Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 20742/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20742/2021 RGAC e vertente
TRA
in persona del titolare Parte_1 Parte_1 elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla Via G. Matteotti 23 presso l'avv. Anna Coppola, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
OM in Portici, Via Armando Diaz 2, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo Poerio 86 presso l'avv. Aristide d'Alessandro, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. pagina 1 di 7
OM in Portici, Via Armando Diaz 2, chiedendo di dichiararlo responsabile di percolazioni e infiltrazioni di acqua e liquami che si verificavano dalla stagione invernale 2016/2017 nel garage gestito dalla ditta attrice all'interno del fabbricato gestito dal OM convenuto, e condannarlo ad eliminare le cause del fenomeno dannoso e ripristinare i luoghi o alternativamente risarcire i danni all'immobile da liquidare in € 49.267,68 oltre il successivo incremento dei prezzi ovvero nella diversa misura da accertare, nonché risarcire i danni subiti dalla ditta attrice per non aver potuto utilizzare parte del locale per l'attività d'impresa, da liquidare in 46.211 oltre danni successivi da giugno 2021 al soddisfo ovvero nella diversa misura da accertare, ed oltre al danno non patrimoniale e biologico subito dal titolare della ditta, con vittoria delle spese di lite;
si è costituito il OM convenuto chiedendo di (a) dichiarare nullo l'atto di citazione, (b) dichiarare nullo il contratto di locazione stipulato il 20/2/2015 in base al quale la ditta attrice occupava il ,locale in cui esercitava l'attività di garage, e quindi carente di legittimazione attiva la ditta attrice (c) rigettare comunque la domanda di risarcimento perché inammissibile, infondata e generica (d) subordinatamente dichiarare carente di legittimazione passiva il OM convenuto, o almeno parzialmente, dichiarando il concorso di colpa del danneggiato e riducendo proporzionalmente il danno – con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi , Testimone_1 Tes_2
, , ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing.
[...] Testimone_3
, il quale ha anche reso una relazione suppletiva;
ora la causa va Persona_1 decisa.
Costituendosi, il OM convenuto ha eccepito che la ditta attrice non sia titolata ad agire quale conduttrice dell'immobile che si assume danneggiato, in quanto il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 20/2/2015 sarebbe nullo, ai senso dell'art.
1.346 L. 311/2004, non essendo stato registrato;
tuttavia, con la prima memoria ex art. 183.6 cpc, parte attrice ha prodotto un documento dell'Agenzia delle Entrate dal quale risulta che il contratto di locazione in questione è stato registrato in data 23/2/2015, e parte convenuta non ha contestato tale documento.
Parte convenuta ha anche eccepito che l'atto di citazione sia nullo per non esservi adeguatamente specificato di quali danni la ditta attrice chiede di essere risarcita: ci si riferisce infatti ad una consulenza tecnica di tale ing. non allegata, né è allegata CP_1 la documentazione fiscale dalla quale dovrebbe risultare il danno da lucro cessante per essere stato l'immobile parzialmente inutilizzabile. Ora, è vero che la relazione tecnica sui danni all'immobile e i documenti fiscali sul lucro cessante sono stati depositati dalla parte attrice solo in data 11/11/2021, ossia pochi giorni prima della prima udienza fissata in citazione per il 19/11/2021; ma è pur vero che la tipologia dei danni lamentati è comunque descritta in citazione come danni ad “ampie zone del soffitto e delle pareti del locale oltre che i ferri di armatura di alcune travi e la muratura della zona terrapieno” per pagina 2 di 7 un costo delle riparazioni di € 49.267,68 al prezzo di mercato corrente per l'anno 2019, nonché nella “perdita dei posti riservati a ricovero di veicoli di circa 10 unità per auto e 6 unità per motocicli”, con analitica descrizione delle perdite di introiti per ciascun posto auto – e ciò appare sufficiente a determinare il contraddittorio sul punto, mettendo la controparte in condizione di difendersi.
