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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1958/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1958/2014 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. SIMONE Parte_1 P.IVA_1
GASPARRONI
ATTORE contro
(C.F. con Controparte_1 P.IVA_2
l'Avv. GIOVANNA CILLERAI CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella premessa di avere stipulato con due contratti di mutuo Controparte_1
fondiario (rispettivamente nel 2023 e nel 2005), oltre che il contratto di conto corrente n. 12807 -ancora in essere al momento dell'introduzione della causa-
1 ha convenuto in giudizio il già menzionato istituto bancario per i seguenti motivi:
1) con riferimento ai contratti di mutuo, usurarietà degli interessi, mancanza di indicazione del TAEG, nonché nullità del contratto di mutuo del 2005 per la violazione della previsione del grado di ipoteca richiesto e della determinazione dell'ammontare del finanziamento, con conseguente illegittimità della causa di prelazione ipotecaria;
2) usurarietà degli interessi relativi al contratto di conto corrente nonché, in ogni caso, mancanza di forma scritta del contratto stesso con conseguente nullità del rapporto e applicazione dei soli interessi legali.
La banca, costituendosi in giudizio ha eccepito, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la prescrizione, la decadenza nonché il difetto di legittimazione attiva della società attrice con specifico riferimento alle domande inerenti al rapporto di conto corrente, in quanto ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
Nel merito, ha instato per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. e ctu tecnico contabile e, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione della consulenza tecnica ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi moratori relativi ai contratti di mutuo inter-partes, alla luce della pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite n. 19597/2020.
Ciò premesso, deve in primo luogo darsi atto dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione, come da relativo verbale depositato in atti, potendosi dunque ritenere superata la relativa eccezione.
2 Venendo al merito della decisione si osserva quanto segue.
• IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE E, IN
GENERALE, ALLA FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI
BANCARI.
Le eccezioni preliminari formulate dalla banca in punto di prescrizione e di difetto di legittimazione attiva di parte attrice sono infondate.
Ed infatti, la società correntista ha precisato sin dall'atto introduttivo la propria domanda in termini di azione di accertamento volta alla rideterminazione del corretto saldo del conto corrente, ancora pacificamente aperto al momento dell'introduzione del giudizio, come si è già anticipato.
Deve tal proposito osservarsi che in tema di indebito bancario l'istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo, a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo “coperto” da prescrizione;
ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali ed in particolare, al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 3858/2021), essendo dunque parte attrice
“legittimata”, per utilizzare la stessa espressione della banca, a esperire la relativa domanda.
L'eccezione di prescrizione non dovrà dunque costituire oggetto di analisi nel presente giudizio per le già indicate ragioni.
Ciò premesso parte attrice, assolvendo all'onere probatorio posto a suo carico ha depositato, previa richiesta ex articolo 119 TUB alla banca, gli estratti conto in suo possesso, assumendo invece a fondamento del proprio assunto l'inesistenza del contratto scritto di conto corrente (cfr. doc. n. 3, n. 4 e n. 15), contratto che infatti non è stato prodotto dalla banca neppure in corso di causa.
3 Deve a tal proposito osservarsi, quanto alla forma dei contratti bancari, che l'art. 117 TUB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso –pur presente- non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
Alla mancanza di un valido contratto scritto di apertura del rapporto consegue la nullità totale del rapporto stesso.
Tale nullità, derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, sarà necessario (mediante una ctu) ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
4 Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, come si è già detto non vi è agli atti né il contratto di conto corrente, né quelli relativi agli affidamenti ad esso afferenti, documentazione non prodotta dalla a seguito della CP_1
richiesta stragiudiziale formulata dalla società correntista ai sensi dell'art 119
TUB prima dell'introduzione del giudizio e neppure in corso di causa.
Su tali premesse, il ctu ha dunque provveduto a ricalcolare il saldo finale del rapporto di conto corrente per cui è causa, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione.
All'esito di tale ricalcolo, rettificato dal ctu a seguito delle osservazioni del consulente di parte convenuta (che non hanno costituito oggetto di ulteriore contestazione), il saldo presente nell'estratto conto intestato alla società attrice, pari ad euro -111.831,34 (al 31.03.2014), è stato rideterminato in euro
- 2.999,56 alla stessa data, con una differenza a favore della correntista pari ad euro € 108.831,78.
Alcuna rilevanza assumono, invece, le ulteriori contestazioni, né la ricostruzione dei movimenti e i ricalcoli del saldo finale in punto di anatocismo, usura e, in genere, di ogni altro addebito, trattandosi infatti di rilievi che presuppongo l'esistenza del contratto di forma scritta, destinate ad essere assorbite dall'assenza stessa del contratto e dalle conseguenze che ne derivano in punto di ricostruzione del rapporto dare-avere tra le parti.
• IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI MUTUO.
Le eccezioni relative alla mancata/errata indicazione del TAEG sono infondate.
Sul punto è sufficiente osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità dal quale non vi è ragione di
5 discostarsi, deve escludersi che fuori dall'ambito dei contratti di prestito al consumo (che non vengono in considerazione nella fattispecie che ci occupa), la disposizione di cui all'art 117 comma 6 T.U.B. (che sancisce la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati), possa essere applicata all , trattandosi di dato non Pt_2
sussumibile all'interno delle predette categorie.
Il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce, invero, un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore riassuntivo del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la Part formula stabilita dalla Banca d'Italia. Invero, neppure può ritenersi che l' rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Conseguentemente la mancata o anche erronea indicazione dell Pt_2
non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. Ne discende allora che, l'eventuale errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le
Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né tantomeno dell'intero contratto, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Ne consegue il rigetto delle relative eccezioni.
6 Quanto, poi, all'eccepita usurarietà degli interessi moratori e al quesito integrativo posto al ctu dal Giudice in seguito alla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020 (che ha previsto -e a quali condizioni- deve ritenersi che la disciplina in materia di usura si estenda anche agli interessi moratori in sé considerati e con esclusione di ogni sommatoria con gli interessi corrispettivi), è sufficiente rilevare che il ctu non ha riscontrato alla luce della documentazione depositata in atti (id est contratto di mutuo, piano di ammortamento e documento di sintesi), alcun superamento del tasso soglia al momento della stipulazione del contratto del 2005.
Ed invece, con riferimento al contratto del 2003 lo stesso ctu ha concluso di non essere in grado di rispondere al quesito alla luce della documentazione - questa volta parziale- versata in atti.
Ed infatti, è stato depositato solo il contratto di mutuo ma non anche il piano di ammortamento e il documento di sintesi, con conseguente ricaduta
(sull'attore a ciò onerato) delle relative conseguenze, trattandosi infatti di documenti che avrebbero dovuto costituire la base imprescindibile dello l'accertamento peritale e che non consta siano stati richiesti prima dell'introduzione del giudizio ex art 119 TUB, considerato che la richiesta di parte attrice concerne il solo rapporto di conto corrente ( cfr. doc. n. 15 cit).
• SULLA NULLITA' DEL MUTUO DEL 2005.
In relazione alla nullità del contratto di mutuo del 2005 che, secondo la prospettazione attorea, deriverebbe dall'avere le parti stipulato un contratto di mutuo fondiario con iscrizione di ipoteca di secondo grado, potendo invece accedere al contratto di mutuo fondiario unicamente un'ipoteca di primo grado per espressa previsione di legge, è sufficiente evidenziare che è invece lo stesso art. 38 TUB, al comma 2, a prevedere espressamente, in relazione al
7 mutuo fondiario, la possibilità di iscrivere ipoteca di grado ulteriore al primo, stabilendo infatti la predetta disposizione che : “ La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
A sua volta, poi, la delibera CICR del 1995, all'articolo 2, stabilisce che “in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo vada aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso”.
Ne consegue la piena ammissibilità dell'iscrizione di un'ipoteca di grado superiore al primo in relazione ad un contratto di mutuo fondiario ex art 38
TUB, purché l'importo erogato dal mutuo, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, non risulti superiore all'80% del valore del bene, superamento che non determinerebbe comunque alcuna nullità del mutuo stesso (cfr. SS. UU n. 33719/2022).
Conclusivamente, dunque, sulla base del ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti effettuato dal ctu (il quale ha fatto buon governo dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova), l'originario saldo debitore di euro -
111.831,34 € a carico della società correntista deve essere rideterminato nella somma di euro -2. 999,56 alla data del 31.03.2014, con una differenza a favore della stessa società di euro € 108.831,78 alla stessa data.
Le spese seguono la soccombenza nei limiti della somma riconosciuta a favore della società correntista in base al criterio del decisum (Cass, 10984/2021). Le
8 stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod.
e integr.
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di ciascuna parte nella misura della metà, essendosi la ctu resa necessaria al fine di rideterminare il minor importo a carico dalla correntista.
P.Q.M.
Il Tribunale Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA che il saldo finale del rapporto di conto corrente alla data di notifica del 31.03.2014 è risultato pari ad €-2. 999,56 a debito della società correntista, con conseguente diritto di quest'ultima alla relativa rettifica.
RESPINGE tutte le altre domande.
CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dell'attrice nella somma di euro 13.633,00, oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge.
PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico delle parti in ragione del 50%.
