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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2024
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 698/2024
PROMOSSO DA
nato ad [...] il [...] con residenza a GA TE (En) Parte_1
in via Gebbia n. 51 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania via Del C.F._1
Bosco n. 298 presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Laura Mazzola (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1
in via San Nicola n.89 (C.F. ). CodiceFiscale_3
RESISTENTE- CONTUMACE
Il Giudice designato dott. Rosario Vacirca, provvedendo in esito all'udienza del 1° aprile 2025,
sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritiene il decidente, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, che il ricorso ex art. 700
c.p.c. proposto da è inammissibile. Parte_1
Pagina 1 Preliminarmente, la notifica fatta a parte resistente deve ritenersi rituale per cui deve dichiararsi la contumacia di Controparte_1
Orbene, ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 Controparte_1
che quest'ultima avrebbe illegittimamente azionato il rimedio di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c., in quanto, in forza del provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Enna, in seno al giudizio recante numero di ruolo 1278/2020 RG, che aveva disposto, in capo al sig. , l'onere Parte_1
di pagare “in favore di , un assegno di € 500,00 mensili, di cui € Controparte_1
400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed € 100,00 quale contributo al mantenimento
della moglie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT di svalutazione della moneta”, si è rivolta al datore di lavoro del , tale Pt_1 Persona_1
, al fine di ottenere il versamento diretto del citato importo.
[...]
Ritenendo la non applicabilità al caso di specie del rimedio introdotto soltanto con la cosiddetta Riforma Cartabia, atteso che quest'ultima non potrebbe trovare applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023, come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 149/2022, come modificato dall'art. 1 comma 380 lett. a della lg. 29 dicembre 2022 n.
197 e, comunque, il difetto dei relativi presupposti, ha peraltro chiesto, conclusivamente, che l'adito
Tribunale ordini a “[…] , di cessare con effetto immediato la diretta Persona_1
corresponsione della somma di €500,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra
e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che Controparte_1
appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito […]” ovvero, in subordine, “[…] nella non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile la disciplina
normativa di cui all'art. 473 bis n. 37 cpc, ordinare al datore di lavoro del sig. Parte_1
, di versare direttamente, a titolo di mantenimento, la somma di € 250,00 […]”. Persona_1
Il profilo di inammissibilità è duplice.
Invero, al netto di ogni considerazione, nel merito, circa la non condivisibilità della tesi
Pagina 2 attorea in ordine alla non ammissibilità del rimedio di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c., e ciò per l'ovvia constatazione che, azionando tale rimedio, l'odierna resistente non ha fatto altro che instaurare un autonomo procedimento di esecuzione presso terzi, donde nessun rilievo può avere la data di iscrizione a ruolo da cui è scaturito il titolo azionato, gli è che sussiste, nel caso di specie, un evidente difetto di legittimazione passiva in capo alla resistente contumace, avendo il ricorrente citato in giudizio la ex moglie per far valere un diritto prospettato nei Controparte_1
confronti del proprio datore di lavoro , nei confronti del quale, invero, ha chiesto Persona_1
la pronuncia del provvedimento conclusivo.
Né può ritenersi, in ogni caso, che il Giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, stante che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Persona_1
si palesa superflua, ricorrendo – per come meglio verrà illustrato infra – una ragione idonea
[...]
ad assicurare la celere definizione del giudizio e non comportando la mancata partecipazione al procedimento della parte pretermessa alcun concreto pregiudizio a carico di quest'ultima (v., in tal senso, Cass. Civ. Sez. Un. 8.5.2014, n. 9936, per cui, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. –, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale;
v. anche Cass. Civ. Sez. III 23.2.2010, n. 4342, per cui il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c.; pertanto, va esclusa la necessità dell'integrazione del contraddittorio, pur se imposta dalle norme, allorché la sua omissione non sia tale da produrre alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali della parte esclusa).
Su altro versante, invero, il proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. manca, nel caso di specie, del
Pagina 3 presupposto della residualità, posto che, a ben vedere, esiste apposito rimedio cui il ricorrente avrebbe potuto accedere per ottenere la tutela invocata, ossia il ricorso in opposizione all'esecuzione instaurata da controparte, ai sensi dell'art. 615, comma II c.p.c., innanzi al competente giudice dell'esecuzione, nell'ambito del quale avanzare, altresì, istanza di sospensione,
quanto meno parziale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
Invero, il procedimento d'urgenza non può trovare applicazione in tutti i casi in cui la finalità
cautelare possa essere raggiunta attraverso i rimedi provvisori previsti da specifiche disposizioni di legge, come si desume dall'incipit della disposizione di cui all'art. 700 c.p.c.: “fuori dei casi
regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”.
Per completezza, va ricordato che, per il consolidato indirizzo di legittimità, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale –
nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (così Cass. Civ. Sez. III
21.7.2016, n. 15019; v., per una fattispecie di inammissibilità dell'impugnazione, Cass. Civ. Sez. II
19.10.2018, n. 26525; v. anche Cass. Civ. Sez. I 28.4.2023, n. 11269).
