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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 27/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
17/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza di rimessione in decisione;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
n. a Mogoro (OR), in data 11.08.1988, residente a [...]. Derby n. 216, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luana Brizzi del Foro di C.F._1
Bologna, nello Studio MTO dell'Avv. Gabriel Oggiani, in Aosta, via Croix de Ville n. 44
RICORRENTE
CONTRO
C.F. nato ad [...] il [...] e residente in [...]– AO, CP_1 CodiceFiscale_2
Frazione Derby n.249, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Vaccino (C.F. e C.F._3
P.I. ), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Aosta, C.so Battaglione P.IVA_1
Aosta n. 8
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni nell'interesse dei figli minori
n. il 3.05.2011 ad Aosta Persona_1
n. il 3.07.2019 ad Aosta Persona_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 La ricorrente ha proposto ricorso per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli minori e n.
3.5.2011 e 3.7.2019, chiedendo in particolare l'affido esclusivo, solo in subordine Per_1 Per_2
condiviso ove non pregiudizievole per l'interesse preminente dei minori, allegando che il padre avrebbe fatto uso di anche in presenza dei figli, quando a lui affidati, e avrebbe manifestato indifferenza Per_3
e scarsa cura nei riguardi dei minori, nonché chiedendo la previsione di un contributo di euro 700 a carico del padre per il mantenimento dei figli, comunque non inferiore ad euro 500, come indicato nella prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha allegato che nel 2009 intraprendeva una relazione sentimentale, seguita da convivenza, con e che in data 3.05.2011 nasceva il figlio e dopo alcuni anni, in data CP_1 Persona_1
3.07.2019, la figlia che a settembre 2022, a causa dell'insorgenza di contrasti caratteriali Persona_2
tra i genitori, ella poneva fine alla relazione sentimentale lasciando la casa di convivenza;
che in data
20.09.2022 i due genitori stipulavano l'accordo in atti in cui pattuivano quanto segue: “In comune accordo con i bambini si trasferiscono in un'altra casa. Le spese per i bambini verranno Pt_1
CP_ divise a metà (spese extra). Mensilmente per il mantenimento dei bambini darà € 500,00 e qualora fosse in difficoltà si vedrà al momento e qualora dovesse avere spese impreviste per Pt_1
CP_ l'abitazione , come da lui promesso, l'aiuterà con le spese. Spartizione dei beni comuni:
Asciugatrice e freezer – Marilisa Microonde, macchina caffè, una televisione, lavatrice e mobili vari
CP_ da concordare al momento. Mutuo verrà pagato da e l'affitto da . Gestione bambini fino Pt_1
CP_ a quando lavorerà la notte i bambini dormiranno con , poi se vuole il sabato dormono Pt_1
con lui. Durante la giornata, quando è a lavoro e i bambini non sono a scuola si occuperà Pt_1
CP_
di loro affinché i bambini”.
Il convenuto ha negato di fare vita “sregolata” ed ha dedotto che nel settembre 2022 Parte_1
abbandonava la casa di convivenza di sua sponte e senza apparente motivo;
che i rapporti tra le parti erano peggiorati da quando il aveva iniziato una nuova relazione sentimentale con altra donna;
Per_1
il convenuto ha allegato di avere sempre corrisposto per il mantenimento dei figli la somma di euro
500, oltre a sobbarcarsi la rata del mutuo relativo alla casa in comproprietà con la ricorrente per euro
620 ogni mese, ha lamentato che sarebbe la madre a ostacolare i rapporti padre/figli, ha proposto di corrispondere la somma di euro 400 al mese per i figli ed ha chiesto mantenersi l'affido condiviso proponendo “calendario”.
I fatti allegati dalla ricorrente, non contestati o solo genericamente contestati dal convenuto, sono i seguenti.
Il padre avrebbe portato i figli in locali inadatti per minori, frequentati da persone dedite al consumo di alcol e stupefacenti;
avrebbe fumato in diverse occasioni in presenza dei minori e ha lasciato “strane pagina 2 di 8 palline” di colore scuro alla loro portata, mettendo in pericolo la loro salute ed incolumità; si sarebbe addormentato in varie occasioni in presenza dei minori, lasciando che fosse il figlio ad accudire Per_1
la sorella nei tempi di permanenza presso la sua abitazione, non avrebbe prestato ai minori la Per_2
dovuta cura, omettendo di preparare loro i pasti e facendoli dormire sul divano;
sin dal giugno 2023, si sarebbe disinteressato dei minori, lasciando che fossero i vicini ad occuparsene quando la madre era via per lavoro o in ospedale con il figlio maggiore;
sarebbe giunto in ritardo in ospedale per firmare i moduli del consenso informato prima dell'intervento del figlio;
avrebbe contribuito al Per_1
mantenimento dei minori in maniera incostante, ritardando e talvolta omettendo di versare gli importi concordati;
successivamente al deposito del ricorso, a seguito di nuovo ricovero del figlio , Per_1
avvenuto in data 22 febbraio 2024 per una frattura al braccio dovuta ad una caduta, nonostante sia stato subito avvertito dalla madre, non avrebbe fatto nulla per stare vicino al figlio minore, limitandosi ad una visita di cortesia di soli 5 minuti e a mandare messaggi “inopportuni” sia a sia alla Per_1
ricorrente.
