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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.598/2024 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/10/1980 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Galante come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania via Gorizia, 36/F presso lo
[...] P.IVA_1 studio dell'avv. Maria Rosa Zappalà che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 17.10.2025 i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., depositata il 6.2.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
nei riguardi dell Controparte_1 Controparte_3
in mancanza del nesso di causalità fra la condotta omissiva imputata ai medici ed il
[...] lamentato danno e condannava la ricorrente a pagare le spese del giudizio.
1 Con atto di citazione notificato il 3.5.2024, proponeva appello Controparte_1 avverso la detta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle domande risarcitorie da quantificarsi nella somma corrispondente ai patiti danni patrimoniale e non patrimoniale, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' per Controparte_3 eccepire l'inammissibilità ex art 342 c.p.c. e comunque l'infondatezza del gravame che andava rigettato in assenza di qualunque responsabilità in capo all' con la condanna al pagamento CP_3 delle spese del grado.
1) Con il 1° motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile l'art.1228 c.c. in ordine alla responsabilità dell'ente ospedaliero per il fatto dei suoi ausiliari trattandosi invece di responsabilità da contatto sociale da qualificarsi come responsabilità contrattuale.
Rileva la contraddizione contenuta nella sentenza la quale, dopo aver qualificato la responsabilità dell'ospedale come contrattuale, sottolinea altresì che l'onere della prova grava sull'ente potendo limitarsi il paziente danneggiato ad allegare l'inadempimento della controparte.
1.1) Il motivo è inammissibile ed in realtà nemmeno si comprende l'interesse alla prospettata questione una volta ammesso dallo stesso appellante che il tribunale abbia qualificato la responsabilità dell'azienda ospedaliera di tipo contrattuale.
Non può non considerarsi poi, pur trattandosi di responsabilità contrattuale, che l'onere della prova a carico del danneggiato comprende non solo la prova del contatto sociale e l'allegazione dell'inadempimento colposo dei sanitari, ma anche la prova del nesso di causalità fra l'ascritto inadempimento ed il danno patito.
E' orientamento consolidato dei giudici di legittimità che “nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente
2 responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio
1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n.
13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610). Ciò premesso, il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in, base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; tra le conformi più recenti, ex multis, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. 4 gennaio 2019, n. 98; Cass.
11 febbraio 2021, n. 3587). In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica - questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n.
3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da i causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606”; da
Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050).
Conclude la Corte che “nell'ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse…. e', invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).”
3 2) Con il 2° motivo l'appellante lamenta che il tribunale abbia fatto proprie le conclusioni dei nominati consulenti tecnici d'ufficio senza tenere conto delle argomentazioni sottese ai proposti rilievi in ordine alla errata sottoposizione dell'appellante al trattamento di isterosalpingografia cui venne sottoposta e la conseguente sterilità che i trattamento causò.
2.1) Il motivo è inammissibile non confrontandosi con la sentenza impugnata.
Il Tribunale di Catania, in considerazione degli esiti della consulenza collegiale medico legale disposta in sede di ATP, ha escluso il nesso di causalità fra la condotta dei medici dell'Azienda ospedaliera e la sterilità della paziente.
