Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2026, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02686/2026REG.PROV.COLL.
N. 06584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6-OMISSIS- del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Massella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UN della AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni, Sabrina Azzolini, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina Azzolini in Trento, piazza Dante 15;
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00013/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della UN della AL e di Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. IN LU CA e uditi per le parti gli avvocati Calderara, su delega dell'avv. Massella, e dello Stato De Magistris.
Si dà atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avv. Azzolini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da -OMISSIS- contro la Provincia Autonoma di Trento e la UN della AL per l’annullamento dei provvedimenti di approvazione della graduatoria provvisoria (determinazione n. -OMISSIS- del 23 aprile 2024) e definitiva (determinazione n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024) da parte della UN, per la locazione di alloggi a canone sostenibile, nonché per l’annullamento del decreto del Presidente della UN n. 51 del 16 maggio 2024, con il quale è stato disposto il non accoglimento del ricorso avverso la mancata ammissione del ricorrente alla detta graduatoria.
1.1. La sentenza espone come segue i fatti e le vicende oggetto del ricorso introduttivo:
- la Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1366 del 28 luglio 2023, stabiliva nel periodo dal 1° settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine di raccolta delle domande per la locazione a canone sostenibile di alloggi di edilizia abitativa pubblica nonché delle domande per la concessione del contributo integrativo sui canoni di locazione di mercato - Edizione 2023, ai sensi della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. recante “ Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) ”;
- con nota informativa pubblicata il 30 agosto 2023 la UN della AL (d’ora in poi anche UN), delegata alla raccolta per il relativo territorio, rendeva nota l’apertura dei termini per la presentazione delle domande, precisando le modalità nonché i requisiti di ammissione alle provvidenze;
- in particolare, l’avviso prevedeva, quali “ requisiti per la presentazione della domanda di locazione di alloggio a canone sostenibile ”, tra gli altri: “ f) assenza di condanna, anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall’articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante <Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica> ” nonché “ g) assenza di condanna, anche in riferimento ai componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, nonché per i reati previsti dall’art. 380, comma 2, del codice di procedura penale ”, condizioni rispettivamente corrispondenti all’art. 5, comma 2, lett. c ter) e c quater) della l.p. n. 15 del 2005 come introdotti dalla l.p. n. 5 del 2019, che ogni richiedente doveva dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella compilazione del modulo di domanda messo a disposizione a tale fine;
- in data 29 novembre 2023 il sig. -OMISSIS- presentava alla UN la domanda per la locazione di alloggio a canone sostenibile per l'anno 2023, rettificata il 30 novembre 2023, finalizzata ad ottenere l’assegnazione per sé di un alloggio di edilizia pubblica ai sensi della l.p. 7 novembre 2005, n. 15, omettendo di barrare il campo relativo al possesso dei suindicati requisiti;
- con nota del 20 dicembre 2023 la UN chiedeva espressamente al signor -OMISSIS- di integrare la domanda presentata con riferimento ai requisiti relativi all’art. 5, comma 2, lett. c ter) e c quater) della l.p. 15 del 2005 ed il ricorrente faceva pervenire nota del 28 dicembre 2023, precisando di aver a carico condanne ma contestando la conformità alla Costituzione delle citate disposizioni, rifiutandosi di ritirare la propria candidatura e riservandosi di procedere per le vie legali al fine di porre la questione costituzionale in merito;
- la UN procedeva, pertanto, all’accertamento d’ufficio della sussistenza del requisito in capo al ricorrente mediante l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale in data 4 gennaio 2024, dal quale si poteva evincere l’esistenza di sentenze di condanna per taluna delle ipotesi di reato contemplate nell’art. 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- quindi, con determina del competente dirigente n. -OMISSIS- del 23 aprile 2024 disponeva la non ammissione del sign. -OMISSIS- alla graduatoria provvisoria per la locazione di alloggi a canone sostenibile, per la seguente motivazione: “ assenza requisito: rif. art. 5, comma 2, lett. c ter) della L.P. 15/2005 secondo il quale <Può ottenere in locazione gli alloggi di cui al comma 1 il richiedente in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: […] c ter) assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall’articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119> ”, del che dava comunicazione al ricorrente in data 24 aprile 2024;
