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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. LE De IA Presidente
2) Dott. IA CA Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°. 1151 R. G. anno 2024 promossa in grado di apello
DA
Parte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dagli Avv. Marcela Camarda.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Crescimanno e Controparte_1
IO IN, presso il cui studio sito in Palermo, Via Rodi n.1è elettivamente domiciliato.
.
Appellato
OGGETTO: indennizzo/rendita- malattia professionale.
All'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.3563/2024 emessa il 9 settembre 2024, il Tribunale GL di
Palermo, in accoglimento della domanda formulata da con ricorso Controparte_1 depositato il 22 settembre 2023 - all'esito dell'espletata ctu sanitaria - aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo di cui all'art.13 D.Lgs. n.38/2000
1 in misura pari al 14% di danno biologico, quale conseguenza della malattia professionale (“ipoacusia bilaterale”) contratta a causa della prolungata esposizione a rumori nello svolgimento dell'attività di operaio a bordo di natanti sin dal
10.02.2004 e aveva condannato l' al relativo versamento, oltre al ristoro delle Pt_1 spese di lite e di c.t.u..
Per la riforma della decisione ha proposto appello l con ricorso Pt_1 depositato il 14 ottobre 2024, deducendo l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle quali si fonda la pronuncia impugnata.
Contesta, in particolare, ribadendo le doglianze già svolte in prime cure, sia l'esposizione a rischio lavorativo che la riconducibilità del danno uditivo denunciato all'attività di lavoro. Ha resistito in giudizio, con memoria del 2 agosto 2025, Controparte_1 contestando le avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 2 ottobre 2025, disposta ed espletata ctu sanitaria, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
**************
L'appello è solo in parte fondato. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), anche in ordine alla descrizione delle patologie accertate, e le cui determinazioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato, dott. , medico specialista in Persona_1 otorinolaringoiatria ha così concluso:
Facendo riferimento alla anamnesi lavorativa, alla mansione svolta dal lavoratore con durata di esposizione giornaliera al rischio rumore ed alla valutazione clinica effettuata sul periziando e possibile affermare la “riconducibilità della denunciata patologia all'esposizione a rischio otolesivo”.
Ha considerato, a supporto di quanto affermato che:
- dalla analisi del DVR prodotto da parte appellante e datato luglio 2016, si evince che il livello di rumore sviluppato all'interno della sala macchine era pari a 110 dB(A).
- dalla analisi del questionario per l'ipoacusia compilato dal datore di lavoro, si evince che l'odierno appellato, dal 18.08.2021 al 15.11.2021, ha svolto la mansione di “Capo operaio” nel reparto “Sezione macchina”, svolgendo la
“Manutenzione a macchinari e sistemi di bordo”, utilizzando attrezzature manuali, con un tempo di esposizione giornaliera pari a 4 ore con Lex,8h pari a 99, attività che dall'esame della documentazione in atti risultano essere state svolte anche in
2 precedenza.
- dall'analisi del questionario per l'ipoacusia compilato in data 10.01.2022 dal lavoratore, si evince che lo stesso era addetto “alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi”, sin dal 14.05.2002. Ne ha fatto conseguire che i livelli di rumore a cui era esposto il lavoratore risultavano atti a determinare un danno uditivo. Infatti, come indicato dal D.lgs.
81/08, all'art. 189 si definiscono i valori inferiori e superiori di azione e i valori limite di esposizione in relazione al livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e alla pressione acustica di picco:
a. valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112
Pa (135 dB(C) riferito alla pressione di 20 μPa); b. valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140
Pa (137 dB(C) riferito alla pressione di 20 μPa); c. valori limite di esposizione: rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200
Pa (140 dB(C) riferito alla pressione di 20 μPa). Ha, poi, precisato che l'attività lavorativa dell'odierno appellato risulta tabellata nel D.P.R. 1124/65 e nelle successive integrazioni al paragrafo 75 – ipoacusie da rumore – al punto v e w:
- addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi.
- altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80
dB(A).
Ha spiegato ed evidenziato – con specifico riferimento alle audiometrie prodotte - che il primo esame presente in atti e datato 13.01.2011, ovverosia circa 8 anni dopo l'inizio dell'attività lavorativa per GNV. La caratteristica curva audiometrica a cucchiaio con foro acustico per i
4000Hz e evidenziabile soprattutto nei primi anni di esposizione al rumore e, nel tempo, l'ipoacusia tende a coinvolgere le restanti frequenze e, per ultime, le frequenze medio-basse; che al di là del referto, visionando gli audiogrammi eseguiti, emerge che tale criterio è rispettato nel caso che ci occupa, trattandosi di una ipoacusia pantonale, prevalente per i toni acuti.
L'esame audiometrico eseguito in data 16.12.2021 rappresenta a giudizio dello scrivente il più attendibile, in quanto eseguito da specialista otorinolaringoiatra, con ancora apprezzabile a carico dell'orecchio sinistro un residuo di foro acustico per la frequenza 4000 HZ.
Ha precisato, pertanto, che per quanto riguarda il calcolo della percentuale di invalidità permanente, si e fatto riferimento a quest'ultimo esame del 16.12.2021, in
3 quanto esame più prossimo alla data di presentazione di denuncia all' di Pt_1 malattia professionale del 17.01.2022; ed applicando la tabella delle menomazioni prevista dall'articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in caso di deficit uditivo bilaterale, il valore del danno permanente biologico complessivo da riconoscere è calcolato applicando la seguente formula:
X = (4 x orecchio migliore)+ orecchio peggiore x 0,5
Facendone derivare che il danno biologico è quantificabile nella misura del
11,14%.
Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise.
L'appello va, quindi, accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato a corrispondere a l'indennizzo per il Pt_1 Controparte_1 danno biologico permanente pari all'11,14% in lugo di quello accertato in primo grado (pari al 14%), risultando, altresì, riscontrata – attraverso la documentazione in atti sopra ben illustrata dal ctu - la relazione causale tra il quadro patologico già accertato e l'esposizione al rischio lavorativo (rumori) correlato all'attività professionale svolta.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di questo grado. Sono poste definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.3563/2024 emessa dal Tribunale GL di Palermo il 9
4 settembre 2024, dichiara che per la patologia contratta sul lavoro Controparte_1 presenta postumi tali da determinare un'inabilitò permanente parziale pari all'11,14% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli il relativo indennizzo. Pt_1
Conferma nel resto la sentenza
Compensa le spese di questo grado
Lascia a carico dell i compensi già liquidati al ctu, con separato decreto. Pt_1
Così deciso in Palermo, il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IA CA LE De IA
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