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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3934/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento, n. 411/2021, pubblicata il 25.02.2021
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Arcione, 71, nello studio dell'avv. D'ERCOLE STEFANO (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._1
generale rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott.
, a rogito notaio di Bologna del 29.10.2010 Persona_1 Per_2
rep. 115840/33105 reg. a Bologna 1 il 29.10.2010 E
(c.f. e CP_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Benevento, via Ennio Goduti - Palazzo de Matteis, nonché al domicilio digitale pec nello studio dell'Avv. Email_1
CAVUOTO PELLEGRINO (c.f. , che li rappresenta C.F._4
e difende per mandato a margine dell'atto di citazione
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
adita, respinta ogni contraria istanza:
riformare e/o annullare la impugnata sentenza n. 411/2021, pubblicata il
25/02/2021 dal Tribunale di Benevento, in persona del Giudice di Pace avv.
Rosario Molino, non notificata a definizione del giudizio N.R.G. 3142/2016,
nelle parti in cui ha accolto la domanda di parte attrice ed ha accertato il saldo del
c.c. ordinario n. 4485998 alla data del 31.12.2016 all'importo - € 33.371,87
anzichè all'importo di - € 46.886,91 e, per l'effetto, ha condannato alla Parte_1
annotazione del nuovo importo a saldo nonchè al pagamento delle spese
processuali, in quanto erronea in virtù dei rilievi svolti nei motivi di gravame.
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambi i
gradi di giudizio, nonché in ordine alla ripetizione di quanto nelle more
corrisposto in forza della impugnata sentenza.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI: concludono per il rigetto del
proposto gravame e la conferma della impugnata sentenza.
Rivalsa delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 § 1. e citarono la CP_1 Parte_2 Parte_1
innanzi al tribunale di Benevento.
Gli attori sostennero di aver intrattenuto vari rapporti con l'istituto di credito e, in particolare, il conto corrente n. 4485998, assistito da apertura di credito, nonché il conto n. 401341452. Lamentarono che i rapporti erano stati caratterizzati dall'applicazione di clausole nulle, di interessi ultralegali senza preventiva pattuizione scritta, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, questi ultimi determinati in misura superiore a quanto previsto dalla l. 108/96, dall'inserimento di commissioni di massimo scoperto invalida, e da arbitraria antergazione o postergazione delle valute. Lamentando violazione di regole di correttezza e buona fede, chiesero al tribunale, previo accertamento di quanto lamentato, di condannare la banca al pagamento del dovuto o alla rideterminazione dell'esatto saldo dei conti correnti, col risarcimento dei danni subiti e con vittoria di spese.
§ 2. Si costituì eccependo l'inammissibilità della Parte_1
domanda di ripetizione relativamente al conto corrente n. 401341452 e l'intervenuta prescrizione della domanda in relazione al conto corrente n.
4485998; nel merito, comunque, chiese il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese.
§ 3. Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica, il tribunale ha accertato che tra le parti intercorsero tre rapporti (anche quello contraddistinto dal n. 7218468); ha verificato, sulla scorta della CTU,
l'illegittima applicazione delle condizioni contrattuali e della capitalizzazione degli interessi in tutti e tre i rapporti;
ed ha rideterminato
3 il saldo finale del conto n. 4485998 in - € 33.371,87, rispetto a quello riportato da di - € 81.067,11; del conto n. 401341542 in - € 205,86, Parte_1
rispetto a quello riportato da di - € 218,03; e del conto n. Parte_1
07089856 in € 367,19, rispetto a quello riportato dalla banca di € 20,50.
§ 3.1. A fondamento della decisione, il primo giudice ha, innanzitutto,
ritenuto che la banca convenuta fosse decaduta, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., a causa della tardiva costituzione in giudizio, dalla facoltà di eccepire la prescrizione delle domande di ripetizione di eventuali rimesse solutorie effettuate sui vari conti. Ha, poi, escluso che le domande potessero qualificarsi in termini di ripetizione di indebito, dal momento che i conti risultavano ancora aperti, ferma restando la possibile rideterminazione dei saldi;
e, per quel che ancora rileva nel presente giudizio di appello, ha rideterminato sulla scorta della CTU (e, dunque,
escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed applicando,
in mancanza di pattuizione scritta, gli interessi al tasso BOT di cui all'art. 117 TUB) il saldo del conto n. 4485998, riducendone il saldo passivo da
81.067,11 a 33.371,87. Da ultimo, ha regolato le spese di lite e di CTU
secondo la soccombenza.
