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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/09/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa RA LT Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 408/2024 R.G. promossa da
Parte_1
Appellante
CONTRO
- Controparte_1 [...]
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
Appellato
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in € 4996,00 oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa RA LT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa RA LT Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 408/2024 R.G. promossa da
Parte_1
Appellante
CONTRO
- Controparte_1 [...]
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
Appellato
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in € 4996,00 oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa RA LT