Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 13.03.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2301/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabino Tomei, Dario Parte_1
Guida e Francesco di Maio e con gli stessi elettivamente domiciliato in via
Forgione n.12 - Caserta
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Quaglieri e con lo Controparte_1
stesso elettivamente domiciliato in piazza Garibaldi n.10 - Pignataro Maggiore
(CE)
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.05.2020 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere convenne in giudizio la Controparte_1 Controparte_2
esponendo di aver lavorato alle dipendenze di tale società
[...]
con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, inquadrato nel I livello
CCNL-Edili dal 20.09.2012 all'ottobre 2014 e successivamente con contratto full time, inquadrato nel II livello dall'01.12.2014 a fino al 03.12.2016, ed ancora inquadrato nuovamente nel I livello dal 13.5.2019 al 25.11.2019, quando era stato licenziato in tronco e senza preavviso per asserita ingiustificata assenza dal lavoro insieme ad altri lavoratori.
1
la sproporzione della sanzione rispetto alla circostanza addebitata nonché la natura ritorsiva del licenziamento.
Dedusse, altresì, l'insufficienza delle retribuzioni percepite rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto nei tre diversi periodi di lavoro, a fronte dello svolgimento di mansioni riconducibili nel livello superiore rispetto a quello riconosciuto.
Chiese, pertanto, al giudice adito di voler dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'intimato licenziamento e di voler condannare la società convenuta al proprio reintegro nel posto di lavoro nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto mensile.
Chiese, inoltre, la condanna della società al pagamento delle differenze retributive come quantificate in ricorso, previo accertamento dell'inquadramento nel livello superiore del CCNL di categoria, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Costituitasi, controparte eccepì l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda deducendo la comunicazione per iscritto del licenziamento per la mancata presentazione al lavoro del in data 25.11.2019, nonché l'insussistenza CP_1
della natura ritorsiva del licenziamento, fondato, invece, su un giustificato motivo oggettivo a fronte della cessata attività produttiva causata dall'assenza del lavoratore.
La società eccepì, poi, l'intervenuta decadenza del termine semestrale di cui all'art.35 del CCNL di categoria con riguardo alla domanda delle differenze retributive per i primi due periodi di lavoro. In merito alle mansioni svolte nel terzo periodo di lavoro, la resistente eccepì che il aveva svolto le CP_1
mansioni per le quali era stato assunto corrispondenti al I livello del CCNL e che per esse era stato correttamente retribuito.
Riassunto il giudizio in data 10.03.2023 nei confronti di , quale Parte_1
socio accomandatario della e di , quale socio CP_2 Controparte_3
accomandante, a seguito della cancellazione della dal Controparte_2
registro delle imprese, rinunciata poi la domanda nei confronti di CP_3
(rimasta contumace) ed espletata prova per testi, con sentenza
[...]
n.1638/2024, resa all'udienza del 26.06.2024 e pubblicata in pari data, il primo giudice in parziale accoglimento della domanda dichiarò l'illegittimità del
2 licenziamento e, vista l'impossibilità della reintegra del lavoratore, la condanna di al pagamento in favore di di un'indennità Parte_1 Controparte_1
risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TF (pari a euro 2.584,00 mensili) oltre accessori nonché al pagamento della somma di euro 5.266,90 a titolo di differenze retributive e di euro 644,97 per TF oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo, compensando le spese del giudizio nella misura di 1/3 e ponendo il residuo a carico di parte resistente.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello con Parte_1
ricorso depositato il 12.08.2024, chiedendo a codesta Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, di voler rigettare le domande avanzate in primo grado da , con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Controparte_1
Si è costituito quest'ultimo eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del proposto gravame e concludendo per il rigetto di esso con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va parzialmente accolto nei termini che seguono.
In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'odierno gravame sollevata da per asserita mancanza di Controparte_1 argomentazioni dell'appellante atte a contrastare e a contraddire le ragioni dedotte dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio che i motivi d'appello, avverso i quali - giova evidenziarlo – parte appellata ha comunque esplicato le sue difese, sono ammissibili e possono pertanto essere scrutinati nel merito, in quanto sufficientemente esplicativi dei profili in fatto ed in diritto che avrebbero dovuto essere diversamente apprezzati dal giudice di prime cure.
Ciò detto, con l'odierno gravame l'appellante censura previamente il capo dell'impugnata sentenza in cui il giudice di primo grado - incurante delle risultanze documentali e testimoniali - ha erroneamente ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato per giusta causa al lavoratore, non considerando invece
3 che trattavasi di licenziamento determinato dalla “mancanza di lavoro” da imputarsi alla condotta dei dipendenti, ma comunque integrante giustificato motivo oggettivo.
Tale censura appare priva di pregio.
Ebbene, la Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia attentamente valutato con argomentazioni logiche e ben motivate in ordine ai riscontri eseguiti, immuni da vizi giuridici, il materiale istruttorio raccolto, per cui le doglianze appena riferite non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” sottesa al rigetto della domanda.
Infatti, dall'esame della sentenza di primo grado emerge che il primo giudice, nella disamina dei fatti e nella valutazione degli elementi probatori acquisiti, qualificando il licenziamento sottoposto al vaglio della Corte come
“licenziamento per giusta causa” abbia preso in considerazione sia le dichiarazioni dei testi escussi, e , sia la Testimone_1 Testimone_2 comunicazione di licenziamento del 25.11.2019 dal seguente tenore letterale: “ il sottoscritto geometra (…) a causa Vostra gli è stato rifiutato Parte_1
l'affidamento dei lavori da parte di committenti per lavori urgenti in copertura e terrazzi, a voi noti e non solo;
e di altre commesse di lavori che in giornata non ho potuto dare certezza di firma di appalto, causando un danno e una perdita al sottoscritto, e di brutte figure nei confronti dei committenti, pertanto in mancanza di affidamento di lavori in ragione di cui sopra, sono stato costretto a procedere al dovuto licenziamento per mancanza di lavoro, che vi viene allegato alla presente”.
In effetti, dalle dichiarazioni dei predetti testi è emerso che in data 25.11.2019 il non si sia assentato dal lavoro ingiustificatamente, per una decisione CP_1
ascrivibile a sé medesimo, quanto piuttosto per una disposizione del datore di lavoro.
Dalle risultanze testimoniali, infatti, si ricava che il lavoratore recatosi, nella predetta data, presso il domicilio del veniva – in prima battuta - Parte_1 licenziato oralmente (insieme ad altri colleghi di lavoro) da parte di quest'ultimo
(cfr.dichiarazione teste : “il 25 Novembre come ogni giorno, S_
aspettavamo davanti al bar o davanti al tabaccaio (esercizi questi posti ad una ventina di metri da casa del ) aspettando che il titolare ci dicesse dove Parte_1
dovevamo andare a lavorare. Il chiuse il cancello di casa sua dicendo Parte_1
4 testuali parole tutti e 4 licenziati. Una volta detto questo, il aveva Parte_1 chiuso il cancello e se ne era andato via”; cfr. dichiarazione : “il 25 S_
Novembre siamo andati a casa del sig. e lui ci ha detto testuali parole: Parte_1
cosa siete venuti a fare? Siete tutti licenziati. Quel giorno eravamo andati in quattro, io, il ricorrente, il fratello del ricorrente e ”). Testimone_2
Ne consegue che in assenza di una giusta causa (asserita assenza ingiustificata del lavoratore) il licenziamento per cui è causa non può ritenersi legittimo.
Ad ogni buon conto pur volendo, ipoteticamente, ritenere, come dedotto dall'appellante, che il licenziamento del sia avvenuto per giustificato CP_1 motivo oggettivo, in quanto causato dalla “mancanza di lavoro” da imputarsi alla condotta dei dipendenti determinante la perdita dell'affidamento di lavori da parte di taluni committenti, cionondimeno dalla lettura del contenuto della comunicazione di licenziamento emerge la genericità dell'asserito giustificato motivo oggettivo.
In particolare, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il non ha specificamente indicato “quali committenti gli abbiano rifiutato i Parte_1 lavori urgenti di copertura e di terrazzi, né chi siano i titolari di “altre commesse di lavori” che gli abbiano rifiutato l'affidamento il giorno stesso della lamentata assenza dei dipendenti sul luogo di lavoro, né dove si trovassero i cantieri per i quali i suddetti lavori avrebbero dovuto avere inizio” (cfr.pag.5 sentenza di primo grado).
Né il datore di lavoro ha provato in giudizio, in violazione dell'art.5 L.n.604/66,
l'asserita motivazione posta a base del licenziamento così come articolata nella lettera di recesso, non avendo essa trovato alcun riscontro nelle risultanze istruttorie emerse in primo grado.