§ 4. ha impugnato la decisione del tribunale sannita Parte_1
relativamente alla rideterminazione del saldo del conto n. 4485998.
§ 4.1. Con un unico, articolato motivo, l'appellante lamenta un'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice. In
particolare, l'appellante si duole del fatto che siano stati sottoposti al CTU
una serie di quesiti alternativi, alcuni su istanza della parte attrice,
4 odierna appellata, che avrebbero fuorviato le conclusioni raggiunte in sentenza.
L'assunto dell'appellante muove dal rilievo che, sulla scorta dell'originario quesito, il CTU aveva adoperato ai fini del ricalcolo del saldo del conto citato gli interessi convenzionalmente pattuiti dalle parti,
quali risultanti dalla scheda contrattuale del conto 1519500 del 25 maggio
1999, poi divenuto 4485998, così pervenendo ad un “credito banca” di €
46.886,91 alla data del 31.12.2016. Contestualmente, il CTU, prendendo atto delle contestazioni degli attori circa l'inesistenza di un contratto riferibile al conto n. 4485998, aveva rielaborato anche un secondo conteggio, recante un minor credito per la banca di € 34.855,07, facendo applicazione, in luogo degli interessi convenzionali, di quelli legali.
Soltanto a seguito di ulteriori sollecitazioni degli attori formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice aveva commissionato al CTU un ulteriore ricalcolo del saldo, facendo applicazione dei tassi BOT di cui all'art. 117 TUB, che aveva quantificato l'esposizione dei correntisti in € 33.371,87, accolta, poi, dal tribunale in sentenza.
Ebbene, secondo l'appellante, risultava palese l'erroneità della decisione,
dal momento che era stato prodotto, unitamente alla comparsa di risposta di primo grado, il contratto relativo al conto 1519500, recante l'indicazione scritta dei tassi di interessi applicabili al rapporto;
e che vi fosse identità tra tale contratto (in essere, si rileva, col Credito Italiano) ed il conto 4485998 era circostanza espressamente dichiarata anche dagli odierni appellati, che nella prima memoria istruttoria avevano definito
5 tale conto come “già 1519500”. Dunque, ad avviso dell'appellante, del tutto errata risultava l'opzione del giudice di prime cure per l'ultimo dei conteggi alternativi elaborati dal CTU, che, contraddittoriamente, faceva applicazione dei tassi BOT, che, secondo l'art. 117, comma 7, del TUB,
andrebbero applicati come tassi sostitutivi in caso di esistenza del contratto, ma a fronte di mancanza o incompletezza della determinazione dei tassi.
§ 5. L'appello è fondato.
Innanzitutto, va sgombrato il campo da un equivoco ingenerato dalla difesa degli appellati, secondo cui il contratto prodotto dalla banca non sarebbe riferito al conto 1519500, ma ad un conto 1517500, privo di qualsiasi collegamento, pertanto, col conto esaminato dal CTU n. 4485998.
L'esame del contratto prodotto dalla banca in primo grado consente di affermare che il numero del conto a cui si riferisce è proprio il 1519500,
malgrado la non certo ottimale qualità della stampa. Basta, comunque, a fugare ogni dubbio al riguardo, la indicazione del numero del conto riportato come parte finale delle coordinate bancarie, più chiaramente decifrabile, laddove il n. 1519500 risulta leggibile senza possibilità di equivoco.
Dunque, correttamente il CTU aveva, nel primo conteggio, fatto applicazione dei tassi contrattuali indicati nel contratto citato e, pur eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
(questione su cui non v'è gravame), era giunto a rideterminare il saldo passivo per i correntisti in € 46.886,91 alla data del 31.12.2016.
6 Deve, poi, ritenersi provato che tra il conto aperto dal Credito Italiano,
recante n. 15.19500, e quello in essere presso col n. 4485998, vi Parte_1
sia identità e continuità, risultando la circostanza dall'espressa ammissione formulata dagli appellati nella prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, depositata in primo grado.