In proposito si riporta quanto scritto in motivazione (cfr. pagg.4 e 5) “i consulenti hanno accertato una omissione, ovvero il fatto che i medici, prima di eseguire l'esame, non abbiano preteso di visionare l'esito del PAP test (che pure avevano prescritto di eseguire), ma hanno escluso che la causa della infertilità sia da ricondurre a tale omissione. In particolare, hanno illustrato che l'isterosalpingografia è un esame delicato, ma generalmente a decorso assai favorevole, i cui rischi impliciti i più comuni, sono quelli legati a reazione al mezzo di contrasto ed alla possibilità di contrarre infezioni. E' proprio per minimizzare eventuali problemi di infezioni che viene sempre consigliata una profilassi antibiotica e l'esecuzione di un PAP test o meglio ancora di tamponi vaginali completi;
l'operatore quindi avrebbe dovuto esaminare detto esame prima di iniziare l'isteroscopia. Tuttavia, l'esame citologico del liquido di drenaggio esaminato successivamente all'intervento ha messo in evidenza la presenza di Secondo i CTU, la fonte Per_1 dell'infezione da Escherichia Coli poteva essere sia vaginale (propagatasi per via ascendente, provocando così la peritonite) oppure di altra provenienza. Dal momento che non è stato eseguito un pap test, non si può affermare che l'origine fosse vaginale, ma, dal momento che in corso di isterosalpingografia veniva descritta la presenza di una raccolta peri-tubarica distale e che l'esito dell'esame istologico della salpinge enucleata ha evidenziato: “Salpingite cronica in parte di tipo follicolare con sovrapposte note di Salpingite acuta ascessualizzante, i CTU hanno concluso che la fonte dell'infezione fosse da individuare nella Salpingite acuta ascessualizzante, rilevata a carico della salpinge sinistra e preesistente all'esecuzione dell'isterosalpingografia. Pertanto, pur in presenza di un comportamento omissivo dell'operatore che effettuò l'isterosalpingografia, per non essersi preoccupato di acquisire gli accertamenti propedeutici all'esecuzione di tale tipologia d'esame (PAP TEST, tampone vaginale), riteniamo che la fonte di infezione, visto l'esito dell'isterosalpingografia, sia stata la salpinge sinistra che poi fu asportata e non la zona vaginale.”
4 2.2) Venendo alla censura secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe preso in considerazione i rilievi mossi dalla parte alla predetta consulenza, il tribunale ha così statuito: ”Alle contestazioni di parte attrice, i consulenti hanno ulteriormente precisato che l'esame citologico del liquido di drenaggio addominale metteva in evidenza la presenza di e, questo, rappresenta Per_1 un dato documentale incontestabile. Tale dato denota con certezza che vi era una flogosi a carico della tuba sinistra ed una raccolta visualizzata poi in sede di isterosalpingografia;
tale condizione possiede efficienza lesiva idonea a determinare una pelviperitonite, quale causa naturale, sufficiente ed efficiente. Pertanto, risulta 'più probabile che non' che l'origine della flogosi fosse proprio a partenza dalla tuba (dato conosciuto ed atteso), e non dalla vagina (dato teoricamente possibile ma, in concreto, non dimostrabile). Depone in tal senso anche la rapidità con cui è insorta la peritonite che, di certo, se a partenza vaginale avrebbe richiesto tempi di incubazione superiori a due giorni. Non sussiste quindi alcun nesso causale tra l'infezione propagatasi dopo l'esame e l'esecuzione dell'esame stesso. E non sussiste, secondo i consulenti, alcun nesso causale tra le complicazioni dell'esame e la infertilità dell'attrice e ciò per i seguenti motivi. E' dato certo che da circa 6 mesi la ricorrente stesse eseguendo indagini per la sterilità, la quale ha trovato riscontro nel dato strumentale e anatomico: l'isterosalpingografia ha evidenziato che la tuba di destra era chiusa e quella di sinistra aveva aspetto convoluto, pliche ispessite, con presenza di raccolta peri-tubarica distale. In tali condizioni anatomiche, ipotizzare una possibilità pari al 50% di avere una gravidanza spontanea, non appare aderente alla realtà e, ciò, nel caso concreto, risulta confermato dal fatto che, la , da sei mesi si sottoponeva ad indagini per la sterilità. CP_1
In tali condizioni le possibilità di una gravidanza spontanea erano estremamente basse, per la documentata esistenza di compromissione bilaterale delle tube. Pertanto, non fu certamente l'isterosalpingografia la causa della compromissione delle tube. Infatti, preesistentemente ai fatti di causa, la tuba destra era chiusa e quella di sinistra era già compromessa, come documentato dall'esito degli accertamenti effettuati. Inoltre, la salpingite può evolvere spontaneamente in peritonite. Infine, secondo i CTU non esistevano controindicazioni all'esecuzione di isterosalpingografia: in quanto non esistevano sintomi (es. febbre), che potessero fare ipotizzare l'esistenza di una infezione in atto;
l'indicazione risultava, inoltre, ampiamente motivata dall'esistenza di sterilità e la aveva preliminarmente correttamente eseguito la terapia CP_1 antibiotica profilattica. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
5 Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, la domanda della ricorrente va pertanto rigettata.”