La Corte, dunque, ritiene illegittimo il licenziamento irrogato da Parte_1
a , confermando sul punto la statuizione del giudice di prime Controparte_1
cure di annullamento di esso ex art.3, co.2, del D. Lgs n.23/2015.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, negato il carattere ritorsivo del licenziamento de quo.
Ebbene giova evidenziare che sul punto non ha sollevato Controparte_1
alcuna censura non avendo proposto appello incidentale;
pertanto, relativamente a tale aspetto si deve indefettibilmente rilevare la formazione del
5 giudicato interno, trattandosi di una questione che ha formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e non è stata ritualmente riproposta dalla parte interessata in sede di gravame (Cass. n. n.8104/2021;
n.34424/2021; n.19155/2014; 6754/2003).
In merito alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento per cui è causa, l'appellante censura, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del primo grado, non potendo pronunciare l'ordine di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro a fronte della cancellazione della Controparte_2
dal Registro delle Imprese, si è limitato a condannare al
[...] Parte_1
pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità tenuto conto della retribuzione di riferimento per il calcolo del TF
(pari a €.2.584,00 mensili), oltre accessori, non tenendo conto tuttavia del requisito dimensionale della predetta società di cui all'art. 18 della l.n.300/1970.
Tale censura è meritevole di accoglimento.
Invero, dalla visura camerale prodotta in primo grado si evince che la
[...]
aveva solo quattro dipendenti;
tale circostanza, pacifica tra le Controparte_2
parti in quanto non contestata dal lavoratore, è altresì emersa dalle risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado.
In particolare, gli stessi testi dell'appellato, e Testimone_1 S_
, hanno confermato che all'epoca dei fatti erano solo in quattro a
[...]
lavorare per il , tutti e quattro licenziati contestualmente Parte_1
(cfr.dichiarazione : “…Il chiuse il cancello di casa sua dicendo S_ Parte_1
testuali parole tutti e 4 licenziati, i quattro eravamo io delle S_ S_ di cui non ricordo il cognome e il ricorrente…” - cfr.dichiarazione Per_1 S_
: “…cosa siete venuti a fare? Siete tutti licenziati. Quel giorno eravamo
[...] andati in quattro, io, il ricorrente, il fratello del ricorrente e ”). Testimone_2
Ne consegue che, alla luce della illegittimità del licenziamento e del requisito dimensionale della la Corte, contrariamente a quanto Parte_2
disposto dal giudice di prime cure, condanna ex art.9 del Parte_1
D.Lgs.n.23/2015 al pagamento in favore dell'appellato di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TF.
Infine, con l'odierno gravame censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui il giudice di primo grado, accolta l'eccezione di decadenza di
6 cui all'art.35 del CCNL di settore in ordine alle rivendicazioni retributive del afferenti ai primi due periodi di lavoro, ha esaminato il ricorso con CP_1 riferimento all'ultimo periodo di lavoro (intercorso tra le parti dal 13.05.2019 al
25.11.2019) riconoscendo erroneamente il diritto del lavoratore all'inquadramento nel superiore II livello del CCNL di categoria, rispetto al I livello riconosciutogli invece dal datore di lavoro.
In particolare, eccepisce che il primo giudice in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., avrebbe statuito su un diritto non richiesto (riconoscimento del II livello) e che comunque il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso sul punto, in quanto non articolato in modo tale da consentire una regolare indagine sulla sussistenza dei presupposti per poter collocare le mansioni in concreto svolte dal lavoratore a un livello superiore rispetto a quello di inquadramento.
Orbene, va preliminarmente osservato che non ha sollevato Controparte_1
alcuna censura in merito alla declaratoria di intervenuta decadenza di cui all'art.35 del CCNL di settore in merito ai primi due periodi di lavoro e pertanto non avendo proposto appello incidentale relativamente a tale aspetto si deve indefettibilmente rilevare la formazione del giudicato interno.
Invece, per quel che concerne l'ultimo periodo di lavoro (13.5.2019 al
25.11.2019) e le relative censure sollevate dall'appellante alla sentenza impugnata in ordine al riconoscimento al lavoratore del II livello del CCNL con conseguente diritto alle differenze retributive, la Corte osserva quanto segue.
Infondata è la censura dell'appellante sulla violazione da parte del primo giudice del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., in quanto, secondo consolidato orientamento della Suprema
Corte, il giudice di merito può riconoscere al lavoratore che rivendica una mansione superiore, rispetto a quella in cui risulta già inquadrato, un livello intermedio, tra le due senza per tale ragione incorrere nel vizio di ultra-petizione
(Cass. Civ., sezione Lavoro Ordinanza n. 32138 del 20.11.2023).