§ 6. L'appello va, pertanto, accolto e, in parziale riforma del capo 2) della sentenza impugnata, va accertato che il saldo passivo del conto corrente n. 4485998, intrattenuto dagli attori con alla data del Parte_1
31.12.2016 ammontava ad € 46.886,91, in luogo del saldo passivo originariamente esposto dalla banca di € 81.067,11.
§ 7. In conseguenza del sia pur parziale accoglimento del gravame, vanno rideterminate le spese di lite di entrambi i gradi, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. fra le tante, Cass. 26/3/2025, n. 8040; Cass.
15/10/2024, n. 26734).
Ebbene, visto l'esito solo parzialmente migliorativo per l'odierna appellante della presente pronuncia, pare appropriato disporne la compensazione in ragione di 1/5.
Dunque, quelle del primo grado, liquidate come da sentenza appellata,
vanno poste per 4/5 a carico di Quelle del presente Parte_1
7 grado, si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(scaglione sino ad € 52.000,00) e facendo applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni nella misura media,
salvo i minimi per la fase istruttoria e trattazione;
con attribuzione anche per il presente grado all'avv. Pellegrino Cavuoto, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Benevento, n. 411/21 del 25/02/2021, così provvede:
- a) in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il saldo passivo del conto corrente n. 4485998 (già 1519500) in € 46.886,91, in luogo del saldo passivo originariamente esposto dalla banca di € 81.067,11;
- b) compensa in ragione di 1/5 le spese del doppio grado di giudizio, e per l'effetto condanna al pagamento dei 4/5 delle spese Parte_1
di lite in favore degli attori, come liquidate nella sentenza impugnata;
condanna altresì al pagamento dei 4/5 delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate per tale parte in € 4.496,96, di cui € 3.910,40 per compensi professionali ed € 586,56
per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pellegrino Cavuoto che se ne è
dichiarato anticipatario.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione della Corte
d'Appello di Napoli, il 17 settembre 2025
Il Presidente Est.
8 dott. Giulio Cataldi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3934/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento, n. 411/2021, pubblicata il 25.02.2021
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Arcione, 71, nello studio dell'avv. D'ERCOLE STEFANO (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._1
generale rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott.
, a rogito notaio di Bologna del 29.10.2010 Persona_1 Per_2
rep. 115840/33105 reg. a Bologna 1 il 29.10.2010 E
(c.f. e CP_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Benevento, via Ennio Goduti - Palazzo de Matteis, nonché al domicilio digitale pec nello studio dell'Avv. Email_1
CAVUOTO PELLEGRINO (c.f. , che li rappresenta C.F._4
e difende per mandato a margine dell'atto di citazione
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
adita, respinta ogni contraria istanza:
riformare e/o annullare la impugnata sentenza n. 411/2021, pubblicata il
25/02/2021 dal Tribunale di Benevento, in persona del Giudice di Pace avv.
Rosario Molino, non notificata a definizione del giudizio N.R.G. 3142/2016,
nelle parti in cui ha accolto la domanda di parte attrice ed ha accertato il saldo del
c.c. ordinario n. 4485998 alla data del 31.12.2016 all'importo - € 33.371,87
anzichè all'importo di - € 46.886,91 e, per l'effetto, ha condannato alla Parte_1
annotazione del nuovo importo a saldo nonchè al pagamento delle spese
processuali, in quanto erronea in virtù dei rilievi svolti nei motivi di gravame.
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambi i
gradi di giudizio, nonché in ordine alla ripetizione di quanto nelle more
corrisposto in forza della impugnata sentenza.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI: concludono per il rigetto del
proposto gravame e la conferma della impugnata sentenza.
Rivalsa delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 § 1. e citarono la CP_1 Parte_2 Parte_1
innanzi al tribunale di Benevento.
