Sentenza 5 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2018, n. 30152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30152 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2018 |
Testo completo
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 3121 della Corte di appello de L'Aquila del 18 novembre 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa Teresa POERIO, del foro di Fitenze, in sostituzione dell'avv. Filippo TORRETTA, del foro di Teramo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 novembre 2015, la Corte di appello de L'Aquila ha confermato la decisione con la quale il precedente 10 giugno 2014 il Tribunale di Teramo, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di AN PE in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1-bis e 5, del dPR n. 309 del 1990, per avere detenuto, a fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, per un peso complessivo pari a gr 14,4, di cui gr 1,6, all'interno di un involucro •in cellophane, del tipo cocaina ed il resto, suddivisa in 6 distinti involucri di cellophane, uno contenente gr 11 di eroina e gli altri 5 identica sostanza in misura pari a meno di un grammo per ciascuno di essi, e lo ha, pertanto, condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il AN deducendo tre motivi di impugnazione, fra loro connessi, con i quali, in sostanza, premessa la sua qualità di soggetto dedito al consumo degli stupefacenti, ha censurato la sentenza della Corte territoriale abruzzese, sotto il profilo sia della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta destinazione all'uso non personale dello stupefacente in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultati manifestamente infondati i motivi posti a sostegno della impugnazione proposta dal AN, deve essere dichiarato inammissibile. In sostanza, coi motivi di impugnazione formulati dalla difesa del ricorrente, i quali possono essere congiuntamente trattati, la sentenza della Corte aquilana è stata censurata in quanto in essa la prova della destinazione all'uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente, del quale è indubbiamente emersa la condizione di consumatore abituale di stupefacente, sarebbe stata ricavata sulla base di elementi probatori a tal fine non rassicuranti. Al riguardo osserva il Colle jio che, sebbene corrisponda al vero che in materia di stupefacenti non compete all'imputato di fornire la prova della destinazione della sostanza rinvenuta nella sua detenzione all'uso esclusivamente personale, spettando, invece, alla pubblica accusa di fornire gli elementi per desumere la opposta destinazione allo spaccio, non potendo, peraltro, siffatta destinazione essere ricavata in termini automatici dalla sola quantità di sostanza stupefacente detenuta (in tale senso, fra le altre, Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2014, n. 46610; idem Sezione VI penale, 21 gennaio 2014, n. 2652), dovendo, invece, il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che, ovviamente, acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione, tuttavia va ribadito che la destinazione allo spaccio può essere desunta, sulla base delle circostanze del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto laddove gli stessi appaiano non motivati ovvero motivati in termini di manifesta illogicità (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 14 febbraio 2018, n. 7191; idem Sezione VI penale, 28 novembre 2008, n. 44419). Nell'ambito di tali indici sintomatici della destinazione dello stupefacente allo spaccio questa Corte ha individuato, inter alios, le modalità in cui lo stupefacente è detenuto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2014, n. 46610; idem Sezione VI penale, 19 marzo 2009, n. 12146), ed anche il fatto che, tenuto conto delle complessive condizioni economiche dell'agente, non sia rispondente ad un criterio di ragionevolezza ritenere che questi, sebbene dedito all'uso dello stupefacente, potesse permettersi la dotazione di una rilevante scorta della sostanza in questione (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 8 marzo 2013, n. 11025). Nel caso in esame sono proprio questi i criteri di giudizio applicati dalla Corte aquilana, la quale ha rilevato che la dotazione di sostanza rinvenuta nella disponibilità del AN, eccedente rispetto alle esigenze del breve periodo, era incompatibile con le sue condizioni economiche, trattandosi di soggetto privo di occupazione lavorativa e, pertanto, di lecite fonti continuative di reddito, e la stessa si presentava già frazionata in singole dosi, evidentemente in vista della cessione delle medesime a singoli acquirenti. Alla luce delle considerazioni che precedono la motivazione della sentenza impugnata regge ampiamente rispetto all'urto derivante dai motivi di censura formulati dalla difesa del ricorrente, i quali sono risultati, come dianzi rilevato, manifestamente infondati. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso