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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4932 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mirko Bertolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Marsala n. 8; ricorrente contro
Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: PER IL RICORRENTE: “1) accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei Signor della quota di 1/30 di proprietà della Signora Parte_1
, e conseguentemente dichiarare il Signor proprietario Controparte_1 Parte_1
esclusivo delle seguenti particelle costituenti unico immobile sito nel Comune di Offagna: Via
Dell'Arengo n. 67 Piano T foglio 3, particella 90 sub. 2, cat. C/1, classe 1 consistenza 32m²
(all. n. 1); Via Dell'Arengo n. 69 Piano T foglio 3 particella 90 sub. 3, cat. C/2, classe 2, consistenza 12m² (all. n. 2); Vicolo del Balestriere n. 11 Piano 1 foglio 3 particella 90 sub. 4, cat. A/2, classe 1, vani 4,5 (all. n. 3); Via Dell'Arengo n. 65 Piano T-1 foglio 3 particella 90 sub. 5, cat. A/2, classe 1, consistenza 3,5 vani (all. n. 4);
- 1 - 2) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha citato in giudizio chiedendo di accertare il suo acquisto Parte_1 Controparte_1
per usucapione delle seguenti particelle, tutte caratterizzanti un unico immobile sito nel
Comune di Offagna: Via Dell'Arengo n. 67 Piano T foglio 3, particella 90 sub. 2, cat. C/1, classe 1 consistenza 32m²; Via Dell'Arengo n. 69 Piano T foglio 3 particella 90 sub. 3, cat.
C/2, classe 2, consistenza 12m²; Vicolo del Balestriere n. 11 Piano 1 foglio 3 particella 90 sub.
4, cat. A/2, classe 1, vani 4,5; Via Dell'Arengo n. 65 Piano T-1 foglio 3 particella 90 sub. 5, cat. A/2, classe 1, consistenza 3,5 vani.
2. Alla prima udienza fissata il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, effettuata per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., ha dichiarato la contumacia dei convenuti.
3. La causa è stata istruita con documentali.
All'udienza del 6.2.2025 il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorrente a seguito di due compravendite è diventato proprietario per 28/30 dell'immobile oggetto di causa e, successivamente, ha acquistati dagli eredi di Persona_1
l'ulteriore quota di 1/30.
Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto l'usucapione della quota di 1/30 il cui intestatario formale risulta essere (doc. da 1 a 4). Controparte_1
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
- 2 - Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie dalla documentazione allegata al ricorso si evince che signor ha Pt_1
acquistato la quota di 28/30 a seguito di due compravendite, ovvero un primo atto del 2001 notaio con il quale il ricorrente ha acquistato la complessiva quota di 72/108 (doc. Per_2
7) ed un secondo atto nel 2007, notaio con il quale ha acquistato da Persona_3 [...]
la quota di 48/180 (doc. 8). Persona_4
In questo secondo atto all'art. 7 il notaio ha dato atto che “la parte venditrice dichiara altresì di essere subentrato al momento dell'acquisto operato con atto del notaio
[...]
in data 21 febbraio 2005, nel possesso dell'immobile anche per le quote di Persona_5
e . Nel trasferire alla parte acquirente Persona_1 Controparte_1 Parte_1
il possesso dell'immobile il venditore trasferisce pertanto anche il possesso
[...]
corrispondente alle suddette quote, possesso che ad oggi risulta essere ultraventennale e idoneo all'usucapione”.
Va poi dato atto che il ricorrente ha acquistato dagli eredi di Persona_1
l'ulteriore quota di 1/30. Nel rogito del 3.5.2024 gli eredi della signora hanno CP_1 riconosciuto “l'avvenuta usucapione del diritto indiviso di proprietà pari, complessivamente, alla quota di 1/30 (un trentesimo) sugli immobili oggetto del presente atto” (doc. 14).