Nel merito, come riferito dai testi e , e come constatato dal CTU, Tes_1 Tes_2
l'immobile condotto in locazione dalla ditta attrice e dalla stessa utilizzato come garage aperto al pubblico, è effettivamente interessato da infiltrazioni, da diversi anni. Ed ecco le cause delle infiltrazioni, individuate dal CTU: “ Vetustà dei cortili, interno ed esterno, che contribuisce alle infiltrazioni nelle aree sottostanti e in corrispondenza delle murature;
Lesioni puntuali alla condotta fognaria;
Assenza di frontalini sul cortile in corrispondenza dell'ingresso principale dell'autorimessa; Vetustà delle tubazioni condominiali che attraversano l'autorimessa, nonché errato innesto di tubazioni con tipologie di materiali differenti;
Perdita dalle tubazioni di carico presenti nel cortile sovrastante all'ingresso principale dell'autorimessa; Mancata impermeabilizzazione delle pareti del pozzetto posto sulla rampa di ingresso principale dell'autorimessa.” Nella relazione suppletiva il CTU ha accertato che il terrapieno a confine con una parete del locale garage “abbia concorso alla determinazione del danno sulle pareti in misura del 30%, diversamente per i danni al soffitto non ha in alcun modo contribuito. Tale percentuale indica che le cause dell'infiltrazioni sono da ricercare nello stato in cui versano le tubazioni ivi presenti, come già espresso in perizia, tuttavia, la presenza del terrapieno ha contribuito e contribuisce senz'altro alla risalita dell'acqua lungo le pareti. Ciò significa che il danno più ingente è senz'altro stato causato dalle tubazioni ma, nonostante il ripristino delle stesse, in futuro potrebbero verificarsi ulteriori danni, certamente di entità molto diversa rispetto a quelli oggetto di causa, derivanti dalla risalita delle acque a causa del terrapieno.”. Il computo metrico allegato alla relazione suppletiva indica un costo del lavori complessivo di € 22.818,81, per il ripristino dell'unità immobiliare nella quale la ditta attrice svolge l'attività di garage. Inoltre, nella prima relazione, il CTU ha specificato i lavori necessari, da parte del OM, per eliminare le cause delle infiltrazioni.
Secondo la difesa di parte convenuta, il OM non sarebbe responsabile delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice, “atteso che i lamentati danni sono riconducibili all'innesto di condutture private nelle condotte condominiali non eseguito a regola d'arte e con materiali diversi come tra l'altro riconosciuto nell'elaborato peritale dall'ausiliario che, riferendosi in particolare alle condotte condominiali ha affermato: nella maggior parte dei casi molti tratti risultano innestati tra due tipologie di differente materiale”. Per la precisione, il CTU riporta i risultati di una videoispezione che ha rilevato lesioni e pagina 3 di 7 un taglio nella rete fognaria condominiale, anche a causa dell'innesto nella fogna della discendente pluviale, ossia vizi dell'impianto condominiale;
inoltre a pag. 14 della relazione del CTU si legge: “Le altre cause sono da rinvenire, poi, nella vetustà delle tubazioni condominiali presenti sul soffitto e sulle pareti (cfr. foto 11-12), nonché negli innesti tra materiali diversi per la medesima tubazione, oltre che nella vetustà del cortile interno (cfr. foto 13-14), che consentono all'acqua di infiltrarsi e provocare danni alla parete perimetrale in oggetto, oltre che alla base del muro.”. Come si vede, il CTU scrive di vetustà delle tubazioni condominiali, ossia di una concausa interamente ascrivibile al OM, e di innesti tra materiali diversi per la medesima tubazione, anche in questo caso una concausa ascrivibile al condominio, che ha adoperato materiali diversi per le medesime tubazioni del proprio impianto. . Il fatto che vi possano essere innesti abusivi effettuati da privati nelle condutture condominiali, inoltre, è una circostanza non provata, ma comunque non escluderebbe la responsabilità del OM convenuto, il quale è custode delle proprie condutture ed è tenuto ad impedire che interventi di terzi possano renderle dannose verso altri terzi: il OM convenuto dovrebbe intervenire eliminando gli innesti abusivi, e se non lo avesse fatto, risponderebbe dei danni provocati anche dalla sua inerzia. E' vero che, come afferma Cass. 1027/2018, va escluso che la c.d. braga, definita come elemento di raccordo tra la tubatura verticale di pertinenza del singolo appartamento, e quella verticale di pertinenza sopra, rientri nella proprietà ma in questo caso, non risulta