- con nota di data 24 aprile 2024, integrata in data 29 aprile 2024, il ricorrente ribadiva alla UN la ritenuta non conformità a Costituzione delle disposizioni di legge provinciale che costituiscono i presupposti del requisito richiesto e, dunque, della sua esclusione dalle graduatorie in argomento, chiedendo espressamente il ritiro in autotutela del provvedimento sfavorevole;
- infine, in data 14 maggio 2024 il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso all’organo esecutivo della UN della AL avverso la suddetta comunicazione di non ammissione, deducendone l’illegittimità per il seguente motivo di diritto: “ Violazione degli artt. 2, 3, 27 e 117 della Costituzione ”;
- tale ricorso veniva rigettato con decreto del Presidente della UN n. 51 in data 16 maggio 2024, comunicato al ricorrente il 17 maggio 2024, in ragione dell’accertata oggettiva mancanza del requisito ex art. 5, comma 2, lett. c ter) della l.p. 7 novembre 2005, n. 15, e considerata, inoltre, l’incompetenza della UN della AL a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
1.2. Il Tribunale - dato atto della presentazione di un unico motivo di ricorso (per “ Violazione degli artt. 2, 3, 27 e 117 della Costituzione ”) e della costituzione in resistenza della UN della AL e della Provincia Autonoma di Trento - ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dagli enti resistenti per la mancata tempestiva impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1366/2023 e dell’avviso pubblicato in data 30 agosto 2023 da parte della UN della AL, in quanto reputati atti di indizione della raccolta delle domande e di individuazione, tra l’altro, dei requisiti di partecipazione, tra cui quello ostativo alla presentazione della domanda di partecipazione da parte del ricorrente, da impugnare entro il termine decadenziale di sessanta giorni “ decorrenti al più tardi dal termine di conclusione del periodo di raccolta delle domande in parola - 30.11.2023- ampiamente scaduto all’atto della notifica del ricorso, avvenuta in data 12.07.2024 ”.
1.2.1. Il Tribunale ha aggiunto che, anche a voler accogliere la tesi del ricorrente circa il carattere di atto lesivo solo del provvedimento di non ammissione, “ l’inammissibilità del ricorso deriva comunque dalla mancata impugnazione degli indicati atti presupposti, quantomeno della nota informativa della UN, impugnazione che doveva aver luogo unitamente all’atto definitivo di esclusione ”.
1.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
2. Il signor -OMISSIS- ha avanzato appello con un unico motivo e, nel merito, riproposizione della questione di legittimità costituzionale non esaminata in primo grado.
La Provincia Autonoma di Trento e la UN della AL si sono costituite per resistere all’appello.
2.1. All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie difensive e di replica delle parti.
3. Con l’unico motivo di appello viene censurata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che il primo giudice ha basato sulla mancata impugnazione della clausola escludente, concernente l’assenza di condanne per talune fattispecie di reato; più precisamente, per la mancata impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1366 del 28 luglio 2023 e della nota informativa pubblicata il 30 agosto 2023 della UN della AL.
3.1. Con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale, il ricorrente sostiene che il provvedimento non conterrebbe alcuna clausola escludente, quindi egli non avrebbe avuto alcun interesse alla relativa impugnazione, dato che:
- con la detta deliberazione, la Giunta si sarebbe limitata ad individuare il periodo della raccolta delle firme delle domande, stabilendolo dal 1° settembre al 30 novembre 2023, dando atto dell’assenza di necessità di acquisizione del CUP;
- tali uniche disposizioni deliberate dalla Giunta non sono lesive degli interessi del ricorrente;
- il riferimento contenuto nella deliberazione n. 1366 alla legge provinciale n. 5 del 2015 non avrebbe generato alcun interesse del signor -OMISSIS- all’impugnazione della deliberazione, posto che tale riferimento riguarderebbe esclusivamente la fonte normativa sulla base della quale la Giunta provinciale ha deliberato il periodo di raccolta delle domande;
- l’assenza nella deliberazione di ogni riferimento alla clausola escludente, concernente l’assenza di condanne penali per le fattispecie di reato previste dall’articolo 3 bis del decreto legge n. 93 del 2013, porterebbe a ritenere che la Giunta provinciale avrebbe inteso non comprendere nel bando tale clausola escludente, in quanto illegittima.