Il ricorrente, dunque, anche per effetto di quanto previsto dall'art. 1146 c.c. da oltre venti anni ha il possesso pieno ed esclusivo dell'immobile per cui è causa.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte dell'attore dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio e della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dell'immobile sito Parte_1
nel Comune di Offagna, così censito: Via Dell'Arengo n. 67 Piano T foglio 3, particella 90 sub. 2, cat. C/1, classe 1 consistenza 32m²; Via Dell'Arengo n. 69 Piano T foglio 3 particella
90 sub. 3, cat. C/2, classe 2, consistenza 12m²; Vicolo del Balestriere n. 11 Piano 1 foglio 3 particella 90 sub. 4, cat. A/2, classe 1, vani 4,5; Via Dell'Arengo n. 65 Piano T-1 foglio 3 particella 90 sub. 5, cat. A/2, classe 1, consistenza 3,5 vani;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4932 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mirko Bertolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Marsala n. 8; ricorrente contro
Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: PER IL RICORRENTE: “1) accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei Signor della quota di 1/30 di proprietà della Signora Parte_1
, e conseguentemente dichiarare il Signor proprietario Controparte_1 Parte_1
esclusivo delle seguenti particelle costituenti unico immobile sito nel Comune di Offagna: Via
Dell'Arengo n. 67 Piano T foglio 3, particella 90 sub. 2, cat. C/1, classe 1 consistenza 32m²
(all. n. 1); Via Dell'Arengo n. 69 Piano T foglio 3 particella 90 sub. 3, cat. C/2, classe 2, consistenza 12m² (all. n. 2); Vicolo del Balestriere n. 11 Piano 1 foglio 3 particella 90 sub. 4, cat. A/2, classe 1, vani 4,5 (all. n. 3); Via Dell'Arengo n. 65 Piano T-1 foglio 3 particella 90 sub. 5, cat. A/2, classe 1, consistenza 3,5 vani (all. n. 4);
- 1 - 2) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha citato in giudizio chiedendo di accertare il suo acquisto Parte_1 Controparte_1
per usucapione delle seguenti particelle, tutte caratterizzanti un unico immobile sito nel
Comune di Offagna: Via Dell'Arengo n. 67 Piano T foglio 3, particella 90 sub. 2, cat. C/1, classe 1 consistenza 32m²; Via Dell'Arengo n. 69 Piano T foglio 3 particella 90 sub. 3, cat.
C/2, classe 2, consistenza 12m²; Vicolo del Balestriere n. 11 Piano 1 foglio 3 particella 90 sub.
4, cat. A/2, classe 1, vani 4,5; Via Dell'Arengo n. 65 Piano T-1 foglio 3 particella 90 sub. 5, cat. A/2, classe 1, consistenza 3,5 vani.
2. Alla prima udienza fissata il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, effettuata per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., ha dichiarato la contumacia dei convenuti.
3. La causa è stata istruita con documentali.
All'udienza del 6.2.2025 il difensore del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorrente a seguito di due compravendite è diventato proprietario per 28/30 dell'immobile oggetto di causa e, successivamente, ha acquistati dagli eredi di Persona_1
l'ulteriore quota di 1/30.
Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto l'usucapione della quota di 1/30 il cui intestatario formale risulta essere (doc. da 1 a 4). Controparte_1
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
- 2 - Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie dalla documentazione allegata al ricorso si evince che signor ha Pt_1
acquistato la quota di 28/30 a seguito di due compravendite, ovvero un primo atto del 2001 notaio con il quale il ricorrente ha acquistato la complessiva quota di 72/108 (doc. Per_2
7) ed un secondo atto nel 2007, notaio con il quale ha acquistato da Persona_3 [...]
la quota di 48/180 (doc. 8). Persona_4
In questo secondo atto all'art. 7 il notaio ha dato atto che “la parte venditrice dichiara altresì di essere subentrato al momento dell'acquisto operato con atto del notaio
[...]
in data 21 febbraio 2005, nel possesso dell'immobile anche per le quote di Persona_5
e . Nel trasferire alla parte acquirente Persona_1 Controparte_1 Parte_1
il possesso dell'immobile il venditore trasferisce pertanto anche il possesso
[...]
corrispondente alle suddette quote, possesso che ad oggi risulta essere ultraventennale e idoneo all'usucapione”.
Va poi dato atto che il ricorrente ha acquistato dagli eredi di Persona_1
l'ulteriore quota di 1/30. Nel rogito del 3.5.2024 gli eredi della signora hanno CP_1 riconosciuto “l'avvenuta usucapione del diritto indiviso di proprietà pari, complessivamente, alla quota di 1/30 (un trentesimo) sugli immobili oggetto del presente atto” (doc. 14).
Il ricorrente, dunque, anche per effetto di quanto previsto dall'art. 1146 c.c. da oltre venti anni ha il possesso pieno ed esclusivo dell'immobile per cui è causa.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte dell'attore dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio e della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dell'immobile sito Parte_1
nel Comune di Offagna, così censito: Via Dell'Arengo n. 67 Piano T foglio 3, particella 90 sub. 2, cat. C/1, classe 1 consistenza 32m²; Via Dell'Arengo n. 69 Piano T foglio 3 particella
90 sub. 3, cat. C/2, classe 2, consistenza 12m²; Vicolo del Balestriere n. 11 Piano 1 foglio 3 particella 90 sub. 4, cat. A/2, classe 1, vani 4,5; Via Dell'Arengo n. 65 Piano T-1 foglio 3 particella 90 sub. 5, cat. A/2, classe 1, consistenza 3,5 vani;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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