2.3) A fronte di tali specifiche argomentazioni, la generica censura sopra riportata non si confronta con le ampie motivazioni offerte dai consulenti dell'ufficio e fatte proprie dal decidente di prime cure con le quali è stato escluso il nesso di causalità fra l'esame eseguito alla paziente e la sterilità che in tesi ne sarebbe derivata, argomentazioni rimaste del tutto prive di motivate censure.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c. non confrontandosi il gravame con le statuizioni del giudice di prime cure.
Infatti, il sopra citato articolo, anche nella nuova formulazione introdotta dal d.l.vo
10.10.2022, n.149 applicabile agli appelli notificati dopo il 28.2.2023, come quello odierno, impone all'appellante l'onere di specificare con i motivi di gravame il capo della decisione che si impugna;
le specifiche censure che si muovono alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia di indicare le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nessuna di tali prescrizioni è stata osservata con il proposto gravame che va dichiarato inammissibile.
Le spese del grado, in considerazione dell'esito del gravame, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell appellata nella misura indicata in dispositivo Controparte_3 applicando le tariffe vigenti secondo il valore indeterminabile complessità bassa, esclusa la fase istruttoria e di trattazione non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Inoltre l'appellante va condannata al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nel giudizio di appello, tale responsabilità va ravvisata in capo alla parte che abbia - come nel caso in esame - colpevolmente proposto un appello inammissibile, i cui motivi non sono coerenti con la sentenza di prime cure ma ripetitivi delle stesse ragioni proposte in primo grado, così comportando la condanna dell'appellante alla sanzione del risarcimento del danno di cui al comma 3 dell'art.96
c.p.c., posto che la inconsistenza giuridica del gravame avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la sua proposizione (Cass. n. 34693 del 24/11/2022).
6 Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3,
c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020,
n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi fissata in €.2.600,00.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello principale, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del dpr. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.598/2024 R.G., dichiara inammissibile l'appello avanzato da con Controparte_1 atto di citazione notificato il 3.5.2024 avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., depositata il
6.2.2024, del Tribunale di Catania;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell'appellata in €.5.200,00 quali compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
condanna altresì l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore dell'appellata che quantifica in €.2.600,00; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.598/2024 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/10/1980 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Galante come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania via Gorizia, 36/F presso lo
[...] P.IVA_1 studio dell'avv. Maria Rosa Zappalà che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 17.10.2025 i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., depositata il 6.2.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
nei riguardi dell Controparte_1 Controparte_3
in mancanza del nesso di causalità fra la condotta omissiva imputata ai medici ed il
[...] lamentato danno e condannava la ricorrente a pagare le spese del giudizio.
1 Con atto di citazione notificato il 3.5.2024, proponeva appello Controparte_1 avverso la detta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle domande risarcitorie da quantificarsi nella somma corrispondente ai patiti danni patrimoniale e non patrimoniale, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' per Controparte_3 eccepire l'inammissibilità ex art 342 c.p.c. e comunque l'infondatezza del gravame che andava rigettato in assenza di qualunque responsabilità in capo all' con la condanna al pagamento CP_3 delle spese del grado.
1) Con il 1° motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile l'art.1228 c.c. in ordine alla responsabilità dell'ente ospedaliero per il fatto dei suoi ausiliari trattandosi invece di responsabilità da contatto sociale da qualificarsi come responsabilità contrattuale.
Rileva la contraddizione contenuta nella sentenza la quale, dopo aver qualificato la responsabilità dell'ospedale come contrattuale, sottolinea altresì che l'onere della prova grava sull'ente potendo limitarsi il paziente danneggiato ad allegare l'inadempimento della controparte.
1.1) Il motivo è inammissibile ed in realtà nemmeno si comprende l'interesse alla prospettata questione una volta ammesso dallo stesso appellante che il tribunale abbia qualificato la responsabilità dell'azienda ospedaliera di tipo contrattuale.
Non può non considerarsi poi, pur trattandosi di responsabilità contrattuale, che l'onere della prova a carico del danneggiato comprende non solo la prova del contatto sociale e l'allegazione dell'inadempimento colposo dei sanitari, ma anche la prova del nesso di causalità fra l'ascritto inadempimento ed il danno patito.
E' orientamento consolidato dei giudici di legittimità che “nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente
2 responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio
1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n.