Tuttavia, non può trovare accoglimento la domanda di inquadramento nel superiore livello del CCNL di categoria, avanzata per l'ultimo periodo di lavoro dal lavoratore in primo grado, per le motivazioni che seguono.
7 Nelle controversie quali quella in esame deve farsi applicazione di quanto disposto dall'art. 2103 c.c., in virtù del quale il lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati, rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, ha diritto non solo al trattamento economico previsto per le mansioni in concreto svolte, ma anche all'assegnazione definitiva a tali mansioni ed all'attribuzione del relativo livello di inquadramento.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione sopra citata richiede, come momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, l'osservanza del cd. percorso trifasico.
Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
nel raffronto tra i testi della normativa contrattuale individuati nella prima indagine e il risultato della seconda (Cass. Ord. 08/02/2021 n. 2972; Cass. 22/11/2019 n.
30580; Cass. 28/4/2015 n.589; Cass. 27/9/2010 n.20272).
L'attuazione di tale operazione logico-ermeneutica deve necessariamente fondarsi sulle deduzioni effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il quale deve contenere la ripetizione del contenuto delle declaratorie contrattuali nonché una chiara e dettagliata descrizione delle mansioni quali concretamente eseguite dal lavoratore.
Nella specie, come correttamente osservato dall'appellante, le deduzioni di cui al ricorso introduttivo di primo grado sono del tutto inidonee a sostenere l'accoglimento della predetta domanda, in quanto non consentono al giudice di osservare il procedimento c.d. trifasico di cui sopra.
Invero, nel ricorso di primo grado il lavoratore ha esplicitato le mansioni asseritamente svolte senza riportare le declaratorie contrattuali del livello professionale attribuitogli dal datore di lavoro e di quelli rivendicati, non mettendo in tal modo il giudice nelle condizioni di poter operare un concreto raffronto tra l'accertamento delle mansioni in concreto svolte e l'esame del contenuto delle declaratorie contrattuali, cui deve essere ricondotta la concreta attività svolta.
8 Pertanto, a fronte di una evidente carenza assertiva e deduttiva del ricorso di primo grado non appare corretta la decisione del primo giudice in ordine alla sussistenza del diritto del lavoratore all'inquadramento nel superiore II livello del CCNL di categoria, e si deve confermare il I livello del CCNL di categoria attribuito al lavoratore dal datore di lavoro.
Dal mancato riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, consegue che non spettano a le differenze retributive richieste che si Controparte_1
fonderebbero su di esso.
Va rilevato che ai fini del riconoscimento delle differenze retributive l'appellante ha solo contestato il riconoscimento della , riconoscimento che Parte_3
tuttavia non è avvenuto tenuto conto della domanda subordinata proposta in primo grado dal ricorrente come da calcolo effettuato in primo grado in relazione al I livello del CCNL (cfr.pag.38 del ricorso di primo grado) per un totale di euro 5.722,13 a titolo di sole differenze retributive, esclusa la Pt_3
, e per TF euro 657,75 e quindi euro 6.379,88 in totale.
[...]
Il primo Giudice ha riconosciuto una somma finanche inferiore a quella di cui sopra e precisamente euro 5.266,90 per differenze retributive ed euro 644.97 per TF, per un totale di euro 5.911,87, anche inferiore alla richiesta proposta dal lavoratore per il I livello.
Detta statuizione non può assolutamente essere modificata, essendosi sul punto formato giudicato, atteso che avverso la relativa pronunzia non è stato ritualmente proposto appello incidentale dal lavoratore.
Va detto tra l'altro che l'appello proposto dal datore è del tutto generico ed evasivo e dunque nulla può essere aggiunto più di quanto già esposto.
Va pertanto confermata la condanna di al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 5.266,90 a titolo di differenze Controparte_1
retributive e di euro 644,97 per TF., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme via via rivalutate dalla rispettiva maturazione al saldo.
In definitiva, alla luce delle riferite argomentazioni, la Corte accoglie in parte l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TF, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
9 Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'odierno gravame, la Corte compensa per 1/3 le spese del grado e condanna parte appellante al pagamento del residuo, che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• accoglie in parte l'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TF;
• conferma nel resto la sentenza;
• compensa per 1/3 le spese del grado e condanna parte appellante al pagamento del residuo, che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 13/3/2025 Il Presidente
10