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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA RE Presidente
- CA Fiorella Componente
- CH ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 6791/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Francesco Abruzzi,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Giuseppe Distante,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6791/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 26/02/2010, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nata (30/03/1989), Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato che, nonostante gli sforzi profusi per agevolare la conservazione e l'implementazione del rapporto padre-figlia, la controparte non ha coltivato il rapporto con la stessa, incrinandolo irrimediabilmente.
Ha dedotto di lavorare quale tecnico radiologo presso l'ASL LE e di aver sempre provveduto in via esclusiva alle esigenze della figlia, precisando che, per converso, la controparte ha puntualmente omesso di contribuire tanto al mantenimento ordinario quanto al mantenimento straordinario di . Per_1
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un assegno divorzile per sé pari ad € 100,00. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 17/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- Disposto un rinvio per consentire alla parte attrice di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, la parte si è costituita in Controparte_1 giudizio deducendo di aver raggiunto un accordo transattivo con la parte attrice (comparsa di risposta depositata il 21/09/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 22/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) Gli istanti continueranno a vivere separatamente;
2) nessun contributo economico è dovuto in favore della figlia
, poiché maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
2 R.G. 6791/2024
3) i coniugi – economicamente autonomi ed indipendenti in quanto titolari di redditi idonei a consentire il pieno soddisfacimento di ogni propria necessità ed esigenza – dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, salvo l'importo di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00) che verrà corrisposto dal signor
, in favore di , quale Controparte_1 Parte_1 una tantum, entro e non oltre la data della fissata udienza.
Con la corresponsione dell'importo di euro 450,00 la sig.ra
dichiara di non avere nulla altro a che Parte_1 pretendere per qualsiasi titolo ragione e/o causa e detto importo sancirà l'estinzione definitiva di ogni diritto successorio e previdenziale;
4) sottoscrivono i rispettivi difensori che reciprocamente rinunziano al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F. per intervenuta compensazione di spese.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
26/02/2010, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 26/02/2010;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
3 R.G. 6791/2024
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 21/09/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6791/2024 introdotto con ricorso del
17/10/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Calimera in data 30/05/1987 tra (Lecce (LE), Parte_1
30/01/1961) e (Lecce (LE), 12/08/1961) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
4, parte II, serie A, anno 1987;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
21/09/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Calimera per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH ND IA RE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA RE Presidente
- CA Fiorella Componente
- CH ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 6791/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Francesco Abruzzi,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Giuseppe Distante,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6791/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 26/02/2010, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nata (30/03/1989), Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato che, nonostante gli sforzi profusi per agevolare la conservazione e l'implementazione del rapporto padre-figlia, la controparte non ha coltivato il rapporto con la stessa, incrinandolo irrimediabilmente.
Ha dedotto di lavorare quale tecnico radiologo presso l'ASL LE e di aver sempre provveduto in via esclusiva alle esigenze della figlia, precisando che, per converso, la controparte ha puntualmente omesso di contribuire tanto al mantenimento ordinario quanto al mantenimento straordinario di . Per_1
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un assegno divorzile per sé pari ad € 100,00. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 17/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- Disposto un rinvio per consentire alla parte attrice di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, la parte si è costituita in Controparte_1 giudizio deducendo di aver raggiunto un accordo transattivo con la parte attrice (comparsa di risposta depositata il 21/09/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 22/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) Gli istanti continueranno a vivere separatamente;
2) nessun contributo economico è dovuto in favore della figlia
, poiché maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
2 R.G. 6791/2024
3) i coniugi – economicamente autonomi ed indipendenti in quanto titolari di redditi idonei a consentire il pieno soddisfacimento di ogni propria necessità ed esigenza – dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, salvo l'importo di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00) che verrà corrisposto dal signor
, in favore di , quale Controparte_1 Parte_1 una tantum, entro e non oltre la data della fissata udienza.
Con la corresponsione dell'importo di euro 450,00 la sig.ra
dichiara di non avere nulla altro a che Parte_1 pretendere per qualsiasi titolo ragione e/o causa e detto importo sancirà l'estinzione definitiva di ogni diritto successorio e previdenziale;
4) sottoscrivono i rispettivi difensori che reciprocamente rinunziano al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F. per intervenuta compensazione di spese.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
26/02/2010, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 26/02/2010;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
3 R.G. 6791/2024
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 21/09/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6791/2024 introdotto con ricorso del
17/10/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Calimera in data 30/05/1987 tra (Lecce (LE), Parte_1
30/01/1961) e (Lecce (LE), 12/08/1961) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
4, parte II, serie A, anno 1987;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
21/09/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Calimera per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH ND IA RE
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