13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610). Ciò premesso, il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in, base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; tra le conformi più recenti, ex multis, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. 4 gennaio 2019, n. 98; Cass.
11 febbraio 2021, n. 3587). In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica - questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n.
3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da i causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606”; da
Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050).
Conclude la Corte che “nell'ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse…. e', invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).”
3 2) Con il 2° motivo l'appellante lamenta che il tribunale abbia fatto proprie le conclusioni dei nominati consulenti tecnici d'ufficio senza tenere conto delle argomentazioni sottese ai proposti rilievi in ordine alla errata sottoposizione dell'appellante al trattamento di isterosalpingografia cui venne sottoposta e la conseguente sterilità che i trattamento causò.
2.1) Il motivo è inammissibile non confrontandosi con la sentenza impugnata.
Il Tribunale di Catania, in considerazione degli esiti della consulenza collegiale medico legale disposta in sede di ATP, ha escluso il nesso di causalità fra la condotta dei medici dell'Azienda ospedaliera e la sterilità della paziente.
In proposito si riporta quanto scritto in motivazione (cfr. pagg.4 e 5) “i consulenti hanno accertato una omissione, ovvero il fatto che i medici, prima di eseguire l'esame, non abbiano preteso di visionare l'esito del PAP test (che pure avevano prescritto di eseguire), ma hanno escluso che la causa della infertilità sia da ricondurre a tale omissione. In particolare, hanno illustrato che l'isterosalpingografia è un esame delicato, ma generalmente a decorso assai favorevole, i cui rischi impliciti i più comuni, sono quelli legati a reazione al mezzo di contrasto ed alla possibilità di contrarre infezioni. E' proprio per minimizzare eventuali problemi di infezioni che viene sempre consigliata una profilassi antibiotica e l'esecuzione di un PAP test o meglio ancora di tamponi vaginali completi;
l'operatore quindi avrebbe dovuto esaminare detto esame prima di iniziare l'isteroscopia. Tuttavia, l'esame citologico del liquido di drenaggio esaminato successivamente all'intervento ha messo in evidenza la presenza di Secondo i CTU, la fonte Per_1 dell'infezione da Escherichia Coli poteva essere sia vaginale (propagatasi per via ascendente, provocando così la peritonite) oppure di altra provenienza. Dal momento che non è stato eseguito un pap test, non si può affermare che l'origine fosse vaginale, ma, dal momento che in corso di isterosalpingografia veniva descritta la presenza di una raccolta peri-tubarica distale e che l'esito dell'esame istologico della salpinge enucleata ha evidenziato: “Salpingite cronica in parte di tipo follicolare con sovrapposte note di Salpingite acuta ascessualizzante, i CTU hanno concluso che la fonte dell'infezione fosse da individuare nella Salpingite acuta ascessualizzante, rilevata a carico della salpinge sinistra e preesistente all'esecuzione dell'isterosalpingografia. Pertanto, pur in presenza di un comportamento omissivo dell'operatore che effettuò l'isterosalpingografia, per non essersi preoccupato di acquisire gli accertamenti propedeutici all'esecuzione di tale tipologia d'esame (PAP TEST, tampone vaginale), riteniamo che la fonte di infezione, visto l'esito dell'isterosalpingografia, sia stata la salpinge sinistra che poi fu asportata e non la zona vaginale.”