3.2. Con riferimento alla nota informativa pubblicata dalla UN della AL, il ricorrente rileva che la mancata impugnazione non avrebbe comportato il venir meno del suo interesse all’impugnazione delle graduatorie e del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, dato che:
- la UN della AL, ente territoriale all’interno della Provincia autonoma di Trento, non avrebbe avuto alcun potere di stabilire requisiti di partecipazione al bando provinciale indetto dalla PAT, avendo ricoperto soltanto la funzione di “ delegata alla raccolta [delle domande] per il relativo territorio ”;
- deve escludersi che una comunità territoriale, i cui provvedimenti si esauriscono nell’ambito esclusivo del territorio della UN, possa stabilire e aggiungere requisiti di partecipazione ad un bando provinciale, venendosi a determinare in tale eventualità una disparità di trattamento tra i diversi ambiti territoriali provinciali;
- comunque, dato che la deliberazione n. 1366 della PAT non conterrebbe le clausole di esclusione concernenti le condanne penali, queste non avrebbero potuto essere stabilite ed aggiunte dalla UN;
- diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’avviso di raccolta delle domande della UN della AL pubblicato il 30 agosto 2023 non costituisce, né avrebbe potuto costituire, lex specialis della procedura provinciale di assegnazione degli alloggi in locazione a canone sostenibile, costituendo piuttosto soltanto un mezzo di pubblicità della delibera n. 1366/23 sul periodo di apertura di presentazione delle domande;
- detta nota informativa sarebbe un atto endoprocedimentale che si inserisce nella fase meramente preparatoria del procedimento di acquisizione della domanda;
- l’esclusione del signor -OMISSIS-, disposta con i provvedimenti impugnati, è motivata espressamente sulla base dell’assenza del requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lettera c ter della legge provinciale n. 15/2005 e non sulla base della nota informativa, alla quale non è fatto alcun riferimento, mentre se questa fosse stata la lex specialis della procedura, l’esclusione sarebbe stata motivata riferendosi alla nota medesima.
3.3. L’appellante censura inoltre la sentenza nella parte in cui vi è affermato che il signor -OMISSIS- fosse a conoscenza della condizione ostativa alla domanda di partecipazione sin dalla data del 29 novembre 2023, di compilazione del modulo, del quale non è stato barrato il campo relativo al requisito mancante.
Tale mancata indicazione è spiegata dal ricorrente deducendo che, non essendo prevista dalla deliberazione provinciale n. 1366/23 alcuna condizione ostativa concernente i reati previsti dall’articolo 3 bis del decreto legge n. 93/2013, il signor -OMISSIS- ha omesso di compilare il relativo quadro del modulo, ritenendo lo stesso irrilevante ai fini dell’accoglimento della domanda.
3.4. Ancora, relativamente alla sentenza impugnata, l’appellante osserva che il rilievo secondo cui la nota informativa della UN della AL non contenesse indicazioni sulla proponibilità di ricorsi in sede giurisdizionale, non sarebbe stato da lui avanzato dinanzi al primo giudice per denunciare l’illegittimità della nota stessa -come ritenuto dalla sentenza, che tale illegittimità ha escluso- bensì al solo fine di evidenziare un elemento da cui evincere che la nota informativa non fosse provvedimento autonomamente impugnabile.
4. Le censure dell’appellante non sono fondate, dovendosi riconoscere nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1366/2023 e nell’avviso del 30 agosto 2023 gli atti di indizione della procedura di assegnazione degli alloggi a canone sostenibile, conclusa con le graduatorie impugnate in giudizio.
4.1. Oggetto di quest’ultimo è infatti una procedura concorsuale pubblica finalizzata all’assegnazione in locazione agevolata di un numero limitato di alloggi.
La disciplina dell’intera procedura è contenuta nella legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 (il cui articolo 5 è intitolato “ Locazione degli alloggi ” e prevede, in particolare, la deliberazione della Giunta provinciale per la formazione delle graduatorie, nonché i requisiti nel cui possesso deve essere il richiedente per ottenere la locazione degli alloggi, tra i quali il requisito in contestazione) e nel regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. (al quale fa espresso rinvio il comma 1 del detto art. 5 della legge provinciale e che, all’art. 2, quanto ai requisiti, fa, a sua volta, espresso rinvio alla legge provinciale).
L’avvio della procedura è quindi deciso dall’amministrazione provinciale con una deliberazione della Giunta che – ai sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo inciso, e dell’art. 30, comma 1, del detto regolamento – fissa il periodo di presentazione delle domande di ammissione da parte dei concorrenti.