CP_2 CP_2 che le perdite derivino da braghe, ossia elementi di raccordo. C'è poi da osservare che, quand'anche tubazioni non condominiali avessero concorso a determinare i danni accertati dal CTU, comunque il OM, quale corresponsabile ne risponderebbe per l'intero ex art. 2055 cc. Il OM sostiene che una concausa sia rappresentata dall'inerzia della ditta attrice durata dal 2016 al 2021, non avendo il “effettuato alcuna Parte_1 manutenzione ordinaria dei locali condotti in locazione, contribuendo incontestabilmente all'aggravamento della lamentata situazione”; c'è però da dire che, perdurando le cause delle infiltrazioni, come in effetti perdurano ancora oggi, qualunque intervento di manutenzione sarebbe stato inutile, e i danni si sarebbero ripresentati;
e i costi di tali interventi manutentivi sarebbero stati comunque da addebitare al OM, che li avrebbe resi necessari. Si legge nella prima relazione del CTU, a pag. 6: “Nella zona a ridosso del gabbiotto di ingresso, poi, si palesava una grossa macchia di acqua, che non si asciuga neppure in assenza di piogge, pertanto il sottoscritto ha potuto constatare che sempre sul terrazzo sovrastante è presente una porticina chiusa, ove sono alloggiate delle tubazioni di carico private (cfr. foto 3) ed ivi si verifica un gocciolamento delle tubazioni che inevitabilmente si riflette nella zona sottostante (cfr. foto 4).Inoltre all'interno del gabbiotto è presente una tubazione in prossimità della quale, in fase di accesso, si sono evidenziati forti fenomeni infiltrativi.”. Secondo parte convenuta, almeno la macchia nella zona a ridosso del gabbiotto d'ingresso andrebbe esclusa dai danni addebitabili al OM, in quanto derivante da tubazioni di carico private. Però, se il pagina 4 di 7 gocciolamento delle tubazioni private nella zona a ridosso del gabbiotto d'ingresso produce danni nel sottostante garage, ciò avviene anche per la vetustà del cortile, pure rilevata dal CTU: quindi, il OM è corresponsabile pure di tale tipologia di danno nella “zona a ridosso del gabbiotto”. In comparsa conclusionale parte convenuta sostiene che non vadano incluse nel computo metrico dei lavori di ripristino “le voci 2,4,5,9,11,12 perchè relative a lavorazioni con un grado di finitura eccessivamente elevato rispetto a quello iniziale, con conseguente ingiustificato maggior lucro da parte del danneggiato, come meglio precisato nelle ns. osservazioni alla CTU”. Nelle proprie osservazioni alla relazione del CTU, il CTP di parte convenuta ha mosso delle critiche su quelle voci del computo metrico, ma solo per la 11 e la 12 le critiche avevano ad oggetto il grado di finitura – ed il CTU ha risposto su tutte, salvo sulla 2, precisando per quanto concerne la 11 e la 12 che “le voci 11 e 12 sono indispensabili per poter effettuare le lavorazioni successive, pertanto vengono confermate, infatti sono lavorazioni che vengono svolte indipendentemente dalla tipologia di ambiente.”. Per quanto concerne la voce 2, che riguarda l'uso del trabattello mobile in tubolare per più di un mese, avendo il CT del OM osservato che i lavori non dureranno più di un mese, e non avendo risposto nulla in merito il CTU, si ritiene di escludere dal computo complessivo la relativa voce di € 652. Il computo metrico scenda quindi ad € (22818,81 – 652 =) 22.166,81. Per il resto, parte convenuta prende atto che il CTU ha tenuto conto, nella relazione suppletiva, dell'apporto causale del terrapieno, ed ha escluso fuoriuscita di liquame dai pozzetti. Il CTU ha anche calcolato, nella relazione suppletiva, il danno da lucro cessante che si può stimare abbia subito la ditta attrice essendo risultati indisponibili alcuni posti auto a causa delle infiltrazioni nel locale garage. Ha verificato che “ogni volta che ci si è presentati sui luoghi di causa per le operazioni peritali si è constatato che in prossimità delle aree ammalorate non sostavano i veicoli, naturalmente il sottoscritto non può avere la certezza che tali zone siano state realmente inutilizzate per l'intero arco temporale. Le aree interessate dalle infiltrazioni, e presuntivamente non utilizzate dalla società attrice, sono precisamente quelle in adiacenza alla rampa dell'ingresso principale e quella adiacente all' area a cielo aperto. La lunghezza totale dell'aree in oggetto è di circa 45 mt. ed è idonea ad ospitare circa una decina di macchine.” Dei tre testi escussi, due hanno riferito che a causa di muffe e caduta di calcinacci, alcuni posti auto erano inutilizzati, ma