini di un giudizio di invalidità temporanea. 4.
Non sussistono ulteriori esiti permanenti in relazione allo svolgimento di attività extra- lavorative in genere e/o dinamico-relazionali, oltre quanto valutato come danno biologico nella percentuale del 10% della totale.
5. Gli esiti permanenti non incidono sulla capacità lavorativa specifica del periziando.”.
Il CTU ha altresì condivisibilmente replicato alle note controperitali del CTP di parte appellante: in particolare:
- è riscontrabile dal corpo della relazione che l'anamnesi lavorativa e fondamentale così come la valutazione della documentazione medica, è stata completa e ha riguardato l'intero arco della vita lavorativa dell'appellante, incluso il materiale già esaminato nel precedente giudizio, pur avendo correttamente il CTU limitato la propria indagine sulle conseguenze in punto di compromissione dell'integrità psicofisica solo al periodo successivo alla CTU del precedente giudizio (dr. con valutazione confermata anche nella CTU di appello della Dr.ssa CP_2
; Per_2
- il CTU ha chiarito che si è basata sulle dichiarazioni dello stesso periziando per affermare che la terapia farmacologica era stata più volte interrotta autonomamente dallo stesso e per decidere, in accordo con le parti, di non effettuare tests psicodiagnostici;
- il CTU ha motivatamente escluso complicanze del disturbo da adattamento, escludendo
(come anche intuitivo) la affermata sovrapposizione fra cronicizzazione e aggravamento e ricordando che già il dott. aveva valutato il disturbo come cronico. CP_2
16 La consulenza medico legale disposta dall'Ufficio, alla quale pertanto espressamente ci si riporta, con argomentazioni immuni da vizi logici, sulla base dell'anamnesi, dell'accurata valutazione della certificazione medico legale e dell'esame obiettivo, ha confermato che il ricorrente continua ad essere affetto da “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore
Depresso”. patologia riconducibile, sotto il profilo della causalità materiale, ai vissuti lavorativi denunciati già in relazione al periodo oggetto del precedente giudizio, concludendo, riguardo al periodo di riferimento oggetto di questo giudizio nel senso di escludere che dalla precedente valutazione del 2014 allo stato attuale si sia verificata una variazione peggiorativa del quadro invalidante di rilevo medico legale, confermando quindi la percentuale del 10%.
Pertanto, in presenza di una conferma della indicata percentuale, nulla può essere riconosciuto all'allora ricorrente a titolo di danno biologico.
12.
Con l'ultimo motivo di appello, l' si duole del mancato riconoscimento del Parte_1
ristoro autonomo del danno morale e del danno esistenziale sofferti. Si tratta di altri aspetti
(insieme al danno biologico) del danno non patrimoniale astrattamente risarcibili sia in via autonoma e sia (in particolare, il danno morale) quale percentuale di ulteriore aggravamento del danno biologico.
L'appellante torna dunque a sostenere che il danno esistenziale e il danno morale, quali componenti del danno non patrimoniale, prescindono dal positivo accertamento di un danno biologico e in questo caso ben possono e devono dirsi sussistenti, “pur nella accezione unitaria e non duplicativa sposata dalla Suprema Corte”. Ciò in quanto si era dedotto e richiesto di provare:
- che il persistere della dequalificazione del ricorrente è stata commentata negativamente da parte dei suoi colleghi;
- che egli aveva subito un netto deterioramento della sua vita sociale e di relazione, in quanto ha dovuto evitare la frequentazione di conoscenti, colleghi e addetti ai lavori per non dover parlare della sua situazione lavorativa, anche dopo l'apparente mutato contesto determinatosi a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2374/15.
Circostanze, peraltro, desumibili da presunzioni di comune esperienza e da porre a base dell'autonomo ristoro del danno esistenziale;
quanto a quello morale, l'appellante evidenzia l'elusività del contegno datoriale rispetto all'ordine del giudice e la sua natura persecutoria (da escludere in forza delle superiori considerazioni).