La deliberazione, adottata per la procedura relativa all’annualità 2023 in data 28 luglio 2023, è stata seguita da un avviso pubblico della UN che, oltre a rendere noto il periodo di raccolta delle domande, contiene l’indicazione dei requisiti di partecipazione che sono stabiliti dalla legge provinciale.
Essendosi così delineato e svolto il procedimento di indizione della procedura, va smentito l’assunto del ricorrente secondo cui la delibera della Giunta provinciale n. 1366/2023 fosse priva di lesività nei suoi confronti, perché mancante dell’indicazione specifica dei requisiti di partecipazione.
La portata lesiva del provvedimento va invero ricondotta al riferimento fatto nella deliberazione n. 1366 alla legge provinciale n. 5 del 2015, che comporta il recepimento dell’intero contenuto della fonte normativa sulla base della quale la Giunta provinciale ha deliberato il periodo di raccolta delle domande, vale a dire il recepimento della disciplina provinciale vigente sull’assegnazione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, nell’ambito della quale sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento delle procedure selettive.
La circostanza che il requisito contestato fosse stabilito direttamente dalla legge non fa venire meno l’effetto giuridico conseguente all’indizione della procedura mediante la deliberazione della Giunta.
4.2. D’altronde, l’attività amministrativa di indizione della procedura e di individuazione e pubblicazione, tra l’altro, dei requisiti e delle modalità di partecipazione, si è protratta e completata mediante la “nota informativa” della UN di AL del 30 agosto 2023, che ribadisce e riproduce il requisito previsto già nella legge provinciale, per l’ammissione delle domande di assegnazione degli alloggi in locazione, di << assenza di condanna, anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall’articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica” >> (condizione introdotta nella l.p. n. 5 del 2015 dalla l.p. 6 agosto 2019, n. 5, al fine di adeguare la disciplina provinciale a quanto disposto a livello nazionale dall’art. 3 bis, “ Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica ”, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, inserito con legge 11 gennaio 2018, n. 4).
L’avviso in contestazione è un mezzo di pubblicità della deliberazione della Giunta provinciale, come pure deduce il ricorrente, ma, contrariamente a quanto da questi asserito, non appare affatto essere la conseguenza di una delega alla sola raccolta delle domande per il relativo territorio. Con la nota informativa pubblicata il 30 agosto 2023 la UN – in applicazione sia della legge provinciale che del regolamento di attuazione – ha svolto la funzione di esplicitare e rendere nota la lex specialis della procedura selettiva, che nella deliberazione era data per presupposta mediante il rinvio implicito alla disciplina dettata della legge provinciale n. 15 del 2005.
Più specificamente, la “nota informativa” assolve alla funzione di “avviso pubblico” della procedura selettiva indetta dalla PAT, dato che, come giustamente rilevato nella sentenza gravata, << ancorché denominato “nota informativa”, costituisce … la lex specialis della procedura in argomento - di raccolta delle domande di locazione alloggio e/o di contributo integrativo sul canone di locazione - in quanto ne sancisce le regole di svolgimento, tra cui in primis il termine e le modalità di presentazione (solo in forma di intervista in presenza del richiedente), nonché elenca i requisiti per la presentazione delle domande di ammissione nella graduatoria, irrilevante sotto tale punto di vista il carattere riproduttivo delle disposizioni legislative provinciali contestate >>.
Giova soltanto precisare -al fine di smentire la corrispondente censura dell’appellante- che la nota informativa non ha avuto la funzione di “ stabilire e aggiungere requisiti di partecipazione a un bando provinciale ”: il requisito in contestazione è espressamente previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-ter) della legge provinciale n. 15 del 2005; è stato implicitamente richiamato dalla delibera della Giunta provinciale n. 1366 del 2023, mediante il richiamo della legge e del suo regolamento attuativo; è stato quindi esplicitato, in conformità alla legge ed alla deliberazione della Giunta, con la nota informativa della UN.
4.3. Non vi è dubbio alcuno che, se non già mediante l’adozione della deliberazione n. 1366/2023, quanto meno mediante la combinazione di questa con l’avviso pubblico del 30 agosto 2023, si sia prodotto l’effetto lesivo nei confronti del signor -OMISSIS-, in quanto privo del ridetto requisito di partecipazione: da qui l’interesse personale, concreto e immediato alla rimozione di tale requisito e l’onere dell’immediata impugnazione della clausola, presupposta dalla delibera di Giunta e riportata nell’avviso della UN (trovando applicazione la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in tema di immediata impugnabilità delle clausole escludenti contenute negli atti amministrativi generali, che dettano le regole di partecipazione e di svolgimento delle procedure selettive pubbliche: cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen. 26 aprile 2018, n. 4, confermata dall’univoca giurisprudenza successiva, di cui sono espressione le massime richiamate nella sentenza del TRGA di Trento).