Gli attori sostennero di aver intrattenuto vari rapporti con l'istituto di credito e, in particolare, il conto corrente n. 4485998, assistito da apertura di credito, nonché il conto n. 401341452. Lamentarono che i rapporti erano stati caratterizzati dall'applicazione di clausole nulle, di interessi ultralegali senza preventiva pattuizione scritta, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, questi ultimi determinati in misura superiore a quanto previsto dalla l. 108/96, dall'inserimento di commissioni di massimo scoperto invalida, e da arbitraria antergazione o postergazione delle valute. Lamentando violazione di regole di correttezza e buona fede, chiesero al tribunale, previo accertamento di quanto lamentato, di condannare la banca al pagamento del dovuto o alla rideterminazione dell'esatto saldo dei conti correnti, col risarcimento dei danni subiti e con vittoria di spese.
§ 2. Si costituì eccependo l'inammissibilità della Parte_1
domanda di ripetizione relativamente al conto corrente n. 401341452 e l'intervenuta prescrizione della domanda in relazione al conto corrente n.
4485998; nel merito, comunque, chiese il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese.
§ 3. Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica, il tribunale ha accertato che tra le parti intercorsero tre rapporti (anche quello contraddistinto dal n. 7218468); ha verificato, sulla scorta della CTU,
l'illegittima applicazione delle condizioni contrattuali e della capitalizzazione degli interessi in tutti e tre i rapporti;
ed ha rideterminato
3 il saldo finale del conto n. 4485998 in - € 33.371,87, rispetto a quello riportato da di - € 81.067,11; del conto n. 401341542 in - € 205,86, Parte_1
rispetto a quello riportato da di - € 218,03; e del conto n. Parte_1
07089856 in € 367,19, rispetto a quello riportato dalla banca di € 20,50.
§ 3.1. A fondamento della decisione, il primo giudice ha, innanzitutto,
ritenuto che la banca convenuta fosse decaduta, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., a causa della tardiva costituzione in giudizio, dalla facoltà di eccepire la prescrizione delle domande di ripetizione di eventuali rimesse solutorie effettuate sui vari conti. Ha, poi, escluso che le domande potessero qualificarsi in termini di ripetizione di indebito, dal momento che i conti risultavano ancora aperti, ferma restando la possibile rideterminazione dei saldi;
e, per quel che ancora rileva nel presente giudizio di appello, ha rideterminato sulla scorta della CTU (e, dunque,
escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed applicando,
in mancanza di pattuizione scritta, gli interessi al tasso BOT di cui all'art. 117 TUB) il saldo del conto n. 4485998, riducendone il saldo passivo da
81.067,11 a 33.371,87. Da ultimo, ha regolato le spese di lite e di CTU
secondo la soccombenza.
§ 4. ha impugnato la decisione del tribunale sannita Parte_1
relativamente alla rideterminazione del saldo del conto n. 4485998.
§ 4.1. Con un unico, articolato motivo, l'appellante lamenta un'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice. In
particolare, l'appellante si duole del fatto che siano stati sottoposti al CTU
una serie di quesiti alternativi, alcuni su istanza della parte attrice,
4 odierna appellata, che avrebbero fuorviato le conclusioni raggiunte in sentenza.
L'assunto dell'appellante muove dal rilievo che, sulla scorta dell'originario quesito, il CTU aveva adoperato ai fini del ricalcolo del saldo del conto citato gli interessi convenzionalmente pattuiti dalle parti,
quali risultanti dalla scheda contrattuale del conto 1519500 del 25 maggio
1999, poi divenuto 4485998, così pervenendo ad un “credito banca” di €
46.886,91 alla data del 31.12.2016. Contestualmente, il CTU, prendendo atto delle contestazioni degli attori circa l'inesistenza di un contratto riferibile al conto n. 4485998, aveva rielaborato anche un secondo conteggio, recante un minor credito per la banca di € 34.855,07, facendo applicazione, in luogo degli interessi convenzionali, di quelli legali.
Soltanto a seguito di ulteriori sollecitazioni degli attori formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice aveva commissionato al CTU un ulteriore ricalcolo del saldo, facendo applicazione dei tassi BOT di cui all'art. 117 TUB, che aveva quantificato l'esposizione dei correntisti in € 33.371,87, accolta, poi, dal tribunale in sentenza.