non hanno saputo precisare quanti. Il CTU, applicando le tariffe di abbonamento mensile (certamente inferiore a quelle orarie)esposte nello stesso garage gestito dalla ditta attrice, ha determinato una perdita annua, per la ditta attrice, di € 15.000, superiore peraltro a quella dichiarata dalla stessa ditta attrice per gli anni 2018 e 2019, rispettivamente di € 3.395 e 6.318. Le conclusioni cui è giunto il CTU sono ampiamente criticate dal OM convenuto. Non c'è certezza sul numero di posti auto che concretamente possano non essere stati occupati dai clienti del garage a causa delle infiltrazioni, anche se effettivamente lo stato dei luoghi e le dichiarazioni dei testi fanno ritenere che alcuni posti non siano stati utilizzati a causa delle infiltrazioni;
bisogna considerare che negli anni 2020/21 la pandemia di Covid 19 ha nettamente pagina 5 di 7 ridotto, durante i periodi di confinamento, l'uso dei posti orari;
i documenti fiscali prodotti dalla ditta attrice non chiariscono le perdite di guadagno riferibili alle infiltrazioni;
e, come dedotto dalla parte attrice, bisogna calcolare non i mancati incassi, bensì il mancato utile, considerando cioè i costi d'esercizio. Ebbene: pur partendo da alcuni dati certi, ossia che alcuni posti auto interessati da muffa e caduta di calcinacci non furono utilizzati, e che esistevano delle tariffe di abbonamento mensile, va detto che non c'è alcuna certezza circa il fatto che tutti i posti interessati da muffe e caduta di calcinacci sarebbero stati utilizzati per tutto il tempo se non vi fossero state le infiltrazioni, e che negli anni 2020/21 c'è stata l'epidemia di Covid 19, oltre al fatto che verosimilmente non tutti quei posti sono stati inutilizzabili per anni (i danni si sono aggravati progressivamente), e che dai guadagni persi va detratto un costo d'esercizio medio del 20%, determinato in base a nozioni di comune esperienza. Tenuto conto di tutto ciò, si possono prudenzialmente stimare in 5 i posti auto non usati a causa delle infiltrazioni, per un utile perso di 6000 annui;
tenuto conto che la perdita nell'anno 2018, come dichiarata dalla ditta attrice, è stata di € 3395, e di € 6000 per gli altri anni, abbiamo un lucro cessante complessivo di € 39.395 sino al 2024. Il danno biologico e comunque non patrimoniale del titolare della ditta attrice non è assolutamente provato.
Per quanto sin qui detto, il ND convenuto va condannato ad eseguire le opere indicate dal CTU per far cessare le infiltrazioni, nonché a pagare a titolo di risarcimento alla ditta attrice la somma di € (22.166,81 + 39.395 =) 61.561,81; oltre, su € 22.166,81 rivalutazione monetaria secondo indici Istat da una data che, essendosi i danni aggravati progressivamente nel corso di 7 anni dal 2018 al 2024, appare equo individuare nel punto intermedio del 1/7/2021 , alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
invece, per quanto riguarda gli 39.395, è dovuta la rivalutazione secondo indici Istat da ciascuna mensilità alla pronuncia, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata da ciascuna mensilità alla pronuncia;
oltre interessi legali sul coacervo di tutte le mensilità rivalutate dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20742/2021 rgac tra:
[...]
attrice; OM in Portici, Via Armando Diaz Parte_1
2, convenuto;
così provvede: 1) Condanna il OM convenuto ad eseguire le opere indicate per eliminare le cause delle infiltrazioni a pag. 17 della relazione del CTU depositata l'11/6/2024; pagina 6 di 7 2) Condanna il OM convenuto a pagare a titolo di risarcimento alla ditta attrice la somma di € 61.561,81; oltre, su € 22.166,81 rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 1/7/2021 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
e su € 39.395, oltre rivalutazione secondo indici Istat dalla scadenza di ciascuna mensilità di lucro cessante alla pronuncia, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata da ciascuna mensilità alla pronuncia;
oltre interessi legali sul coacervo di tutte le mensilità rivalutate dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il OM convenuto a rimborsare alla ditta attrice ogni somma che questa documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna il OM convenuto a rimborsare alla ditta attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 795,05 per esborsi ed € 14.103 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 23/5/2025 Il giudice unico
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