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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1283 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 e vertente
TRA
, el.te dom,ta presso lo studio dell'avv. Giacomo Parte_1
Buonanno, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Procuratore dell
[...] [...]
sig. , giusta procura Controparte_1 Controparte_3
notarile, ed elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV) alla via P. Nenni n. 35, presso e nello studio dell'avv. Antonella
Losanno dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione
Opposta
pagina 1 di 8 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
24 aprile 2025 da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del Processo
proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., Parte_1
avverso l'avviso di intimazione n. 01720249000728090/000, con il quale l chiedeva Controparte_4
il pagamento della complessiva somma di € 62.265,81, comprensivo dell'importo di €33.658,63, basato su cartella di pagamento notificata, a loro dire il 06/10/2015, per violazione sanzione amministrative ex legge 689/81 ed ax art. tulps
773/193 dell'anno 2009.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva la intervenuta Parte_1
prescrizione del credito e chiedeva “dichiarare la prescrizione della somma di € 33.658,63, come riportata dall'avviso intimazione, essendo trascorso il termine prescrizionale come in premessa eccepito e per l'affetto dichiarare che l'attrice non è tenuta al pagamento della suindicata somma”.
Si costituiva l' , eccependo la Controparte_1
inammissibilità dell'opposizione per mancata opposizione avverso la cartella di pagamento posta a base dell'intimazione opposta, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, il mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
All'esito della produzione documentale, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione pagina 2 di 8 Deve premettersi che, secondo la S.C. (Ord.16743/5 del
17/06/2024 n. 16743/5) “In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. Secondo la
Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19, D. Lgs. n.
546/1992. Conseguentemente, l'impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata.
Deve altresì evidenziarsi che “costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo” (ovvero la cartella).
È noto che l'opposizione a precetto può essere sempre proposta, senza limiti temporali, salvo la verifica dell'interesse ad agire.
Nel caso sottoposto alla Corte di cassazione, l'opponente aveva introdotto il giudizio in occasione della notifica di un'intimazione di pagamento, lamentando l'estinzione del credito per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale tra la notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e la notifica della cartella di pagamento. pagina 3 di 8 La Corte ha affermato che “Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).
Nella specie, quindi, è necessario esaminare la esistenza della invocata prescrizione.
In proposito, deve innanzitutto rilevarsi che risulta agli atti la rituale notifica della cartella opposta (come si evince dall'estratto di ruolo e dalla relata di notifica a mani dell'odierna opponente). Superfluo l'esame dell'argomentazione relativa alla possibilità di impugnazione dell'intimazione per vizi della notifica della cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla sua notifica, essendo certamente la cartella divenuta definitiva, ma persistendo l'interesse della contribuente alla declaratoria di intervenuta prescrizione successiva alla notifica (e non antecedente), stante la prova, come si detto, della rituale notifica della cartella, in base alla documentazione in atti.
Quanto alla prescrizione successiva, risulta la prova della notifica di vari atti interruttivi.
In proposito, le notifiche appaiono rituali in base alle norme codicistiche, invero, il primo comma dell'articolo 139 c.p.c. pagina 4 di 8 indica che, in caso di assenza del destinatario, la notificazione
“deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio” e “se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia, di addetto alla casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che eventualmente contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Ord. 8418 del 05.04.2018; conf. sent. 27587 del
30.10.2018).
E' poi necessario l'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, ovvero della spedizione della cosiddetta “raccomandata informativa”, allegata in atti.
Nella specie, la cartella di pagamento n.
01720150006341627000 risulta notificata a mani dell'odierna opponente;
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776201600001110000 è stata notificata a mani dell'odierna opponente;
l'intimazione di pagamento n. pagina 5 di 8 01720199004312024000 è stata notificata a mani di persona di famiglia – qualificatosi come figlio – a cui è seguita la spedizione della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN) raccomandata informativa n. -1; l'intimazione di pagamento n.
01720249000728090000 notificata è stata notificata a mani dell'odierna opponente.