All'esito dell'udienza del 16.4.2024, con ordinanza del 17.4.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori a tutela dei minori e si è conferito mandato ai Servizi psicosociali, così disponendosi: In via temporanea ed urgente: fermi allo stato l'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori ed il relativo collocamento presso la madre, dispone che il padre abbia con sé i figli per due pomeriggi alla settimana, in orario compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e lavorativi dei genitori, in giorni compresi tra il lunedì ed il venerdì, a condizione che manifesti la volontà di Per_1
vedere e stare con il padre;
dispone che il padre prelevi i figli a scuola, presso la madre o altro luogo indicato dalla madre e li riaccompagni dalla madre entro l'ora della cena e comunque entro le 19.30; prescrive al padre di astenersi in via assoluta dal detenere e consumare stupefacenti quando in compagnia dei figli;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di euro 450, oltre adeguamento ISTAT;
pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire al 50% alle spese extra assegno, come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre, stante l'accordo delle parti. Manda ai Servizi psicosociali competenti per territorio di prendere in carico il nucleo familiare e in particolare i figli minori, verificando le condizioni psicofisiche, evolutive
e relazionali dei minori, valutando le capacità e le risorse genitoriali del padre, verificando
l'affidabilità del padre e il suo affrancamento dalle sostanze (anche con l'ausilio del Ser.d), al fine di giungere ad una progressiva estensione dei rapporti con i figli, attivando ogni sostegno piscologico ed educativo ritenuto utile in favore dei minori e dei genitori ed adeguato supporto alla genitorialità.
Manda ai Servizi di trasmettere relazione sull'attività svolta entro il 19.9.2024. Prescrive alle parti di
pagina 3 di 8 collaborare lealmente con i Servizi nel preminente interesse dei minori e di collaborare tra loro al fine di pervenire ad una soluzione condivisa circa le modalità di affido e mantenimento, Fissa per l'esame di due testi per parte in materia diretta e contraria sui capi ammessi e per l'esame della relazione dei
Servizi udienza al 24.9.2024 ore 11. Riserva di disporre CTU, ove necessario, all'esito dell'esame dei testi e dell'esame della prima relazione dei Servizi.
La relazione del SER.D depositata il 12.9.2024 evidenzia che il si è sottratto ai colloqui Per_1
programmati e nella relazione dei Servizi sociali depositata il 17.9.2024 si è indicata la necessità di intraprendere percorso di educativa territoriale e di proseguire comunque nel monitoraggio del percorso di avvicinamento dei minori alla figura paterna, considerate, tra l'altro, la volontà espressa da di Per_2 rivedere il padre, la parziale aperura di nei confronti di quest'ultimo, le intenzioni dichiarate dal Per_1
padre di ricostituire il legame con i figli.
I Servizi hanno tuttavia in particolare evidenziato: che è carente la capacità del padre di promuovere la relazione dei figli con l'esterno a causa della sua stessa difficoltà di interagire con gli altri;
che è fragile la funzione affettiva del padre, il quale non appare in grado di sintonizzarsi con i bisogni emotivi dei figli (emblematico l'episodio dell'ultimo contatto telefonico avuto con il figlio, allorquando all'espressione di “mi hai abbandonato” il padre non ha più risposto, preferendo il proprio Per_1 bisogno di protezione a quello di di ricevere una riposta affettiva, nonché l'atteggiamento verso Per_1
la figlia quando il signor riporta di non avvicinarsi a , salutandola solo da lontano, per Per_1 Per_2
non entrare eccessivamente in contatto con i vicini di casa, nonostante i richiami della figlia); che il
Part non ha inteso aderire alle attività proposte dal .D per timore di risultare positivo ai test e di Per_1
“perdere” la patente, di cui ha bisogno vivendo egli in un camper;
che durante gli incontri ha Per_2
parlato liberamente di entrambi i genitori esprimendo spontaneamente il desiderio di rivedere il padre;
che negli ultimi anni ha sentito il padre assente, perdendo fiducia nei suoi confronti, pur non Per_1
escludendo a priori un riavvicinamento ed infatti ha riferito di essere disponibile a incontrare il padre, ma solo alla presenza di una terza persona, e di nutrire ancora la speranza che egli possa cambiare ed essere maggiormente presente.