4 2.2) Venendo alla censura secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe preso in considerazione i rilievi mossi dalla parte alla predetta consulenza, il tribunale ha così statuito: ”Alle contestazioni di parte attrice, i consulenti hanno ulteriormente precisato che l'esame citologico del liquido di drenaggio addominale metteva in evidenza la presenza di e, questo, rappresenta Per_1 un dato documentale incontestabile. Tale dato denota con certezza che vi era una flogosi a carico della tuba sinistra ed una raccolta visualizzata poi in sede di isterosalpingografia;
tale condizione possiede efficienza lesiva idonea a determinare una pelviperitonite, quale causa naturale, sufficiente ed efficiente. Pertanto, risulta 'più probabile che non' che l'origine della flogosi fosse proprio a partenza dalla tuba (dato conosciuto ed atteso), e non dalla vagina (dato teoricamente possibile ma, in concreto, non dimostrabile). Depone in tal senso anche la rapidità con cui è insorta la peritonite che, di certo, se a partenza vaginale avrebbe richiesto tempi di incubazione superiori a due giorni. Non sussiste quindi alcun nesso causale tra l'infezione propagatasi dopo l'esame e l'esecuzione dell'esame stesso. E non sussiste, secondo i consulenti, alcun nesso causale tra le complicazioni dell'esame e la infertilità dell'attrice e ciò per i seguenti motivi. E' dato certo che da circa 6 mesi la ricorrente stesse eseguendo indagini per la sterilità, la quale ha trovato riscontro nel dato strumentale e anatomico: l'isterosalpingografia ha evidenziato che la tuba di destra era chiusa e quella di sinistra aveva aspetto convoluto, pliche ispessite, con presenza di raccolta peri-tubarica distale. In tali condizioni anatomiche, ipotizzare una possibilità pari al 50% di avere una gravidanza spontanea, non appare aderente alla realtà e, ciò, nel caso concreto, risulta confermato dal fatto che, la , da sei mesi si sottoponeva ad indagini per la sterilità. CP_1
In tali condizioni le possibilità di una gravidanza spontanea erano estremamente basse, per la documentata esistenza di compromissione bilaterale delle tube. Pertanto, non fu certamente l'isterosalpingografia la causa della compromissione delle tube. Infatti, preesistentemente ai fatti di causa, la tuba destra era chiusa e quella di sinistra era già compromessa, come documentato dall'esito degli accertamenti effettuati. Inoltre, la salpingite può evolvere spontaneamente in peritonite. Infine, secondo i CTU non esistevano controindicazioni all'esecuzione di isterosalpingografia: in quanto non esistevano sintomi (es. febbre), che potessero fare ipotizzare l'esistenza di una infezione in atto;
l'indicazione risultava, inoltre, ampiamente motivata dall'esistenza di sterilità e la aveva preliminarmente correttamente eseguito la terapia CP_1 antibiotica profilattica. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
5 Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, la domanda della ricorrente va pertanto rigettata.”
2.3) A fronte di tali specifiche argomentazioni, la generica censura sopra riportata non si confronta con le ampie motivazioni offerte dai consulenti dell'ufficio e fatte proprie dal decidente di prime cure con le quali è stato escluso il nesso di causalità fra l'esame eseguito alla paziente e la sterilità che in tesi ne sarebbe derivata, argomentazioni rimaste del tutto prive di motivate censure.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c. non confrontandosi il gravame con le statuizioni del giudice di prime cure.
Infatti, il sopra citato articolo, anche nella nuova formulazione introdotta dal d.l.vo
10.10.2022, n.149 applicabile agli appelli notificati dopo il 28.2.2023, come quello odierno, impone all'appellante l'onere di specificare con i motivi di gravame il capo della decisione che si impugna;
le specifiche censure che si muovono alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia di indicare le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nessuna di tali prescrizioni è stata osservata con il proposto gravame che va dichiarato inammissibile.
Le spese del grado, in considerazione dell'esito del gravame, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell appellata nella misura indicata in dispositivo Controparte_3 applicando le tariffe vigenti secondo il valore indeterminabile complessità bassa, esclusa la fase istruttoria e di trattazione non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Inoltre l'appellante va condannata al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nel giudizio di appello, tale responsabilità va ravvisata in capo alla parte che abbia - come nel caso in esame - colpevolmente proposto un appello inammissibile, i cui motivi non sono coerenti con la sentenza di prime cure ma ripetitivi delle stesse ragioni proposte in primo grado, così comportando la condanna dell'appellante alla sanzione del risarcimento del danno di cui al comma 3 dell'art.96
c.p.c., posto che la inconsistenza giuridica del gravame avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la sua proposizione (Cass. n. 34693 del 24/11/2022).
6 Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3,
c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020,
n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi fissata in €.2.600,00.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello principale, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del dpr. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.598/2024 R.G., dichiara inammissibile l'appello avanzato da con Controparte_1 atto di citazione notificato il 3.5.2024 avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., depositata il
6.2.2024, del Tribunale di Catania;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell'appellata in €.5.200,00 quali compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
condanna altresì l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore dell'appellata che quantifica in €.2.600,00; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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