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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 623 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
963, 98167 Messina, rappresentata e difesa dall' Avv. Tiziana Bello e nel suo studio in Messina, via Cesareo 24, elettivamente domiciliata come da procura in atti e che dichiara di avere i seguenti recapiti professionali: pec:
e fax: 090 673791; PARTE RICORRENTE Email_1
E
nato a [...] il Controparte_1
27/05/1975; PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18.02.2025, premesso che in data Parte_1
07.09.2005 nel Comune di Milano, aveva contratto matrimonio con
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Controparte_1
comune al n. 1424 parte 1 anno 2005); che dal matrimonio era nata in [...]
14.11.2007 la figlia che i coniugi si erano separati Persona_1
giudizialmente con sentenza n. 254/2024 emessa dal Tribunale di Messina, che aveva affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre nella forma rafforzata e previsto tempi di permanenza con il padre in spazio neutro, come già disposto nella ordinanza presidenziale;
che la sentenza di separazione aveva confermato l'ordinanza presidenziale anche nella parte in cui aveva assegnato alla deducente la casa coniugale ed aveva posto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € CP_1
150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati ed appariva ormai impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, avendo, peraltro, il marito sin dall'anno
2015 abbandonato la famiglia senza più dare notizie di sé; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio e che fossero confermate le statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03/05.03.2025.
All'udienza dell'11.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi
2 fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con
[...]
meriti accoglimento. CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 254/2024 del 05.02.2024 ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta
3 riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, tanto che il resistente si è reso irreperibile, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) il
07.09.2005, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 1424 parte I anno 2005.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento della prole ed alla assegnazione della casa coniugale (provvedimento che è parimenti funzionale all'interesse della prole) la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni emesse in sede di giudizio di separazione. Sennonché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revisione di provvedimenti relativi alla prole, benché l'art. 337 quinquies c.c. stabilisca che essa è ammessa “in ogni tempo”, può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una modifica delle precedenti statuizioni, atteso che la disposizione normativa sopra richiamata non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720).
Orbene, la ricorrente non ha neppure allegato circostanze che possano giustificare una modifica delle statuizioni vigenti, delle quali ha chiesto la conferma, mentre dagli atti di causa non emergono elementi che possano indurre a rivisitare l'attuale disciplina.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia
4 di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 623/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) il
07.09.2005, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 1424 parte I anno 2005, tra Controparte_1
nato a [...] il [...] e
[...]
, nata a [...] il [...]; Parte_1
2) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della figlia Per_1
ed all'assegnazione della casa coniugale;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 623 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
963, 98167 Messina, rappresentata e difesa dall' Avv. Tiziana Bello e nel suo studio in Messina, via Cesareo 24, elettivamente domiciliata come da procura in atti e che dichiara di avere i seguenti recapiti professionali: pec:
e fax: 090 673791; PARTE RICORRENTE Email_1
E
nato a [...] il Controparte_1
27/05/1975; PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 18.02.2025, premesso che in data Parte_1
07.09.2005 nel Comune di Milano, aveva contratto matrimonio con
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Controparte_1
comune al n. 1424 parte 1 anno 2005); che dal matrimonio era nata in [...]
14.11.2007 la figlia che i coniugi si erano separati Persona_1
giudizialmente con sentenza n. 254/2024 emessa dal Tribunale di Messina, che aveva affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre nella forma rafforzata e previsto tempi di permanenza con il padre in spazio neutro, come già disposto nella ordinanza presidenziale;
che la sentenza di separazione aveva confermato l'ordinanza presidenziale anche nella parte in cui aveva assegnato alla deducente la casa coniugale ed aveva posto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € CP_1
150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati ed appariva ormai impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, avendo, peraltro, il marito sin dall'anno
2015 abbandonato la famiglia senza più dare notizie di sé; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio e che fossero confermate le statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03/05.03.2025.
All'udienza dell'11.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi
2 fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con
[...]
meriti accoglimento. CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 254/2024 del 05.02.2024 ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta
3 riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, tanto che il resistente si è reso irreperibile, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) il
07.09.2005, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 1424 parte I anno 2005.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento della prole ed alla assegnazione della casa coniugale (provvedimento che è parimenti funzionale all'interesse della prole) la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni emesse in sede di giudizio di separazione. Sennonché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revisione di provvedimenti relativi alla prole, benché l'art. 337 quinquies c.c. stabilisca che essa è ammessa “in ogni tempo”, può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una modifica delle precedenti statuizioni, atteso che la disposizione normativa sopra richiamata non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720).
Orbene, la ricorrente non ha neppure allegato circostanze che possano giustificare una modifica delle statuizioni vigenti, delle quali ha chiesto la conferma, mentre dagli atti di causa non emergono elementi che possano indurre a rivisitare l'attuale disciplina.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia
4 di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 623/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) il
07.09.2005, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 1424 parte I anno 2005, tra Controparte_1
nato a [...] il [...] e
[...]
, nata a [...] il [...]; Parte_1
2) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della figlia Per_1
ed all'assegnazione della casa coniugale;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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