I Servizi hanno rimarcato la condizione di fragilità del padre: Un elemento centrale per il signor
è rappresentato dai vicini di casa della signora: si sarebbero coalizzati contro di lui, Per_1
giudicandolo e schierandosi dalla parte della signora Proprio per sottrarsi a tale giudizio, il Pt_1 signor ha deciso di trasferirsi dalla casa di proprietà di La SA (di fronte all'abitazione della Per_1 signora in un camper a Courmayeur, decidendo inoltre di vendere l'abitazione così da poter Pt_1 andare in affitto in un'altra zona.
pagina 4 di 8 Dall'esame psicodiagnostico è emerso quanto segue: Dalla somministrazione del emerge Per_4 una superficialità nell'ambito delle relazioni sociali e una grave difficoltà nell'interazione con
l'ambiente esterno. Emergono difficoltà specifiche nel trovare le risorse adattive per fronteggiare e rispondere alle situazioni interpersonali. Emerge poca vitalità e la tendenza ad assumere un ruolo passivo. Il soggetto può avere difficoltà ad essere assertivo nei confronti degli altri, a iniziare nuove relazioni e intraprendere relazioni di avvicinamento verso gli altri. Emerge una tendenza a evitare la responsabilità di prendere decisioni e fragilità a individuare nuove soluzioni ai problemi, anche dettato da una stima del proprio valore personale tendenzialmente basso e negativo. Emerge una tendenza evitante a semplificare la realtà che rende il soggetto maggiormente vulnerabile a problemi di adattamento in ambienti complessi. Emerge la presenza di una rabbia considerevole che ha un effetto marcato verso l'ambiente. Si delinea un pensiero scarsamente sofisticato che lo può rendere vulnerabile a incidenti nella modulazione delle emozioni e difficoltà di adattamento in ambienti complessi. Dalla somministrazione del test MMPI emerge la presenza di idee persecutorie per cui il soggetto tende a percepire il suo ambiente sociale come insicuro e ostile, non si fida degli altri nutre risentimento nei loro confronti perché è convinto di essere stato trattato ingiustamente. La sua sensibilità lo fa sentire facilmente ferito e gli fa interpretare in modo negativo le motivazioni altrui.
Sotto stress presenta una tendenza ad utilizzare la proiezione o formazione reattiva come meccanismi di difesa, nonché la tendenza a sviluppare idee in qualche misura persecutorie, che però non sfociano in una reale perdita dell'esame di realtà. In situazioni non minacciose, l'uomo può avere un funzionamento completamente normale, ma può avere difficoltà nel riconoscere la propria rabbia e nell'esprimerla in modo diretto. Tende ad essere critico, guardingo e diffidente nelle relazioni interpersonali, a sentirsi controllato dalle aspettative degli altri e a sviluppare risentimenti razionalizzati.
Le prove orali sui capi ammessi della prima memoria istruttoria della ricorrente hanno confermato le allegazioni della madre circa la sostanziale noncuranza e inaffidabilità del padre.
Rilevano, in particolare, le testimonianze di e , con i quali il piccolo Testimone_1 Testimone_2
si era confidato sui fatti occorsi fino al giugno 2023, riferendo loro che quando si trovava Per_1 presso l'abitazione del padre spesso era costretto a badare alla sorella perché il padre si Per_2
addormentava, aveva visto in diverse occasioni nel bagno dell'abitazione “strane palline” di colore scuro e sentito “strani odori” in casa, aveva visto in diverse occasioni il padre fumare in presenza sua e della sorella minore a partire dal giugno 2023 non voleva più stare con il padre. Persona_2
pagina 5 di 8 La madre del pur affermando di non avere mai visto il figlio assumere Per_1 Persona_5
hashish o in condizioni di alterazione, ha ammesso di averne avuto il sospetto in virtù delle compagnie che frequentava da giovane.
Nella successiva relazione depositata il 24.1.2025 i Servizi hanno così concluso sull'attività svolta e le opportune iniziative da percorrere: Sia la signora sia il signor si sono sempre Pt_1 Per_1 mostrati disponibili, collaboranti e puntuali nei confronti dell'équipe, dimostrando capacità di attivazione per il benessere dei figli. L'équipe scrivente, in collaborazione con l'educatrice territoriale, lavorerà al progetto di riavvicinamento padre-figli seguendo la progettualità prevista dal programma
P.I.P.P.I. Una prima fase, programmata nel mese di gennaio 2025, coinvolgerà principalmente le figure genitoriali e consisterà nel promuovere delle riflessioni rispetto ai bisogni dei figli, lavorando sulle aree di fragilità e sui punti di forza individuati. A tal fine verrà attivato anche un percorso di sostegno alla genitorialità che coinvolgerà il padre. Successivamente, prevedibilmente a partire dal mese di febbraio, si organizzeranno momenti di incontro tra padre e figli mediati dalla presenza dell'educatrice. Il progetto di riavvicinamento prevede un primo coinvolgimento della sola figlia
, visto l'attuale rifiuto espresso da a seguito dell'ultimo episodio sopra riportato. Il Per_2 Per_1
coinvolgimento di avverrà in maniera graduale, sia per rispettare i suoi tempi sia per lavorare Per_1
sulle difficoltà relazionali e comunicative nel rapporto padre-figlio. L'équipe proseguirà con gli interventi di sostegno e monitoraggio nei confronti del nucleo famigliare.