Ebbene, secondo l'appellante, risultava palese l'erroneità della decisione,
dal momento che era stato prodotto, unitamente alla comparsa di risposta di primo grado, il contratto relativo al conto 1519500, recante l'indicazione scritta dei tassi di interessi applicabili al rapporto;
e che vi fosse identità tra tale contratto (in essere, si rileva, col Credito Italiano) ed il conto 4485998 era circostanza espressamente dichiarata anche dagli odierni appellati, che nella prima memoria istruttoria avevano definito
5 tale conto come “già 1519500”. Dunque, ad avviso dell'appellante, del tutto errata risultava l'opzione del giudice di prime cure per l'ultimo dei conteggi alternativi elaborati dal CTU, che, contraddittoriamente, faceva applicazione dei tassi BOT, che, secondo l'art. 117, comma 7, del TUB,
andrebbero applicati come tassi sostitutivi in caso di esistenza del contratto, ma a fronte di mancanza o incompletezza della determinazione dei tassi.
§ 5. L'appello è fondato.
Innanzitutto, va sgombrato il campo da un equivoco ingenerato dalla difesa degli appellati, secondo cui il contratto prodotto dalla banca non sarebbe riferito al conto 1519500, ma ad un conto 1517500, privo di qualsiasi collegamento, pertanto, col conto esaminato dal CTU n. 4485998.
L'esame del contratto prodotto dalla banca in primo grado consente di affermare che il numero del conto a cui si riferisce è proprio il 1519500,
malgrado la non certo ottimale qualità della stampa. Basta, comunque, a fugare ogni dubbio al riguardo, la indicazione del numero del conto riportato come parte finale delle coordinate bancarie, più chiaramente decifrabile, laddove il n. 1519500 risulta leggibile senza possibilità di equivoco.
Dunque, correttamente il CTU aveva, nel primo conteggio, fatto applicazione dei tassi contrattuali indicati nel contratto citato e, pur eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
(questione su cui non v'è gravame), era giunto a rideterminare il saldo passivo per i correntisti in € 46.886,91 alla data del 31.12.2016.
6 Deve, poi, ritenersi provato che tra il conto aperto dal Credito Italiano,
recante n. 15.19500, e quello in essere presso col n. 4485998, vi Parte_1
sia identità e continuità, risultando la circostanza dall'espressa ammissione formulata dagli appellati nella prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, depositata in primo grado.
§ 6. L'appello va, pertanto, accolto e, in parziale riforma del capo 2) della sentenza impugnata, va accertato che il saldo passivo del conto corrente n. 4485998, intrattenuto dagli attori con alla data del Parte_1
31.12.2016 ammontava ad € 46.886,91, in luogo del saldo passivo originariamente esposto dalla banca di € 81.067,11.
§ 7. In conseguenza del sia pur parziale accoglimento del gravame, vanno rideterminate le spese di lite di entrambi i gradi, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. fra le tante, Cass. 26/3/2025, n. 8040; Cass.
15/10/2024, n. 26734).
Ebbene, visto l'esito solo parzialmente migliorativo per l'odierna appellante della presente pronuncia, pare appropriato disporne la compensazione in ragione di 1/5.
Dunque, quelle del primo grado, liquidate come da sentenza appellata,
vanno poste per 4/5 a carico di Quelle del presente Parte_1
7 grado, si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(scaglione sino ad € 52.000,00) e facendo applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni nella misura media,
salvo i minimi per la fase istruttoria e trattazione;
con attribuzione anche per il presente grado all'avv. Pellegrino Cavuoto, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Benevento, n. 411/21 del 25/02/2021, così provvede:
- a) in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il saldo passivo del conto corrente n. 4485998 (già 1519500) in € 46.886,91, in luogo del saldo passivo originariamente esposto dalla banca di € 81.067,11;
- b) compensa in ragione di 1/5 le spese del doppio grado di giudizio, e per l'effetto condanna al pagamento dei 4/5 delle spese Parte_1
di lite in favore degli attori, come liquidate nella sentenza impugnata;
condanna altresì al pagamento dei 4/5 delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate per tale parte in € 4.496,96, di cui € 3.910,40 per compensi professionali ed € 586,56
per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pellegrino Cavuoto che se ne è
dichiarato anticipatario.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione della Corte
d'Appello di Napoli, il 17 settembre 2025
Il Presidente Est.
8 dott. Giulio Cataldi
9