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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.318/2025 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CANTU' JENNY, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/09/1985, rappresentato e difeso dall'Avv. VISCONTI IRENE AMBROGIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti comunicati al P.M. in data 15.02.2025 senza indicazioni ostative pervenute).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“CONCLUSIONI
1) Confermare l'affidamento condiviso del minore , disponendone il collocamento Per_1
prevalente presso la madre, garantendo in ogni caso il diritto di visita del figlio con il padre;
2) Regolamentare il diritto di visita del padre come segue:
- trascorrerà con ciascun genitore weekend alterni a partire dal venerdì dopo scuola Per_1
sino alla mattina del lunedì fino all'entrata a scuola;
- nel weekend di spettanza del padre, starà con questi a partire dal venerdì dopo Per_1 scuola sino alla mattina del lunedì fino all'entrata a scuola
- il martedì dall'uscita da scuola sino all'entrata a scuola il giorno successivo, starà Per_1
presso la casa del padre laddove abbia manifestato il desiderio di pernottare presso il padre, potendo in alternativa essere riaccompagnato presso la casa materna dopo cena;
- il genitore che terrà con sé il minore dovrà garantire all'altro regolari contatti telefonici;
- durante le festività natalizie ad anni alterni trascorrerà il periodo dal 24 dicembre Per_1 sino al 31 dicembre con un genitore ed il periodo da Capodanno all'Epifania con l'altro genitore, secondo gli accordi già in essere tra le parti;
- durante le festività pasquali ad anni alterni trascorrerà la domenica di Pasqua con Per_1
un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, secondo gli accordi già in essere tra le parti;
- per quanto concerne le vacanze estive, il sig. solitamente trascorre con il Controparte_1
figlio due settimane anche non consecutive. In merito i genitori chiedono che sia prevista, compatibilmente con il desiderio di e previo accordo tra i medesimi, anche la Per_1 possibilità durante l'interruzione estiva dalla scuola che il minore trascorra settimane alterne
(dal lunedì mattina sino al lunedì mattina successivo) dai genitori.
3) Prevedere a carico del sig. il contributo al mantenimento per le spese Controparte_1 ordinarie relative al figlio nella somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo Per_1
gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese. Con espressa rinuncia alla propria quota di spettanza dell'assegno unico universale che potrà essere interamente percepito dalla madre.
pagina 2 di 4 4) Prevedere a carico del sig. il rimborso del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
relative al figlio , come previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Varese. Per_1
Con compensazione delle spese di lite.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario ricorso contenzioso depositato in data 13/02/2025 Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio nei confronti di
, in relazione al figlio nato dalla loro unione, (Varese, Controparte_2 Per_1
26/06/2015).
Svolte le domande introduttive, attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito il resistente le parti si sono scambiate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., rappresentando di avere nelle more raggiunto un accordo per il bonario componimento della lite.
Alla prima udienza di comparizione 20/05/2025, quindi, i procuratori delle parti hanno dato atto che vi è accordo circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi al testo intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque direttamente trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.21 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del figlio minorenne, peraltro infradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
pagina 3 di 4 Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e C.F._1
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 14/09/1985, in relazione al figlio nato dalla loro unione (Varese, Per_1
26/06/2015), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) SPESE DI LITE compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.318/2025 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CANTU' JENNY, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/09/1985, rappresentato e difeso dall'Avv. VISCONTI IRENE AMBROGIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti comunicati al P.M. in data 15.02.2025 senza indicazioni ostative pervenute).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“CONCLUSIONI
1) Confermare l'affidamento condiviso del minore , disponendone il collocamento Per_1
prevalente presso la madre, garantendo in ogni caso il diritto di visita del figlio con il padre;
2) Regolamentare il diritto di visita del padre come segue:
- trascorrerà con ciascun genitore weekend alterni a partire dal venerdì dopo scuola Per_1
sino alla mattina del lunedì fino all'entrata a scuola;
- nel weekend di spettanza del padre, starà con questi a partire dal venerdì dopo Per_1 scuola sino alla mattina del lunedì fino all'entrata a scuola
- il martedì dall'uscita da scuola sino all'entrata a scuola il giorno successivo, starà Per_1
presso la casa del padre laddove abbia manifestato il desiderio di pernottare presso il padre, potendo in alternativa essere riaccompagnato presso la casa materna dopo cena;
- il genitore che terrà con sé il minore dovrà garantire all'altro regolari contatti telefonici;
- durante le festività natalizie ad anni alterni trascorrerà il periodo dal 24 dicembre Per_1 sino al 31 dicembre con un genitore ed il periodo da Capodanno all'Epifania con l'altro genitore, secondo gli accordi già in essere tra le parti;
- durante le festività pasquali ad anni alterni trascorrerà la domenica di Pasqua con Per_1
un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, secondo gli accordi già in essere tra le parti;
- per quanto concerne le vacanze estive, il sig. solitamente trascorre con il Controparte_1
figlio due settimane anche non consecutive. In merito i genitori chiedono che sia prevista, compatibilmente con il desiderio di e previo accordo tra i medesimi, anche la Per_1 possibilità durante l'interruzione estiva dalla scuola che il minore trascorra settimane alterne
(dal lunedì mattina sino al lunedì mattina successivo) dai genitori.
3) Prevedere a carico del sig. il contributo al mantenimento per le spese Controparte_1 ordinarie relative al figlio nella somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo Per_1
gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese. Con espressa rinuncia alla propria quota di spettanza dell'assegno unico universale che potrà essere interamente percepito dalla madre.
pagina 2 di 4 4) Prevedere a carico del sig. il rimborso del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
relative al figlio , come previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Varese. Per_1
Con compensazione delle spese di lite.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario ricorso contenzioso depositato in data 13/02/2025 Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio nei confronti di
, in relazione al figlio nato dalla loro unione, (Varese, Controparte_2 Per_1
26/06/2015).
Svolte le domande introduttive, attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito il resistente le parti si sono scambiate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., rappresentando di avere nelle more raggiunto un accordo per il bonario componimento della lite.
Alla prima udienza di comparizione 20/05/2025, quindi, i procuratori delle parti hanno dato atto che vi è accordo circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi al testo intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque direttamente trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.21 c.p.c.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.21 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del figlio minorenne, peraltro infradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
pagina 3 di 4 Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e C.F._1
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 14/09/1985, in relazione al figlio nato dalla loro unione (Varese, Per_1
26/06/2015), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) SPESE DI LITE compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4