Allo stato, deve in definitiva accogliersi la domanda di affido esclusivo dei figli alla madre, a causa dei diversi profili di criticità emersi in giudizio circa la affidabilità della figura paterna.
E' emerso infatti che il è persona assai problematica nelle relazioni sociali e in quelle familiari Per_1
e con i figli, tende a fare uso di sostanze stupefacenti, peraltro rifiutando gli esami tossicologici per timore di “perdere” la patente di guida;
ha vissuto a lungo in un camper parcheggiato nei pressi dell'uscita dell'autostrada, a Courmayeur, per evitare di incontrare le persone del paese dalle quali si sentiva “giudicato”; in passato, fino al giugno 2023, ha tenuto con sé i figli in luoghi inidonei, ha fumato verosimilmente anche hashish in loro presenza, senza neppure nascondere la sostanza alla vista dei figli, si è addormentato in presenza dei minori, lasciando che fosse il figlio ad occuparsi Per_1
della sorella dell'età di tre anni;
a partire dal giugno 2023 ha mostrato sostanziale disinteresse Per_2
verso i figli, anche in occasione di un primo ricovero di , per come confermato dal teste Per_1 Tes_2
in occasione di un nuovo ricovero del figlio , il 22 febbraio 2024, per una frattura accidentale al Per_1
braccio, non ha sostenuto il figlio, limitandosi ad una breve visita e mandando messaggi inopportuni a e alla madre (docc. 20, 21 e 22 della ricorrente), aggravando il disagio di che soffre Per_1 Per_1 dell'assenza sul piano affettivo del padre in una fase determinate per la sua crescita.
pagina 6 di 8 Posto che l'affido esclusivo alla madre, maggiormente rispondente all'interesse primario dei minori, non deve comunque pregiudicare la promozione e il consolidamento di un sereno ed adeguato rapporto tra il padre ed i figli, deve darsi mandato ai Servizi di proseguire nelle attività ed iniziative indicate nell'ultima relazione depositata il 24.1.2025 prevedenti: il riavvicinamento del padre ai figli secondo il programma P.I.P.P.I.; il coinvolgimento delle figure genitoriali al fine di promuovere riflessioni rispetto ai bisogni dei figli;
l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità che coinvolgerà il padre;
l'organizzazione di incontri tra padre e figli mediati dalla presenza dell'educatrice/educatore, dapprima coinvolgendo la sola figlia e in seguito gradualmente;
la prosecuzione degli Per_2 Per_1
interventi di sostegno e monitoraggio nei confronti del nucleo familiare.
Circa il mantenimento per i figli, considerato che il padre percepisce la retribuzione di euro 1400 circa e non deve più corrispondere la rata di mutuo per euro 600/700 a seguito della vendita della casa familiare, considerato che la madre è disoccupata dal gennaio 2024, percepisce l'assegno unico per circa 800 euro, ma sostiene spese, tra cui quella del canone di affitto, si ritiene di fissare in euro 450 il contributo a carico del padre, considerati anche i tempi di permanenza pressoché esclusivi dei figli presso la madre.
Vi è accordo tra le parti sulla ripartizione al 50% delle spese extra assegno e sulla percezione per intero, da parte della madre, dell'assegno unico per i figli.
Spese di causa compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, affida i figli minori e in via esclusiva alla madre e Persona_1 Persona_2 Parte_1
dispone il relativo collocamento prevalente presso la residenza materna;
dispone che il padre possa vedere i figli in presenza di personale incaricato dai Servizi psicosociali e con le modalità da questi ritenute conformi al loro primario interesse fino a quando necessario, con graduale liberalizzazione del rapporto ove rispondente all'interesse dei minori;
pone a carico di a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli minori, contributo CP_1
mensile pari ad euro 450,00, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, debitamente documentate, nel rispetto del Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. in uso al Tribunale di Aosta, importo da corrispondere direttamente alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutato annualmente in Parte_1
conformità all'indice Istat;
dispone che l'assegno unico sia versato integralmente in favore della madre Parte_1
pagina 7 di 8 manda ai Servizi psicosociali di proseguire nelle attività ed iniziative intraprese e in particolare di dare corso al progetto di riavvicinamento del padre ai figli secondo il programma P.I.P.P.I.; coinvolgere le figure genitoriali al fine di promuovere riflessioni rispetto ai bisogni dei figli;
attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre;
organizzare incontri tra padre e figli mediati dalla presenza dell'educatrice/educatore, dapprima coinvolgendo la sola figlia e in seguito gradualmente Per_2
; proseguire gli interventi di sostegno e monitoraggio nei confronti del nucleo familiare. Per_1
Spese compensate.