4.3.1. La circostanza che il requisito contestato sia fissato direttamente dalla legge e che il vizio di legittimità dedotto dal ricorrente sia l’illegittimità costituzionale del disposto normativo non incide sull’insorgenza dell’interesse all’impugnazione immediata della clausola escludente che si limiti a riprodurre il testo normativo, e comporta che decorra dalla pubblicazione di quest’ultima il termine decadenziale per esperire l’ordinaria azione di annullamento.
In proposito, va condiviso il richiamo fatto dalla difesa provinciale della sentenza di questo Consiglio, VI, 21 febbraio 2020, n. 1343, nella cui motivazione, in riferimento ad una procedura di concorso del pubblico impiego privatizzato (i cui principi, per quanto rileva ai fini della decisione, valgono anche per la procedura de qua ), si legge quanto segue: << […] vige il principio, fermo in giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, Cons. St., VI, 19 febbraio 2018 n. 1064; id., III, 2 maggio 2019 n. 2843; CGA, sez. giurisd., 26 settembre 2019 n. 836), secondo cui il vizio del provvedimento amministrativo, consistente nell'applicazione di una norma di legge incostituzionale, rientra nella categoria della violazione di legge ed è pertanto un ordinario vizio di legittimità (quindi, non rilevabile d’ufficio) e non un caso di nullità ex art. 21-septies della l. 241/1990 (che indica i casi tassativi di nullità del provvedimento amministrativo, non contemplando tra essi il caso del provvedimento basato su una norma incostituzionale);
– pertanto, di regola, siffatti provvedimenti si consolidano se non sono tempestivamente impugnati e ciò a più forte ragione nella specie, ove l’illegittimità costituzionale, non ancora accertata, è posta come vizio del procedimento di concorso in relazione ad una clausola d’ammissione, dal che la manifesta inammissibilità non solo della relativa questione sollevata in entrambi i gradi di giudizio, ma anche d’ogni altra questione di merito, essendosi appunto consolidata, in capo agli appellanti, la clausola ex art. 3, co. 1, lett. c) del bando di detto concorso >>.
Non è pertinente il richiamo, fatto dall’appellante con la memoria di replica, della sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 22 del 16 ottobre 2020, in tema di nullità di clausole escludenti, poiché tale decisione riguarda la nullità testualmente prevista dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, mentre -come ben detto nella sentenza n.1343/2020, sopra citata- il vizio del provvedimento amministrativo, consistente nell'applicazione di una norma di legge incostituzionale, è un ordinario vizio di legittimità e non un caso di nullità ex art. 21-septies della l. 241/1990.
4.3.2. Va poi confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione fosse un “ effetto ben noto al ricorrente sin dalla data del 29.11.2023 di compilazione del modulo di domanda, del quale non ha barrato il campo relativo proprio a tale requisito, e come confermato dalle comunicazioni di contestazione fatte pervenire dal richiedente sin dalla data 28.12.2023, a seguito di richiesta specifica della UN avvenuta in data 20.12.2023, nelle quali il sign. -OMISSIS- ha rappresentato la contrarietà con la Costituzione della ridetta disciplina sul punto ”.
La censura contenuta nell’atto di appello va infatti disattesa, considerata l’irrilevanza giuridica dell’infondata asserita opinione del ricorrente circa il fatto che il requisito del quale era privo non fosse richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva in parola. Si tratta, invero, di un punto di vista del tutto soggettivo, smentito dal tenore e dalla successione degli atti amministrativi generali sopra detti, dal ricorrente indubbiamente conosciuti.
4.3.3. Peraltro, va sottolineato che il Tribunale ha fornito una seconda ratio decidendi della dichiarazione di inammissibilità, consistente nella mancata impugnazione dei detti due atti generali, quanto meno unitamente all’impugnazione delle graduatorie e dell’atto definitivo di esclusione.