Le spese di giudizio, in considerazione della contumacia di parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 669-septies c.p.c.;
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
Pagina 4 2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Enna, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 5
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 698/2024
PROMOSSO DA
nato ad [...] il [...] con residenza a GA TE (En) Parte_1
in via Gebbia n. 51 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania via Del C.F._1
Bosco n. 298 presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Laura Mazzola (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1
in via San Nicola n.89 (C.F. ). CodiceFiscale_3
RESISTENTE- CONTUMACE
Il Giudice designato dott. Rosario Vacirca, provvedendo in esito all'udienza del 1° aprile 2025,
sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritiene il decidente, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, che il ricorso ex art. 700
c.p.c. proposto da è inammissibile. Parte_1
Pagina 1 Preliminarmente, la notifica fatta a parte resistente deve ritenersi rituale per cui deve dichiararsi la contumacia di Controparte_1
Orbene, ha convenuto in giudizio deducendo Parte_1 Controparte_1
che quest'ultima avrebbe illegittimamente azionato il rimedio di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c., in quanto, in forza del provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Enna, in seno al giudizio recante numero di ruolo 1278/2020 RG, che aveva disposto, in capo al sig. , l'onere Parte_1
di pagare “in favore di , un assegno di € 500,00 mensili, di cui € Controparte_1
400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed € 100,00 quale contributo al mantenimento
della moglie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT di svalutazione della moneta”, si è rivolta al datore di lavoro del , tale Pt_1 Persona_1
, al fine di ottenere il versamento diretto del citato importo.
[...]
Ritenendo la non applicabilità al caso di specie del rimedio introdotto soltanto con la cosiddetta Riforma Cartabia, atteso che quest'ultima non potrebbe trovare applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023, come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 149/2022, come modificato dall'art. 1 comma 380 lett. a della lg. 29 dicembre 2022 n.
197 e, comunque, il difetto dei relativi presupposti, ha peraltro chiesto, conclusivamente, che l'adito
Tribunale ordini a “[…] , di cessare con effetto immediato la diretta Persona_1
corresponsione della somma di €500,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra
e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che Controparte_1
appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito […]” ovvero, in subordine, “[…] nella non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile la disciplina
normativa di cui all'art. 473 bis n. 37 cpc, ordinare al datore di lavoro del sig. Parte_1
, di versare direttamente, a titolo di mantenimento, la somma di € 250,00 […]”. Persona_1
Il profilo di inammissibilità è duplice.
Invero, al netto di ogni considerazione, nel merito, circa la non condivisibilità della tesi
Pagina 2 attorea in ordine alla non ammissibilità del rimedio di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c., e ciò per l'ovvia constatazione che, azionando tale rimedio, l'odierna resistente non ha fatto altro che instaurare un autonomo procedimento di esecuzione presso terzi, donde nessun rilievo può avere la data di iscrizione a ruolo da cui è scaturito il titolo azionato, gli è che sussiste, nel caso di specie, un evidente difetto di legittimazione passiva in capo alla resistente contumace, avendo il ricorrente citato in giudizio la ex moglie per far valere un diritto prospettato nei Controparte_1
confronti del proprio datore di lavoro , nei confronti del quale, invero, ha chiesto Persona_1
la pronuncia del provvedimento conclusivo.
Né può ritenersi, in ogni caso, che il Giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, stante che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Persona_1
si palesa superflua, ricorrendo – per come meglio verrà illustrato infra – una ragione idonea
[...]
ad assicurare la celere definizione del giudizio e non comportando la mancata partecipazione al procedimento della parte pretermessa alcun concreto pregiudizio a carico di quest'ultima (v., in tal senso, Cass. Civ. Sez. Un. 8.5.2014, n. 9936, per cui, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. –, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale;
v. anche Cass. Civ. Sez. III 23.2.2010, n. 4342, per cui il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c.; pertanto, va esclusa la necessità dell'integrazione del contraddittorio, pur se imposta dalle norme, allorché la sua omissione non sia tale da produrre alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali della parte esclusa).
Su altro versante, invero, il proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. manca, nel caso di specie, del
Pagina 3 presupposto della residualità, posto che, a ben vedere, esiste apposito rimedio cui il ricorrente avrebbe potuto accedere per ottenere la tutela invocata, ossia il ricorso in opposizione all'esecuzione instaurata da controparte, ai sensi dell'art. 615, comma II c.p.c., innanzi al competente giudice dell'esecuzione, nell'ambito del quale avanzare, altresì, istanza di sospensione,
quanto meno parziale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
Invero, il procedimento d'urgenza non può trovare applicazione in tutti i casi in cui la finalità
cautelare possa essere raggiunta attraverso i rimedi provvisori previsti da specifiche disposizioni di legge, come si desume dall'incipit della disposizione di cui all'art. 700 c.p.c.: “fuori dei casi
regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”.
Per completezza, va ricordato che, per il consolidato indirizzo di legittimità, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale –
nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (così Cass. Civ. Sez. III
21.7.2016, n. 15019; v., per una fattispecie di inammissibilità dell'impugnazione, Cass. Civ. Sez. II
19.10.2018, n. 26525; v. anche Cass. Civ. Sez. I 28.4.2023, n. 11269).
Le spese di giudizio, in considerazione della contumacia di parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 669-septies c.p.c.;
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
Pagina 4 2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Enna, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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