Aosta, 24.3.2025
Il giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza di rimessione in decisione;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
n. a Mogoro (OR), in data 11.08.1988, residente a [...]. Derby n. 216, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luana Brizzi del Foro di C.F._1
Bologna, nello Studio MTO dell'Avv. Gabriel Oggiani, in Aosta, via Croix de Ville n. 44
RICORRENTE
CONTRO
C.F. nato ad [...] il [...] e residente in [...]– AO, CP_1 CodiceFiscale_2
Frazione Derby n.249, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Vaccino (C.F. e C.F._3
P.I. ), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Aosta, C.so Battaglione P.IVA_1
Aosta n. 8
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni nell'interesse dei figli minori
n. il 3.05.2011 ad Aosta Persona_1
n. il 3.07.2019 ad Aosta Persona_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 8 La ricorrente ha proposto ricorso per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli minori e n.
3.5.2011 e 3.7.2019, chiedendo in particolare l'affido esclusivo, solo in subordine Per_1 Per_2
condiviso ove non pregiudizievole per l'interesse preminente dei minori, allegando che il padre avrebbe fatto uso di anche in presenza dei figli, quando a lui affidati, e avrebbe manifestato indifferenza Per_3
e scarsa cura nei riguardi dei minori, nonché chiedendo la previsione di un contributo di euro 700 a carico del padre per il mantenimento dei figli, comunque non inferiore ad euro 500, come indicato nella prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha allegato che nel 2009 intraprendeva una relazione sentimentale, seguita da convivenza, con e che in data 3.05.2011 nasceva il figlio e dopo alcuni anni, in data CP_1 Persona_1
3.07.2019, la figlia che a settembre 2022, a causa dell'insorgenza di contrasti caratteriali Persona_2
tra i genitori, ella poneva fine alla relazione sentimentale lasciando la casa di convivenza;
che in data
20.09.2022 i due genitori stipulavano l'accordo in atti in cui pattuivano quanto segue: “In comune accordo con i bambini si trasferiscono in un'altra casa. Le spese per i bambini verranno Pt_1
CP_ divise a metà (spese extra). Mensilmente per il mantenimento dei bambini darà € 500,00 e qualora fosse in difficoltà si vedrà al momento e qualora dovesse avere spese impreviste per Pt_1
CP_ l'abitazione , come da lui promesso, l'aiuterà con le spese. Spartizione dei beni comuni:
Asciugatrice e freezer – Marilisa Microonde, macchina caffè, una televisione, lavatrice e mobili vari
CP_ da concordare al momento. Mutuo verrà pagato da e l'affitto da . Gestione bambini fino Pt_1
CP_ a quando lavorerà la notte i bambini dormiranno con , poi se vuole il sabato dormono Pt_1
con lui. Durante la giornata, quando è a lavoro e i bambini non sono a scuola si occuperà Pt_1
CP_
di loro affinché i bambini”.
Il convenuto ha negato di fare vita “sregolata” ed ha dedotto che nel settembre 2022 Parte_1
abbandonava la casa di convivenza di sua sponte e senza apparente motivo;
che i rapporti tra le parti erano peggiorati da quando il aveva iniziato una nuova relazione sentimentale con altra donna;
Per_1
il convenuto ha allegato di avere sempre corrisposto per il mantenimento dei figli la somma di euro
500, oltre a sobbarcarsi la rata del mutuo relativo alla casa in comproprietà con la ricorrente per euro
620 ogni mese, ha lamentato che sarebbe la madre a ostacolare i rapporti padre/figli, ha proposto di corrispondere la somma di euro 400 al mese per i figli ed ha chiesto mantenersi l'affido condiviso proponendo “calendario”.
I fatti allegati dalla ricorrente, non contestati o solo genericamente contestati dal convenuto, sono i seguenti.
Il padre avrebbe portato i figli in locali inadatti per minori, frequentati da persone dedite al consumo di alcol e stupefacenti;
avrebbe fumato in diverse occasioni in presenza dei minori e ha lasciato “strane pagina 2 di 8 palline” di colore scuro alla loro portata, mettendo in pericolo la loro salute ed incolumità; si sarebbe addormentato in varie occasioni in presenza dei minori, lasciando che fosse il figlio ad accudire Per_1
la sorella nei tempi di permanenza presso la sua abitazione, non avrebbe prestato ai minori la Per_2
dovuta cura, omettendo di preparare loro i pasti e facendoli dormire sul divano;
sin dal giugno 2023, si sarebbe disinteressato dei minori, lasciando che fossero i vicini ad occuparsene quando la madre era via per lavoro o in ospedale con il figlio maggiore;
sarebbe giunto in ritardo in ospedale per firmare i moduli del consenso informato prima dell'intervento del figlio;
avrebbe contribuito al Per_1
mantenimento dei minori in maniera incostante, ritardando e talvolta omettendo di versare gli importi concordati;
successivamente al deposito del ricorso, a seguito di nuovo ricovero del figlio , Per_1
avvenuto in data 22 febbraio 2024 per una frattura al braccio dovuta ad una caduta, nonostante sia stato subito avvertito dalla madre, non avrebbe fatto nulla per stare vicino al figlio minore, limitandosi ad una visita di cortesia di soli 5 minuti e a mandare messaggi “inopportuni” sia a sia alla Per_1
ricorrente.