17 Il motivo è infondato. La richiesta di riconoscimento dei danni complementari (nella specie morale ed esistenziale), va disatteso in quanto sfornita di adeguata allegazione e priva di riscontri probatori.
Corretto è ad avviso della Corte il rigetto del primo Giudice, coerente con l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “ai fini del risarcimento del danno esistenziale non è sufficiente la mera prova della dequalificazione, dell'isolamento, dell'inoperosità forzata, dell'assegnazione a mansioni diverse o inferiori;
tali elementi integrano un inadempimento del datore di lavoro, ma le conseguenze negative nella sfera del lavoratore, in relazione al suo equilibrio ed alle sue abitudini di vita, devono essere provate” (Cassazione civile, sez. lav.,
23/11/2015, n. 23837).
Al tema infatti è dedicato solo il capitolo 81 di prova testimoniale, relativo ad una mera e generica riduzione delle frequentazioni sociali, senza aggancio specifico con il periodo oggetto di controversia sì da rendere la prova ulteriore ed autonoma rispetto ai temi approfonditi nel giudizio sul periodo 2009-2011. Manca dunque una precisa e puntuale allegazione di un sostanziale radicale cambiamento di vita, dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto e di uno sconvolgimento dell'esistenza non limitato alla mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (cfr. Corte di Cassazione, 16/11/2017, n.
27229; Corte di Cassazione, 11/4/2017, n. 9250; Corte di Cassazione, 19/10/2016, n. 21059;
Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992, da ultimo v Cass. sez 1 civ 14 marzo 2024 n. 6795).
Anche se il giudice può supplire alla carenza della prova del danno attraverso l'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'articolo 421 c.p.c., tramite il ricorso alle presunzioni in modo che da certe circostanze note si possa risalire all'ignoto (Cass. sez Unite del 24 marzo
2006 n. 6572, cui è seguita Cass, 4712 del 23 marzo 2012), non può mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto considerato che il danno esistenziale o morale non si identifica con il demansionamento ma è una sua conseguenza ulteriore differente e legata da nesso di causa.
Ciò soprattutto in assenza di un danno biologico ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio precedente e in assenza, altresì, della dimostrazione del vero e proprio intento persecutorio.
13.
Conclusivamente, l'appello n. 2109/2022 dell' deve essere accolto nei limiti Parte_1
esposti, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto;
Contr mentre l'appello incidentale della a giudicato inammissibile. Contr Invece, l'appello riunito n. 2153/2022 della a interamente respinto nel merito.
18 Contr Alla luce della soccombenza prevalente della le spese di lite del doppio grado meritano rivisitazione e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore di causa riconosciuto.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, son poste a carico del lavoratore, essendo stata disposta in relazione al motivo di appello di questi.
Infine, per la RAI deve darsi atto che sussistono i presupposti dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti di e della Parte_1
nei reciproci confronti, avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. CP_1
1084/2022 del 3.2.2022, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello di (RG 2109/2022) Parte_1
e a parziale modifica della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna a CP_1
risarcire del danno professionale subìto e commisurato Parte_1
nella maggiore misura pari al 40% della retribuzione dovuta tempo per tempo fra il marzo 2011 e il marzo 2018 compreso, con l'esclusione delle mensilità non lavorate, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla pronuncia al saldo;
- Respinge, per il resto, l'appello RG 2109/2022;
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale della nella controversia RG CP_1
2109/2022;
- Respinge l'appello principale della RG 2153/2022; CP_1
- Pone l'onorario del CTU, liquidato con separato decreto, a carico di Parte_1
;
[...]
- Condanna la a rimborsare a le spese di lite del CP_1 Parte_1
doppio grado, liquidate quanto al primo grado in euro 7.254,00 e quanto al presente grado in euro 8.200,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge e rifusione del C.U. di entrambi i gradi;
- Dà atto che per sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater CP_1
del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, sia in relazione all'appello principale che in relazione all'appello incidentale.
Così deciso in Roma, il 25.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR LI NO VI SC Nettis 19