Grosseto 1.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Frosini
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1958/2014 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. SIMONE Parte_1 P.IVA_1
GASPARRONI
ATTORE contro
(C.F. con Controparte_1 P.IVA_2
l'Avv. GIOVANNA CILLERAI CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella premessa di avere stipulato con due contratti di mutuo Controparte_1
fondiario (rispettivamente nel 2023 e nel 2005), oltre che il contratto di conto corrente n. 12807 -ancora in essere al momento dell'introduzione della causa-
1 ha convenuto in giudizio il già menzionato istituto bancario per i seguenti motivi:
1) con riferimento ai contratti di mutuo, usurarietà degli interessi, mancanza di indicazione del TAEG, nonché nullità del contratto di mutuo del 2005 per la violazione della previsione del grado di ipoteca richiesto e della determinazione dell'ammontare del finanziamento, con conseguente illegittimità della causa di prelazione ipotecaria;
2) usurarietà degli interessi relativi al contratto di conto corrente nonché, in ogni caso, mancanza di forma scritta del contratto stesso con conseguente nullità del rapporto e applicazione dei soli interessi legali.
La banca, costituendosi in giudizio ha eccepito, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la prescrizione, la decadenza nonché il difetto di legittimazione attiva della società attrice con specifico riferimento alle domande inerenti al rapporto di conto corrente, in quanto ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
Nel merito, ha instato per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. e ctu tecnico contabile e, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione della consulenza tecnica ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi moratori relativi ai contratti di mutuo inter-partes, alla luce della pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite n. 19597/2020.
Ciò premesso, deve in primo luogo darsi atto dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione, come da relativo verbale depositato in atti, potendosi dunque ritenere superata la relativa eccezione.
2 Venendo al merito della decisione si osserva quanto segue.
• IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE E, IN
GENERALE, ALLA FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI
BANCARI.
Le eccezioni preliminari formulate dalla banca in punto di prescrizione e di difetto di legittimazione attiva di parte attrice sono infondate.
Ed infatti, la società correntista ha precisato sin dall'atto introduttivo la propria domanda in termini di azione di accertamento volta alla rideterminazione del corretto saldo del conto corrente, ancora pacificamente aperto al momento dell'introduzione del giudizio, come si è già anticipato.
Deve tal proposito osservarsi che in tema di indebito bancario l'istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo, a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo “coperto” da prescrizione;
ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali ed in particolare, al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 3858/2021), essendo dunque parte attrice
“legittimata”, per utilizzare la stessa espressione della banca, a esperire la relativa domanda.
L'eccezione di prescrizione non dovrà dunque costituire oggetto di analisi nel presente giudizio per le già indicate ragioni.
Ciò premesso parte attrice, assolvendo all'onere probatorio posto a suo carico ha depositato, previa richiesta ex articolo 119 TUB alla banca, gli estratti conto in suo possesso, assumendo invece a fondamento del proprio assunto l'inesistenza del contratto scritto di conto corrente (cfr. doc. n. 3, n. 4 e n. 15), contratto che infatti non è stato prodotto dalla banca neppure in corso di causa.
3 Deve a tal proposito osservarsi, quanto alla forma dei contratti bancari, che l'art. 117 TUB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso –pur presente- non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
Alla mancanza di un valido contratto scritto di apertura del rapporto consegue la nullità totale del rapporto stesso.
Tale nullità, derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, sarà necessario (mediante una ctu) ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
4 Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, come si è già detto non vi è agli atti né il contratto di conto corrente, né quelli relativi agli affidamenti ad esso afferenti, documentazione non prodotta dalla a seguito della CP_1
richiesta stragiudiziale formulata dalla società correntista ai sensi dell'art 119
TUB prima dell'introduzione del giudizio e neppure in corso di causa.
Su tali premesse, il ctu ha dunque provveduto a ricalcolare il saldo finale del rapporto di conto corrente per cui è causa, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione.
All'esito di tale ricalcolo, rettificato dal ctu a seguito delle osservazioni del consulente di parte convenuta (che non hanno costituito oggetto di ulteriore contestazione), il saldo presente nell'estratto conto intestato alla società attrice, pari ad euro -111.831,34 (al 31.03.2014), è stato rideterminato in euro
- 2.999,56 alla stessa data, con una differenza a favore della correntista pari ad euro € 108.831,78.
Alcuna rilevanza assumono, invece, le ulteriori contestazioni, né la ricostruzione dei movimenti e i ricalcoli del saldo finale in punto di anatocismo, usura e, in genere, di ogni altro addebito, trattandosi infatti di rilievi che presuppongo l'esistenza del contratto di forma scritta, destinate ad essere assorbite dall'assenza stessa del contratto e dalle conseguenze che ne derivano in punto di ricostruzione del rapporto dare-avere tra le parti.
• IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI MUTUO.
Le eccezioni relative alla mancata/errata indicazione del TAEG sono infondate.
Sul punto è sufficiente osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità dal quale non vi è ragione di
5 discostarsi, deve escludersi che fuori dall'ambito dei contratti di prestito al consumo (che non vengono in considerazione nella fattispecie che ci occupa), la disposizione di cui all'art 117 comma 6 T.U.B. (che sancisce la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati), possa essere applicata all , trattandosi di dato non Pt_2
sussumibile all'interno delle predette categorie.
Il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce, invero, un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore riassuntivo del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la Part formula stabilita dalla Banca d'Italia. Invero, neppure può ritenersi che l' rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Conseguentemente la mancata o anche erronea indicazione dell Pt_2
non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. Ne discende allora che, l'eventuale errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le
Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né tantomeno dell'intero contratto, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Ne consegue il rigetto delle relative eccezioni.
6 Quanto, poi, all'eccepita usurarietà degli interessi moratori e al quesito integrativo posto al ctu dal Giudice in seguito alla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020 (che ha previsto -e a quali condizioni- deve ritenersi che la disciplina in materia di usura si estenda anche agli interessi moratori in sé considerati e con esclusione di ogni sommatoria con gli interessi corrispettivi), è sufficiente rilevare che il ctu non ha riscontrato alla luce della documentazione depositata in atti (id est contratto di mutuo, piano di ammortamento e documento di sintesi), alcun superamento del tasso soglia al momento della stipulazione del contratto del 2005.
Ed invece, con riferimento al contratto del 2003 lo stesso ctu ha concluso di non essere in grado di rispondere al quesito alla luce della documentazione - questa volta parziale- versata in atti.
Ed infatti, è stato depositato solo il contratto di mutuo ma non anche il piano di ammortamento e il documento di sintesi, con conseguente ricaduta
(sull'attore a ciò onerato) delle relative conseguenze, trattandosi infatti di documenti che avrebbero dovuto costituire la base imprescindibile dello l'accertamento peritale e che non consta siano stati richiesti prima dell'introduzione del giudizio ex art 119 TUB, considerato che la richiesta di parte attrice concerne il solo rapporto di conto corrente ( cfr. doc. n. 15 cit).
• SULLA NULLITA' DEL MUTUO DEL 2005.
In relazione alla nullità del contratto di mutuo del 2005 che, secondo la prospettazione attorea, deriverebbe dall'avere le parti stipulato un contratto di mutuo fondiario con iscrizione di ipoteca di secondo grado, potendo invece accedere al contratto di mutuo fondiario unicamente un'ipoteca di primo grado per espressa previsione di legge, è sufficiente evidenziare che è invece lo stesso art. 38 TUB, al comma 2, a prevedere espressamente, in relazione al
7 mutuo fondiario, la possibilità di iscrivere ipoteca di grado ulteriore al primo, stabilendo infatti la predetta disposizione che : “ La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
A sua volta, poi, la delibera CICR del 1995, all'articolo 2, stabilisce che “in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo vada aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso”.
Ne consegue la piena ammissibilità dell'iscrizione di un'ipoteca di grado superiore al primo in relazione ad un contratto di mutuo fondiario ex art 38
TUB, purché l'importo erogato dal mutuo, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, non risulti superiore all'80% del valore del bene, superamento che non determinerebbe comunque alcuna nullità del mutuo stesso (cfr. SS. UU n. 33719/2022).
Conclusivamente, dunque, sulla base del ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti effettuato dal ctu (il quale ha fatto buon governo dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova), l'originario saldo debitore di euro -
111.831,34 € a carico della società correntista deve essere rideterminato nella somma di euro -2. 999,56 alla data del 31.03.2014, con una differenza a favore della stessa società di euro € 108.831,78 alla stessa data.
Le spese seguono la soccombenza nei limiti della somma riconosciuta a favore della società correntista in base al criterio del decisum (Cass, 10984/2021). Le
8 stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod.
e integr.
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di ciascuna parte nella misura della metà, essendosi la ctu resa necessaria al fine di rideterminare il minor importo a carico dalla correntista.
P.Q.M.
Il Tribunale Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA che il saldo finale del rapporto di conto corrente alla data di notifica del 31.03.2014 è risultato pari ad €-2. 999,56 a debito della società correntista, con conseguente diritto di quest'ultima alla relativa rettifica.
RESPINGE tutte le altre domande.
CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dell'attrice nella somma di euro 13.633,00, oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge.
PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico delle parti in ragione del 50%.
Grosseto 1.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Frosini
9