All'esito dell'udienza del 16.4.2024, con ordinanza del 17.4.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori a tutela dei minori e si è conferito mandato ai Servizi psicosociali, così disponendosi: In via temporanea ed urgente: fermi allo stato l'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori ed il relativo collocamento presso la madre, dispone che il padre abbia con sé i figli per due pomeriggi alla settimana, in orario compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e lavorativi dei genitori, in giorni compresi tra il lunedì ed il venerdì, a condizione che manifesti la volontà di Per_1
vedere e stare con il padre;
dispone che il padre prelevi i figli a scuola, presso la madre o altro luogo indicato dalla madre e li riaccompagni dalla madre entro l'ora della cena e comunque entro le 19.30; prescrive al padre di astenersi in via assoluta dal detenere e consumare stupefacenti quando in compagnia dei figli;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di euro 450, oltre adeguamento ISTAT;
pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire al 50% alle spese extra assegno, come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre, stante l'accordo delle parti. Manda ai Servizi psicosociali competenti per territorio di prendere in carico il nucleo familiare e in particolare i figli minori, verificando le condizioni psicofisiche, evolutive
e relazionali dei minori, valutando le capacità e le risorse genitoriali del padre, verificando
l'affidabilità del padre e il suo affrancamento dalle sostanze (anche con l'ausilio del Ser.d), al fine di giungere ad una progressiva estensione dei rapporti con i figli, attivando ogni sostegno piscologico ed educativo ritenuto utile in favore dei minori e dei genitori ed adeguato supporto alla genitorialità.
Manda ai Servizi di trasmettere relazione sull'attività svolta entro il 19.9.2024. Prescrive alle parti di
pagina 3 di 8 collaborare lealmente con i Servizi nel preminente interesse dei minori e di collaborare tra loro al fine di pervenire ad una soluzione condivisa circa le modalità di affido e mantenimento, Fissa per l'esame di due testi per parte in materia diretta e contraria sui capi ammessi e per l'esame della relazione dei
Servizi udienza al 24.9.2024 ore 11. Riserva di disporre CTU, ove necessario, all'esito dell'esame dei testi e dell'esame della prima relazione dei Servizi.
La relazione del SER.D depositata il 12.9.2024 evidenzia che il si è sottratto ai colloqui Per_1
programmati e nella relazione dei Servizi sociali depositata il 17.9.2024 si è indicata la necessità di intraprendere percorso di educativa territoriale e di proseguire comunque nel monitoraggio del percorso di avvicinamento dei minori alla figura paterna, considerate, tra l'altro, la volontà espressa da di Per_2 rivedere il padre, la parziale aperura di nei confronti di quest'ultimo, le intenzioni dichiarate dal Per_1
padre di ricostituire il legame con i figli.
I Servizi hanno tuttavia in particolare evidenziato: che è carente la capacità del padre di promuovere la relazione dei figli con l'esterno a causa della sua stessa difficoltà di interagire con gli altri;
che è fragile la funzione affettiva del padre, il quale non appare in grado di sintonizzarsi con i bisogni emotivi dei figli (emblematico l'episodio dell'ultimo contatto telefonico avuto con il figlio, allorquando all'espressione di “mi hai abbandonato” il padre non ha più risposto, preferendo il proprio Per_1 bisogno di protezione a quello di di ricevere una riposta affettiva, nonché l'atteggiamento verso Per_1
la figlia quando il signor riporta di non avvicinarsi a , salutandola solo da lontano, per Per_1 Per_2
non entrare eccessivamente in contatto con i vicini di casa, nonostante i richiami della figlia); che il
Part non ha inteso aderire alle attività proposte dal .D per timore di risultare positivo ai test e di Per_1
“perdere” la patente, di cui ha bisogno vivendo egli in un camper;
che durante gli incontri ha Per_2
parlato liberamente di entrambi i genitori esprimendo spontaneamente il desiderio di rivedere il padre;
che negli ultimi anni ha sentito il padre assente, perdendo fiducia nei suoi confronti, pur non Per_1
escludendo a priori un riavvicinamento ed infatti ha riferito di essere disponibile a incontrare il padre, ma solo alla presenza di una terza persona, e di nutrire ancora la speranza che egli possa cambiare ed essere maggiormente presente.