Deve ricordarsi che l'art. 140 del Codice di procedura civile, prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento
[att. 48]”.
Quanto al citato art. 60 del D.P.R. n. 600/73, deve rilevarsi che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140
c.p.c., ("La notificazione ... è eseguita secondo le norme stabilite dall'art. 137 c.p.c. e segg."- deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del pagina 6 di 8 termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale).
Nella specie, l'intimazione di pagamento n.
01720189001040562000 è stata ritualmente notificata e la raccomandata di avviso risulta effettivamente giunta al recapito del destinatario.
La prescrizione non è dunque maturata, in presenza degli atti interruttivi menzionati, ritualmente notificati e mai impugnati
(comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01776201600001110000 in data 12.07.2016; intimazione di pagamento n. 01720189001040562000 in data 08.10.2018; intimazione di pagamento n. 01720199004312024000 in data
15.01.2020; intimazione di pagamento n.
01720249000728090000 in data 21.02.2024).
Va evidenziato che il diritto di Parte_2
di esigere il pagamento delle sanzioni amministrative
[...]
pecuniarie irrogate per violazione dell'art. 110, comma 9, lett.
d), si prescrive entro cinque anni. Parte_3
Secondo la S.C. (Sez. U, Ordinanza n. 23109 del 16/11/2010)», sussiste la giurisdizione del giudice ordinario: la prescrizione delle pretese sanzioni amministrative pecuniarie soggiace al termine prescrizionale ex art. 28, L. 689/81 («Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile, per cui la pagina 7 di 8 prescrizione è … interrotta da ogni … atto che valga a costituire in mora il debitore»
Pertanto, l'intimazione di pagamento e la sottesa cartella di pagamento sono legittime alla luce della provata notifica della cartella (primo atto interruttivo e dei successivi atti di cui sopra si è detto)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti dell Controparte_5 [...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_6
disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per la fase di studio,
€ 800,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A
e C.P.A secondo legge
Benevento, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1283 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 e vertente
TRA
, el.te dom,ta presso lo studio dell'avv. Giacomo Parte_1
Buonanno, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Procuratore dell
[...] [...]
sig. , giusta procura Controparte_1 Controparte_3
notarile, ed elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV) alla via P. Nenni n. 35, presso e nello studio dell'avv. Antonella
Losanno dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione
Opposta
pagina 1 di 8 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
24 aprile 2025 da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del Processo
proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., Parte_1
avverso l'avviso di intimazione n. 01720249000728090/000, con il quale l chiedeva Controparte_4
il pagamento della complessiva somma di € 62.265,81, comprensivo dell'importo di €33.658,63, basato su cartella di pagamento notificata, a loro dire il 06/10/2015, per violazione sanzione amministrative ex legge 689/81 ed ax art. tulps
773/193 dell'anno 2009.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva la intervenuta Parte_1
prescrizione del credito e chiedeva “dichiarare la prescrizione della somma di € 33.658,63, come riportata dall'avviso intimazione, essendo trascorso il termine prescrizionale come in premessa eccepito e per l'affetto dichiarare che l'attrice non è tenuta al pagamento della suindicata somma”.
Si costituiva l' , eccependo la Controparte_1
inammissibilità dell'opposizione per mancata opposizione avverso la cartella di pagamento posta a base dell'intimazione opposta, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, il mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
All'esito della produzione documentale, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione pagina 2 di 8 Deve premettersi che, secondo la S.C. (Ord.16743/5 del
17/06/2024 n. 16743/5) “In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. Secondo la
Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19, D. Lgs. n.
546/1992. Conseguentemente, l'impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata.
Deve altresì evidenziarsi che “costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo” (ovvero la cartella).
È noto che l'opposizione a precetto può essere sempre proposta, senza limiti temporali, salvo la verifica dell'interesse ad agire.