In disparte la preminenza della prima ragione di inammissibilità, opererebbe comunque quest’ultima, pure enunciata in sentenza, considerato l’evidente rapporto di conseguenzialità tra gli atti non impugnati e gli atti oggetto, invece, di impugnazione. In ragione dello stretto collegamento esistente tra il contenuto dei primi e quello dei secondi, nel caso di specie, gli atti amministrativi generali vanno qualificati come atti presupposti, così come qualificati nella sentenza appellata, con la motivazione cui si rinvia anche quanto alla citazione giurisprudenziale (tratta da Cons. Stato, III, 10 novembre 2020, n. 6922).
La mancata impugnazione degli atti presupposti comporta l’insussistenza dell’interesse del ricorrente ad impugnare gli atti successivi consequenziali.
In senso contrario, non rileva l’argomento difensivo svolto nell’atto di appello secondo cui la censurata esclusione del ricorrente è stata motivata, così come il decreto di rigetto del ricorso in via amministrativa, mediante richiamo diretto della legge provinciale, non della nota informativa della UN più volte menzionata: il richiamo della legge si giustifica perché la nota informativa era meramente riproduttiva del testo normativo. Tuttavia, come già detto, l’atto amministrativo mantiene la sua natura ed i suoi effetti anche quando si assuma viziato dall’applicazione (o, a maggior ragione, dal recepimento) di una norma di legge che si ritiene incostituzionale: il vizio resta proprio dell’atto amministrativo presupposto, anche se il provvedimento conseguenziale (nel caso di specie, il provvedimento di esclusione nei confronti del signor -OMISSIS-) vi abbia fatto riferimento solo indiretto, richiamando direttamente la norma sul requisito di partecipazione non posseduto dall’istante.
Essendo incontestabile che l’esito sfavorevole del procedimento per il ricorrente è conseguito alla puntuale e doverosa applicazione da parte della UN della AL dell’avviso di raccolta delle domande, per la mancanza di uno dei requisiti prescritti dall’avviso medesimo, come detto in sentenza, per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge ivi richiamata, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’avviso, oltre che il provvedimento di esclusione.
4.4. Parimenti infondata è la deduzione del ricorrente secondo cui, mancando nella nota informativa della UN ogni riferimento utile all’impugnazione in sede giurisdizionale, l’atto non sarebbe stato autonomamente impugnabile.
La natura di atto amministrativo generale di indizione della procedura selettiva non può essere esclusa per tale dato meramente formale. Essa consegue, invero, alla funzione di esplicitazione ed esecuzione della deliberazione n. 1366/2023 (la quale, peraltro, contiene in calce l’avvertimento dell’esperibilità del ricorso giurisdizionale o di quello straordinario al Presidente della Repubblica) e trova riscontro nel contenuto di vera e propria lex specialis della procedura, sopra specificato. Dato ciò, e considerata la ridetta portata lesiva nei confronti del ricorrente, sin dal momento della sua pubblicazione, esso avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato per le ragioni già esposte nella sentenza gravata e sopra ribadite.
4.5. In conclusione, pur essendo assorbente la prima, vanno condivise entrambe le ragioni di inammissibilità del ricorso introduttivo ritenute dalla sentenza gravata: i) la sussistenza della lesione dell’interesse del ricorrente determinato dalla deliberazione della Giunta provinciale e dalla nota della UN e della possibilità di impugnare la clausola escludente fin dal momento di presentazione della domanda e, comunque, ii) la mancata impugnazione dei detti due atti, da considerare come atti di indizione della procedura selettiva, unitamente all’impugnazione delle graduatorie conclusive della medesima ed al provvedimento definitivo di esclusione.
5. L’appello va quindi respinto e va confermata la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, con conseguente definitivo assorbimento del motivo di merito concernente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettera c ter, della legge 7 novembre 2005 n. 15 della Provincia Autonoma di Trento, sollevata dal ricorrente per violazione degli articoli 2, 3, 27 e 117 della Costituzione.
5.1. Merita sottolineare che la mancata impugnazione degli atti amministrativi che hanno richiamato e recepito la legge sospettata di contrasto con la Costituzione priva la questione di legittimità costituzionale del requisito della rilevanza, proprio del giudizio incidentale dinanzi al giudice a quo (arg. ex art. 23, comma 2, della legge n.87 del 1953).
6. La peculiarità della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso consente di compensare per giusti motivi le spese processuali dei due gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE GE, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
IN LU CA, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LU CA | CE GE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.