I Servizi hanno rimarcato la condizione di fragilità del padre: Un elemento centrale per il signor
è rappresentato dai vicini di casa della signora: si sarebbero coalizzati contro di lui, Per_1
giudicandolo e schierandosi dalla parte della signora Proprio per sottrarsi a tale giudizio, il Pt_1 signor ha deciso di trasferirsi dalla casa di proprietà di La SA (di fronte all'abitazione della Per_1 signora in un camper a Courmayeur, decidendo inoltre di vendere l'abitazione così da poter Pt_1 andare in affitto in un'altra zona.
pagina 4 di 8 Dall'esame psicodiagnostico è emerso quanto segue: Dalla somministrazione del emerge Per_4 una superficialità nell'ambito delle relazioni sociali e una grave difficoltà nell'interazione con
l'ambiente esterno. Emergono difficoltà specifiche nel trovare le risorse adattive per fronteggiare e rispondere alle situazioni interpersonali. Emerge poca vitalità e la tendenza ad assumere un ruolo passivo. Il soggetto può avere difficoltà ad essere assertivo nei confronti degli altri, a iniziare nuove relazioni e intraprendere relazioni di avvicinamento verso gli altri. Emerge una tendenza a evitare la responsabilità di prendere decisioni e fragilità a individuare nuove soluzioni ai problemi, anche dettato da una stima del proprio valore personale tendenzialmente basso e negativo. Emerge una tendenza evitante a semplificare la realtà che rende il soggetto maggiormente vulnerabile a problemi di adattamento in ambienti complessi. Emerge la presenza di una rabbia considerevole che ha un effetto marcato verso l'ambiente. Si delinea un pensiero scarsamente sofisticato che lo può rendere vulnerabile a incidenti nella modulazione delle emozioni e difficoltà di adattamento in ambienti complessi. Dalla somministrazione del test MMPI emerge la presenza di idee persecutorie per cui il soggetto tende a percepire il suo ambiente sociale come insicuro e ostile, non si fida degli altri nutre risentimento nei loro confronti perché è convinto di essere stato trattato ingiustamente. La sua sensibilità lo fa sentire facilmente ferito e gli fa interpretare in modo negativo le motivazioni altrui.
Sotto stress presenta una tendenza ad utilizzare la proiezione o formazione reattiva come meccanismi di difesa, nonché la tendenza a sviluppare idee in qualche misura persecutorie, che però non sfociano in una reale perdita dell'esame di realtà. In situazioni non minacciose, l'uomo può avere un funzionamento completamente normale, ma può avere difficoltà nel riconoscere la propria rabbia e nell'esprimerla in modo diretto. Tende ad essere critico, guardingo e diffidente nelle relazioni interpersonali, a sentirsi controllato dalle aspettative degli altri e a sviluppare risentimenti razionalizzati.
Le prove orali sui capi ammessi della prima memoria istruttoria della ricorrente hanno confermato le allegazioni della madre circa la sostanziale noncuranza e inaffidabilità del padre.
Rilevano, in particolare, le testimonianze di e , con i quali il piccolo Testimone_1 Testimone_2
si era confidato sui fatti occorsi fino al giugno 2023, riferendo loro che quando si trovava Per_1 presso l'abitazione del padre spesso era costretto a badare alla sorella perché il padre si Per_2
addormentava, aveva visto in diverse occasioni nel bagno dell'abitazione “strane palline” di colore scuro e sentito “strani odori” in casa, aveva visto in diverse occasioni il padre fumare in presenza sua e della sorella minore a partire dal giugno 2023 non voleva più stare con il padre. Persona_2
pagina 5 di 8 La madre del pur affermando di non avere mai visto il figlio assumere Per_1 Persona_5
hashish o in condizioni di alterazione, ha ammesso di averne avuto il sospetto in virtù delle compagnie che frequentava da giovane.
Nella successiva relazione depositata il 24.1.2025 i Servizi hanno così concluso sull'attività svolta e le opportune iniziative da percorrere: Sia la signora sia il signor si sono sempre Pt_1 Per_1 mostrati disponibili, collaboranti e puntuali nei confronti dell'équipe, dimostrando capacità di attivazione per il benessere dei figli. L'équipe scrivente, in collaborazione con l'educatrice territoriale, lavorerà al progetto di riavvicinamento padre-figli seguendo la progettualità prevista dal programma
P.I.P.P.I. Una prima fase, programmata nel mese di gennaio 2025, coinvolgerà principalmente le figure genitoriali e consisterà nel promuovere delle riflessioni rispetto ai bisogni dei figli, lavorando sulle aree di fragilità e sui punti di forza individuati. A tal fine verrà attivato anche un percorso di sostegno alla genitorialità che coinvolgerà il padre. Successivamente, prevedibilmente a partire dal mese di febbraio, si organizzeranno momenti di incontro tra padre e figli mediati dalla presenza dell'educatrice. Il progetto di riavvicinamento prevede un primo coinvolgimento della sola figlia
, visto l'attuale rifiuto espresso da a seguito dell'ultimo episodio sopra riportato. Il Per_2 Per_1
coinvolgimento di avverrà in maniera graduale, sia per rispettare i suoi tempi sia per lavorare Per_1
sulle difficoltà relazionali e comunicative nel rapporto padre-figlio. L'équipe proseguirà con gli interventi di sostegno e monitoraggio nei confronti del nucleo famigliare.