Nel caso sottoposto alla Corte di cassazione, l'opponente aveva introdotto il giudizio in occasione della notifica di un'intimazione di pagamento, lamentando l'estinzione del credito per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale tra la notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e la notifica della cartella di pagamento. pagina 3 di 8 La Corte ha affermato che “Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).
Nella specie, quindi, è necessario esaminare la esistenza della invocata prescrizione.
In proposito, deve innanzitutto rilevarsi che risulta agli atti la rituale notifica della cartella opposta (come si evince dall'estratto di ruolo e dalla relata di notifica a mani dell'odierna opponente). Superfluo l'esame dell'argomentazione relativa alla possibilità di impugnazione dell'intimazione per vizi della notifica della cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla sua notifica, essendo certamente la cartella divenuta definitiva, ma persistendo l'interesse della contribuente alla declaratoria di intervenuta prescrizione successiva alla notifica (e non antecedente), stante la prova, come si detto, della rituale notifica della cartella, in base alla documentazione in atti.
Quanto alla prescrizione successiva, risulta la prova della notifica di vari atti interruttivi.
In proposito, le notifiche appaiono rituali in base alle norme codicistiche, invero, il primo comma dell'articolo 139 c.p.c. pagina 4 di 8 indica che, in caso di assenza del destinatario, la notificazione
“deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio” e “se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia, di addetto alla casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che eventualmente contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Ord. 8418 del 05.04.2018; conf. sent. 27587 del
30.10.2018).
E' poi necessario l'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, ovvero della spedizione della cosiddetta “raccomandata informativa”, allegata in atti.
Nella specie, la cartella di pagamento n.
01720150006341627000 risulta notificata a mani dell'odierna opponente;
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776201600001110000 è stata notificata a mani dell'odierna opponente;
l'intimazione di pagamento n. pagina 5 di 8 01720199004312024000 è stata notificata a mani di persona di famiglia – qualificatosi come figlio – a cui è seguita la spedizione della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN) raccomandata informativa n. -1; l'intimazione di pagamento n.
01720249000728090000 notificata è stata notificata a mani dell'odierna opponente.
Deve ricordarsi che l'art. 140 del Codice di procedura civile, prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento
[att. 48]”.
Quanto al citato art. 60 del D.P.R. n. 600/73, deve rilevarsi che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140
c.p.c., ("La notificazione ... è eseguita secondo le norme stabilite dall'art. 137 c.p.c. e segg."- deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del pagina 6 di 8 termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale).
Nella specie, l'intimazione di pagamento n.
01720189001040562000 è stata ritualmente notificata e la raccomandata di avviso risulta effettivamente giunta al recapito del destinatario.
La prescrizione non è dunque maturata, in presenza degli atti interruttivi menzionati, ritualmente notificati e mai impugnati
(comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01776201600001110000 in data 12.07.2016; intimazione di pagamento n. 01720189001040562000 in data 08.10.2018; intimazione di pagamento n. 01720199004312024000 in data
15.01.2020; intimazione di pagamento n.
01720249000728090000 in data 21.02.2024).
Va evidenziato che il diritto di Parte_2
di esigere il pagamento delle sanzioni amministrative
[...]
pecuniarie irrogate per violazione dell'art. 110, comma 9, lett.
d), si prescrive entro cinque anni. Parte_3
Secondo la S.C. (Sez. U, Ordinanza n. 23109 del 16/11/2010)», sussiste la giurisdizione del giudice ordinario: la prescrizione delle pretese sanzioni amministrative pecuniarie soggiace al termine prescrizionale ex art. 28, L. 689/81 («Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile, per cui la pagina 7 di 8 prescrizione è … interrotta da ogni … atto che valga a costituire in mora il debitore»
Pertanto, l'intimazione di pagamento e la sottesa cartella di pagamento sono legittime alla luce della provata notifica della cartella (primo atto interruttivo e dei successivi atti di cui sopra si è detto)
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti dell Controparte_5 [...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_6
disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per la fase di studio,
€ 800,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A
e C.P.A secondo legge
Benevento, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 8 di 8