Allo stato, deve in definitiva accogliersi la domanda di affido esclusivo dei figli alla madre, a causa dei diversi profili di criticità emersi in giudizio circa la affidabilità della figura paterna.
E' emerso infatti che il è persona assai problematica nelle relazioni sociali e in quelle familiari Per_1
e con i figli, tende a fare uso di sostanze stupefacenti, peraltro rifiutando gli esami tossicologici per timore di “perdere” la patente di guida;
ha vissuto a lungo in un camper parcheggiato nei pressi dell'uscita dell'autostrada, a Courmayeur, per evitare di incontrare le persone del paese dalle quali si sentiva “giudicato”; in passato, fino al giugno 2023, ha tenuto con sé i figli in luoghi inidonei, ha fumato verosimilmente anche hashish in loro presenza, senza neppure nascondere la sostanza alla vista dei figli, si è addormentato in presenza dei minori, lasciando che fosse il figlio ad occuparsi Per_1
della sorella dell'età di tre anni;
a partire dal giugno 2023 ha mostrato sostanziale disinteresse Per_2
verso i figli, anche in occasione di un primo ricovero di , per come confermato dal teste Per_1 Tes_2
in occasione di un nuovo ricovero del figlio , il 22 febbraio 2024, per una frattura accidentale al Per_1
braccio, non ha sostenuto il figlio, limitandosi ad una breve visita e mandando messaggi inopportuni a e alla madre (docc. 20, 21 e 22 della ricorrente), aggravando il disagio di che soffre Per_1 Per_1 dell'assenza sul piano affettivo del padre in una fase determinate per la sua crescita.
pagina 6 di 8 Posto che l'affido esclusivo alla madre, maggiormente rispondente all'interesse primario dei minori, non deve comunque pregiudicare la promozione e il consolidamento di un sereno ed adeguato rapporto tra il padre ed i figli, deve darsi mandato ai Servizi di proseguire nelle attività ed iniziative indicate nell'ultima relazione depositata il 24.1.2025 prevedenti: il riavvicinamento del padre ai figli secondo il programma P.I.P.P.I.; il coinvolgimento delle figure genitoriali al fine di promuovere riflessioni rispetto ai bisogni dei figli;
l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità che coinvolgerà il padre;
l'organizzazione di incontri tra padre e figli mediati dalla presenza dell'educatrice/educatore, dapprima coinvolgendo la sola figlia e in seguito gradualmente;
la prosecuzione degli Per_2 Per_1
interventi di sostegno e monitoraggio nei confronti del nucleo familiare.
Circa il mantenimento per i figli, considerato che il padre percepisce la retribuzione di euro 1400 circa e non deve più corrispondere la rata di mutuo per euro 600/700 a seguito della vendita della casa familiare, considerato che la madre è disoccupata dal gennaio 2024, percepisce l'assegno unico per circa 800 euro, ma sostiene spese, tra cui quella del canone di affitto, si ritiene di fissare in euro 450 il contributo a carico del padre, considerati anche i tempi di permanenza pressoché esclusivi dei figli presso la madre.
Vi è accordo tra le parti sulla ripartizione al 50% delle spese extra assegno e sulla percezione per intero, da parte della madre, dell'assegno unico per i figli.
Spese di causa compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, affida i figli minori e in via esclusiva alla madre e Persona_1 Persona_2 Parte_1
dispone il relativo collocamento prevalente presso la residenza materna;
dispone che il padre possa vedere i figli in presenza di personale incaricato dai Servizi psicosociali e con le modalità da questi ritenute conformi al loro primario interesse fino a quando necessario, con graduale liberalizzazione del rapporto ove rispondente all'interesse dei minori;
pone a carico di a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli minori, contributo CP_1
mensile pari ad euro 450,00, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, debitamente documentate, nel rispetto del Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. in uso al Tribunale di Aosta, importo da corrispondere direttamente alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutato annualmente in Parte_1
conformità all'indice Istat;
dispone che l'assegno unico sia versato integralmente in favore della madre Parte_1
pagina 7 di 8 manda ai Servizi psicosociali di proseguire nelle attività ed iniziative intraprese e in particolare di dare corso al progetto di riavvicinamento del padre ai figli secondo il programma P.I.P.P.I.; coinvolgere le figure genitoriali al fine di promuovere riflessioni rispetto ai bisogni dei figli;
attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre;
organizzare incontri tra padre e figli mediati dalla presenza dell'educatrice/educatore, dapprima coinvolgendo la sola figlia e in seguito gradualmente Per_2
; proseguire gli interventi di sostegno e monitoraggio nei confronti del nucleo familiare. Per_1
Spese compensate.
Aosta, 24.3.2025
Il giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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